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SOSTITUZIONE

688ss

art

• Istituto che opera solo per successione testamentaria sia per chiamata a titolo universale sia per

legato. Si tratta di sostituzione volgare o ordinaria.

Puo darsi che il testatore abbia preveduto l’ipotesi che il chiamato non possa o non voglia

accettare l’eredità o il legato designando altra persona in sua vece. Possono anche essere stabiliti

più sostituti. La chiamata è unica per il primo delato e per i sostituiti.

688 testatore. Può sostituire all’erede istituito altra persona

Art - Casi di sostituzione ordinaria: “Il

per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l’eredità.

Se il testatore ha disposto per un solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire

anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volontà.

• Per quello che riguarda la sostituzione fedecomessaria:

Il testatore istituisce erede il glio vincolando i beni ereditari a nché possano automaticamente

passare ad un’altra persona indicata dal testatore. Sì ha quando:

- Doppia istituzione

- Il passaggio dal primo al secondo si veri ca causa morte

- Vincolo di sonservare per restituire

RAPPRESENTAZIONE

467

art ss

• É l’istituto in forza del quale i discendenti subentrano al loro ascendente nel diritto di accettare

un lascito qualora il chiamato non possa o non voglia acccettare l’eredità o il legato.

Comporta la successione diretta del rappresentante o discendente al decuius. Può avvenire solo

se il chiamato che non vuole o non può accettare sia un glio o un fratello o una sorella del de

cuius. I discendenti succedono direttamente il de cuius e hanno diritto di partecipare alla

successione di quest’ultimo anche nell’ipotesi che abbiano rinunciato all’eredità del loro

ascendente; devono, inoltre, essere almeno concepiti al momento dell’apertura della successione.

É esclusa:

- se il chiamato sia per il de cuius un estraneo o un parente diverso da quelli citati

precedentemente

- Nel caso di successione testamentaria, se il testatore abbia già provveduto con una

sostituzione del lascito per ipotesi in cui il primo chiamato non possa o non voglia accettare

fi fi fi fi fi ffi

- Quando si tratta di legato di usufrutto di altro diritto di natura personale

La divisone si fa per stirpi: i discendenti subentrano tutti in luogo del capostipite e lo stesso

criterio si applica anche qualora uno stipite abbia prodotto più rami. Ugualmente per unicità di

stirpe: i discendenti non succedono in iure proprio ma in quando rappresentanti.

Nozione: rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro

“La

ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto

per il caso in cui l’istituto non possa o non voglia accettare l’eredità o il legato, è sempre che non

si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.”

Es. A è il nonno, i 3 gli B,\

C,D sono chiamati alla sua eredità D a sua volta ha 2 gli R,F. A muore e lascia suoi eredi i 3 gli

però D è premorto, l’eredità si trasmette direttamente ai suoi discendenti R ed F. Come si

suddividerà l’eredità? Discendenti succederano direttamente al nonno (primo decuius) o e se

fossero stati loro i chiamati. Se accettano B,C,D la divisione sarebbe 1/3 a testa se uno muore e

lascia ai suoi 2 gli la sua parte (1/3) viene divisa ta i gli. Utile ad esempio per escludere il

coniuge… Divisione si fa per stirpi.

Se nel testamento scrivo che lascio a X e in sostituzione a Y. Se X è mio glio e non accetta

delazione passa ai suoi gli (rappresentazione), o al sostituto?

Legge stabilisce che operano in ordine: sostituzione, rappresentazione, accrescimento

ACCRESCIMENTO

674

art ss

• ex testamento:

Per la successione

Istituto che comporta che la quota devoluta al chiamato che non abbia potuto o voluto accettare

si devolve a favore degli altri bene ciari di una chiamata congiuntiva con la conseguenza che la

quota spettante a questi ultimi si accresce. Opera automaticamente senza bisogno di particolare

accettazione quando uno dei coeredi non puo o non vuole accettare, non ha nominato sostituto, il

primo chiamato non è glio o fratello o se lo è non ha eredi allora opera accrescimento.

- istituzione di erede,

In caso di serve la coniunctio re et verbis e se mancano anche i

presupposti per l’accrescimento la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi.

- legato

In caso di é necessaria solo la coniunctio re e in mancanza di essa la porzione di legato

non attribuita va a pro tto di colui a carico del quale é stato posto il legato(piu legatari ricevano

lo stesso bene (non deve operare sostituzione o rappresentazione), coniutio verbis = chiamata

solidale può avvenire su successivi testamenti).

Coniutio re (chiamata solidale) + Coniutio verbis (chiamata nello stesso testamento) + Non deve

risultare una contraria volontà del testatore (che dispone di escludere l’accrescimento).

Si veri ca al presentarsi dei seguenti presuposti:

- Veri carsi di una chiamata congiuntiva o solidale: testatore ha disposto tre chiamati

congiuntamente, se uno dei delati non possa o non voglia accettare sua quota si accresce a

quella dei chiamati di pari grado.

- chiamata parziaria quella in cui decuius nomina piu eredi con quote disuguali (non opera

accrescimento, si trasmette ai chiamati di grado successivo)

Non si veri ca accrescimento quando:

- Incorrono i presupposti per la rappresentazione

- Nella successione testamentaria é stata disposta una sostituzione

- De cuius non ha preveduto la mancanza di uno dei chiamati distribuendo il patrimonio ai due

superstiti

- Quando al successibile che non può o non vuole accettare l’eredità si sostituisce un suo

rappresentante

In questo caso la quota del chiamato non accettante verra attribuita al rappresentante o al

sostituto.

Art. 522

fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi fi

• successione legittima:

Per il caso della

quando più persone sono chiamate ex lege a concorrere alla successione, la quota del chiamato

che abbia rinunciato si accresce a coloro che avrebbero concorso con lui.

In questo caso manca una vera e propria chiamata congiuntiva, ma questo contesto ´´ccomunato

alla successione testamentaria dal fatto che in entrambi i casi l’e etto accrescitivo si produce

automaticamente senza necessita di speci ca accettazione da parte di chi ne bene cia

- Accrescimento tra coeredi

674

Art più eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell’universalità dei beni, senza

“Quando

determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o

non voglia accettare la sua parte si accresce agli altri.

Se più eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l’accrescimento ha luogo a favore degli altri

istituiti nella quota medesima.

L’accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volontà del testatore.

È salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.”

Istituti si possono applicare anche ai legati:

- Accrescimento:

675

Art L’accrescimenti ha luogo anche tra più legatari ai quali è stato

Accrescimento tra collegatari:

legato uno stesso oggetto, salvo che dal testamento risulti una diversa volontà e salvo sempre il

diritto di rappresentazione.

- Sostituzione:

691

Art norme stabilite in questa sezione si applicano anche ai

Sostituzione ordinaria nei legati: “Le

legati “

- Rappresentazione:

467

Art rappresentazione fa subentrare i discendenti nel

Nozione di rappresentazione comma I: “La

luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare

l’eredità o il legato.”

LA SEPARAZIONE DEI BENI

• Per venire in contro ai creditori del defunto che facevano a damento sul patrimonio del

defunto, accettati o con bene cio di inventario da parte del chiamato, esiste lo strumento della

separazione del patrimonio del defunto da quello dell’erede.

- Impedisce la confusione tra i due patrimoni ma opera esclusivamente a favore dei creditori del

defunto e dei legatari.

- É utile bel caso in cui i creditori del defunto si trovino davanti a un erede oberato dai debiliti e

ricorrendo alla separazione evitano che i creditori dell’erede concorrano sul patrimonio del

defunto.

- Non vi é una vera e propria separazione dei patrimoni, assicura la preferenza dei creditori del

defunto e dei legatari, solo su colo che hanno esercitato il diritto di ottenere la separazione.

- Non impedisce ai creditori e ai legatari di soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede

fi fi ffi ff fi

- Ha carattere particolare, perché opera sui singoli beni per i quali sia stata fatta valere

speci catamente

- I creditori sono preferiti ai legatari; possono rinunciare al diritto della separazione ma solo

all’apertura della successione.

- Le iscrizioni a titolo di separazione fatte dai creditori o dai legatari separatisti prendono lo

stesso grado e prevalgono sulle trascrizioni o iscrizioni contro l’erede o legatario.

- Il diritto di separazione deve essere esercitato entro un termine preciso di decadenza

- L’ere puo evitare tutto lo screzio pagando il credito

Sono prescritte forme particolari:

- Beni mobili

Art 517

bisogna proporre domanda al giudice, al tribunale del luogo di apertura della successione, per

separe alcuni beni che abbiano valore corrispondente al valore del credito .

- immobili o mobili registrati

Beni

Art 518

si esercita con la iscrizione del credito o del legato sopra ciascuno dei beni, si procede in modo

analogo a quello che si usa per l’iscrizione dell’ipoteca.

• Vantaggi di separare i beni

Art 514

Comma I: creditori e legatari separatisti si soddisfanno con preferenza rispetto ai non

separatisti quando il patrimonio è su ciente a soddisfare anche crediti dei non separatisti.

Comma II: Se non basta separatisti concorrono

Comma III: creditori sempre preferiti ai legatari

Esempio comma I (patrimonio capiente):

- Patrimonio: 90

- 3 Creditori chirografari (senza cause di prelazione): ciascuno per 30

- A chiede separazione

- B,C non chiedono separazione

- A diritto di soddisfarsi integralmente sui beni separati

- B,C hanno diritto al loro credito ma non eviteranno concorrenza con i creditori dell’erede, non

evitano confusione con patrimonio dell’erede.

Esempio comma II (patrim

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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Popiuniversita di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Girolami Vincenzo.