DIRITTO PRIVATO
CAPITOLO 1
Di che cosa si occupa il diritto privato?
Il diritto privato si occupa di aspetti e fenomeni importanti nella vita economico-sociale. Si occupa:
Delle organizzazioni dove considera i rapporti interi all’organizzazione e i rapporti fra
l’organizzazione e il mondo esterno. Le parole chiavi sono associazioni, fondazioni, società,
assemblea e amministratori.
Dei beni cioè delle entità capaci di soddisfare interessi e bisogni umani, precisamente si occupa
dell’uso dei beni stabilendo chi può usarli, in che modo, in quali limiti possono essere usati. Parole
chiavi: proprietà, diritti reali, mobili, immobili, comunioni e possesso.
Di debiti e crediti cioè i rapporti tra creditore e debitore cioè la figura obbligato a dare/fare
qualcosa nell’interesse del creditore che può pretendere qualcosa da lui. Parole chiavi: obbligazioni,
parti e terzi, prestazione, adempimento, inadempimento e garanzia.
Di contratti che è il principale strumento legale per movimentare risorse e realizzare operazioni
economiche, in quanto incide sulla proprietà e uso di beni, ma non solo, creano debiti e crediti.
Parole chiavi: volontà, accordo, formazione, forme, rappresentanza, prestazione e
controprestazione, onerosità e gratuità, esecuzione, effetti, rimedi, validità e invalidità, risoluzione.
Di danni nel momento in cui qualcuno subisce un’aggressione di un suo bene. Il diritto privato
stabilisce se questa perdita rimane a carico del danneggiato o se il danneggiato può pretendere da
un soggetto l’equivalente in denaro del danno sofferto. Parole chiavi: responsabilità civile,
risarcimento, responsabilità contrattuale o extracontrattuale, nesso di causalità, dolo, colpa.
Delle attività economiche organizzate svolte da operatori economici professionali che producono
beni e servizi e li scambiano sul mercato. Parole chiavi: impresa, azienda, società, concorrenza,
consumatori, lavoro, fallimento.
Della famiglia cioè delle relazioni tra marito e moglie e fra genitori e figli. Parole chiavi: matrimoni,
convenienza extramatrimoniale, comunione e separazione dei beni, figli legittimi e naturali, potestà,
adozioni, separazioni, divorzio.
Delle successioni per causa di morte cioè di ciò che accade ai beni, debiti e crediti di una persona
quando essa muore. Parole chiavi: eredità, legato, testamento, legittima.
La funzione del diritto privato è quella di risolvere i conflitti tra interessi e se è possibile evitarli. L’interesse
è la tensione dell’uomo verso qualcosa che gli serve per soddisfare i suoi bisogni. Spesso l’interesse di un
soggetto risulta incompatibile con l’interesse di un altro e in questo caso nasce un conflitto fra i portatori di
interessi. La funzione di risoluzione dei conflitti è importante in quanto impedisce ai cittadini di farsi
giustizia da sé assicurando una pace sociale. Oltre a tale funzione, ha la funzione di prevenire i conflitti. Gli
interessi del diritto privato non sono di tipo economico-sociale ma anche di tipo morale. La funzione di
sistemare gli interessi e di prevenire i conflitti è il diritto in senso oggettivo, esso è un sistema di norme
giuridiche. Il diritto può essere inteso anche come diritto soggettivo e cioè come attributo della persona . Il
diritto soggettivo si definisce come “potere di azione o pretesa che uno ha verso qualcun altro. I diritti
soggettivi dipendono dal diritto oggettivo in quanto è egli che stabilisce quali sono, a chi spettano e in che
cosa consistono i diritti soggettivi.
L’elemento base che costituisce la struttura del diritto oggettivo è rappresentato dalle norme giuridiche. Per
realizzare le sue funzioni di sistemazione degli interessi e prevenzione/risoluzione dei conflitti il diritto deve
influire sui comportamenti umani per orientarli. La norma giuridica funziona attraverso la combinazione di
tre elementi: regola, sanzione e apparato. La norma giuridica consiste in una regola che generalmente è di
condotta indirizzata agli uomini per orientare il loro comportamento nel senso desiderato. Se la regola è
osservata significa che il diritto ha raggiunto immediatamente il suo scopo. Caso contrario se la regola non
è osservata si necessita di una sanzione che è la conseguenza che la norma giuridica fa derivare dalla
violazione della regola. Normalmente la violazione della regola è la lesione dell’interesse che la regola
voleva proteggere. In alcuni casi la sanzione serve a ripristinare l’interesse leso, cancellando l’effetto
indesiderato prodotto dalla violazione della regola: è il caso della sanzione per il mancato pagamento. In
questo caso la sanzione ha effetto satisfattivo nel senso che soddisfa in modo diritto e pieno l’interesse leso.
Nel momento in cui qualcuno subisce una lesione che non è possibile correggere/aggiustare, la sanzione ha
un ruolo compensativo cioè serve a compensare la vittima della violazione che non è possibile ripristinare
l’interesso leso ma semplicemente lo sostituisce con un surrogato di valore equivalente. Può accadere che
la sanzione non ripristina né l’interesso leso né lo compensa con un valore equivalente. In alcuni casi la
sanzione ha un ruolo punitivo perché punta a colpire un comportamento riprovevole. In oltre la sanzione
può avere ruolo deterrente o punitivo. Nel diritto privato esistono molte regole di tipo un po’ diverso, che
consistono nel disporre determinati effetti legali, in dipendenza del verificarsi di certe situazioni che non
necessariamente consistono nella violazione di obblighi o divieti di condotta. Lo schema è sempre quello
che si esprime se a allora b. A è la situazione verificata come reale mentre B è la conseguenza legale della
situazione verificata. L’intervento della sanzione apre un ulteriore problema: chi applica la norma? In che
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modo? Con quali mezzi? A ciò provvedono appositi apparati che essenzialmente sono pubblici funzionari
con il compito di verificare eventuali violazioni delle regole del diritto applicando le relative sanzioni
secondo procedure stabilite dallo stesso diritto. Senza questi apparati le sanzioni non potrebbero operare,
ma senza sanzione la regola rischierebbe di essere vana. Sinonimi di diritto oggettivo sono sistema
giuridico oppure ordinamento giuridico che indicano l’insieme delle norme giuridiche che organizzano la
vita di una determinata società. L’istituto giuridico indica l’insieme delle norme giuridiche che regolano
qualche importante fenomeno della vita sociale. Applicare una norma giuridica significa formulare un
giudizio: giudicare se un dato comportamento è idoneo a far scattare o meno la sanzione. L’applicazione
della norma è l’incrocio tra un dato empirico (ciò che è successo nella realtà) e un dato giuridico (ciò che
prevede la norma in tal caso). Le norme giuridiche sono generali e astratte. Generali perché s’indirizzano a
una moltitudine indeterminata di destinatari e astratte cioè che risultano applicabili a un numero
indeterminato di situazioni concrete. La fattispecie è l’immagine del fatto. In alcuni casi la norma contiene
la descrizione del fatto, definito in base ad alcuni elementi che lo caratterizzano, in modo tale che tale
descrizione può adattarsi ad una moltitudine di eventi. L’operazione logica con cui si verifica che una
fattispecie concreta corrisponda ad una fattispecie astratta si chiama qualificazione della fattispecie
concreta. Può accadere che per individuare il trattamento giuridico di una fattispecie concreta non è
sufficiente applicare ad essa una norma singola, ma è necessario fare riferimento a due o più norme,
coordinandole fra di loro. Si usa l’espressione di combinato disposto che è la soluzione giuridica che deriva
dal combinato disposto delle diverse norme. Per regolare particolari situazioni e soddisfare particolari
esigenze si utilizzano norme speciali, eccezionali o addirittura singolari. Applicare la norma significa
stabilire se la fattispecie concreta di cui si occupa corrisponde alla fattispecie astratta descritta dalla norma
stessa. Bisogna applicare il sillogismo, dove la premessa maggiore è data dalla fattispecie astratta mentre il
fatto da trattare è dato dalla premessa minore che corrisponde alla fattispecie concreta. L’interpretazione
della norma giuridica è l’attività finalizzata a identificare il giusto significato delle parole e dei loro
collegamenti sintattici che la norma usa per descrivere una fattispecie astratta. Il problema
dell’interpretazione si pone quando le parole delle norme sono ambigue cioè esprimono significati diversi e
contrastanti fra di loro.
Si hanno diverse interpretazioni:
Restrittiva cioè dà alla norma un significato più limitato rispetto ad altre possibili
Estensiva cioè individua un significato più ampio rispetto ad altre possibili
Una norma può significare due cose diverse:
Norma inteso come testo cioè insieme delle formule linguistiche con cui la norma è espressa dalla
o sua fonte
Norma intesa come precetto cioè corrisponde al preciso significato da attribuire al testo e definisce
o la regola effettivamente imposta ai destinatari della norma.
Ci sono due criteri di interpretazione:
Criterio letterale dove le norme vanno interpretate secondo il comune significato delle parole e le
frasi hanno nella lingua italiana. Quando il testo normativo è ambiguo e supporta più significati il
criterio letterale non sufficiente e si ricorre al criterio logico.
Criterio logico porta a prescegliere tra i diversi significati possibili in base al criterio letterale,
quello che meglio corrisponde alla intenzione del legislatore.
Criterio psicologico
Criterio teleologico
Criterio sistematico che tiene conto delle altre norme collegate alla norma da interpretare
Criterio storico per cui l’interprete confronta e collega la norma da interpretare con quelle che
l’hanno preceduta nel regolare la stessa materia
Il concetto può intendersi soggettivo o oggettivo. Nel senso soggettivo si riferisce a opinioni e intenti
concretamente manifestati da coloro che hanno formulato la norma. Nel senso oggettivo cioè lo scopo che
la norma mira a realizzare. I criteri legali d’interpretazione vincolano gli interpreti che non sono liberi di
applicare criteri diversi. Va precisato che un testo normativo può avere interpretazioni diverse in tempi
diversi. Il grado di autonomia di interpretazione dipende dalla formulazione delle norme: è minore quando
la norma è formulata in modo analitico è puntuale mentre è maggiore se si basa su concetti ampi ed elastici
(CLAUSOLE GENERALI). La certezza del diritto permette a chiunque di sapere quali diritti ha e quali
obblighi, cosa può e cosa non può fare. L’analogia si ha nel momento in cui si applica una norma che regola
un caso simile, in quanto la norma per quel caso non esiste. Il divieto di analogia vale per le norme penali,
per le norme eccezionali o speciali. Nel caso in cui la norma prevede una certa disciplina per alcuni casi si
tratta di ELENCO TASSATIVO.
Nel caso in cui non si ha una norma per lo specifico caso ma non si ha neanche una norma che regola un
caso simile si fa ricorso ai principi generali dell’ordinamento giuridico. 2
L’argomentazione giuridica è il complesso delle operazioni logiche con cui, di fronte a un problema di
applicazione delle norme giuridiche si sostiene una soluzione e se ne combattono altre. Lo scopo pratico è
la persuasione cioè persuadere qualcun altro che la soluzione giuridica sostenuta è quella corretta in base
alle norme. Oltre alle tecniche di interpretazione e dell’analogia, l’argomentazione utilizza degli argomenti:
Argomento a contrariis per cui una norma prevede una certa conseguenza giuridica per il caso A se
ne ricava che essa non vuole tale conseguenza per altri casi diversi da A.
Argomento a fartiori per cui se una norma prevede una certa conseguenza giuridica per il caso A e il
caso B presenta la stessa caratteristica ma in modo più marcato, la norma dovrà essere applicata al
caso B.
Argomento ad absurdum per cui date due possibili soluzioni giuridiche, si sostiene una in quanto
l’altra porterebbe a risultati assurdi o irragionevoli.
Questi argomenti non hanno mai valori decisivi, infatti, non determinano la soluzione ma servono a rivestire
l’argomentazione con cui la si presenta. Una particolare tecnica di argomentazione è l’analisi economica
del diritto che consiste nel mettere a confronto le diverse soluzioni possibili per un determinato problema
giuridico individuando quali sarebbero le possibili conseguenze economiche di ciascuna soluzione.
Ci sono due tipi di argomentazione:
Argomentazione giuridica che serve a persuadere che una determinata soluzione è la più conforme
al diritto esistente
Argomentazione politica serve a persuadere che una determinata soluzione è la più opportuna e
desiderabile anche se non corrisponde alla norma esistenti ma ne richiederebbe il cambiamento.
Esistono diversi tipi di interpretazione:
Interpretazione autentica che è fatta da un’altra norma (norma interpretativa) di grado pari o
superiore a quella della norma interpretata. La norma interpretativa ha efficacia retroattiva ciò
significa che la norma interpretata si considera avere avuto, fin dalla sua origine, il significato
indicato successivamente dalla norma interpretativa. Essa vincola tutti gli altri interpreti.
Interpretazione giudiziale quella eseguita dai giudici
Interpretazione amministrativa fatta dagli organi di pubblica amministrazione
Interpretazione dottrinale svolta dagli studiosi del diritto nell’ambito della loro attività scientifica
Esiste il vincolo del precedente nei sistemi di common law che stabilisce che le interpretazioni delle norme,
data da giudici di grado superiore vincolano i giudici di grado inferiore che sono tenuti ad osservarle anche
nelle loro decisioni. In questi sistemi le decisioni giudiziarie sono fonti del diritto.
CAPITOLO 2
Le norme che compongono l’ordinamento giuridico dello Stato sono suddivise in due categorie:
Il diritto privato che si ispira ai principi dell’autonomia delle persone e della parità tra di loro. Il
diritto privato si basa sull’autonomia delle persone, che lascia libere di scegliere e agire nel proprio
interesse, senza costringerle a subire imposizioni esterne. Le persone stanno sullo stesso piano di
uguaglianza reciproca, in un rapporto nel quale non c’è chi comanda e chi obbedisce, perché la
volontà e l’interesse dell’uno valgono quanto la volontà e l’interesse dell’altro.
Il diritto pubblico che si ispira a principi opposti, quali, la soggezione e la subordinazione di
qualcuno a qualcun altro. È definito come il complesso delle norme che attribuiscono a una pubblica
autorità il potere di incidere sulle posizioni e sugli interessi delle persone, anche senza e anche
contro la volontà di esse. Appartengono al diritto pubblico le norme che regolano l’organizzazione, il
funzionamento e i rapporti reciproci delle pubbliche autorità.
Che cos’è l’espropriazione ? Siamo nel campo del diritto pubblico e si ha nel momento in cui tra due soggetti
c’è disparità. Ad esempio, si ha nel caso in cui il proprietario perde la proprietà in favore del Comune anche
se non è d’accordo e vorrebbe tenersi il terreno. Egli non è in una posizione di autonomia cioè non è in
grado di decidere da sé secondo le proprie preferenze e interessi. È invece in una posizione di
soggettazione cioè deve subire decisioni altrui. Questo e il proprietario soggetto a esproprio non stanno
sullo stesso piano di parità ma in un rapporto di comando/soggettazione in cui la volontà dell’uno prevale e
pesa più della volontà dell’altro.
Il diritto privato è diritto comune perché può applicarsi sia a persone private che agiscono per fini e
interessi privati, sia anche da apparati pubblici che agiscono per fini e interessi pubblici. Ma viene definito
comune anche perché il diritto si applica in via generale a tutti i rapporti e a tutte le situazioni, esclusi
soltanto i rapporti e le situazioni per cui le norme particolari stabiliscono una disciplina diversa da quella
del diritto tradizionale. Il diritto privato è la regola, mentre il diritto pubblico è l’eccezione. Può succedere
che una stessa situazione venga regolata allo stesso tempo, sia da norme del diritto privato sia da norme
del diritto pubblico.
L’individuo cioè la singola persona umana è un valore importante, che merita considerazione e tutela. Ma
anche la collettività le cui esigenze e interessi vanno oltre le esigenze e interessi degli individui merita di
essere tutelata e considerata. Il contrasto è evidente tutte le volte che la realizzazione dell’interesse
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individuale porta un danno alla collettività. Di fonte a problemi, la posizione dell’ordinamento è conciliare
in modo ragionevole tra i valori e gli interessi in contrasto. All’interno della collettività generale gli
individui non vivono isolati, ma organizzati in gruppo o comunità particolari: famiglie, confessioni religiose,
partiti, sindacati, associazioni. Sono le comunità intermedie cioè che si frappongono tra l’individuo e lo
stato, che svolgono un ruolo importante per gli individui che gli appartengono. La costituzione riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo art.2 dove viene precisato che tali diritti sono riconosciuti e
garantiti all’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. È un
feno
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