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LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE E LA TUTELA DEI MINORI
Potestà dei gneitoriresponsabilità genitoriale. Art. 315 e 315bis:
• Identità dello stato giuridico di tuti i figli
• Figlio ha diritto di essere mantenuto, educato , istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto
delle sue capacitàm inclinazioni e aspirazioni.
• Il figlio ha diritto di crescere nell’ambito della famiglia e di mantenere rapporti ignificativi con i parenti.
• Art 317 bis: tutela dell’interesse degli ascendenti ad avere rapporti significativi con i minorenni.
• Ascolto del minore su tutte le questioni. Maggiore di 12 anni o minore ma capace di discernimento.
Obblighi dei figli
• Rispettare i geniroei
• Contribuire al mantenimento della famiglia se cvi concivono in realazione alle proprie sostanze e al
proprio reddito
• Non possono abbandonare la casa dei genitori sino alla maggiore età o all’emencipazioneù
Art 316: entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale e la esercitano di comune accordo.
Tenere conto delle capacità e delle inclinazioni naturali del figlio. Stabilire di comune accordo la residenza
abituale della prole. In caso di contrasti ciascun genitore può ricorrere al giudice. se il contrasto permane il
giudice attribuisce il potere decisionale al genitore che ritiene consono.
Il rapporto di filiazione è presupposto dell’esercizio della repsonsabilità genitoriale. Se uno dei genitori è
lontano, incapace o impedito, la potesta è esercitata solo dall’altro. Ogni genitore contribuisce in relaaazione
alle rispettive sosanze. Se i genitori non possono contribuiscono gli ascendenti. Distrazione dei redditi
dell’obbligato se non contribuisce adeguatamente.
I genitori rappresentano i figli minori in tutti gli atti vicili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria
aministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da uno dei genitori. Atti di straoridnaria
ammnistrazione possono esser eocmpiuti solo per necessità evidente del figlio.
Conflitti di interessi patrimonali tra i figli o tra filgi e genitori, il giudice nomina un curatore peciale. El caos di
omissione di atti necessari da parte dei genitori il giudice può nominareunc uratore speciale art 321. Gli atti
compiuti senza l’ossevanza dlele norme esposte possono essere annullati su istanza dei genitori o del figlio
o dei suoi eredi o aventi causa. Ai genitori spettal’usufrutto legale sui beni del minore. I frutti dei beni dei
minori possono essere destinati alla istruzione e alla educazione. L’usufrutto legale nonpuò essere alienato o
costituito in garanzia o sottoposto ad azione esecutiva.
Il giudice può ordinare la decadenza ddella repsonabilità genitoriale per il genitore che traascura i dover ad
essa inerenti o abusa dei suoi poteri. Può anche ordinare l’allontanamento dei figlio o del genitor.e il
genitore dichiarato decaduto art 332 può essere reintegrato se cessano le ragioni della sua decadenza.
Se il patrimonio del mnore è male almministrato il tribunale deve stabilire le condiioni di amministrazione.
Art 336 bis: il minore ha il diritto d essere ascoltato dal giudice in ordine a tutti i provvedimenti che lo
riguardano. Compiuto i 12 anni o età inferiore ma capace di discernimento.
Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la resonasabilità genitoriale dsi apre la tutela.
Organi della tutela: giudice tutelare, tutore, protutore. Il giudice tutelare nomina il tutore designato dai
genitori. Per gravi motivi ne nomina un altro possibilmente tra i parenti o gli affini prossimi. Prima di
procedere deve ascoltare il minore. Tutore ha cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti
civili e ne amministra i beni. Il protutore agisce in mancanza del tutore e nei casii in cui l’interesse del tutore
e quello del minoe siano in conflitto. Il tutore art 371 deve procedere all’inventario dei beni del minore,
educazione, istruzione o avviamento a un’arte o a una professione. Non può compiere atti di
amministrazione straordinaria senza l’autorizzazione dle giudice tutelare. Quando cessa le funzioni deve
rendere conto. Le azioni tra minore e tutore si prescrivono in 5 anni.
LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE E LA TUTELA DEI MINORI
Potestà dei gneitoriresponsabilità genitoriale. Art. 315 e 315bis:
• Identità dello stato giuridico di tuti i figli
• Figlio ha diritto di essere mantenuto, educato , istruito e assistito moralmente dai genitori nel rispetto
delle sue capacitàm inclinazioni e aspirazioni.
• Il figlio ha diritto di crescere nell’ambito della famiglia e di mantenere rapporti ignificativi con i parenti.
• Art 317 bis: tutela dell’interesse degli ascendenti ad avere rapporti significativi con i minorenni.
• Ascolto del minore su tutte le questioni. Maggiore di 12 anni o minore ma capace di discernimento.
Obblighi dei figli
• Rispettare i geniroei
• Contribuire al mantenimento della famiglia se cvi concivono in realazione alle proprie sostanze e al
proprio reddito
• Non possono abbandonare la casa dei genitori sino alla maggiore età o all’emencipazioneù
Art 316: entrambi i genitori sono titolari della responsabilità genitoriale e la esercitano di comune accordo.
Tenere conto delle capacità e delle inclinazioni naturali del figlio. Stabilire di comune accordo la residenza
abituale della prole. In caso di contrasti ciascun genitore può ricorrere al giudice. se il contrasto permane il
giudice attribuisce il potere decisionale al genitore che ritiene consono.
Il rapporto di filiazione è presupposto dell’esercizio della repsonsabilità genitoriale. Se uno dei genitori è
lontano, incapace o impedito, la potesta è esercitata solo dall’altro. Ogni genitore contribuisce in relaaazione
alle rispettive sosanze. Se i genitori non possono contribuiscono gli ascendenti. Distrazione dei redditi
dell’obbligato se non contribuisce adeguatamente.
I genitori rappresentano i figli minori in tutti gli atti vicili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria
aministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da uno dei genitori. Atti di straoridnaria
ammnistrazione possono esser eocmpiuti solo per necessità evidente del figlio.
Conflitti di interessi patrimonali tra i figli o tra filgi e genitori, il giudice nomina un curatore peciale. El caos di
omissione di atti necessari da parte dei genitori il giudice può nominareunc uratore speciale art 321. Gli atti
compiuti senza l’ossevanza dlele norme esposte possono essere annullati su istanza dei genitori o del figlio
o dei suoi eredi o aventi causa. Ai genitori spettal’usufrutto legale sui beni del minore. I frutti dei beni dei
minori possono essere destinati alla istruzione e alla educazione. L’usufrutto legale nonpuò essere alienato o
costituito in garanzia o sottoposto ad azione esecutiva.
DIRITTO PRIVATO PARTE II
Il giudice può ordinare la decadenza ddella repsonabilità genitoriale per il genitore che traascura i dover ad
essa inerenti o abusa dei suoi poteri. Può anche ordinare l’allontanamento dei figlio o del genitor.e il
genitore dichiarato decaduto art 332 può essere reintegrato se cessano le ragioni della sua decadenza.
Se il patrimonio del mnore è male almministrato il tribunale deve stabilire le condiioni di amministrazione.
Art 336 bis: il minore ha il diritto d essere ascoltato dal giudice in ordine a tutti i provvedimenti che lo
riguardano. Compiuto i 12 anni o età inferiore ma capace di discernimento.
Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la resonasabilità genitoriale dsi apre la tutela.
Organi della tutela: giudice tutelare, tutore, protutore. Il giudice tutelare nomina il tutore designato dai
genitori. Per gravi motivi ne nomina un altro possibilmente tra i parenti o gli affini prossimi. Prima di
procedere deve ascoltare il minore. Tutore ha cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti
civili e ne amministra i beni. Il protutore agisce in mancanza del tutore e nei casii in cui l’interesse del tutore
e quello del minoe siano in conflitto. Il tutore art 371 deve procedere all’inventario dei beni del minore,
educazione, istruzione o avviamento a un’arte o a una professione. Non può compiere atti di
amministrazione straordinaria senza l’autorizzazione dle giudice tutelare. Quando cessa le funzioni deve
rendere conto. Le azioni tra minore e tutore si prescrivono in 5 anni.
L’OBBLIGAZIONE DEGLI ALIMENTI
Gruppo familiare crea il dovere della reciproca assistenza e della solidarietà in relazione ai bisogni essenziali
per la vita- obbligo alimentare del donatario si fonda sullo stato di bisogno del creditore. L’alimentando non è
ingrado di provvedere al proprio mantenimento. La misura delgi alimenti è proporzionata al bisogno.
L’assegno non deve superare le esigenze della vita dell’alimentando. Tenuto anche chi ha precedentemente
ricevuto dlele donazioni dalla persona ma non oltre il limite della donazione ricevuta. L’obbligazione può
cessare o mutare. Condotta disordinata dell’alimentando può essere causa di riduzione. L’obbligazione
alimentare ha carattere strettamente perosnale. Non può essere ceduta e cessa con la morte.gli alimenti
sono dovuti dal giorno dlla domanda giudiziale od della costituzione in mora dell’obbligato. Opera solo per il
futuro. L’obbligato può scegliere se pagare l’assegno o mantenere in casa sua l’alimentando.
L’ordine degli obbligati è indicato dall’art 433 del cc. Obbligati di pari grado concorrono, ciascuno è tenuto
per le sue condizioni economiche. Tra coniugi gli alimenti sono diversi dal mantenimento. Tra fratelli e sorelle
gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario. La mancanza degli alimenti è causa di revoca
della precedente donazione da parte dell’indigente. Art 448 bis il figli onon è tenuto a prestare gli alimneti al
genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale.
Obbligazione agli alimenti:
• Legale
• Volontaria: la misura della prestazione non è determinata. Principio della proporzionalità al bisogno.
PRINCIPI GENERALI
Successione: un soggetto subentra ad un altro nella titolarità di uno o più diritti giuridici
Si è modificato il contenuto delle eredità, la ricchezza non è più prevalentemente individuale.minore
compattezza della famiglia. Morte individuoesigenza negativa che un patrimonio non resti privo di titolare.
• Interesse dell’ereditando, preoccupato della sorte post mortem dei suoi beni
• Dei parenti del de cuius
• Dei creditori del decuius
• Stato a tassare i trsferimenti di ricchezza.
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
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