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RAPPORTO PATRIMONIALE TRA CONIUGI

Dal matrimonio discendono anche rapporti patrimoniali tra coniugi.

Regime patrimoniale: Salvo diversa convenzione il regime patrimoniale legale tra i coniugi è costituito dalla comunione dei beni (art.159 CC). Si va così a sottolineare il principio di uguaglianza stabilito dall'art.29 Cost. PAGINA 12 così anche nell'art.160 CC che parla della inderogabilità dei diritti e doveri previsti dall'istituto del matrimonio (art.143,147,148 CC).

Il regime della separazione dei beni che ora deve essere successivo ad una chiara scelta dei coniugi fino al 1975 era invece il regime patrimoniale di riferimento nell'istituto del matrimonio.

Oggetto della comunione legale (art.177 CC):

  • comunione immediata: acquisti di beni compiuti durante il matrimonio ad esclusione di quelli personali- aziende costituite e gestite da entrambi i coniugi dopo il matrimonio. Se l'azienda era di proprietà di uno dei due coniugi
antecedentemente il matrimonio, ma poi era gestita da entrambi, la comunione riguarda solo gli utili prodotti; b) comunione residuale (art.177 b-c CC) i redditi di attività personale non fanno direttamente parte della comunione, ma diventano comuni se non sono stati consumati al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale. Così come le imprese (art.178 CC). Beni personali (art.179 CC): - beni di cui prima del matrimonio era proprietario o titolare di un diritto legale di godimento; - beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione; - beni di uso strettamente personale; - beni ottenuti a titolo di risarcimento danni; Dopo il matrimonio per i coniugi esistono due tipi di beni: quelli personali e quelli in comune. Amministrazione dei beni in comune (art.180 CC): L'amministrazione e rappresentanza ordinaria spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi; - gli atti di straordinaria amministrazione spettano congiuntamente ad entrambi. Gli attiCC): ogni coniuge risponde personalmente per le obbligazioni contratte separatamente, ma il creditore può agire anche sui beni della comunione per soddisfare il proprio credito.
  1. Creditori: i creditori possono ricevere soddisfazione dei loro crediti, dopo aver attinto ai beni personali, sulla metà dei beni della comunione e se non sono sufficienti possono essere chiamati anche i beni personali dell'altro coniuge. Vige quindi una responsabilità sussidiaria dei beni personali (art.190 CC).
  2. Scioglimento della comunione (art.191 CC): avviene nei seguenti casi:
    • dichiarazione di assenza o di morte presunta;
    • annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
    • separazione personale;
    • separazione giudiziale dei beni;
    • mutamento convenzionale del regime patrimoniale;
    • fallimento di uno dei due coniugi.
  3. Modifiche convenzionali dalla comunione legale dei beni (art.210 CC): i coniugi possono modificare il regime della comunione legale dei beni purché enuncino in modo concreto i nuovi patti regolatori.
  4. Impresa famigliare (art.230 bis CC): la norma ha carattere residuale in quanto la sua applicazione trova motivo se il rapporto
non èconfigurabile diversamente (es. lavoro subordinato, società). L’impresa se appartiene ad uno dei famigliari resta come tale e non diventa impresa famigliare. Solo se si lavora nell’ambito dell’impresa si acquista il diritto agli utili o ai suoi beni. Il lavorodomestico da diritti sull’impresa solo se ha efficacia causale nella gestione imprenditoriale.

BENI E PROPRIETA’

Art.42 Cost. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato ed enti o aprivati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi diacquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderlaaccessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo,espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successionelegittima e testamentaria e i diritti

dello Stato sulle eredità. Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritto (art.810 CC) quindi no l'aria o la luce. Distinzione beni immobili (legati al suolo) e mobili (altri beni) (art.812 CC). Sono beni mobili anche le energie naturali che fanno valore economico (art.814 CC). Esistono dei particolari beni mobili iscritti in pubblici registri e normati da apposite disposizioni o in mancanza di queste da quelle riguardanti i beni mobili, es. automobili, aerei, navi (art.815 CC). La distinzione tra beni mobili e immobili rileva ai fini: della forma scritta richiesta, pena la nullità, nei contratti immobiliari (art.1350 CC); della pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari (art.2643 ss CC); dell'acquisto a titolo originario; della disciplina degli atti di straordinaria amministrazione compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge in regime di comunione legale (art.184 CC). Beni mobili ed immobili seguono regole di

  1. La circolazione differenziata, con la ragione che il legislatore voleva dare maggiore tutela, vista l'importanza che i beni immobili rivestivano negli anni vicini al 1942.
  2. Negli anni successivi l'importanza dei beni immobili è diminuita in quanto si sono sviluppate forme di ricchezza basate sul possesso anche di altre categorie di beni mobili (es. azioni).
  3. Pertinenze (art.817 CC):
    • Sono cose destinate, in modo durevole, a servizio ed ornamento di altre cose. La destinazione può essere fatta dal proprietario della cosa principale o da chi ne ha un diritto reale.
  4. Regime delle pertinenze: gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (art.818 CC).
  5. Frutti (art.820 CC):
    • frutti naturali quelli che provengono direttamente e naturalmente dalla cosa (es. frutti agricoli) e finché non avviene la separazione,
Frutti civili sono quelli che si ottengono dalla cosa come compensazione per il godimento che altri ne ha (interessi capitali, affitti). L'acquisto dei frutti avviene in diversi modi: per i frutti naturali, essi appartengono al proprietario della cosa che li produce, se appartengono ad altri, la proprietà si acquista solo con la separazione. Per i frutti civili, invece, si acquistano giorno per giorno in base alla durata del diritto. I beni pubblici (art. 822 ss CC) sono di proprietà di un ente pubblico e sono destinati al soddisfacimento di interessi pubblici. Fanno parte del demanio pubblico necessario i lidi del mare, i laghi, i fiumi, le opere di difesa, ecc. Mentre sono considerati demanio eventuale le strade statali, gli immobili di interesse storico, ecc. La condizione giuridica del demanio pubblico (art. 823 CC) prevede che questi beni siano inalienabili e non possano essere oggetto di diritti a favore di terzi, a meno che non sia diversamente normato. I beni pubblici possono nonessere demaniali ma far parte del patrimonio dello Stato, Provincie o Comuni. Si parla allora di patrimonio disponibile (art.826 I CC) e patrimonio indisponibile (art.826 II CC) come le foreste. La loro condizione giuridica (art.828 CC) è soggetta alle regole particolari che li riguardano o alle regole del CC dove i beni indisponibili non possono essere sottratti alla loro destinazione. I beni del patrimonio disponibile sono regolati dal sistema privatistico. Diritti reali:

Diritto sulle cose aventi carattere di assolutezza perché spettano ad un soggetto nei confronti di tutti gli altri.

hanno diritto si seguito;

  • godono di difesa assoluta;
  • sono suscettibili di possesso e di acquisto originario.
Diritti reali di godimento (facoltà diretta all'utilizzazione del bene):
  • su cosa propria (proprietà);
  • su cosa altrui (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù prediale e diritti reali minori).
Diritti reali di garanzia (vincolano il bene alla

Garanzia dell'adempimento di un'obbligazione: pegno e ipoteca.

Diritto di proprietà (art. 832 CC): Il proprietario ha il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico.

Nell'articolo del CC c'è un riferimento agli articoli 42 e seguenti della Costituzione che sanciscono una funzione sociale della proprietà.

Il proprietario vive il suo diritto assoluto con delle limitazioni:

  • Nell'interesse generale: atti di emulazione, espropriazione per pubblico interesse.
  • Nell'interesse dei privati: immissioni, distanze, luci, vedute.

Atti di emulazione (art. 833 CC): il proprietario non può compiere atti con il solo scopo di nuocere ad altri. È di difficile applicazione nella giurisprudenza ma si trova in sintonia con l'art. 42 della Cost.

Espropriazione (art. 834 CC): si può essere privati di beni o di parte di essi solo per

cause di pubblico interesse e contro il pagamento di una indennità. Differenze tra CC che parla di pubblico interesse e la Cost. Art.42 che parla di interesse generale che è più ampio. Il CC parla di giusto indennizzo mentre la Cost. solo di indennizzo. Proprietà fondiaria (art.840 CC): proprietà di un fondo si estende al sottosuolo e non ci si può opporre ad attività nelle profondità o nello spazio sovrastante a meno che non si abbia interesse ad escluderle (gallerie, traffico aereo). Inoltre in determinati casi (art.843 CC) si deve consentire l'accesso al fondo (riparazioni del vicino o cosa introdotta accidentalmente nel fondo). Immissioni (art.844 CC): stabilisce cosa il proprietario può pretendere dai proprietari dei fondi vicini. PAGINA 15 La tutela delle immissioni va ad interesse soprattutto il diritto alla salute salvaguardata anche dan
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A.A. 2006-2007
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Palmeri Giuseppa.