Diritto privato parte II
Diritto del consumatore
Disciplina generale applicabile ai contratti stipulati dai consumatori
- Doveri di correttezza degli operatori commerciali
- Informazione del consumatore
- Tutela legale ecc
Categoria personalistica. Con il codice del 1942 si è superata la divisione tra ius civile e ius mercatorum. Contratto: strumento di libertà, parti in posizioni paritarie dal pv formale. Alla parità formale (1322 potere di determinare liberamente il contenuto del contratto) non corrisponde una parità sostanziale. Motivi:
- Superiorità conoscenze tecniche o giuridiche
- Preponderante forza economica
- Mezzi di persuasione
Primo meccanismo di tutela: artt 1341 e 1342, clausole vessatorie. Il contenuto posto unilateralmente da una parte doveva essere approvato, facilmente eludibili.
Testo unico: Codice del Consumo, D.Lgs 206/2005 modificato dal D.Lgs 21/2014 in attuazione direttiva 83/2011.
Art. 2: diritti fondamentali del consumatore
- Tutela della salute
- Sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi
- Informazione adeguata e pubblicità corretta
- Pratiche commerciali secondo principi di equità, correttezza e buona fede
- Educazione al consumo
- Correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali
- Promozione dell’associazionismo tra consumatori
- Erogazione di servizi pubblici secondo standard di efficienza e qualità
Art. 3 definisce i soggetti
(definizioni aggiornate con il D.Lgs 221/2007)
- Il consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Il consumatore è necessariamente una persona fisica.
- Il professionista: persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario.
- Professionista intellettuale (art. 2229 s cc) che svolge un’attività di prestazione di servizi aventi contenuto intellettuale. Rientra nella categoria del professionista.
Microimpresa
(DL 1/2012 → L.27/2012) art 18 cod. consumo: entità, società o associazione che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di 10 persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro. Con le microimprese si applicano le norme contro le pratiche commerciali scorrette. Queste leggi si applicano solo nel caso in cui le parti del contratto siano eterogenee.
Sviluppo della capacità di autodeterminazione del consumatore
- Promuovere conoscenze e capacità di valutazione → educazione del consumatore
- Informazione precontrattuale corretta → riguardo alla sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi. Devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile.
Pratiche commerciali in maniera palese, veritiera e corretta. Riforma del D.Lgs 146/2007 (direttiva 29/2005)
Pratica commerciale
Azione, omissione condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto. Posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori.
Art. 20: divieto pratiche scorrette
Contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio.
- Pratiche ingannevoli: azioni (trasmettono informazioni non rispondenti al vero o presentate in modo da trarre in inganno il consumatore) e omissioni: mancata comunicazione di informazioni rilevanti per una decisione consapevole)
- Pratiche aggressive: condizionano il consumatore limitandone la libertà di scelta
Tutela contro le pratiche commerciali scorrette art 27: Autorità Antitrust (garante della concorrenza e del mercato), leggi a tutela del consumatore e per reprimere la concorrenza sleale art 2598.
Evoluzione della tutela (direttiva 93/13) → L 52/1996 → artt. 1469 bis-sexies oggi è rimasto solo il 1469 bis (coordina le norme del cc con il codice del consumo).
Art. 33 Clausole vessatorie
Malgrado la buona fede (in senso oggettivo, quindi contrarie alla buona fede che ispira il diritto dei contratti), determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La legge reprime uno squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti. Non possono considerarsi vessatorie: clausole che riproducono disposizioni di legge, clausole che attengono alla determinazione dell’oggetto del contratto o all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi.
- Clausole sempre vessatorie: art. 36: clausole che limitano resp. Prof. nel caso di morte o danno al consumatore/ limitano azioni del consumatore in caso di inadempimento/ rendono efficaci clausole non conosciute dal cons. prima della conclusione.
- Clausole che la legge presume abbiano carattere vessatorio → il professionista deve dare la specifica prova di un effettivo negoziato sulla clausola (oggetto di trattativa individuale), oppure la clausola valutata nel contesto e tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto non determina uno squilibrio di obblighi e diritti tra le parti.
Contratti relativi a servizi o strumenti finanziari: deroga, possibili alcune clausole nell’elenco art. 33.
Art. 35: obbligo di trasparenza
+ regola ermeneutica a favore del consumatore secondo il principio interpretatio contra stipulatorem. Il regime giuridico delle clausole vessatorie è quello della nullità di protezione (art. 36) nullità solo a vantaggio del consumatore, il contratto rimane efficace per il resto. La nullità può essere invocata dal consumatore o rilevata d’ufficio dal giudice. L. 526/1999 art 25 → no scelta di legge elusiva previsto anche dal regolamento Roma I.
D Lgs 21/2014: nuovi diritti a tutela del consumatore art 47 indica una serie di contratti ai quali la disciplina nuova non si applica a causa della tipologia o dell’oggetto o delle circostanze e modalità di stipulazione.
Art 48: obbligo di informazione precontrattuale
Contenuto:
- Caratteristiche principali di beni e servizi
- Identità del professionista
- Prezzo totale beni o servizi
- Modalità di pagamento ed esecuzione
- Esistenza della garanzia legale di conformità
- Durata del contratto, rinnovo automatico, risoluzione
L’obbligo non opera per i contratti quotidiani. Art 49: informazioni aggiuntive per i contratti a distanza. Giudizio di vessatorietà, obblighi precontrattuali ecc.
Direttive 85/577 e 97/7 e direttiva 83/2011: tecniche di vendita insidiose.
- Contratti negoziati fuori dai locali commerciali: domicilio o luogo di lavoro del consumatore (porta a porta l. 173/2005), escursioni organizzate, aree pubbliche, per corrispondenza. Esclusi: fuori dai locali commerciali inferiore a 50 euro.
- Contratti a distanza: senza la presenza simultanea di professionista e consumatore. Mezzi di comunicazione a distanza
Art 49: se non informato sulle spese aggiuntive il consumatore non le deve sostenere. Rapporti formali specifiche, supporto cartaceo, copia del contratto. Art 51 segnalare il pulsante virtuale. Contratti telefonici: si concludono solo quando il consumatore rispedisce al prof la copia firmata.
Tutela
Art 52 ius poenitendi senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 giorni dalla conclusione o dal possesso. Il recesso è esercitato quando la comunicazione è inviata. Se il consumatore non è stato informato dei suoi diritti può recedere per 12 mesi. Comunicato il recesso, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni. Il consumatore restituisce i beni entro 14 giorni dal recesso. Il consumatore è responsabile per la perdita di valore del bene. In caso di forniture non richieste il consumatore non è tenuto a nessuna prestazione.
Commercio elettronico art. 68. Attività economiche svolte online e servizio prestato dietro retribuzione a distanza per via elettronica a richiesta individuale di un destinatario di servizi → offerte di servizi della società dell’informazione. L. 317/1986, D.Lgs 70 /2003, direttiva 31/2000.
Obblighi informativi riguardo a: identità e qualità di chi offre i servizi, natura dell’offerta, modalità di conclusione del contratto. Categorie professionali regolamentate (D.Lgs 70/2003) → rispetto deontologia professionale, indipendenza, dignità, onore della professione, segreto professionale e lealtà verso clienti e colleghi. Commercializzazione a distanza di servizi finanziari: l. 190/2005 direttiva 65/2002 → art. 67 bis-viciesbis.
Codice del turismo D.Lgs 79/2011 → multiproprietà e contratti relativi al godimento di immobili per le vacanze: obblighi venditore (recesso, no acconti, garanzie al consumatore). Pacchetti turistici: scritto, obblighi di informazione, opuscoli, annullamento e recesso. Danno da vacanza rovinata: risarcimento danno correlato al tempo di vacanze inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione.
Credito al consumo
Ex. Rateizzazioni o dilazioni. TUB: D.Lgs 385/1993 art 121-126 modificati dal D.Lgs 141/2010 attuativo direttiva 48/2008. Credito al consumo: forma di credito concesso sotto forma di finanziamento o di dilazione di pagamento a favore di un consumatore, esclusione di inferiori a 200 e maggiori di 75000 euro o immobili. Obblighi di informazione, confronto offerte sul mercato e verifica del merito creditizio del consumatore. Forma scritta ad substantiam + facoltà di recedere entro 14 giorni e facoltà di rimborsare il tutto al finanziatore. Art 125 quinquies: finanziamento volto a mettere a disposizione i mezzi per l’acquisto di uno specifico bene o servizio, collegamento contrattuale. Obbligo del finanziatore di rimborso nel caso in cui il fornitore sia in mora. Tutela legale e sanzioni azionabili dalla banca d’Italia. Azione inibitoria che porta al divieto per il professionista di utilizzare una clausola in tutti i contratti che stipula. + richiesta di inibitoria atti e comportamenti elusivi, misure correttive di effetti dannosi delle violazioni e pubblicazione dei provvedimenti adottati.
Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie da parte dell’autorità antitrust, d’ufficio o sotto denuncia. Possibile ricorrere al TAR. Legge finanziaria 2008 → art. 140 bis: azione collettiva risarcitoria (tipo class action) tutela i diritti individuali omogenei dei consumatori:
- Diritti contrattuali di una pluralità di consumatori vs stessa impresa
- Diritti omogenei spettanti ai consumatori finali di un prodotto
- Diritti al ristoro del pregiudizio, omogenei.
Può essere promossa da ciascun componente della classe, richiesta di accertamento e condanna al risarcimento. Il giudice deve valutare l’ammissibilità dell’azione collettiva. → pubblicità dell’azione collettiva finalizzata ad eventuali adesioni (non può essere riproposta).
Contratti tipici e atipici
Titolo terzo del libro quarto del cc: contratti specificamente regolati dal legislatore. Esclusi gli accordi di contenuto patrimoniale connessi con rapporti di diritto familiare, donazione, società ecc. + altri tipi extracodicistici. Libertà delle parti art. 1322 → contratti atipici.
- Compravendita
- Contratti di scambio che realizzano un do ut des
- Scambio che realizza do ut facias
- Cooperazione nell’altrui attività giuridica
- Contratti reali
- Bancari
- Aleatori
- Di garanzia
- Dirimere una controversia
- Agrari
La compravendita
Può essere attuata da:
- Un produttore che immette il bene direttamente sul mercato
- Un intermediario nella circolazione dei beni (al minuto se nei confronti del pubblico oppure all’ingrosso tramite altri rivenditori)
- Un privato occasionalmente, venditore non professionale, di regola con beni usati.
Contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (elemento essenziale della vendita) art 1470. È un contratto consensuale, il prezzo deve essere determinato o determinabile. Se il contratto è riferito a una cosa determinata la vendita ha effetti reali. Oppure vendita obbligatoria:
- Vendita di cose generiche: per il trasferimento è necessaria l’individuazione
- Vendita alternativa: è necessaria la scelta tra le possibili cose
- Vendita di cosa futura: la cosa deve venire ad esistenza
- Vendita di cosa altrui: il venditore ha l’obbligo di comprare dal proprietario per poi vendere all’acquirente, effetto acquisitivo automatico. La situazione è diversa se il compratore ignora la proprietà altrui della cosa. Se scopre dopo l’altruità può chiedere la risoluzione del contratto.
- Vendita con riserva di proprietà
Promessa di vendita immobiliare, vendita di mobili registrati e di immobili devono essere fatte per iscritto e sono soggette a trascrizione.
Art. 1476 obbligazioni del venditore
- Trasferimento della proprietà
- Consegna: tempo e luogo fissati dal contratto. Se non sono fissati nel luogo in cui si trovava quanto è sorta l’obbligazione. Oppure al domicilio o all’impresa del venditore.
- Garantire da evizione e dai vizi della cosa.
Evizione: compratore soccombe in un giudizio contro un terzo che rivendica la proprietà della cosa. La garanzia per evizione è un effetto naturale del negozio.
- Totale: anche l’espropriazione. Appena convenuto il compratore chiama in causa il venditore (litis denuntiatio). Il compratore perde la garanzia se riconosce il diritto del terzo o se non chiama il venditore. Può sospendere il pagamento se teme che la cosa possa essere rivendicata. Il compratore evitto ha diritto al risarcimento del danno, del prezzo, delle spese per il contratto e per la cosa (anche di quelle voluttuarie se il venditore era in mala fede). Il compratore può rinunciare alla propria garanzia o averne una minore.
- Parziale: risoluzione se era una parte essenziale, diminuzione del prezzo.
- Cosa gravata da oneri o da diritti di godimento di terzi: Diminuiscono il godimento, possibile risoluzione se non la avrebbe acquistata altrimenti. Oppure riduzione del prezzo.
Art. 1490 vizi di una cosa
Imperfezioni o alterazioni del bene, dovuti alla sua produzione o alla sua conservazione. Garanzia per i vizi. Vizio rilevante quando pregiudica il valore o la funzione della cosa. Rende il bene inidoneo all’uso cui è destinato o ne riduce sensibilmente il valore. Garanzia non dovuta se il compratore conosceva i vizi o se in caso di vendita a vista i vizi erano facilmente riconoscibili. Il compratore può far valere la garanzia entro 8 giorni dalla consegna nel caso dei vizi apparenti e entro 8 giorni dalla scoperta nel caso dei vizi occulti. Il vizio è apparente quando il bonus pater familias se ne accorgerebbe con la normale diligenza. Il compratore ha diritto all’azione di risoluzione (redhibitoria) e a quella di diminuzione del prezzo (quanti minoris, aestimatoria). Se la cosa è perita per i vizi il compratore ha diritto alla risoluzione, se è perita per vis maior ha diritto alla diminuzione del prezzo. L’azione è prescrittibile in un anno, l’eccezione non lo è mai. Se la cosa non ha le qualità promesse o essenziali il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto con i limiti per la garanzia e la segnalazione dei vizi. Nel caso invece di consegna di aliud pro alio, normale azione di risoluzione senza i sopracitati limiti. Il patto di esclusione di garanzia (gestibile in maniera convenzionale) non è valido se il venditore ha volutamente omesso i vizi della cosa. + garanzia di buon funzionamento se il venditore lo garantisce per un certo periodo. Obbligo di denuncia del malfunzionamento entro 30 giorni dalla scoperta.
Obbligazioni del compratore
- Pagare il prezzo pattuito nel tempo e nel luogo stabiliti o in quelli della consegna o al domicilio del venditore. Determinazione legale del prezzo: se le cose sono vendute abitualmente si fa riferimento al prezzo solito. In mancanza di parametri per determinare il giusto prezzo si demanda al giudice del tribunale del luogo di conclusione. Se il prezzo non viene determinato la vendita è nulla. Interessi compensativi devono essere corrisposti dal compratore se la cosa gli è stata consegnata.
Vendita con patto di riscatto: vendita sottoposta a condizione risolutiva potestativa. Il venditore può riavere la cosa con la restituzione del prezzo e i rimborsi previsti. Se il venditore si impegna per un prezzo superiore a quello incassato il patto è nullo per l’eccedenza. La dichiarazione di esercizio del diritto potestativo ha effetto retroattivo e fa rientrare il venditore nella proprietà. Il diritto di riscatto scade dopo 5 anni per gli immobili e dopo 2 per i mobili.
Patto di retrovendita: contratto preliminare di vendita nel quale chi compra si obbliga a rivendere al venditore. In diem addictio: la vendita fatta non vale se entro un certo termine il venditore riesce a vendere ad altri a condizioni migliori. 1510-22: vendita di cose mobili. Luogo della consegna: luogo in cui la cosa si trovava al sorgere dell’obbligazione, domicilio o sede d’impresa del venditore. Vendita con trasporto, il venditore si libera con la consegna al vettore, la cosa viaggia a rischio e pericolo del compratore. Clausole per la vendita con trasporto:
- Cif: cost, insurance, freight: la somma pagata include assicurazione e trasporto, il venditore deve consegnare la polizza di assicurazione.
- Fob: il venditore si assume le spese per portare la cosa fino al mezzo di trasporto.
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