Istituzioni di diritto privato
Definizione di diritto
Diritto: sistema di regole per la soluzione dei conflitti fra gli uomini.
Caratteristiche del diritto
- Validità: necessità della presenza di un'autorità superiore con funzioni di creare le regole e di farle applicare;
- Effettività: il diritto vige perché accettato, la sua legittimazione è il consenso;
- Cogente (coercività): presenza di un sistema organizzato per imporre l'osservanza delle regole (sanzione).
Norma giuridica
Unità elementare del sistema del diritto, ricopre una funzione precettiva.
Insieme di norme = ordinamento giuridico. Insieme di norme coordinate per assolvere una funzione unitaria = istituto.
Caratteristiche della norma giuridica
- Precettività: impone un comportamento;
- Generalità: rivolta non ad un singolo soggetto ma ad una serie di persone;
- Astrattezza: riguarda una serie ipotetica di fatti.
La norma giuridica è precostituita allo svolgersi dei conflitti che va a regolare, assolvendo così la funzione di assicurare uniformità di soluzioni e rispondendo allo stesso modo al principio della certezza del diritto.
Diritto privato e diritto pubblico
Diritto privato è il diritto comune.
Diritto pubblico è dato da una serie di norme regolatrici l'esercizio della sovranità e quindi riguarda i rapporti tra soggetti dove lo Stato o altro ente pubblico sono partecipanti come enti dotati di sovranità.
Si parla di Stato di diritto con il principio secondo il quale lo Stato è esso stesso sottoposto al diritto e vincolato alle proprie leggi.
Diritto privato nell'economia
Il diritto privato è rivolto agli operatori economici e può essere visto sotto un triplice aspetto:
- Vincolo all'agire economico (in riferimento al suo carattere di cogenza);
- Ambito dell'agire economico (regolamentazione quadro dell'attività economica);
- Strumento dell'agire economico (diritto contrattuale).
Diritto oggettivo e soggettivo
Diritto oggettivo: norma generale e astratta che regola i rapporti tra gli uomini nel tempo e nello spazio e imponendo loro dei doveri.
Diritto soggettivo: interesse protetto dal diritto oggettivo (dovere di un soggetto nei confronti di un altro), es. proprietà.
I diritti soggettivi possono essere:
- Assoluti: diritti riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti (es. diritto di proprietà art.832 CC, diritto personalità art.2 Cost. e artt.5,6,10 CC);
- Relativi: diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di una determinata o determinabile categoria di persone (es. diritto di credito artt.1173,1174, 1218 CC e diritti reciproci tra i componenti della famiglia 143, 147 CC);
- Potestativi: potere riconosciuto ad un soggetto di realizzare da sé il proprio interesse, a cui corrisponde dal lato passivo una situazione di soggezione (es. art.874 CC, art.1111 CC scioglimento della comunione, art.1500 CC).
La protezione giurisdizionale degli interessi soggettivi spetta all'autorità giudiziaria.
Interesse legittimo e potestà
Interesse legittimo: interesse che la legge protegge solo indirettamente in quanto coincidente con l'interesse pubblico. La protezione degli interessi legittimi del cittadino lesi da atti illegittimi della Pubblica Amministrazione spetta alla giurisdizione amministrativa (es. candidato che partecipa al concorso).
Potestà: ricorre qualora il diritto oggettivo attribuisca ad un soggetto un potere a protezione di un interesse altrui (art.318 CC patria potestà).
Onere e diritti patrimoniali
Onere: comportamento che un soggetto è libero di osservare, ma che deve osservare per realizzare un dato risultato (art.2697CC onere della prova).
Diritti patrimoniali: diritti su una cosa o prestazione avente valore economico.
Rapporto giuridico
Rapporto tra soggetti regolato dal diritto oggettivo con una posizione di potere ed una di obbligo.
Fatto giuridico
Accadimento, naturale o umano, volto ad avere un effetto costitutivo, modificativo o estintivo di un rapporto giuridico (art.2 Cost. e art.1173 CC).
I fatti giuridici si distinguono in:
- Fatti naturali es. alluvione;
- Fatti umani: possono essere leciti (1321 CC) o illeciti (2043 CC).
Atto giuridico
Atto destinato a produrre effetti giuridici. Possono essere:
- Dichiarazioni di volontà: occorre la volontà dell'effetto;
- Dichiarazione di scienza: conoscenza di un fatto giuridico.
Negozi giuridici: dichiarazione di volontà diretta ad uno scopo garantito dalla legge (es. contratti). È un elaborato della dottrina in quanto non presente nel CC (art.1324 CC).
Fonti del diritto
Le fonti del diritto vengono enunciate nell'art.1 delle preleggi del C.C.
- Fonti di produzione (es. Parlamento);
- Fonti di cognizione (es. Gazzetta Ufficiale).
Formanti giuridici
- Regola legale = legge sistema di proposizioni normative espresse in documento scritto in linguaggio deontico;
- Giurisprudenziale = riconosciuti come casi tipici esemplari;
- Enunciato dottrinale = pareri, teorie e concetti elaborati dagli esperti del diritto;
- Regola consuetudinaria = comportamento uniforme e costante nel tempo con convinzione di porre in essere una norma giuridica.
Vi è comunque una unità dell'ordinamento giuridico.
Caratteri delle regole giuridiche
- Validità: espresse da organo legittimato a produrle;
- Efficacia: espresse da organo competente a irrogare l'effetto sanzionatorio;
- Accettazione;
- Autorità.
Ordine delle fonti del diritto
- Costituzione e leggi costituzionali, Trattato Comunità Europea e regolamenti comunitari;
- Leggi ordinarie dello Stato;
- Leggi Regionali, provinciali e comunali;
- Regolamenti;
- Usi e consuetudini.
Carta Costituzionale
Detta i principi relativi a situazioni dei singoli e dei gruppi nelle materie del diritto privato. È rigida in quanto la procedura di modifica è differente rispetto alla formazione delle leggi ordinarie. È così composta:
- Art.2 (Persona): La Repubblica riconosce e garantisce i diritti alla persona, anche all'interno delle formazioni sociali;
- Art.3 Principio di uguaglianza;
- Art.29 (Famiglia): società naturale fondata sul matrimonio, rapporto tra coniugi di eguaglianza;
- Art.30 (Rapporti di filiazione): uguaglianza tra figli nati dentro o fuori del matrimonio;
- Art.35 (Lavoro): la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;
- Art.36: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione. La prestazione di lavoro deve avere in cambio un compenso tale da assicurare una esistenza libera e dignitosa. Per questo è stato esteso anche ai lavoratori non iscritti ai sindacati i benefici delle contrattazioni collettive (CNL). Quindi il contratto vincola anche i non aderenti ai sindacati o organizzazioni di categoria;
- Art.39-40 (Diritto di sciopero): sindacati descritti come persone giuridiche ma che poi nella prassi sono rimaste associazioni non riconosciute;
- Art.41 (Iniziativa economica privata): stabilisce il libero mercato ed ha queste caratteristiche:
- Libera;
- Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale;
- Legge determina programmi e controlli perché l'attività economica possa essere indirizzata a fini sociali.
L'imprenditore dal punto di vista giuridico è il soggetto che organizza i fattori della produzione e stringe una serie indefinita di contratti. Strumenti dell'iniziativa economica privata sono il contratto e la proprietà. L'autonomia contrattuale è indirettamente garantita con l'art.1322 del C.C.
Art.42-43 (Proprietà)
L'art.832 del C.C. recita "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico". Nella Costituzione trova collocamento non tra i diritti della persona ma tra l'attività economica. Si parla di diritto di proprietà con assicurarne la funzione sociale; tale richiamo è da intendersi come rivolto al legislatore (es. equo-canone, affitto forzato dei terreni incolti o il Piano Regolatore). La proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale e salvo indennizzo (riferimento art.834 C.C.). Art.43 Cost. si parla di interesse generale in riferimento all'interesse di un ente pubblico. Art.834 C.C. si parla di interesse pubblico in riferimento all'interesse della collettività e non dello Stato (es. Edilizia popolare).
Codice civile
Codice civile: si può definire come serie di norme poste in maniera sistematica. Non tutto il diritto privato si trova nel C.C. ma anche nelle leggi speciali. È costituito da:
- Disposizioni sulla legge in generale (preleggi) regole fondamentali per la produzione del diritto (artt.1-16);
- 6 Libri: "delle persone e della famiglia", "delle successioni", "della proprietà", "delle obbligazioni", "del lavoro", "della tutela dei diritti";
- Disposizioni di attuazione e transitorie.
Libro primo "Delle persone e della famiglia" (artt.1-455)
Contiene la disciplina (titoli):
- Delle persone fisiche (artt.1-10) riguardanti l'uomo nella sua più vasta eccezione;
- Delle persone giuridiche (artt.11-35) soggetti di diritto diversi dall'uomo cioè enti (pubblico), associazioni (privato);
- Delle associazioni non riconosciute (artt.36-42);
- Del matrimonio (artt.79-142) riferimento art.29 Cost.;
- Dei diritti e doveri che nascono dal matrimonio (artt.143-148);
- Dello scioglimento del matrimonio (art.149-158) il divorzio viene trattato con una legge fuori dal C.C.;
- Del regime patrimoniale della famiglia (artt.159-230 bis);
- Della filiazione (artt.231 ss);
- Degli atti dello stato civile (artt.449-455).
Libro secondo "Delle successioni" (artt.456-809)
Include:
- Delle successioni in generale (artt.456-535);
- Dei diritti riservati ai legittimari (artt.536-565) viene riconosciuta ai legittimari (coniuge, figli legittimi, ecc.) una quota di eredità. I figli legittimi sono equiparati ai figli naturali;
- Delle successioni legittime (artt.566-586);
- Delle successioni testamentarie (artt.587-712);
- Della divisione (artt.713 ss) contratto in cui si scioglie una comunione;
- Della donazione (artt.768-809).
Libro terzo "Della proprietà" (artt.810-1172)
Comprende:
- Dei beni (artt.810-831) cose che formano oggetto di diritto;
- Della proprietà (artt.832 ss) "Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico";
- Dei modi di acquisto della proprietà (artt.922-947);
- Delle azioni a difesa della proprietà (artt.948-951);
- Dei diritti reali su cose altrui (artt.978-1099) diverso da proprietà (es. usufrutto);
- Della comunione (artt.1100-1139);
- Del possesso (artt.1140 ss);
- Delle azioni a difesa del possesso (artt.1168-1172).
Libro quarto "Delle obbligazioni" (artt.1173-2059)
- Della disciplina in generale (artt.1173 ss) "le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico";
- All'adempimento (artt.1176-1229) estinzione dell'obbligazione;
- Degli altri modi di estinzione (artt.1230-1276) es. novazione (sostituzione), remissione;
- Dei contratti in generale (artt.1321-1469) "Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale";
- Dei contratti del consumatore (artt.1469bis-sexies);
- Dei singoli contratti tipici (artt.1470-1986) es. vendita, assicurazione, contratti bancari;
- Delle promesse unilaterali (artt.1987-1991);
- Dei titoli di credito (artt.1992-2027);
- Della gestione di affari (artt.2028-2032);
- Del pagamento dell'indebito (artt.2033-2040);
- Dell'arricchimento senza causa (artt.2041-2041);
- Dei fatti illeciti (artt.2043-2059) obbligazione di ripristinare il danno dato da fatto doloso o colposo.
Libro quinto "Del lavoro" (artt.2060-2642)
- Materia unificata dal concetto di impresa;
- Delle attività professionali (artt.2060-2081);
- Del lavoro nell'impresa (artt.2082-2221);
- Del lavoro autonomo (artt.2222-2238);
- Del lavoro subordinato particolari rapporti (artt.2239-2246);
- Delle società (artt.2247 ss) società di persone e di capitali.
Libro sesto "Della tutela dei diritti" (artt.2643-2969)
- Della trascrizione (artt.2643-2696) forma di pubblicità di determinati atti relativi al trasferimento dei diritti reali su beni immobili;
- Delle prove (artt.2697-2739) congiunge il diritto sostanziale con il diritto processuale;
- Della responsabilità patrimoniale (artt.2740-2744);
- Delle cause di prelazione;
- Della conservazione della garanzia patrimoniale (artt.2900-2906) es. sequestro conservativo;
- Della tutela giurisdizionale dei diritti (artt.2907-2933);
- Della prescrizione e della decadenza: prescrizione è il diritto non esercitato per un tempo determinato dalla legge, la decadenza è quando un diritto deve esercitarsi entro un determinato tempo pena la decadenza.
Persone fisiche
Soggetti di diritto:
- Persone fisiche uomo;
- Persone giuridiche enti, associazioni, fondazioni, società.
Art.1 CC capacità giuridica come attitudine dell'uomo ad essere titolare di diritti e doveri. I diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati alla nascita (art.462 CC successione e art.784 donazioni). La perdita della capacità giuridica è trattata dall'art.22 Cost.
Diritti del nascituro
Diritti da normare:
- Diritto alla vita, non è condizionato in modo assoluto (interruzione di gravidanza L.194/78);
- Embrione;
- Danni prenatali che possono essere dati da fatti lesivi sofferti nella vita intrauterina o da malattie ereditarie.
Capacità giuridica e capacità di agire
Differenza tra capacità giuridica (essere titolari di diritto) e capacità di agire (art.2 CC).
Capacità di agire: attitudine a compiere atti giuridici attraverso i quali acquistare diritti o assumere doveri (es.art.84 CC età per contrarre matrimonio, art.320 CC rappresentanza e amministrazione dei genitori).
Rappresentanza legale del minore: ai genitori o al tutore spetta l'amministrazione dei suoi beni e il compimento di atti giuridici (art.316 CC esercizio di potestà, art.320 CC rappresentanza e amministrazione). In via eccezionale possono anche compiere atti di straordinaria amministrazione (es. alienare o ipotecare beni).
Atti giuridici eccezionalmente consentiti al minore
- Art.2 CC si stabilisce un'età inferiore relativamente alla capacità di prestare lavoro con l'esercitazione di diritti e azioni derivanti dal contratto di lavoro;
- Art.84 matrimonio;
- Art.250 riconoscimento figli naturali con limite dei 16 anni.
Emancipazione
Limitazione della capacità d'agire agli atti di ordinaria amministrazione (condizione intermedia rivolta ai minori). Capacità di ordinaria amministrazione, la straordinaria amministrazione è affidata al curatore e al giudice tutelare.
Capacità giuridica e capacità di agire
La capacità giuridica è inalienabile mentre la capacità di agire può essere limitata o revocata:
- Interdizione giudiziale (art.414-432 CC): infermità mentale, caratteristica della pubblicizzazione. L'interdizione è conseguenza di una sentenza del giudice che necessita di una visione diretta del giudice della persona da interdire;
- Inabilitazione (art.415-432 CC): minore gravità di infermità, anche le persone cieche e sordomute, se non hanno ricevuto un'adeguata educazione possono essere inabilitate.
Interdetto e inabilitato
L'interdetto ha una situazione di assoluta incapacità di agire e quindi la sua rappresentanza di agire è affidata ad un tutore (art.424, 357CC). L'inabilitato ha capacità limitata di agire alla ordinaria amministrazione e per gli altri atti è affidato al curatore (art.424, 357CC). Gli atti compiuti da interdetti o inabilitati possono essere annullati (art.427 CC).
Capacità di intendere e di volere
Capacità naturale di rendersi conto delle conseguenze giuridiche dei propri atti. Si ha incapacità di intendere e di volere nel caso di maggiorenne infermo di mente ma non interdetto né inabilitato oppure per causa transitoria (es. ubriachezza). Il minorenne alla vigilia della maggiore età non ha capacità di agire ma ha naturale capacità di intendere e di volere.
Incapacità naturale (art.428 CC)
Atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere (es. il contratto è annullabile se risulta un grave pregiudizio da parte dell'autore, malafede).
Articoli sulla incapacità
- Art.120 CC: incapacità di intendere e volere nel matrimonio.
- Art.691 CC: incapacità nel testamento.
- Art.1389 CC: capacità del rappresentante e del rappresentato.
- Art.2046 CC: imputabilità fatto dannoso (non chi si mette alla guida in stato di ubriachezza).
Diritti della personalità
Testo fondamentale è l'art.2 della Cost. ove "la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo..". Non c'è quindi un catalogo fisso di diritti ma invece un catalogo aperto al cambiare della società e del suo sentire.
Profilo storico
Dichiarazione dei diritti dell'uomo.
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