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ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE PER CAUSE DIVERSE DALL’ADEMPIMENTO.

La prestazione può estinguersi per impossibilità sopravenuta dovuta a cause non imputabili al debitore. l’impossibilità può

essere solo temporanea e la prestazione non si estingue ( si estingue se il tempo era essenziale : malattia del musicista

scritturato per il concerto). Può essere un’impossibilità parziale, il debitore si libera svolgendo la parte possibile. Altre

cause:

1.NOVAZIONE estinzione di un’obbligazione dovuta per volontà delle parti mediante la costituzione di una nuova

obbligazione diversa per oggetto e titolo.

2.REMISSIONE rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto (avviene con dichiarazione espressa o con determinati

comportamenti). Estingue l’obbligazione de il debitore non si oppone, può opporsi in tempi ragionevoli, se tace la

remissione produce effetto.

3.CONFUSIONE se la persona di creditore e di debitore coincidono.

4.COMPENSAZIONE due persone sono obbligate l’una nei confronti dell’altra. La compensazione totale o parziale

estingue debiti per quantità corrispondenti. La compensazione può essere: 1) compensazione legale opera in modo

automatico si attua per debiti omogenei liquidi ed esigibili; 2) compensazione giudiziale debiti non omogenei non liquidi

ma di facile liquidazione; 3)compensazione volontaria stabilita per accordo delle parti determinando l’estinzione di debiti

reciproci.

IL CONTRATTO: ha due specifiche funzioni: uno tra i modi di acquisto della proprietà (strumento per la circolazione

dei beni) e fonte di obbligazioni (strumento con cui ci si procura il diritto a prestazioni altrui). Per il codice civile il

contratto è “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale”

(rapporto giuridico patrimoniale: deve avere ad oggetto cose o prestazioni suscettibili di valutazione economica). Il codice

civile prevede due serie di norme: la prima riguarda i “contratti in generale”, la seconda regola i “singoli contratti” si

riferisce cioè a contratti che prevedono una disciplina particolare. L’effetto giuridico del contratto è prodotto dalla

VOLONTA’ delle parti interessate. Vi è un ampio riconoscimento legislativo della signoria della volontà cioè la legge

riconosce ai privati un ampio potere di provvedere con proprio atto di volontà alla gestione dei propri rapporti

patrimoniali, è questa la LIBERTA’ o AUTOMONIA CONTRATTUALE. Questa autonomia si manifesta in due aspetti:

negativo nel senso che nessuno può essere costretto a stipulare un contratto contro la sua volontà; positivo nel senso che i

privati, con un proprio atto di volontà possono costruire e gestire i rapporti patrimoniali. La libertà contrattuale in senso

positivo si manifesta in tre forme: libertà di scelta fra i diversi tipi di contratto, libertà di determinare il contenuto del

contratto (le determinazioni delle parti, inserite in un contratto, prendono il nome di clausole e di patto e la pluralità di

queste clausole costituisce il regolamento contrattuale), libertà di concludere contratti atipici o innominati (contratti non

corrispondenti ai tipi contrattuali previsti dalla legge; es franchising). Il mondo degli affari crea sempre figure nuove di

contratto, considerate atipiche finché la legge non interviene per regolarli. I contratti atipici sono validi se realizzano

interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento, questo requisito corrisponde alla CAUSA poiché essi sono sottoposti

alle norme sui contratti in generale.

Il contratto è BILATERALE se le parti sono due (necessariamente), è PLURILARELE se le parti possono essere più di

due. Il concetto di parte non coincide con quello di persona, per parte si intende centro di interesse e ogni parte può essere

formata da più persone.

Diversi sono gli ATTI UNILATERALI cioè dichiarazioni di volontà di una sola parte di per se produttiva di effetti

giuridici (voto dei partecipanti), gli atti unilaterali formano un numero chiuso sono solo quelli previsti dalla legge.

I REQISITI DEL CONTRATTO:

1) ACCORDO DELLE PARTI: l’incontro delle manifestazioni di volontà di ciascuna di esse. Il contratto è concluso solo

se si raggiunge la piena coincidenza tra le dichiarazioni delle parti; può essere concluso in modo espresso (se la volontà

viene apertamente dichiarata per iscritto o oralmente) o in modo tacito (volontà desunta dai comportamenti). L’accordo si

può formare in modo simultaneo (dichiarazioni nella medesima unità di tempo) oppure per fasi successive (le dichiarazioni

di volontà delle diverse parti prendono il nome di proposta e accettazione). La proposta è la dichiarazione di volontà di chi

assume l’iniziativa del contratto; l’accettazione è la dichiarazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge al

proponente. Il destinatario è libero di accettare o di respingere la proposta (autonomia contrattuale); per rifiutarla, può

rispondere negativamente oppure non rispondere; l’accettazione vale solo se è conforme alla proposta, se non è tale vale

come controproposta e necessita dell’accettazione dell’originario proponente. Il contratto è concluso quando il proponente

riceve notifica dell’accettazione dell’altra parte. La proposta contrattuale può assumere anche la forma dell’offerta al

pubblico.

Si distingue dalla proposta il semplice invito a proporre dichiarazione che non contiene tutti gli estremi essenziali del

contratto e che vale solo me invito al pubblico a formulare proposte contrattuali, iniziando le trattative.

Finché il contratto non è concluso la proposta e l’accettazione possono essere revocate (la proposta può essere revocata

solo se il proponente non ha ancora avuto notizia di accettazione). La conoscenza della proposta e dell’accettazione è una

conoscenza presunta: si presumono conosciute dal destinatario (il destinatario può provare di essere stato nell’impossibilità

di riceverne notizia, senza sua colpa).

La proposta può essere dichiarata dal proponente come proposta ferma o irrevocabile per un dato tempo: il proponente

non può revocare la proposta prima dello scadere de tempo (es chi compra per rivendere). Si parla anche di patto

d’opzione: ricorre quando una parte si vincola verso l’altra, provoca gli stessi effetti della proposta irrevocabile anche se

non è stabilito un limite di tempo.

Particolari tecniche di formazione dell’accordo riguardano: i contratto con obbligazioni del solo proponente, il silenzio del

destinatario, se non rifiuta la prestazione, è tacita accettazione e i contratti che ammettono l’esecuzione prima della risposta

dell’accettante, il contratto è concluso con l’inizio della prestazione.

I limiti all’autonomia contrattuale : le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti

dalle legge. I limiti vengono imposti dalla legge possono limitare l’autonomia di una sola parte o di entrambe le parti. La

prima ipotesi ricorre nel contratto in serie (che si sì contrappone al contratto isolato: frutto di trattative tra le parti nel

corso delle quali esse discutono su quelle che saranno le componenti del contratto) il cui contenuto è predeterminato da

una delle parti e l’altra può solo concludere o meno il contratto così com’è. Il contratto in serie ubbidisce all’esigenza di

regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali con l produzione industriale su larga scale. Le condizioni generali di

contratto, stabilite da una parte, sono efficaci, nei confronti dell’altra parte, se al momento della conclusione del contratto

questa le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (conoscibilità). La legge, però si

preoccupa di proteggere il contraente più debole affermando che le clausole devono essere approvate separatamente e per

iscritto se sono clausole vessatorie. Un limite posto all’autonomia contrattuale, però, del contraente più forte, è l’obbligo a

contrarre. Chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale, ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda la

prestazione oggetto dell’impresa. Nel caso di diniego è tenuto a giustificarne le ragioni e a rispettare la parità di

.

trattamento

In altri casi è limitata l’autonomia di entrambe le parti, come nel caso della determinazione di prezzi e tariffe in

cui gli interessi protetti sono quelli della direzione pubblica dell’economia. Le clausole contrattuali imposte dalla

pubblica autorità sono automaticamente inserite nel contratto e ne formano il contenuto.

Si deve distinguere tra contenuto pattizio, quello stabilito e voluto dalle parti, e il contenuto legale, imposto dalla

legge. Sono indicate quattro fonti del regolamento contrattuale:

1.volontà espressa dalle parti

2.norme imperative di legge e le clausole direttamente inserite nel contratto per legge

3.gli usi

4.l’equità: valutazione di fatto effettuata dal giudice ad integrazione delle valutazioni delle parti.

2) CAUSA: FUNZIONE ECONOMICO-SOCIALE DELL’ATTO DI VOLONTA’ è la giustificazione

dell’autonomia privata (la causa della vendita è la funzione economico sociale di questo contratto che è lo

scambio di cosa con prezzo). Non tutti i contratti sono contratti di scambio, esistono, oltre ai contratti a titolo

oneroso (la cui causa si fonda su uno scambio di prestazioni), i contratti a titolo gratuito nei quali la prestazione

di una delle parti non trova giustificazione in una controprestazione dell’altra parte. Anche i contratti a titolo

gratuito hanno una loro causa (causa della donazione è la liberalità).

I contratti tipici poiché regolati e previsti dalla legge hanno tutti una causa detta tipica per essi in si pone, infatti,

il problema di accertare la loro funzione economico-sociale. Per i contratti atipici il giudice dovrà accertare se nel

modello di operazione economica al quale le parti hanno conformato il regolamento dei propri interessi, ricorra

il requisito di causa (detto causa atipica). E’ riconosciuto un controllo giudiziario sull’uso che i privati fanno della

propria autonomia contrattuale, questo potere è conferito al giudice a protezione degli stessi contraenti e

soprattutto del più debole. Spesso il contratto atipico risulta dalla combinazione in un unico contratto di più

contratti tipici si parla, in questo caso, di causa mista.

CONTRATTI COLLEGATI: non c’è un unico contratto, ma una pluralità coordinata di contratti, che

conservano ci

Dettagli
Publisher
A.A. 2014-2015
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Simona94:) di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Remotti Mauro.