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ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE PER CAUSE DIVERSE DALL’ADEMPIMENTO.
La prestazione può estinguersi per impossibilità sopravenuta dovuta a cause non imputabili al debitore. l’impossibilità può
essere solo temporanea e la prestazione non si estingue ( si estingue se il tempo era essenziale : malattia del musicista
scritturato per il concerto). Può essere un’impossibilità parziale, il debitore si libera svolgendo la parte possibile. Altre
cause:
1.NOVAZIONE estinzione di un’obbligazione dovuta per volontà delle parti mediante la costituzione di una nuova
obbligazione diversa per oggetto e titolo.
2.REMISSIONE rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto (avviene con dichiarazione espressa o con determinati
comportamenti). Estingue l’obbligazione de il debitore non si oppone, può opporsi in tempi ragionevoli, se tace la
remissione produce effetto.
3.CONFUSIONE se la persona di creditore e di debitore coincidono.
4.COMPENSAZIONE due persone sono obbligate l’una nei confronti dell’altra. La compensazione totale o parziale
estingue debiti per quantità corrispondenti. La compensazione può essere: 1) compensazione legale opera in modo
automatico si attua per debiti omogenei liquidi ed esigibili; 2) compensazione giudiziale debiti non omogenei non liquidi
ma di facile liquidazione; 3)compensazione volontaria stabilita per accordo delle parti determinando l’estinzione di debiti
reciproci.
IL CONTRATTO: ha due specifiche funzioni: uno tra i modi di acquisto della proprietà (strumento per la circolazione
dei beni) e fonte di obbligazioni (strumento con cui ci si procura il diritto a prestazioni altrui). Per il codice civile il
contratto è “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale”
(rapporto giuridico patrimoniale: deve avere ad oggetto cose o prestazioni suscettibili di valutazione economica). Il codice
civile prevede due serie di norme: la prima riguarda i “contratti in generale”, la seconda regola i “singoli contratti” si
riferisce cioè a contratti che prevedono una disciplina particolare. L’effetto giuridico del contratto è prodotto dalla
VOLONTA’ delle parti interessate. Vi è un ampio riconoscimento legislativo della signoria della volontà cioè la legge
riconosce ai privati un ampio potere di provvedere con proprio atto di volontà alla gestione dei propri rapporti
patrimoniali, è questa la LIBERTA’ o AUTOMONIA CONTRATTUALE. Questa autonomia si manifesta in due aspetti:
negativo nel senso che nessuno può essere costretto a stipulare un contratto contro la sua volontà; positivo nel senso che i
privati, con un proprio atto di volontà possono costruire e gestire i rapporti patrimoniali. La libertà contrattuale in senso
positivo si manifesta in tre forme: libertà di scelta fra i diversi tipi di contratto, libertà di determinare il contenuto del
contratto (le determinazioni delle parti, inserite in un contratto, prendono il nome di clausole e di patto e la pluralità di
queste clausole costituisce il regolamento contrattuale), libertà di concludere contratti atipici o innominati (contratti non
corrispondenti ai tipi contrattuali previsti dalla legge; es franchising). Il mondo degli affari crea sempre figure nuove di
contratto, considerate atipiche finché la legge non interviene per regolarli. I contratti atipici sono validi se realizzano
interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento, questo requisito corrisponde alla CAUSA poiché essi sono sottoposti
alle norme sui contratti in generale.
Il contratto è BILATERALE se le parti sono due (necessariamente), è PLURILARELE se le parti possono essere più di
due. Il concetto di parte non coincide con quello di persona, per parte si intende centro di interesse e ogni parte può essere
formata da più persone.
Diversi sono gli ATTI UNILATERALI cioè dichiarazioni di volontà di una sola parte di per se produttiva di effetti
giuridici (voto dei partecipanti), gli atti unilaterali formano un numero chiuso sono solo quelli previsti dalla legge.
I REQISITI DEL CONTRATTO:
1) ACCORDO DELLE PARTI: l’incontro delle manifestazioni di volontà di ciascuna di esse. Il contratto è concluso solo
se si raggiunge la piena coincidenza tra le dichiarazioni delle parti; può essere concluso in modo espresso (se la volontà
viene apertamente dichiarata per iscritto o oralmente) o in modo tacito (volontà desunta dai comportamenti). L’accordo si
può formare in modo simultaneo (dichiarazioni nella medesima unità di tempo) oppure per fasi successive (le dichiarazioni
di volontà delle diverse parti prendono il nome di proposta e accettazione). La proposta è la dichiarazione di volontà di chi
assume l’iniziativa del contratto; l’accettazione è la dichiarazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge al
proponente. Il destinatario è libero di accettare o di respingere la proposta (autonomia contrattuale); per rifiutarla, può
rispondere negativamente oppure non rispondere; l’accettazione vale solo se è conforme alla proposta, se non è tale vale
come controproposta e necessita dell’accettazione dell’originario proponente. Il contratto è concluso quando il proponente
riceve notifica dell’accettazione dell’altra parte. La proposta contrattuale può assumere anche la forma dell’offerta al
pubblico.
Si distingue dalla proposta il semplice invito a proporre dichiarazione che non contiene tutti gli estremi essenziali del
contratto e che vale solo me invito al pubblico a formulare proposte contrattuali, iniziando le trattative.
Finché il contratto non è concluso la proposta e l’accettazione possono essere revocate (la proposta può essere revocata
solo se il proponente non ha ancora avuto notizia di accettazione). La conoscenza della proposta e dell’accettazione è una
conoscenza presunta: si presumono conosciute dal destinatario (il destinatario può provare di essere stato nell’impossibilità
di riceverne notizia, senza sua colpa).
La proposta può essere dichiarata dal proponente come proposta ferma o irrevocabile per un dato tempo: il proponente
non può revocare la proposta prima dello scadere de tempo (es chi compra per rivendere). Si parla anche di patto
d’opzione: ricorre quando una parte si vincola verso l’altra, provoca gli stessi effetti della proposta irrevocabile anche se
non è stabilito un limite di tempo.
Particolari tecniche di formazione dell’accordo riguardano: i contratto con obbligazioni del solo proponente, il silenzio del
destinatario, se non rifiuta la prestazione, è tacita accettazione e i contratti che ammettono l’esecuzione prima della risposta
dell’accettante, il contratto è concluso con l’inizio della prestazione.
I limiti all’autonomia contrattuale : le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti
dalle legge. I limiti vengono imposti dalla legge possono limitare l’autonomia di una sola parte o di entrambe le parti. La
prima ipotesi ricorre nel contratto in serie (che si sì contrappone al contratto isolato: frutto di trattative tra le parti nel
corso delle quali esse discutono su quelle che saranno le componenti del contratto) il cui contenuto è predeterminato da
una delle parti e l’altra può solo concludere o meno il contratto così com’è. Il contratto in serie ubbidisce all’esigenza di
regolare in modo uniforme i rapporti contrattuali con l produzione industriale su larga scale. Le condizioni generali di
contratto, stabilite da una parte, sono efficaci, nei confronti dell’altra parte, se al momento della conclusione del contratto
questa le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza (conoscibilità). La legge, però si
preoccupa di proteggere il contraente più debole affermando che le clausole devono essere approvate separatamente e per
iscritto se sono clausole vessatorie. Un limite posto all’autonomia contrattuale, però, del contraente più forte, è l’obbligo a
contrarre. Chi esercita un’impresa in condizione di monopolio legale, ha l’obbligo di contrattare con chiunque richieda la
prestazione oggetto dell’impresa. Nel caso di diniego è tenuto a giustificarne le ragioni e a rispettare la parità di
.
trattamento
In altri casi è limitata l’autonomia di entrambe le parti, come nel caso della determinazione di prezzi e tariffe in
cui gli interessi protetti sono quelli della direzione pubblica dell’economia. Le clausole contrattuali imposte dalla
pubblica autorità sono automaticamente inserite nel contratto e ne formano il contenuto.
Si deve distinguere tra contenuto pattizio, quello stabilito e voluto dalle parti, e il contenuto legale, imposto dalla
legge. Sono indicate quattro fonti del regolamento contrattuale:
1.volontà espressa dalle parti
2.norme imperative di legge e le clausole direttamente inserite nel contratto per legge
3.gli usi
4.l’equità: valutazione di fatto effettuata dal giudice ad integrazione delle valutazioni delle parti.
2) CAUSA: FUNZIONE ECONOMICO-SOCIALE DELL’ATTO DI VOLONTA’ è la giustificazione
dell’autonomia privata (la causa della vendita è la funzione economico sociale di questo contratto che è lo
scambio di cosa con prezzo). Non tutti i contratti sono contratti di scambio, esistono, oltre ai contratti a titolo
oneroso (la cui causa si fonda su uno scambio di prestazioni), i contratti a titolo gratuito nei quali la prestazione
di una delle parti non trova giustificazione in una controprestazione dell’altra parte. Anche i contratti a titolo
gratuito hanno una loro causa (causa della donazione è la liberalità).
I contratti tipici poiché regolati e previsti dalla legge hanno tutti una causa detta tipica per essi in si pone, infatti,
il problema di accertare la loro funzione economico-sociale. Per i contratti atipici il giudice dovrà accertare se nel
modello di operazione economica al quale le parti hanno conformato il regolamento dei propri interessi, ricorra
il requisito di causa (detto causa atipica). E’ riconosciuto un controllo giudiziario sull’uso che i privati fanno della
propria autonomia contrattuale, questo potere è conferito al giudice a protezione degli stessi contraenti e
soprattutto del più debole. Spesso il contratto atipico risulta dalla combinazione in un unico contratto di più
contratti tipici si parla, in questo caso, di causa mista.
CONTRATTI COLLEGATI: non c’è un unico contratto, ma una pluralità coordinata di contratti, che
conservano ci