Estratto del documento

Diritti di obbligazione

Agli uomini, oltre che i diritti sulle cose, spettano diritti nei confronti di altri uomini e sono questi i diritti di obbligazione (detti anche diritti di credito o diritti personali). I diritti di obbligazione sono diritti ad una prestazione personale, cioè ad un determinato comportamento di un soggetto. I diritti d’obbligazione sono diritti relativi, spettano cioè ad un soggetto nei confronti di uno o più soggetti determinati. I diritti d’obbligazione godono di una difesa relativa; infatti, il loro titolare può difenderli solo nei confronti della persona dell’obbligato.

Caratteristiche delle obbligazioni

L’obbligazione è un rapporto o un vincolo che lega un soggetto ad un altro per l’esecuzione di una data prestazione. I soggetti coinvolti nelle obbligazioni sono almeno due: uno è un soggetto attivo, il creditore, e l’altro un soggetto passivo, il debitore; l’oggetto dell’obbligazione è, appunto, la prestazione dovuta al creditore dal debitore. I soggetti possono essere uno o più da entrambe le parti (più creditori e/o più debitori) e devono essere determinati o almeno determinabili.

L’oggetto dell’obbligazione deve avere carattere patrimoniale (suscettibile di valutazione economica), non è necessario che l’interesse del creditore abbia carattere patrimoniale.

Tipologie di prestazione

La prestazione che costituisce l’oggetto dell’obbligazione può essere:

  • Una prestazione di dare o consegnare (denaro o bene). La prestazione di consegnare può dar luogo ad obbligazioni di genere (consegna di cose determinate solo nel genere: data quantità di denaro) o ad obbligazioni di specie (consegna di una cosa determinata nella sua identità: quel terreno).
  • Una prestazione di fare può dar luogo ad una obbligazione di mezzi (il debitore deve svolgere una determinata attività, senza garantire il raggiungimento del risultato) o ad una obbligazione di risultato (il debitore è obbligato, verso il creditore, a realizzare un risultato).
  • Una prestazione di non fare (negativa): il debitore si impegna a non tenere un certo comportamento (non concorrenza tra due imprenditori).

Altri tipi di prestazione che non rientrano all’interno di questa tripartizione sono la prestazione di contrarre (consiste nel concludere un futuro contratto) e la prestazione di garanzia (porta il debitore ad assumersi la responsabilità del verificarsi di un evento non sotto la sua volontà).

Pluralità di soggetti

In un rapporto obbligatorio possono esserci più creditori di uno stesso debitore o più debitori di uno stesso creditore; in tal caso l’obbligazione può configurarsi come obbligazione solidale o come obbligazione parziaria.

  • Solidarietà attiva se ogni creditore di uno stesso debitore può rivolgersi a lui e richiedere l’intera parte.
  • Solidarietà passiva se ogni debitore di uno stesso creditore può essere costretto da questo a pagare l’intera prestazione. Tra condebitori chi ha adempiuto avrà diritto ad un’azione di regresso verso gli altri debitori per il rimborso della parte dovuta da ciascuno.
  • Parziaria attiva quando ciascuno dei creditori può esigere dal debitore solo la sua parte.
  • Parziaria passiva quando ciascun debitore può essere costretto a pagare, dal creditore, solo la sua parte.

Fonti delle obbligazioni

Le fonti delle obbligazioni sono atti o fatti dai quali le obbligazioni traggono origine. Il codice civile ne indica tre:

  • Contratto: fonte volontaria, accordo di due o più parti (il contratto non è solo fonte di obbligazione ma anche un modo di acquisto della proprietà).
  • Fatto illecito: fonte non volontaria (fatto illecito: fatto che cagiona ad altri danno ingiusto) l’obbligazione è di risarcimento del danno causato dal fatto illecito.
  • Ogni altro atto o fatto che l’ordinamento giuridico consideri idoneo a produrre obbligazioni: categoria generica che contiene sia fonti volontarie (promessa pubblica) che involontarie (arricchimento involontario).

Adempimento

L’adempimento è l’esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione oggetto dell’obbligazione, ne consegue l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore. Per valutare l’esattezza dell’adempimento si tengono in considerazione:

  • Modalità: diligenza del buon padre di famiglia: diligenza dell’uomo medio (diligenza valutata più accuratamente se si tratta di attività professionali specifiche). La prestazione deve essere eseguita per intero.
  • Tempo: può essere eseguita dal debitore a richiesta del creditore che può richiederla in qualsiasi momento (finché il diritto di credito non sia estinto per prescrizione: decorsi 10 anni) oppure, se fissato, alla scadenza del termine.
  • Luogo: stabilito dalle parti, se non è stabilito valgono queste tre regole: 1) obbligazione di consegnare una cosa determinata → luogo in cui si trova la cosa quando sorge l’obbligazione; 2) pagare una somma di denaro → domicilio del creditore; 3) altra obbligazione → domicilio del debitore.
  • La persona che esegue la prestazione: solitamente è il debitore ma può essere anche un terzo (la prestazione del terzo libera il debitore). Il creditore può rifiutare l’adempimento di un terzo solo se ha un obiettivo interesse che il debitore esegua personalmente la prestazione oppure se abbia manifestato la sua opposizione all’adempimento.
  • Il destinatario dell’adempimento: importante che il creditore sia in grado di intendere e di volere (pagare nelle mani di un incapace non libera). Può accadere che si paghi a chi è solo apparentemente legittimato a ricevere; ci si libera solo se: l’apparenza è creata da circostanze univoche (elementi obiettivi) e il debitore, nel pagare al non legittimato, fosse in buona fede.
  • Identità della prestazione: il debitore si libera solo se esegue la prestazione dovuta. Il creditore può consentire che egli esegua una prestazione diversa: prestazione in luogo dell’adempimento (merci in sostituzione del denaro dovuto). Il debitore che adempie ad una prestazione di denaro ha diritto alla quietanza: attestazione del creditore che riconosce l’avvenuto pagamento.

Obbligazioni pecuniarie

Il denaro è un bene che assolve le funzioni di mezzo di scambio. Sono obbligazioni pecuniarie o debiti di valuta quelli che hanno per oggetto la consegna di una data quantità di denaro. Si adempiono con moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento. Si usa il principio nominalistico, viene cioè considerato il valore nominale della moneta e non il suo potere d’acquisto (un milione resta un milione anche se il potere d’acquisto cambia). Esistono diverse clausole contrattuali con cui il creditore si premunisce contro la svalutazione della moneta:

  • Clausola ISTAT (quantità di moneta determinata dal rapporto di valore con gli indici ISTAT).
  • Clausola oro (quantità di moneta necessaria per comprare una certa quantità d’oro alla scadenza).
  • Clausola valuta pregiata (quantità di moneta necessaria per acquistare una certa quantità di moneta pregiata).
  • Clausola merci (quantità di moneta per comprare determinate merci con il presso corrente del mercato).

Ai debiti di valuta si contrappongono i debiti di valore che ricorrono quando una somma di denaro è dovuta come valore di un altro bene. (Il denaro è l’equivalente economico di un bene).

Interessi e inadempimento

Il denaro è considerato un bene produttivo e produce frutti civili: gli interessi. L’obbligazione di pagare una somma di denaro liquida (determinata nel suo ammontare) esigibile è sempre accompagnata da un’obbligazione accessoria che è quella di corrispondere gli interessi. Esistono gli interessi compensativi (dovuti sui debiti di denaro sempre esigibili) e gli interessi moratori (sono quelli che il debitore deve corrispondere dopo la sua costituzione in mora).

L’inadempimento è la non esecuzione della prestazione dovuta o la non corretta esecuzione di essa: fatto oggettivo. Il fatto oggettivo produce la responsabilità del debitore che deve risarcire il danno che il suo inadempimento ha causato al creditore. Esiste un altro principio in base al quale il debitore è ammesso a provare che la mancata esecuzione della prestazione è stata causata da sopravvenuta impossibilità della prestazione che è derivata da cause non imputabili a lui. Il favore per il creditore è che può pretendere il risarcimento solo in base al fatto oggettivo. Il debitore può liberarsi offrendo una duplice prova:

  • La prestazione da lui dovuta è diventata impossibile (impossibilità oggettiva: ineseguibile da parte di qualsiasi debitore).
  • Deve provare che l’impossibilità sopravvenuta è dipesa da causa non a lui imputabile (deve identificare la specifica causa e provare che è stato un evento imprevedibile e non evitabile).

Le prestazioni di dare con oggetto una cosa di genere non è mai oggettivamente impossibile (il denaro è sempre reperibile, sempre in circolazione); le prestazioni di dare con oggetto una cosa di specie o di genere limitato possono diventare oggettivamente impossibili (determinata partita di petrolio si incendia), se il debitore prova che è diventata impossibile per causa a lui non imputabile si libera, deve però rispondere delle cause ignote; le prestazioni di fare consistenti in prestazioni di mezzi possono diventare oggettivam...

Anteprima
Vedrai una selezione di 3 pagine su 6
Obbligazioni e contratto, Diritto privato Pag. 1 Obbligazioni e contratto, Diritto privato Pag. 2
Anteprima di 3 pagg. su 6.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Obbligazioni e contratto, Diritto privato Pag. 6
1 su 6
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Simona94:) di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Remotti Mauro.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community