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LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE E LA TUTELA DEI MINORI

Potestà dei gneitoriresponsabilità genitoriale. Art. 315 e 315bis:

• Identità dello stato giuridico di tuti i figli

• Figlio ha diritto di essere mantenuto, educato , istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto

delle sue capacitàm inclinazioni e aspirazioni.

• Il figlio ha diritto di crescere nell’ambito della famiglia e di mantenere rapporti ignificativi con i parenti.

• Art 317 bis: tutela dell’interesse degli ascendenti ad avere rapporti significativi con i minorenni.

• Ascolto del minore su tutte le questioni. Maggiore di 12 anni o minore ma capace di discernimento.

Obblighi dei figli

• Rispettare i geniroei

• Contribuire al mantenimento della famiglia se cvi concivono in realazione alle proprie sostanze e al

proprio reddito

• Non possono abbandonare la casa dei genitori sino alla maggiore età o all’emencipazioneù

Art 316: entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale e la esercitano di comune accordo.

Tenere conto delle capacità e delle inclinazioni naturali del figlio. Stabilire di comune accordo la residenza

abituale della prole. In caso di contrasti ciascun genitore può ricorrere al giudice. se il contrasto permane il

giudice attribuisce il potere decisionale al genitore che ritiene consono.

Il rapporto di filiazione è presupposto dell’esercizio della repsonsabilità genitoriale. Se uno dei genitori è

lontano, incapace o impedito, la potesta è esercitata solo dall’altro. Ogni genitore contribuisce in relaaazione

alle rispettive sosanze. Se i genitori non possono contribuiscono gli ascendenti. Distrazione dei redditi

dell’obbligato se non contribuisce adeguatamente.

I genitori rappresentano i figli minori in tutti gli atti vicili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria

aministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da uno dei genitori. Atti di straoridnaria

ammnistrazione possono esser eocmpiuti solo per necessità evidente del figlio.

Conflitti di interessi patrimonali tra i figli o tra filgi e genitori, il giudice nomina un curatore peciale. El caos di

omissione di atti necessari da parte dei genitori il giudice può nominareunc uratore speciale art 321. Gli atti

compiuti senza l’ossevanza dlele norme esposte possono essere annullati su istanza dei genitori o del figlio

o dei suoi eredi o aventi causa. Ai genitori spettal’usufrutto legale sui beni del minore. I frutti dei beni dei

minori possono essere destinati alla istruzione e alla educazione. L’usufrutto legale nonpuò essere alienato o

costituito in garanzia o sottoposto ad azione esecutiva.

Il giudice può ordinare la decadenza ddella repsonabilità genitoriale per il genitore che traascura i dover ad

essa inerenti o abusa dei suoi poteri. Può anche ordinare l’allontanamento dei figlio o del genitor.e il

genitore dichiarato decaduto art 332 può essere reintegrato se cessano le ragioni della sua decadenza.

Se il patrimonio del mnore è male almministrato il tribunale deve stabilire le condiioni di amministrazione.

Art 336 bis: il minore ha il diritto d essere ascoltato dal giudice in ordine a tutti i provvedimenti che lo

riguardano. Compiuto i 12 anni o età inferiore ma capace di discernimento.

Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la resonasabilità genitoriale dsi apre la tutela.

Organi della tutela: giudice tutelare, tutore, protutore. Il giudice tutelare nomina il tutore designato dai

genitori. Per gravi motivi ne nomina un altro possibilmente tra i parenti o gli affini prossimi. Prima di

procedere deve ascoltare il minore. Tutore ha cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti

civili e ne amministra i beni. Il protutore agisce in mancanza del tutore e nei casii in cui l’interesse del tutore

e quello del minoe siano in conflitto. Il tutore art 371 deve procedere all’inventario dei beni del minore,

educazione, istruzione o avviamento a un’arte o a una professione. Non può compiere atti di

amministrazione straordinaria senza l’autorizzazione dle giudice tutelare. Quando cessa le funzioni deve

rendere conto. Le azioni tra minore e tutore si prescrivono in 5 anni.

LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE E LA TUTELA DEI MINORI

Potestà dei gneitoriresponsabilità genitoriale. Art. 315 e 315bis:

• Identità dello stato giuridico di tuti i figli

• Figlio ha diritto di essere mantenuto, educato , istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto

delle sue capacitàm inclinazioni e aspirazioni.

• Il figlio ha diritto di crescere nell’ambito della famiglia e di mantenere rapporti ignificativi con i parenti.

• Art 317 bis: tutela dell’interesse degli ascendenti ad avere rapporti significativi con i minorenni.

• Ascolto del minore su tutte le questioni. Maggiore di 12 anni o minore ma capace di discernimento.

Obblighi dei figli

• Rispettare i geniroei

• Contribuire al mantenimento della famiglia se cvi concivono in realazione alle proprie sostanze e al

proprio reddito

• Non possono abbandonare la casa dei genitori sino alla maggiore età o all’emencipazioneù

Art 316: entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale e la esercitano di comune accordo.

Tenere conto delle capacità e delle inclinazioni naturali del figlio. Stabilire di comune accordo la residenza

abituale della prole. In caso di contrasti ciascun genitore può ricorrere al giudice. se il contrasto permane il

giudice attribuisce il potere decisionale al genitore che ritiene consono.

Il rapporto di filiazione è presupposto dell’esercizio della repsonsabilità genitoriale. Se uno dei genitori è

lontano, incapace o impedito, la potesta è esercitata solo dall’altro. Ogni genitore contribuisce in relaaazione

alle rispettive sosanze. Se i genitori non possono contribuiscono gli ascendenti. Distrazione dei redditi

dell’obbligato se non contribuisce adeguatamente.

I genitori rappresentano i figli minori in tutti gli atti vicili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria

aministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da uno dei genitori. Atti di straoridnaria

ammnistrazione possono esser eocmpiuti solo per necessità evidente del figlio.

Conflitti di interessi patrimonali tra i figli o tra filgi e genitori, il giudice nomina un curatore peciale. El caos di

omissione di atti necessari da parte dei genitori il giudice può nominareunc uratore speciale art 321. Gli atti

compiuti senza l’ossevanza dlele norme esposte possono essere annullati su istanza dei genitori o del figlio

o dei suoi eredi o aventi causa. Ai genitori spettal’usufrutto legale sui beni del minore. I frutti dei beni dei

minori possono essere destinati alla istruzione e alla educazione. L’usufrutto legale nonpuò essere alienato o

costituito in garanzia o sottoposto ad azione esecutiva.

DIRITTO PRIVATO PARTE II

Il giudice può ordinare la decadenza ddella repsonabilità genitoriale per il genitore che traascura i dover ad

essa inerenti o abusa dei suoi poteri. Può anche ordinare l’allontanamento dei figlio o del genitor.e il

genitore dichiarato decaduto art 332 può essere reintegrato se cessano le ragioni della sua decadenza.

Se il patrimonio del mnore è male almministrato il tribunale deve stabilire le condiioni di amministrazione.

Art 336 bis: il minore ha il diritto d essere ascoltato dal giudice in ordine a tutti i provvedimenti che lo

riguardano. Compiuto i 12 anni o età inferiore ma capace di discernimento.

Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la resonasabilità genitoriale dsi apre la tutela.

Organi della tutela: giudice tutelare, tutore, protutore. Il giudice tutelare nomina il tutore designato dai

genitori. Per gravi motivi ne nomina un altro possibilmente tra i parenti o gli affini prossimi. Prima di

procedere deve ascoltare il minore. Tutore ha cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti

civili e ne amministra i beni. Il protutore agisce in mancanza del tutore e nei casii in cui l’interesse del tutore

e quello del minoe siano in conflitto. Il tutore art 371 deve procedere all’inventario dei beni del minore,

educazione, istruzione o avviamento a un’arte o a una professione. Non può compiere atti di

amministrazione straordinaria senza l’autorizzazione dle giudice tutelare. Quando cessa le funzioni deve

rendere conto. Le azioni tra minore e tutore si prescrivono in 5 anni.

L’OBBLIGAZIONE DEGLI ALIMENTI

Gruppo familiare crea il dovere della reciproca assistenza e della solidarietà in relazione ai bisogni essenziali

per la vita- obbligo alimentare del donatario si fonda sullo stato di bisogno del creditore. L’alimentando non è

ingrado di provvedere al proprio mantenimento. La misura delgi alimenti è proporzionata al bisogno.

L’assegno non deve superare le esigenze della vita dell’alimentando. Tenuto anche chi ha precedentemente

ricevuto dlele donazioni dalla persona ma non oltre il limite della donazione ricevuta. L’obbligazione può

cessare o mutare. Condotta disordinata dell’alimentando può essere causa di riduzione. L’obbligazione

alimentare ha carattere strettamente perosnale. Non può essere ceduta e cessa con la morte.gli alimenti

sono dovuti dal giorno dlla domanda giudiziale od della costituzione in mora dell’obbligato. Opera solo per il

futuro. L’obbligato può scegliere se pagare l’assegno o mantenere in casa sua l’alimentando.

L’ordine degli obbligati è indicato dall’art 433 del cc. Obbligati di pari grado concorrono, ciascuno è tenuto

per le sue condizioni economiche. Tra coniugi gli alimenti sono diversi dal mantenimento. Tra fratelli e sorelle

gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario. La mancanza degli alimenti è causa di revoca

della precedente donazione da parte dell’indigente. Art 448 bis il figli onon è tenuto a prestare gli alimneti al

genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale.

Obbligazione agli alimenti:

• Legale

• Volontaria: la misura della prestazione non è determinata. Principio della proporzionalità al bisogno.

PRINCIPI GENERALI

Successione: un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti giuridici

Si è modificato il contenuto delle eredità, la ricchezza non è più prevalentemente individuale.minore

compattezza della famiglia. Morte individuoesigenza negativa che un patrimonio non resti privo di titolare.

• Interesse dell’ereditando, preoccupato della sorte post mortem dei suoi beni

• Dei parenti del de cuius

• Dei creditori del decuius

• Stato a tassare i trsferimenti di ricchezza.

Dettagli
Publisher
A.A. 2016-2017
60 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Aelica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Stella Giovanni.