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SOSTITUZIONE
688ss
art
• Istituto che opera solo per successione testamentaria sia per chiamata a titolo universale sia per
legato. Si tratta di sostituzione volgare o ordinaria.
Puo darsi che il testatore abbia preveduto l’ipotesi che il chiamato non possa o non voglia
accettare l’eredità o il legato designando altra persona in sua vece. Possono anche essere stabiliti
più sostituti. La chiamata è unica per il primo delato e per i sostituiti.
688 testatore. Può sostituire all’erede istituito altra persona
Art - Casi di sostituzione ordinaria: “Il
per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità.
Se il testatore ha disposto per un solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire
anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.
• Per quello che riguarda la sostituzione fedecomessaria:
Il testatore istituisce erede il glio vincolando i beni ereditari a nché possano automaticamente
passare ad un’altra persona indicata dal testatore. Sì ha quando:
- Doppia istituzione
- Il passaggio dal primo al secondo si veri ca causa morte
- Vincolo di sonservare per restituire
RAPPRESENTAZIONE
467
art ss
• É l’istituto in forza del quale i discendenti subentrano al loro ascendente nel diritto di accettare
un lascito qualora il chiamato non possa o non voglia acccettare l’eredità o il legato.
Comporta la successione diretta del rappresentante o discendente al decuius. Può avvenire solo
se il chiamato che non vuole o non può accettare sia un glio o un fratello o una sorella del de
cuius. I discendenti succedono direttamente il de cuius e hanno diritto di partecipare alla
successione di quest’ultimo anche nell’ipotesi che abbiano rinunciato all’eredità del loro
ascendente; devono, inoltre, essere almeno concepiti al momento dell’apertura della successione.
É esclusa:
- se il chiamato sia per il de cuius un estraneo o un parente diverso da quelli citati
precedentemente
- Nel caso di successione testamentaria, se il testatore abbia già provveduto con una
sostituzione del lascito per ipotesi in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare
fi fi fi fi fi ffi
- Quando si tratta di legato di usufrutto di altro diritto di natura personale
La divisone si fa per stirpi: i discendenti subentrano tutti in luogo del capostipite e lo stesso
criterio si applica anche qualora uno stipite abbia prodotto più rami. Ugualmente per unicità di
stirpe: i discendenti non succedono in iure proprio ma in quando rappresentanti.
Nozione: rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro
“La
ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.
Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto
per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, è sempre che non
si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.”
Es. A è il nonno, i 3 gli B,\
C,D sono chiamati alla sua eredità D a sua volta ha 2 gli R,F. A muore e lascia suoi eredi i 3 gli
però D è premorto, l’eredità si trasmette direttamente ai suoi discendenti R ed F. Come si
suddividerà l’eredità? Discendenti succederano direttamente al nonno (primo decuius) o e se
fossero stati loro i chiamati. Se accettano B,C,D la divisione sarebbe 1/3 a testa se uno muore e
lascia ai suoi 2 gli la sua parte (1/3) viene divisa ta i gli. Utile ad esempio per escludere il
coniuge… Divisione si fa per stirpi.
Se nel testamento scrivo che lascio a X e in sostituzione a Y. Se X è mio glio e non accetta
delazione passa ai suoi gli (rappresentazione), o al sostituto?
Legge stabilisce che operano in ordine: sostituzione, rappresentazione, accrescimento
ACCRESCIMENTO
674
art ss
• ex testamento:
Per la successione
Istituto che comporta che la quota devoluta al chiamato che non abbia potuto o voluto accettare
si devolve a favore degli altri bene ciari di una chiamata congiuntiva con la conseguenza che la
quota spettante a questi ultimi si accresce. Opera automaticamente senza bisogno di particolare
accettazione quando uno dei coeredi non puo o non vuole accettare, non ha nominato sostituto, il
primo chiamato non è glio o fratello o se lo è non ha eredi allora opera accrescimento.
- istituzione di erede,
In caso di serve la coniunctio re et verbis e se mancano anche i
presupposti per l’accrescimento la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi.
- legato
In caso di é necessaria solo la coniunctio re e in mancanza di essa la porzione di legato
non attribuita va a pro tto di colui a carico del quale é stato posto il legato(piu legatari ricevano
lo stesso bene (non deve operare sostituzione o rappresentazione), coniutio verbis = chiamata
solidale può avvenire su successivi testamenti).
Coniutio re (chiamata solidale) + Coniutio verbis (chiamata nello stesso testamento) + Non deve
risultare una contraria volontà del testatore (che dispone di escludere l’accrescimento).
Si veri ca al presentarsi dei seguenti presuposti:
- Veri carsi di una chiamata congiuntiva o solidale: testatore ha disposto tre chiamati
congiuntamente, se uno dei delati non possa o non voglia accettare sua quota si accresce a
quella dei chiamati di pari grado.
- chiamata parziaria quella in cui decuius nomina piu eredi con quote disuguali (non opera
accrescimento, si trasmette ai chiamati di grado successivo)
Non si veri ca accrescimento quando:
- Incorrono i presupposti per la rappresentazione
- Nella successione testamentaria é stata disposta una sostituzione
- De cuius non ha preveduto la mancanza di uno dei chiamati distribuendo il patrimonio ai due
superstiti
- Quando al successibile che non può o non vuole accettare l’eredità si sostituisce un suo
rappresentante
In questo caso la quota del chiamato non accettante verra attribuita al rappresentante o al
sostituto.
Art. 522
fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi
• successione legittima:
Per il caso della
quando più persone sono chiamate ex lege a concorrere alla successione, la quota del chiamato
che abbia rinunciato si accresce a coloro che avrebbero concorso con lui.
In questo caso manca una vera e propria chiamata congiuntiva, ma questo contesto ´´ccomunato
alla successione testamentaria dal fatto che in entrambi i casi l’e etto accrescitivo si produce
automaticamente senza necessita di speci ca accettazione da parte di chi ne bene cia
- Accrescimento tra coeredi
674
Art più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni, senza
“Quando
determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o
non voglia accettare la sua parte si accresce agli altri.
Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo a favore degli altri
istituiti nella quota medesima.
L’accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.
È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.”
Istituti si possono applicare anche ai legati:
- Accrescimento:
675
Art L’accrescimenti ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato
Accrescimento tra collegatari:
legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il
diritto di rappresentazione.
- Sostituzione:
691
Art norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai
Sostituzione ordinaria nei legati: “Le
legati “
- Rappresentazione:
467
Art rappresentazione fa subentrare i discendenti nel
Nozione di rappresentazione comma I: “La
luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare
l’eredità o il legato.”
LA SEPARAZIONE DEI BENI
• Per venire in contro ai creditori del defunto che facevano a damento sul patrimonio del
defunto, accettati o con bene cio di inventario da parte del chiamato, esiste lo strumento della
separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede.
- Impedisce la confusione tra i due patrimoni ma opera esclusivamente a favore dei creditori del
defunto e dei legatari.
- É utile bel caso in cui i creditori del defunto si trovino davanti a un erede oberato dai debiliti e
ricorrendo alla separazione evitano che i creditori dell’erede concorrano sul patrimonio del
defunto.
- Non vi é una vera e propria separazione dei patrimoni, assicura la preferenza dei creditori del
defunto e dei legatari, solo su colo che hanno esercitato il diritto di ottenere la separazione.
- Non impedisce ai creditori e ai legatari di soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede
fi fi ffi ff fi
- Ha carattere particolare, perché opera sui singoli beni per i quali sia stata fatta valere
speci catamente
- I creditori sono preferiti ai legatari; possono rinunciare al diritto della separazione ma solo
all’apertura della successione.
- Le iscrizioni a titolo di separazione fatte dai creditori o dai legatari separatisti prendono lo
stesso grado e prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni contro l’erede o legatario.
- Il diritto di separazione deve essere esercitato entro un termine preciso di decadenza
- L’ere puo evitare tutto lo screzio pagando il credito
Sono prescritte forme particolari:
- Beni mobili
Art 517
bisogna proporre domanda al giudice, al tribunale del luogo di apertura della successione, per
separe alcuni beni che abbiano valore corrispondente al valore del credito .
- immobili o mobili registrati
Beni
Art 518
si esercita con la iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni, si procede in modo
analogo a quello che si usa per l’iscrizione dell’ipoteca.
• Vantaggi di separare i beni
Art 514
Comma I: creditori e legatari separatisti si soddisfanno con preferenza rispetto ai non
separatisti quando il patrimonio è su ciente a soddisfare anche crediti dei non separatisti.
Comma II: Se non basta separatisti concorrono
Comma III: creditori sempre preferiti ai legatari
Esempio comma I (patrimonio capiente):
- Patrimonio: 90
- 3 Creditori chirografari (senza cause di prelazione): ciascuno per 30
- A chiede separazione
- B,C non chiedono separazione
- A diritto di soddisfarsi integralmente sui beni separati
- B,C hanno diritto al loro credito ma non eviteranno concorrenza con i creditori dell’erede, non
evitano confusione con patrimonio dell’erede.
Esempio comma II (patrim