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FATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO
o ATTI GIURIDICI IN SENSO STRETTO
o NEGOZIO GIURIDICO
o Fatti giuridici in senso stretto
Affichè si abbia un fatto giuridico, bisogna prendere in considerazione 3 ipotesi:
1. Ipotesi in cui la norma prenda in considerazione un evento necessariamente naturale,
esempio: Art. 942: I terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si
ritirano da una delle rive portandosi sull’altra, appartengono al demanio pubblico, senza
che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto (un modo di acquisto
della proprietà).
2. Ipotesi in cui una norma prende in considerazione un fatto rispetto al quale per la norma è
del tutto indifferente che a produrlo sia : la natura o l’uomo, esempio:
Art. 934: Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il
suolo appartiene al proprietario di questo (principio della cessione). Se viene costruito un
edificio che non appartiene al proprietario del suolo, l’edificio diventerà di proprietà di
quest’ultimo; la stessa cosa accade se cresce un albero spontaneamente.
3. Nell’ultima ipotesi, la distinzione rispetto agli atti giuridici si fa più sfumata in quanto il
legislatore in questo caso prende in considerazione un’attività umana, però è del tutto
irrilevante che questa sia o meno volontaria. Esempio: (specificazione : modo di acquisto
della proprietà)
Art. 940: Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una
nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la
proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia
sorpassi notevolmente quello della mano d'opera. In questo ultimo caso la cosa spetta al
proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d'opera.
Da queste 3 ipotesi possiamo dunque affermare che i fatti giuridici in senso stretto vengono
considerati in modo oggettivo, cioè poiché accadono.
Atti giuridici in senso stretto
Affinché si verifichi l’effetto negli atti giuridici in senso stretto, la norma nella sua parte ipotetica
richiede che il fatto sia un comportamento umano volontario, cioè un comportamento posto in
essere dall’uomo volontariamente.
Esempio: il diritto di credito è costituito dalla facoltà di pretendere (la prestazione del debitore),
l’esercizio di questa facoltà da parte del creditore avviene mediante l’atto di intimazione di
pagamento che sollecita il debitore ad adempiere. Se questa intimazione di pagamento viene fatta
per iscritto allora si avrà un “atto giuridico in senso stretto”. Gli EFFETTI che produce l’intimazione
di pagamento sono:
- la costituzione in mora del debitore;
- l’interruzione della prescrizione.
Affinché questi effetti si producano, la norma chiede semplicemente la volontarietà del
comportamento.
All’interno degli atti giuridici in senso stretto un’utile distinzione è quella tra:
Atti leciti: sono quegli atti conformi alle norme; l’atto è lecito nel momento in cui il comportamento
del soggetto è sorretto da una situazione legittimante. Non vìola le norme perché il suo
comportamento è espressione di un diritto o di una situazione di cui il soggetto è titolare.
Atti illeciti: sono quelli che vìolano le norme e che sono al contempo lesivi di un interesse. In
questo caso avremo una condotta che lede un interesse giuridicamente rilevante (protetto da una
norma) e che non è sorretta da una situazione legittimante (danno ingiusto).
Atti illeciti
In base alla regola violata, alla natura dell’interesse leso e alle sanzioni predisposte si possono
distinguere diverse specie di illecito, tra cui:
illecito penale: comprende tutti quei comportamenti che la legge considera lesivi di un bene la cui
tutela è di interesse generale e che prevede come fattispecie un reato, cui si collega una pena a
carico dell’autore dell’illecito.
Nel campo del diritto privato occorre distinguere tra:
atto illecito: che viola una norma e perciò lede gli interessi da essa protetti;
illecito civile: con quale ci riferiamo ad un comportamento che lede direttamente un interesse
particolare protetto da una norma giuridica e provoca, perciò, un pregiudizio per il soggetto leso.
L’illecito civile è fonte di responsabilità e cioè dell’obbligo di risarcire il danno cagionato.
Inoltre, un illecito può verificarsi in 2 casi:
Il debitore che non adempie la prestazione dovuta al creditore viola la norma che lo obbliga
- ad adempiere e lede l’interesse del creditore (c.d. illecito contrattuale);
La lesione dell’interesse di un soggetto viene provocata dalla condotta di un terzo,che è
- fuori dal rapporto (c.d. illecito extracontrattuale).
Atti leciti
Gli atti come: il contratto, il matrimonio e il testamento sono dichiarazioni o manifestazioni della
volontà del soggetto titolare. (chi conclude un contratto manifesta la volontà di realizzare una
certa operazione, chi fa testamento dichiara le sue ultime volontà,ecc.)
Gli atti come: la confessione e il giuramento sono dichiarazioni di conoscenza o verità, chi
confessa o giura asserisce che certi fatti si siano verificati.
Invece, tutti gli atti per i quali il legislatore richiede una specifica età consentono a chi li compie di
disporre dei propri interessi, cioè di decidere da sé circa la sorte dei propri interessi e realizzare
la propria decisione. Appunto, nel codice civile l’atto giuridico è lo strumento con cui si esterna
una decisione circa la sorte dei propri interessi e attraverso l’atto giuridico il privato può esercitare
la propria autonomia (ovvero regolare da sé i propri affari).
Distinzione tra atti giuridici
Gli atti giuridici si distinguono in base: alla struttura, all’oggetto e alla funzione.
In base alla struttura si distinguono:
Atti unilaterali: che consistono in una dichiarazione proveniente da una sola parte, quest’ultima
non fa riferimento alla persona, ma ad un centro di interessi.
Atti bi-pluri-laterali: nei quali si combinano dichiarazioni provenienti da più parti (ES: contratto).
Atto uni personale: è il testamento che può esser fatto da una sola persona.
Atti collegiali: è quella manifestazione di volontà che si forma attraverso le dichiarazioni di più
soggetti riuniti in assemblea.
In base all’oggetto si distinguono:
Atti patrimoniali: diretti a regolare in primis interessi economici (es: il contratto).
Atti non patrimoniali: diretti a regolare interessi di natura personale (es: il matrimonio).
Atti personalissimi: sono compiuti solo personalmente e direttamente dall’interessato.
In base alla funzione si distinguono:
Atti tra vivi: destinati a regolare i rapporti tra i viventi.
Atti a causa di morte: destinati a regolare la successione nei diritti e negli obblighi dopo la morte
del titolare. Efficacia e validità degli atti giuridici
Agli atti umani vengono attribuiti dei requisiti; sul modello del contratto i requisiti sono:
a) Accordo;
b) Oggetto;
c) Causa;
d) Forma.
Quanto un atto presenta tutti i requisiti è valido, ovvero è idoneo a produrre i suoi effetti giuridici.
Un atto però può essere valido ma inefficace; ciò avviene se chi ha compiuto l’atto non aveva il
potere di disporre dei beni o degli interessi cui l’atto riferiva. Nell’ambito del diritto pubblico: l’atto
compiuto da chi non ha il potere di compierlo è, di regola, invalido. Quando invece un atto non ha
tutti i requisiti stabiliti dalla legge o presenta un difetto , non è idoneo a produrre i suoi effetti, per
cui l’atto è invalido. Negozio giuridico
Il negozio giuridico è definito come: manifestazione di volontà diretta a costituire, regolare o
estinguere rapporti giuridici. In esso ciò che rileva è la volontà dell’effetto, quindi non è sufficiente
la volontà del comportamento, ma affichè l’effetto si produca quest’ultimo deve essere voluto. Il
negozio giuridico non viene menzionato nel nostro ordinamento, ma è creazione dell’interprete per
un’esigenza concettuale di sistemazione dei fatti giuridici e perché il nostro codice detta una
disciplina specifica con riferimento al contratto, estende poi questa disciplina agli atti unilaterali tra
vivi aventi contenuto patrimoniale e per tutto il resto non vi è alcuna disciplina specifica. Per cui, il
negozio giuridico diventa uno schema più generale ed astratto capace di ricomprendere al suo
interno, non solo la figura del contratto, ma anche altre manifestazioni di volontà che, per qualche
ragione, non rientrano nella nozione di cui all’Art. 1321 e all’Art. 1324. Il negozio giuridico è la
volontà dell’effetto, da questo punto di vista anche il contratto è un negozio giuridico, in quanto
anche in esso le parti manifestano un comportamento volontario e l’effetto è voluto; però
quest’effetto nel contratto è volto a costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico
patrimoniale, mentre il concetto di negozio fa riferimento ad un rapporto più astratto e generale.
Esempio di negozio giuridico
Nell’ambito dello scioglimento del contratto vi è l’istituto della risoluzione, nel quale è presente la
risoluzione per inadempimento che può essere giudiziale o di diritto; nella risoluzione per
inadempimento di diritto vi è la diffida da adempiere che è un negozio giuridico. Nell’ipotesi in cui
un soggetto (creditore) sia in un rapporto con un altro soggetto (debitore), se il debitore non
adempie, il creditore invece di limitarsi, mediante intimazione di pagamento, a sollecitare il debitore
ad adempiere, può (se vuole che si produca un determinato effetto, cioè quello della risoluzione
del rapporto) dire al debitore di pagare entro 15 giorni e se ciò non avviene il contratto si intende
risolto. Questa intimazione di pagamento fatta per iscritto che non si limita a sollecitare il debitore
ad adempiere ma mira a produrre quest’ulteriore effetto risolutivo ci porta dinnanzi ad un negozio
giuridico. Inoltre, la risoluzione del contratto avviene solo per volontà del creditore, se quest’ultimo
non la menziona, allora si produrranno automaticamente solo gli effetti per volontà del
comportamento del soggetto:
Costituzione in mora del debitore;
- Interruzione della prescrizione.
- Funzione del negozio giuridico
La sua funzione è quella di regolare i propri interessi; il soggetto ricorre allo strumento del negozio
giuridico perché vuol