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LE ASSOCIAZIONI ILLECITE

Le associazioni illecite possono essere dannose o pericolose per l'interesse della società: queste sono dichiarate illecite e proibite. In base all'art. 18 c 2 C le associazioni illecite sono: - Le associazioni criminali cioè quelle che perseguono finalità vietate dalla legge penale - Le associazioni politico-militari cioè quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. La competizione politica deve essere pacifica e non può svolgersi con la minaccia di armi Le associazioni segrete: Fu emanata la l.17/1985 che essa scioglie la loggia P2, e precisa il divieto costituzionale delle associazioni segrete, definite come quelle che nascondono la loro esistenza, le loro attività, le loro finalità e i loro associati per interferire occultamente nell'esercizio di funzioni pubbliche.

LE FONDAZIONI

Le fondazioni sono organizzazioni create da uno o più soggetti che destinano

Un patrimonio e le sue rendite a un determinato scopo, che generalmente riguarda interessi socialmente rilevanti. Da noi, l'istituto ha però trovato un importante campo di applicazione con le fondazioni bancarie: la l.218/1990 ha previsto la trasformazione delle banche pubbliche in persone giuridiche private, stabilendo che la proprietà delle azioni andasse a fondazioni appositamente costituite, il cui compito fondamentale è destinare gli utili ricevuti dalle banche a scopi di pubblica utilità. Per ciò che riguarda i modi della sua costituzione, la fondazione può essere creata:

  • Con un atto tra vivi, compiuto da una o più persone nella forma dell'atto pubblico: in tal caso, essa nasce con effetto immediato
  • Con atto a causa di morte e cioè per testamento: in tal caso, comincerà ad operare solo dopo la morte del testatore.

Essa ottiene la personalità giuridica attraverso il riconoscimento amministrativo, con le

Stesse modalità previste per le associazioni. Comune con queste è pure l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Questa somiglianza si spiega con il fatto che le fondazioni e associazioni sono accomunate dall'essere entrambe organizzazioni con scopo non di profitto.

FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI: LE DIFFERENZE DI DISCIPLINA

L'associazione persegue scopi e interessi che sono propri dei singoli associati che l'hanno creata, ed è in sostanza uno strumento a loro servizio. Perciò gli associati hanno il dominio dell'associazione: è la volontà degli associati, manifestata nell'assemblea che ne orienta l'attività attraverso la scelta e il controllo degli amministratori e può anche deciderne l'estinzione. Invece la fondazione persegue finalità esterne, che non si identificano con gli scopi delle persone che l'hanno costituita, ma toccano interessi più generali.

Perciò essa non è uno strumento al servizio del fondatore e dei suoi interessi, come l'associazione è per gli associati. Questo spiega alcuni aspetti della relativa disciplina:

  1. chi crea una fondazione, ha rispetto di questa, meno poteri di azione e di decisione, in particolare:
    • non ha quel potere di cancellare l'organizzazione creata, che invece gli associati hanno nei confronti dell'associazione. Infatti, la revoca dell'atto di fondazione da parte del fondatore non è più possibile, dopo che l'ente sia stato riconosciuto o abbia iniziato la sua attività cioè una volta creata e resa operativa, la fondazione si rende autonoma dal fondatore, uscendo dalla sua sfera di dominio.
  2. I possibili interventi dell'autorità amministrativa che sono quelli previsti per le associazioni. L'autorità amministrativa ha il potere di:
    • nominare e sostituire gli amministratori, annullare le deliberazioni degli

amministratori che sono illecite o contrarie con l'atto di fondazioni, sceglierel'amministrazione e nominare un commissario straordinario quando gli amministratori operanoscorrettamente, coordinare l'attività di più fondazioni e anche unificare l'amministrazione peròrispettando per quanto possibile la volontà del fondatore3. Quanto alle cause di estinzione, anche la fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto oè diventato impossibile, oltre che quando si verificano le cause di estinzione previste dall'attocostituito. A differenza di quanto visto per le associazioni, non è ammessa la successiva decisionedel fondatore di estinguere la fondazione. Nei casi di esaurimento o sopravvenuta impossibilità oscarsa utilità dello scopo, l'autorità amministrativa ha un potere che non le spetta nei riguardi delleassociazioni: può trasformare la fondazione, in modo permanente

La sopravvivenza sia pire con loscopo diverso o ridotto. Quando la fondazione si estingue, si applicano le stesse procedure previste per le associazioni. Un nuovo articolo del codice prevede, sia per le associazioni sia per le fondazioni, la possibilità di trasformazioni, fusioni e scissioni, prima riservate alla società.

I COMITATII comitati stanno alle fondazioni, come le associazioni non riconosciute stanno alle associazioni riconosciute. Sono organizzazioni create per raccogliere presso il pubblico fondi da destinare a finalità di interesse generale, dello stesso tipo di quelle che possono caratterizzare le fondazioni. I comitati sono organizzazioni senza personalità giuridica. I membri di un comitato non possono impiegare per scopi diversi i fondi così raccolti, sui quali grava un vincolo di destinazione e rispondono dalla loro conservazione. Inoltre, rispondono personalmente delle obbligazioni assunte in nome e per conto del comitato: data la mancanza di.

personalità giuridica, vale il principio dell'autonomia patrimoniale imperfetta. Di queste obbligazioni non rispondono invece i sottoscrittori in quanto essi sono solo obbligati a effettuare le oblazioni promesse. Possono esserci interventi dell'autorità amministrativa quando: lo scopo non è attuabile e quando dopo l'attuazione dello scopo residuano dei fondi, l'autorità amministrativa stabilisce la devoluzione dei beni del comitato, se al riguardo non è previsto nulla all'atto della sua costituzione. Un comitato può chiedere il riconoscimento amministrativo se lo ottiene nasce una persona giuridica e precisamente una fondazione.

LA SOCIETÀ: RINVIOLe società sono organizzazioni a struttura associativa: create cioè da un gruppo di persone per realizzare finalità e interessi propri. Le società si contrappongono alle associazioni perché solitamente la società ha scopo di lucro.

mentre le associazioni hanno scopo di non profitto. Le società sono previste e disciplinate dal codice, cioè nel quinto libro, agli art. 2247 e seguenti. Lo scopo di profitto costituisce per la società una regola, che però conosce eccezioni: la legge prevede diversi casi di società non lucrative. NUOVI SVILUPPI DELLE ORGANIZZAZIONI NO PROFIT: GLI ENTI DEL TERZO SETTORE Le fondazioni bancarie, le fondazioni musicali, le fondazioni universitarie, le associazioni ambientalistiche. La disciplina delle organizzazioni senza scopo di lucro è così diventata molto complessa anche un po' disordinata e per riordinarla il legislatore ha messo in cantiere una riforma di ampio respiro intitolata codice del terzo settore e i principi e i criteri generali sono fissati nella legge delega 106/2016, mentre la disciplina di dettaglio è contenuta in vari decreti delegati, di cui la più importante è il d.lgs. 117/2017. Al centro dellariforma sta la categoria degli enti del terzo settore definiti come le organizzazioni che perseguono, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazioni gratuite di denaro, beni e servizi. Fra le categorie degli enti del terzo settore e la categoria delle associazioni e fondazioni c'è una sovrapposizione non piena ma parziale. Il c.t. contiene vari ordini di discipline. In primo luogo, la disciplina generale degli enti del terzo settore regola questi punti principali:
  • Raccolta fondi
  • Garanzia dell'assenza di scopo di lucro
  • Destinazione del patrimonio e sua devoluzione in caso di scioglimento dell'ente
  • Tenuta delle scritture contabili, redazione del bilancio, libri sociali obbligatori
  • Iscrizione nel registro degli enti del terzo settore
Poi abbiamo la disciplina delle associazioni e fondazioni del terzo settore che...contiene regole di organizzazione e funzionamento molto più complesse e dettagliate di quelle genericamente dedicate ad associazioni e fondazioni nel Codice civile. I punti principali sono:
  • Atto costitutivo e statuto devono avere una serie di contenuti obbligatori
  • Le associazioni possono essere riconosciute o non riconosciute: nel primo caso occorre un patrimonio minimo e l'acquisto della personalità giuridica è automatico con l'iscrizione nel registro del terzo settore
  • Si regolano le modalità di amministrazione dei nuovi associati
  • Si prevedono competenze e modalità di svolgimento dell'assemblea
  • La disciplina dell'organo amministrativo tocca requisiti degli amministratori, poteri di rappresentanza, conflitti di interesse e responsabilità
  • Si prevede un organo di controllo e la revisione legale dei conti
  • Ci sono infine le discipline particolari dei vari tipi di enti e sono: le organizzazioni di volontariato,
leassociazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali incluse nelle cooperative sociali,le reti associative e le società di mutuo soccorso. Non rientrano fra gli enti del terzo settore quelle particolari associazioni non riconosciute che sono i partitipolitici.

ORGANIZZAZIONI PRIVATE E PUBBLICHE: GLI ENTI PUBBLICI

Questa distinzione opera all'interno della categoria delle organizzazioni con personalità giuridica. Le organizzazioni pubbliche hanno sempre la personalità giuridica: gli enti pubblici per definizione sono, persone giuridiche pubbliche. Gli enti pubblici ricevono un trattamento giuridico che può distaccarsi dal trattamento normale riservato alle organizzazioni in base alle regole del diritto comune. Qualificare un'organizzazione come ente pubblico anziché privato, significa perciò assoggettarle alle particolari norme che il diritto pubblico fissa per le organizzazioni pubbliche, in deroga alle norme del diritto comune.

liche determinati diritti e doveri. Queste norme possono essere contenute in leggi, regolamenti o contratti. Le norme di diritto privato comune sono valide per tutte le organizzazioni, indipendentemente dal loro tipo o settore di attività. Queste norme stabiliscono i principi generali che regolano i rapporti tra le parti coinvolte, come ad esempio i diritti di proprietà, i contratti, le responsabilità civili e i diritti dei consumatori. Inoltre, esistono norme specifiche che si applicano solo ad alcune categorie di organizzazioni. Ad esempio, le società per azioni sono regolate da norme specifiche sulle azioni, sulle assemblee degli azionisti e sulla responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione. Le norme a favore sono quelle che attribuiscono agli enti pubblici determinati diritti o privilegi. Ad esempio, un ente pubblico può avere il diritto di espropriare un terreno per realizzare un'opera pubblica o può godere di determinate agevolazioni fiscali. In conclusione, il diritto privato comune fornisce le regole di base che si applicano a tutte le organizzazioni, mentre le norme specifiche e quelle a favore attribuiscono diritti e doveri particolari a determinati enti pubblici.
Dettagli
A.A. 2021-2022
58 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilaria.battaglia319 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Ferrara o del prof Farneti Marcello.