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Il contratto come atto
Il contratto come atto guarda alla struttura del contratto, costituita dagli elementi essenziali (necessariamente presenti all'interno del contratto), i presupposti legali (capacità dei soggetti, idoneità dell'oggetto, legittimazione a contrarre), le tecniche di formazione dell'accordo, le patologie dell'atto (nullità, annullabilità, simulazione, rescissione).
Gli elementi essenziali del contratto sono: accordo, causa, oggetto e forma fissa. La loro mancanza o illiceità (vizi strutturali) oppure l'alterazione del processo volitivo di formazione dell'accordo (vizi del consenso, incapacità) è sanzionata con l'invalidità del contratto, ossia l'inidoneità originaria a produrre effetti (nullità) o con la possibilità della loro rimozione (annullabilità).
L'accordo è l'incontro delle volontà delle parti; costituisce...
l'equivalente della volontà nei negozi giuridici in generale (per parte del contratto si intende il centro di interessi, non il soggetto. Il ruolo di parte infatti, può anche essere svolto da una pluralità di soggetti titolari dei medesimi interessi). La causa è lo scopo, rilevante dal punto di vista sociale e/o economico, che si intende conseguire attraverso il negozio giuridico e rappresenta gli scopi concreti che le parti attraverso il contratto intendono soddisfare. L'oggetto; L'art 1346 c.c. prevede che l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile. La possibilità dell'oggetto va riferita al momento della produzione degli effetti, la liceità deve essere riferita alla prestazione, cioè all'oggetto immediato del contratto. L'oggetto può ritenersi determinato anche quando esso non sia indicato con assoluta precisione, ma comunque.emerga chiaramente dalla volontà delle parti all'atto della stipula del contratto. Si ha invece determinabilità quando l'oggetto è individuabile in base ad una pura operazione aritmetica. La forma: Un contratto non può esistere e vincolare le parti se non è esternato in un modo qualsiasi, che sia verbale, scritto o tacito. La forma è quindi la veste esteriore della manifestazione di volontà, che, in qualche modo, si immedesima con essa, e senza di cui il negozio non sarebbe conoscibile da altri. È il veicolo mediante il quale la volontà è manifestata all'esterno, o, come preferiscono altri, la figura esteriore mediante la quale l'atto viene percepito all'esterno. FORMAZIONE DELLA STRUTTURA CONTRATTUALE. Elemento fondamentale del contratto è l'accordo e, una volta raggiunto, già possiamo affermare che, in presenza degli altri requisiti previsti dall'art. 1325 c.c., ilnegozio è perfezionato. Il codice civile illustra diversi modi di formazione del consenso, come l'ipotesi prevista dall'art. 1332 c.c. (adesione al contratto aperto) o attraverso l'esercizio del diritto di opzione, ma il modo "classico" della formazione del consenso si produce attraverso lo scambio tra proposta e accettazione trattato negli articoli 1326 e seguenti del codice civile. La proposta è una dichiarazione recettizia contenente tutti gli elementi del contratto con cui una parte manifesta al destinatario la sua volontà di voler stipulare il contratto, mentre l'accettazione è una dichiarazione rivolta al proponente con cui il destinatario esprime la sua volontà di voler stipulare il contratto in maniera completamente conforme alla proposta. L'accettazione, quindi, per essere valida deve essere conforme alla proposta; se, invece, contiene degli elementi nuovi, varrà come nuova proposta e dovrà essere accettata dal proponente.La tua richiesta è stata formattata utilizzando i tag HTML appropriati. Ecco il testo formattato:Sua volta accettata (in questo caso si parla di trattativa). L'accettazione, inoltre, oltre ad essere conforme, dovrà essere tempestiva e cioè dovrà pervenire al proponente nel termine da lui stabilito o, in mancanza, entro il termine ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi. Una variante nel procedimento di formazione tramite scambio di proposta e accettazione è costituita dalla proposta irrevocabile: questa ha efficacia per un tempo determinato e, a differenza della proposta semplice, non consente al preponente di revocarla.
Nella conclusione del contratto mediante l'inizio dell'esecuzione, l'oblato (la persona che riceve una proposta contrattuale da una controparte detta proponente), se gli sia richiesto dal proponente o dalla natura dell'affare o dagli usi, può iniziare l'esecuzione senza dover prima accettare. Il contratto si intenderà concluso nel tempo e nel luogo.
di inizio dell'esecuzione. Necessaria è la percepibilità oggettiva del comportamento come inizio dell'esecuzione. Un diverso procedimento di formazione del contratto è quello dell'offerta al pubblico: la proposta non ha un destinatario prestabilito, ma è diretta a chiunque ne abbia, di fatto, conoscenza. Ai fini della conclusione del contratto, è sufficiente che chi abbia interesse all'acquisto manifesti la sua accettazione. Il contratto con obbligazioni a carico della sola parte proponente è costituito unicamente dalla proposta che è irrevocabile e che, da sola, costituisce la formalizzazione del regolamento di interessi dedotto nel contratto, che si considera concluso se l'oblato non rifiuta nel termine richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi. È per definizione a titolo gratuito. Quanto finora affermato vale per i cosiddetti contratti consensuali, i quali si perfezionano con la sempliceLa formazione del consenso è un elemento fondamentale per la conclusione di un contratto. Tuttavia, non sempre è sufficiente per considerare il contratto valido. In alcuni casi, infatti, è necessaria anche la consegna materiale del bene oggetto del contratto. Questi contratti sono chiamati contratti reali e rappresentano una deroga al principio consensualistico. I contratti reali tradizionalmente riconosciuti sono il deposito, il mutuo, il comodato e il pegno. La consegna del bene rappresenta il momento della formazione del contratto e non già dell'esecuzione (ad eccezione della costituzione di un pegno su beni mobili).
Il meccanismo di formazione della volontà contrattuale, basato sullo scambio di dichiarazioni, trova un limite sostanziale nei contratti standard, in cui il regolamento contrattuale è interamente predisposto da uno dei contraenti, di solito un imprenditore. L'altro contraente può solo decidere se accettare o meno, senza poter influire sul contenuto negoziale: ciò comporta una compressione della sua autonomia.
libertà di stabilire le condizioni contrattuali e la libertà di negoziare. Nel contesto dell'economia contemporanea, è sempre più comune che le parti coinvolte in una trattativa contrattuale siano in una posizione di disuguaglianza. Spesso, infatti, si trovano di fronte imprenditori o soggetti economicamente più forti, che offrono contratti standardizzati ai potenziali contraenti. Questi ultimi, invece, non hanno la possibilità di influire sul contenuto del contratto proposto. Ci sono anche dei limiti imposti alle libertà contrattuali individuali, soprattutto nella fase di formazione del contratto. Questi limiti possono regolare o limitare l'esercizio delle libertà che caratterizzano questa fase, come la libertà di decidere se concludere un contratto, con chi concluderlo e le condizioni da stabilire.libertà di determinarne il contenuto. La libertà relativa al "se" concludere un contratto non si realizza qualora sussista un obbligo alla sua conclusione che abbia come fonte la legge (obbligo legale a contrarre) o la volontà delle parti (obbligo negoziale a contrarre).
Per quanto riguarda l'obbligo legale a contrarre, il nostro ordinamento offre diversi esempi, come il caso di un'impresa che opera in condizioni di monopolio legale. L'art. 2597 del codice civile statuisce che "chi esercita un'impresa in condizioni di monopolio legale ha l'obbligo di contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento". Comunque, in generale l'imprenditore ha normalmente interesse a contrattare e che il rifiuto è un'ipotesi eccezionale. La dottrina ha individuato alcune ipotesi in cui il rifiuto appare illecito: boicottaggio commerciale,
discriminazione ideologica o sociale. Il patto d'opzione rientra nella categoria dei negozi giuridici preparatori e mira a realizzare la cosiddetta formazione progressiva del contratto, ovvero quando il perfezionamento del vincolo giuridico non avviene per mezzo della semplice ed immediata congruenza di una dichiarazione di accettazione con quella di proposta, ma per effetto di una più complessa sequenza di atti, scaglionati nel tempo. Rappresenta l'accordo tra due parti con cui una (promittente) si obbliga a stipulare un contratto, mentre l'altro (promissario), che non è obbligato, ha il diritto di esigere che si giunga alla stipulazione del contratto con preferenza su ogni altra persona. Affinché il patto sia valido, la proposta deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto che si vuole stipulare. Si distingue, altresì, dal contratto preliminare, che è un contratto dal quale deriva l'obbligo a carico di una (preliminare
unilaterale) o di entrambe le parti (preliminarebilaterale) di stipulare un futuro contratto (contratto definitivo). Dal contratto di opzione,viceversa, non discende alcun obbligo di stipulare un contratto, bensì al diritto potestativo dell’opzionario di accettare o meno la proposta del concedente fa riscontro la posizione di mera soggezione di quest’ultimo che attende l’eventuale accettazione dell’opzionario entro il termine stabilito.
Con il negozio fiduciario si attua il trasferimento di un bene, ma con l’accordo che il bene sarà usato secondo le istruzioni impartite dall’alienante. In questo caso l’alienante assume la veste di fiduciante mentre l’intestatario del bene assume la veste di fiduciario.
Tradizionalmente si distinguono due tipi di negozio fiduciario:
- fiducia cum amico: si trasferisce il bene ad un altro soggetto con l’accordo, però, di far godere il bene ad altri.
- fiducia cum creditore: si trasferisce il bene