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L'obbligazione

L'obbligazione è un vincolo giuridico che si crea tra due o più soggetti, creditore e debitore, in base al quale il debitore s'impegna a compiere una prestazione a favore del creditore secondo le regole dell'ordinamento giuridico. Fonti delle obbligazioni sono:

I contratti

I contratti sono le tipiche fonti delle obbligazioni. Con questo strumento le parti si impegnano volontariamente ad eseguire delle prestazioni. Se si commissiona un quadro il pittore s'impegnerà ad eseguirlo ed una volta finito si sarà obbligati a versare il corrispettivo per l'opera svolta.

La volontà unilaterale

L'atto illecito

In questo caso si prescinde da ogni e qualsiasi accordo tra i soggetti dell'obbligazione, anzi c'è almeno un soggetto (il danneggiato) che non vuole il fatto da cui scaturisce l'obbligazione. Accade, infatti, che una persona commette un atto illecito, doloso o colposo che sia, che cagiona ad altri un danno ingiusto. A parte le altre conseguenze che possono sorgere in capo all'autore dell'atto, come quelle penali, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire il danno a chi l'ha subito. Sorgerà, quindi, un'obbligazione che avrà come contenuto la prestazione di solito consistente in una somma denaro a favore del danneggiato che ne diviene creditore.

Ogni altro atto o fatto idoneo a produrle

Caratteri fisionomici del rapporto obbligatorio

  • Dualità delle situazioni oggettive: elemento essenziale del rapporto è la dualità delle situazioni giuridiche soggettive, non i soggetti.
  • Interesse del creditore: è indispensabile per la nascita stessa del rapporto obbligatorio ed è ciò che giustifica per l’ordinamento l’imposizione al debitore di un vincolo che ne limiti e comprima la libertà. L’interesse del creditore deve permanere per tutto l’arco temporale della durata del rapporto, sino alla sua estinzione. Se esso viene meno prima dell’adempimento, si realizza una vicenda estintiva dell’obbligazione per conseguimento dello scopo, che libera il debitore, in quanto l’esecuzione della prestazione non attuerebbe in alcun modo l’interesse del creditore.
  • Patrimonialità della prestazione: la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Tipi di rapporti obbligatori

In genere, si individuano diversi tipi di rapporti obbligatori sulla base delle prestazioni che ne costituiscono l’oggetto: si individuano così:

  • Obbligazioni di fare: in queste vengono ricomprese le prestazioni per l’esecuzione delle quali sono richiesti comportamenti attivi del debitore diversi dal dare e dal consegnare. Vi rientrano le prestazioni che producano, si riferiscano o incidano su una cosa, quelle che non hanno un referente oggettivo su di un bene o su di una cosa materiale e quelle consistenti nel prestare un consenso.
  • Obbligazioni di non fare: sono quelle che si attuano mediante un’astensione.
  • Obbligazioni di dare: in queste sono ricondotte le prestazioni di consegnare una cosa certa e determinata, o generica, come pure quelle consistenti nel fare acquistare ad altri il diritto di proprietà.

Se la prestazione è l’oggetto del rapporto obbligatorio, questa non esaurisce però il contenuto dello stesso, dato dall’insieme del diritto del creditore e dell’obbligazione del debitore. Il rapporto obbligatorio si arricchisce di altri obblighi accessori, dettati dalle regole di correttezza, che la legge impone ad entrambi i soggetti del rapporto. La regola di correttezza esprime il dovere del debitore di effettuare quelle prestazioni che, quantunque non espressamente previste, appaino indispensabili per la realizzazione dell’interesse del creditore, e correlativamente il dovere del creditore di porre in essere quegli accorgimenti che possono agevolare o rendere meno gravoso l’adempimento del debitore. Nella realtà si riscontrano, oltre ai rapporti obbligatori, altri tipi di vincoli, ossia le relazioni sociali dette rapporti di cortesia e le obbligazioni naturali, caratterizzati dalla mancanza di coercibilità, ossia la predisposizione di una sanzione per l’ipotesi del suo inadempimento. Le obbligazioni naturali sono particolari tipi di obbligazioni in quanto sorgono da specifici doveri morali o sociali. I rapporti di cortesia sono prestazioni eseguite in assenza di un rapporto giuridico tra le parti ma per amicizia, benevolenza, buona educazione, generalmente non rilevanti nella sfera del diritto.

Classificazione delle obbligazioni

Possiamo classificare le obbligazioni secondo due criteri, oggettivo e soggettivo. La suddetta divisione per tipi di obbligazione ha però valore soltanto come primo inquadramento sistematico. Secondo la classificazione oggettiva possiamo distinguere obbligazioni generiche e specifiche, pecuniarie, cumulative, alternative e facoltative, divisibili ed indivisibili, fungibili e infungibili. Secondo la classificazione soggettiva troviamo le obbligazioni plurisoggettive, ossia quelle caratterizzate da una pluralità di creditori e di debitori, in cui rientrano le obbligazioni solidali, parziali e collettive.

  • Obbligazione cumulativa: si ha quando un unico rapporto obbligatorio ha ad oggetto più prestazioni: il debitore si libera eseguendole cumulativamente.
  • Obbligazione alternativa: è quella in cui sono dovute, in forza di disposizione normativa espressa o di accordo negoziale, due o più prestazioni ma un solo adempimento. Il potere di scelta è un diritto protestativo che spetta di regola al debitore, ma può essere convenzionalmente attribuito al creditore o ad un terzo.
  • Obbligazione facoltativa: è quella in cui è dovuta una sola prestazione ma il debitore ha facoltà di liberarsi eseguendone un’altra in forza di espressa previsione normativa o convenzionale. A differenza dell’obbligazione alternativa, in cui tutte le prestazioni sono dovute, la prestazione che il debitore è facoltizzato ad eseguire non rientra nell’oggetto del rapporto obbligatorio. Il creditore può perciò soltanto esigere la prestazione principale ma non può rifiutare l’eventuale esecuzione della prestazione facoltativa.
  • Obbligazione pecuniaria: ha come oggetto una somma di denaro. Si eseguono in conformità del loro importo nominale. L’estinzione avviene con la moneta avente corso legale dello Stato al tempo del pagamento. In realtà a non tutte le obbligazioni pecuniarie si applica il principio nominalistico in quanto se ne distinguono i due tipi, e esattamente le obbligazioni di valore hanno ad oggetto una somma di denaro che deve essere determinata con riferimento ad un valore, mentre le obbligazioni di valuta hanno ad oggetto una somma di denaro determinata solo riferita al suo valore nominale.
  • Obbligazione indicizzata: è un’altra particolare forma dell’obbligazione pecuniaria: le parti possono convenire tramite le clausole di rivalutazione monetaria o di indicizzazione che la somma di denaro sia suscettibile di rivalutazione mediante il riferimento ad un parametro esterno. In tal modo un debito di valuta si trasforma in un debito di valore, in quanto le clausole di rivalutazione comportano l’inapplicabilità del principio nominalistico. Le clausole possono essere legali, giudiziali e negoziali.
  • Interessi: sono le somme pecuniarie percentuali e periodiche dovute da chi utilizza un capitale altrui o ne ritarda il pagamento: sono dunque oggetto della prestazione di un’obbligazione pecuniaria. Sono caratterizzati da percentualità, periodicità e accessorietà (rispetto all’obbligazione principale). Una volta maturato, il debito degli interessi costituisce un’autonoma obbligazione, soggetta ad un proprio termine di prescrizione.
  • Obbligazione fungibile: ha per oggetto una prestazione (dare, non fare, fare) che può indifferentemente, secondo la valutazione delle parti, essere eseguita dal debitore o da un terzo, per suo conto. L’obbligazione infungibile è caratterizzata da una prestazione che, secondo la valutazione delle parti, non può essere sostituita con un'altra e deve essere eseguita personalmente dal debitore poiché sono rilevanti, a tal fine, le sue qualità personali.
  • Obbligazione divisibile: in ipotesi di pluralità di creditori o di debitori e in assenza di solidarietà, quando è possibile l'adempimento parziale, ossia quando "la cosa o il fatto" dovuti possono essere divisi idealmente in parti e la parte non altro che una frazione che abbia proporzionalmente il valore del tutto. L'obbligazione è indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non è suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui è stato considerato dalle parti contraenti. Si parla, quindi, di indivisibilità assoluta o relativa. L'indivisibilità assoluta, si verifica quando la prestazione ha per oggetto una cosa invisibile per natura o un fatto che non ammette esecuzione parziale. L'indivisibilità relativa, invece, si ha quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto naturalmente divisibile, ma che le parti hanno deciso di considerarlo indivisibile.

Obbligazioni solidali

Le obbligazioni solidali si distinguono in solidali attive (una pluralità di creditori ed un debitore) e passive (una pluralità di debitori ed un creditore). Le obbligazioni solidali possono poi essere allo stesso tempo attive e passive, se più debitori sono tenuti e più creditori hanno diritto in solido alla stessa prestazione. In generale, la disciplina di queste obbligazioni non contiene norme imperative, essendo derogabili dalle parti. Le obbligazioni solidali passive sono quelle che fanno capo ad una pluralità di debitori tutti tenuti ad una medesima prestazione in modo che l’adempimento di uno libera gli altri: il creditore può pretendere l’adempimento dell’intera prestazione ed agire in esecuzione di uno qualsiasi dei coobbligati, anche se l’obbligazione è stata assunta nell’interesse esclusivo di uno di essi. Le obbligazioni solidali attive sono quelle che fanno capo a più creditori, tutti aventi diritto ad una sola prestazione in modo che l’adempimento fatto ad uno di essi libera il debitore anche nei confronti degli altri.

Obbligazione parziaria

L’obbligazione parziaria è quella avente ad oggetto una prestazione divisa fra i diversi debitori o creditori, i quali sono obbligati o hanno diritto soltanto pro quota. La dottrina indica come requisito delle obbligazioni parziarie l’unicità della causa, nel senso che dette obbligazioni devono scaturire da un unico fatto giuridico o almeno da fatti che si legano tra loro in un complesso unitario. Si distinguono in obbligazioni parziarie attive (se fanno capo a più debitori) e passive (se fanno capo a più creditori).

Obbligazione collettiva

L'obbligazione è collettiva quando tutti i debitori sono obbligati e/o tutti i creditori hanno diritto all'esecuzione congiunta della prestazione. A loro volta anche esse sono divise in attive e passive.

Vicende costitutive e modificative delle obbligazioni

Vicende costitutive

Come già detto in precedenza, le obbligazioni derivano da un contratto, da fatto illecito o da ogni altro fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. In altre parole, la fonte dell’obbligazione è il fatto o l’atto che secondo l’ordinamento giuridico è idoneo a far sorgere il vincolo. Le fonti dell’obbligazione si distinguono in due gruppi: fonti negoziali e fonti legali. Le fonti negoziali comprendono i contratti e tutti gli atti di autonomia privata (testamento, promessa al pubblico, ecc.); rispetto a queste obbligazioni, gli atti di autonomia privata costituiscono il rapporto e concorrono a porre le regole che lo disciplinano: in questo senso l’obbligazione negoziale è l’effetto attraverso il quale si realizza l’atto di autonomia. Le fonti legali sono in generale le fattispecie che producono il rapporto obbligatorio in virtù di legge e comprendono gli atti giuridici in senso stretto; questi sono comportamenti umani che rilevano come presupposti di effetti giuridici e sono fonti dell’obbligazione quando realizzano le condizioni necessarie per la loro produzione.

Vicende modificative

Le vicende modificative del rapporto obbligatorio sono quelle modificazioni accessorie del regolamento di interessi che non incidono sugli elementi essenziali del rapporto obbligatorio, ossia sul titolo e sull’oggetto (la cui modificazione determina invece l’estinzione dell’obbligazione), e che perciò non comportano alterazione della sua natura non influendo sull’assetto degli interessi. Tali modificazioni accessorie sono quelle che incidono:

  • Sulle modalità della prestazione: quali, ad esempio, il rilascio di un nuovo documento, l’apposizione o l’eliminazione di un termine di adempimento o di durata, l’apposizione di una condizione o di un onere, la variazione quantitativa della prestazione. Queste sono dette modificazioni oggettive.
  • Sulla titolarità attiva e passiva del rapporto obbligatorio: dette modificazioni soggettive del lato attivo e del lato passivo. Queste ultime rappresentano in realtà quasi in toto le vicende modificative. In sostanza, si intende qualunque mutamento riguardante la titolarità delle situazioni giuridiche soggettive attive e passive facenti capo al rapporto obbligatorio. In proposito si discorre di successione, riguardando tali vicende i soggetti: se il mutamento riguarda il lato attivo si ha successione nel credito, detta anche circolazione del credito; se il mutamento riguarda il lato passivo si ha successione nel debito. In entrambe le forme un nuovo soggetto subentra come creditore o debitore nel rapporto obbligatorio, divenendo di regola titolare della stessa situazione giuridica del soggetto che viene sostituito o affiancato nel rapporto così modificato.

Successione nel credito

Nella successione del credito per un verso il credito, che costituisce un bene patrimonio del creditore, può di regola essere liberamente trasferito, potendosi così parlare di circolazione del credito; per l’altro, per il debitore è in genere indifferente la persona a cui adempiere la prestazione, ciò giustifica il fatto che di regola il credito si trasferisce senza il consenso dell’obbligato. Il trasferimento del diritto implica l’identità dello stesso, ossia il diritto spettante al nuovo creditore è giuridicamente lo stesso diritto spettante al creditore originario. La successione del credito ha luogo tramite la surrogazione per pagamento e la cessione del credito.

  • Pagamento con surrogazione: consiste nel subingresso di un terzo nei diritti del creditore che si verifica in conseguenza del pagamento del debito da parte sua e con il concorso delle altre condizioni di legge (es. il padre paga i debiti del figlio, la società controllante paga i debiti della società controllata). Se l’adempimento è parziale si ha una surrogazione parziale, in virtù della quale il debitore ed il terzo surrogato concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto è loro dovuto, salvo patto contrario. La surrogazione può avvenire per volontà del creditore (quando un creditore riceve il pagamento da un terzo che viene surrogato nel suo credito), per volontà del debitore (quando il debitore, avendo preso a mutuo la somma di denaro necessaria al pagamento del suo debito, surroga il mutuante nei diritti del creditore soddisfatto) o può essere legale (si ha quando il terzo che adempie può surrogarsi di diritto nella posizione del creditore soddisfatto indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo o del debitore; questa è una forma di cessione legale del credito in quanto opera automaticamente in virtù di determinate fattispecie legali).
  • Cessione del credito: designa la vicenda traslativa del credito a titolo particolare inter vivos e si divide a seconda della fonte in cessione negoziale, legale o giudiziale. La cessione negoziale del credito è il negozio mediante il quale il creditore (cedente) trasferisce il diritto di credito ad un terzo (cessionario). Il credito può essere trasferito a titolo oneroso o gratuito. Il principio della libera trasferibilità dei crediti consente che il destinatario della prestazione possa mutare senza che il debitore possa impedirlo, salvo che il credito abbia carattere strettamente personale o che sussista un divieto legale o negoziale di cessione. Il credito si trasferisce insieme ai suoi privilegi, garanzie personali o reali ed altri accessori; i diritti accessori sono: i diritti di garanzia (privilegi, pegni ipoteche e fideiussioni, che si trasferiscono tutti automaticamente salvo eccezione per l’ipoteca che richiede l’iscrizione nei registri immobiliari), poteri connessi al contenuto e all’esercizio del credito (si tratta di quelli riservati al creditore di determinare o variare la prestazione o le modalità esecutive), diritto agli interessi convenzionali già spettanti al cedente (la cessione non comprende i frutti scaduti, salvo che non risulti diversamente dal titolo; al cedente competono i frutti maturati fino al giorno in cui la cessione si perfeziona) e i rimedi convenzionali contro l’adempimento (poteri e diritti previsti dal titolo a tutela del credito). La cessione del credito è un negozio di alienazione che si caratterizza soltanto per l’oggetto, potendo però avere diverse cause. Il trasferimento si attua mediante differenti schemi contrattuali: se le parti fissano un prezzo per il trasferimento, il mutamento della titolarità assume la fisionomia di una compravendita, mentre se l’effetto si realizza a titolo gratuito per spirito di liberalità.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giannicefalo98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Parma o del prof Di Nella Luca.
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