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FATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO

o ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO

o NEGOZIO GIURIDICO

o Fatti giuridici in senso stretto

Affichè si abbia un fatto giuridico, bisogna prendere in considerazione 3 ipotesi:

1. Ipotesi in cui la norma prenda in considerazione un evento necessariamente naturale,

esempio: Art. 942: I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si

ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza

che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto (un modo di acquisto

della proprietà).

2. Ipotesi in cui una norma prende in considerazione un fatto rispetto al quale per la norma è

del tutto indifferente che a produrlo sia : la natura o l’uomo, esempio:

Art. 934: Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il

suolo appartiene al proprietario di questo (principio della cessione). Se viene costruito un

edificio che non appartiene al proprietario del suolo, l’edificio diventerà di proprietà di

quest’ultimo; la stessa cosa accade se cresce un albero spontaneamente.

3. Nell’ultima ipotesi, la distinzione rispetto agli atti giuridici si fa più sfumata in quanto il

legislatore in questo caso prende in considerazione un’attività umana, però è del tutto

irrilevante che questa sia o meno volontaria. Esempio: (specificazione : modo di acquisto

della proprietà)

Art. 940: Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una

nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la

proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia

sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In questo ultimo caso la cosa spetta al

proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.

Da queste 3 ipotesi possiamo dunque affermare che i fatti giuridici in senso stretto vengono

considerati in modo oggettivo, cioè poiché accadono.

Atti giuridici in senso stretto

Affinché si verifichi l’effetto negli atti giuridici in senso stretto, la norma nella sua parte ipotetica

richiede che il fatto sia un comportamento umano volontario, cioè un comportamento posto in

essere dall’uomo volontariamente.

Esempio: il diritto di credito è costituito dalla facoltà di pretendere (la prestazione del debitore),

l’esercizio di questa facoltà da parte del creditore avviene mediante l’atto di intimazione di

pagamento che sollecita il debitore ad adempiere. Se questa intimazione di pagamento viene fatta

per iscritto allora si avrà un “atto giuridico in senso stretto”. Gli EFFETTI che produce l’intimazione

di pagamento sono:

- la costituzione in mora del debitore;

- l’interruzione della prescrizione.

Affinché questi effetti si producano, la norma chiede semplicemente la volontarietà del

comportamento.

All’interno degli atti giuridici in senso stretto un’utile distinzione è quella tra:

Atti leciti: sono quegli atti conformi alle norme; l’atto è lecito nel momento in cui il comportamento

del soggetto è sorretto da una situazione legittimante. Non vìola le norme perché il suo

comportamento è espressione di un diritto o di una situazione di cui il soggetto è titolare.

Atti illeciti: sono quelli che vìolano le norme e che sono al contempo lesivi di un interesse. In

questo caso avremo una condotta che lede un interesse giuridicamente rilevante (protetto da una

norma) e che non è sorretta da una situazione legittimante (danno ingiusto).

Atti illeciti

In base alla regola violata, alla natura dell’interesse leso e alle sanzioni predisposte si possono

distinguere diverse specie di illecito, tra cui:

illecito penale: comprende tutti quei comportamenti che la legge considera lesivi di un bene la cui

tutela è di interesse generale e che prevede come fattispecie un reato, cui si collega una pena a

carico dell’autore dell’illecito.

Nel campo del diritto privato occorre distinguere tra:

atto illecito: che viola una norma e perciò lede gli interessi da essa protetti;

illecito civile: con quale ci riferiamo ad un comportamento che lede direttamente un interesse

particolare protetto da una norma giuridica e provoca, perciò, un pregiudizio per il soggetto leso.

L’illecito civile è fonte di responsabilità e cioè dell’obbligo di risarcire il danno cagionato.

Inoltre, un illecito può verificarsi in 2 casi:

Il debitore che non adempie la prestazione dovuta al creditore viola la norma che lo obbliga

- ad adempiere e lede l’interesse del creditore (c.d. illecito contrattuale);

La lesione dell’interesse di un soggetto viene provocata dalla condotta di un terzo,che è

- fuori dal rapporto (c.d. illecito extracontrattuale).

Atti leciti

Gli atti come: il contratto, il matrimonio e il testamento sono dichiarazioni o manifestazioni della

volontà del soggetto titolare. (chi conclude un contratto manifesta la volontà di realizzare una

certa operazione, chi fa testamento dichiara le sue ultime volontà,ecc.)

Gli atti come: la confessione e il giuramento sono dichiarazioni di conoscenza o verità, chi

confessa o giura asserisce che certi fatti si siano verificati.

Invece, tutti gli atti per i quali il legislatore richiede una specifica età consentono a chi li compie di

disporre dei propri interessi, cioè di decidere da sé circa la sorte dei propri interessi e realizzare

la propria decisione. Appunto, nel codice civile l’atto giuridico è lo strumento con cui si esterna

una decisione circa la sorte dei propri interessi e attraverso l’atto giuridico il privato può esercitare

la propria autonomia (ovvero regolare da sé i propri affari).

Distinzione tra atti giuridici

Gli atti giuridici si distinguono in base: alla struttura, all’oggetto e alla funzione.

In base alla struttura si distinguono:

Atti unilaterali: che consistono in una dichiarazione proveniente da una sola parte, quest’ultima

non fa riferimento alla persona, ma ad un centro di interessi.

Atti bi-pluri-laterali: nei quali si combinano dichiarazioni provenienti da più parti (ES: contratto).

Atto uni personale: è il testamento che può esser fatto da una sola persona.

Atti collegiali: è quella manifestazione di volontà che si forma attraverso le dichiarazioni di più

soggetti riuniti in assemblea.

In base all’oggetto si distinguono:

Atti patrimoniali: diretti a regolare in primis interessi economici (es: il contratto).

Atti non patrimoniali: diretti a regolare interessi di natura personale (es: il matrimonio).

Atti personalissimi: sono compiuti solo personalmente e direttamente dall’interessato.

In base alla funzione si distinguono:

Atti tra vivi: destinati a regolare i rapporti tra i viventi.

Atti a causa di morte: destinati a regolare la successione nei diritti e negli obblighi dopo la morte

del titolare. Efficacia e validità degli atti giuridici

Agli atti umani vengono attribuiti dei requisiti; sul modello del contratto i requisiti sono:

a) Accordo;

b) Oggetto;

c) Causa;

d) Forma.

Quanto un atto presenta tutti i requisiti è valido, ovvero è idoneo a produrre i suoi effetti giuridici.

Un atto però può essere valido ma inefficace; ciò avviene se chi ha compiuto l’atto non aveva il

potere di disporre dei beni o degli interessi cui l’atto riferiva. Nell’ambito del diritto pubblico: l’atto

compiuto da chi non ha il potere di compierlo è, di regola, invalido. Quando invece un atto non ha

tutti i requisiti stabiliti dalla legge o presenta un difetto , non è idoneo a produrre i suoi effetti, per

cui l’atto è invalido. Negozio giuridico

Il negozio giuridico è definito come: manifestazione di volontà diretta a costituire, regolare o

estinguere rapporti giuridici. In esso ciò che rileva è la volontà dell’effetto, quindi non è sufficiente

la volontà del comportamento, ma affichè l’effetto si produca quest’ultimo deve essere voluto. Il

negozio giuridico non viene menzionato nel nostro ordinamento, ma è creazione dell’interprete per

un’esigenza concettuale di sistemazione dei fatti giuridici e perché il nostro codice detta una

disciplina specifica con riferimento al contratto, estende poi questa disciplina agli atti unilaterali tra

vivi aventi contenuto patrimoniale e per tutto il resto non vi è alcuna disciplina specifica. Per cui, il

negozio giuridico diventa uno schema più generale ed astratto capace di ricomprendere al suo

interno, non solo la figura del contratto, ma anche altre manifestazioni di volontà che, per qualche

ragione, non rientrano nella nozione di cui all’Art. 1321 e all’Art. 1324. Il negozio giuridico è la

volontà dell’effetto, da questo punto di vista anche il contratto è un negozio giuridico, in quanto

anche in esso le parti manifestano un comportamento volontario e l’effetto è voluto; però

quest’effetto nel contratto è volto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico

patrimoniale, mentre il concetto di negozio fa riferimento ad un rapporto più astratto e generale.

Esempio di negozio giuridico

Nell’ambito dello scioglimento del contratto vi è l’istituto della risoluzione, nel quale è presente la

risoluzione per inadempimento che può essere giudiziale o di diritto; nella risoluzione per

inadempimento di diritto vi è la diffida da adempiere che è un negozio giuridico. Nell’ipotesi in cui

un soggetto (creditore) sia in un rapporto con un altro soggetto (debitore), se il debitore non

adempie, il creditore invece di limitarsi, mediante intimazione di pagamento, a sollecitare il debitore

ad adempiere, può (se vuole che si produca un determinato effetto, cioè quello della risoluzione

del rapporto) dire al debitore di pagare entro 15 giorni e se ciò non avviene il contratto si intende

risolto. Questa intimazione di pagamento fatta per iscritto che non si limita a sollecitare il debitore

ad adempiere ma mira a produrre quest’ulteriore effetto risolutivo ci porta dinnanzi ad un negozio

giuridico. Inoltre, la risoluzione del contratto avviene solo per volontà del creditore, se quest’ultimo

non la menziona, allora si produrranno automaticamente solo gli effetti per volontà del

comportamento del soggetto:

Costituzione in mora del debitore;

- Interruzione della prescrizione.

- Funzione del negozio giuridico

La sua funzione è quella di regolare i propri interessi; il soggetto ricorre allo strumento del negozio

giuridico perché vuol

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A.A. 2016-2017
61 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher thesaimakeup di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Cherubini Maria.