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Questo limite è posto, ad es. , a fare del vettore marittimo nel trasporto amichevole (art 4141 c.
nav.).
La limitazione di responsabilità ai casi di dolo e colpa grave è sancita a favore del professionista
intellettuale quando una prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà
(art 2236 c. c.).
La limitazione è sancita nella disciplina del rapporto d’opera intellettuale, ma si ammette
comunemente che essa sia applicabile alla responsabilità extracontrattuale.
La norma è interpretata non come autorizzazione data al professionista di usare una diligenza
minore del normale, bensì nel senso che non è richiesta al professionista perizia superiore a quella
ordinaria della sua categoria.
Il professionista generico, non è responsabile se causa un danno che lo specialista era in grado di
evitare.
Il professionista generico deve per altro astenersi dall’eseguire prestazioni che presentano speciali
difficoltà, salvo che ricorra un caso di necessità e urgenza e non sia reperibile uno specialista ( es. :
per tentare di salvare la vita di un infortunato, un medico esegue un’operazione rientrata nella
competenza di un chirurgo specializzato).
Se la tutela di determinati interessi altrui non ha carattere di ordine pubblico, la responsabilità del
soggetto può essere preventivamente esclusa per il caso di colpa lieve.
7. - Come la prova degli altri elementi costitutivi dell’illecito, la prova della colpa è a carico del
danneggiato.
In ciò si riscontra una delle più vistose differenze della responsabilità extracontrattuale rispetto a
quella contrattuale, dove è il debitore che ha l’onere di provare la sua mancanza di colpa.
Va però rilevato che l'ingresso delle varie figure di responsabilità aggravata ha avuto luogo
attraverso l'inversione dell'onere probatorio che incide sulla tutela sostanziale sia in quanto agevola
l'esercizio sia in quanto fa gravare sull'autore del danno il rischio della causa ignota.
Il problema dell'onere probatorio è poi risolto in radice delle figure di responsabilità oggettiva, che
prescindono dal requisito della colpa.
Al di fuori delle ipotesi di responsabilità aggravata e oggettiva il danneggiato deve dimostrare la
colpa dell'autore del danno, deve cioè provare che il danneggiante non ha osservato la diligenza
dovuta.
Questa prova può tuttavia essere data anche mediante una presunzione di fatto ogni qual volta si
tratti di danno normalmente evitato da una condotta diligente.
8.- Terzo elemento costitutivo dell'illecito civile è il danno ingiusto.
Il Danno ingiusto è la lesione di un interesse giuridicamente tutelato nell'attività professionale.
Il danno è l'elemento costitutivo dell'illecito civile perché il fatto è vietato in quanto lesivo di
interessi altrui.
Per qualificare il fatto come illecito non occorre tuttavia che il danno si sia già verificato, essendo
sufficiente che il fatto sia casualmente idoneo a produrre danno.
La norma che vieta di ledere altrui interesse ha infatti per oggetto il fatto in quanto causa di danno, e
il porre in essere integra già l'illecito, ancor prima che il danno si sia verificato.
Prima di tale momento è quindi possibile fare ricorso ai rimedi preventivi, volti a inibire il fatto
dannoso.
Solo con la produzione del danno sorge però l'obbligo di risarcirlo.
La produzione del danno, precisamente, è la vicenda in cui si realizza il fatto illecito come fonte
dell'obbligo di risarcimento.
Interessi giuridicamente protetti nella vita professionale sono anzitutto gli interessi tutelati dai diritti
di personalità.
Giuridicamente protetti sono poi gli interessi economici tutelati dai diritti reali e dai diritti di
credito.
Al di fuori di questi diritti si è andata ad affermare la crescente esigenza di rispetto della sfera
familiare, professionale e giuridica della persona.
Altri interessi hanno trovato quindi tutela nella vita professionale attraverso specifiche norme civili
e penali o attraverso il riconoscimento giurisprudenziale della loro meritevolezza espresso
direttamente mediante il riconoscimento della risarcibilità della loro lesione.
Tenendo conto dei dati normativi e degli orientamenti giurisprudenziali, occorre procedere ad una
puntuale verifica dei singoli oggetti della tutela giuridica nella vita di relazione.
9.- Gli interessi tutelati in via primaria nella vita di relazione sono gli interessi fondamentali della
persona, ossia gli interessi che formano oggetto dei diritti di personalità.
Interessi della persona già riconosciuti nella tradizione civilistica come oggetto di tutela
extracontrattuale sono quelli attinenti all'integrità fisica, all'onore, alle libertà di parola, al nome,
all'immagine, alla paternità morale delle opere dell'ingegno.
La clausola generale costituzionale che sanziona la tutela dei diritti fondamentali della persona (art.
2) ha poi consentito il riconoscimento di diritti che hanno una specifica previsione nel codice o nella
stessa Costituzione, ma che rispondono a sicure istanze nella società ( riservatezza, identità
personale, etc..).
La tutela civile dei diritti fondamentali pone per altro due problemi.
Il primo concerne i limiti che i singoli diritti incontrano nel rispetto di altri prevalenti interessi
altrui.
I limiti sono a volte puntualizzati dalla legge, come per il diritto all'immagine.
In mancanza, essi vanno desunti da una valutazione obbiettiva degli interessi in conflitto alla
stregua della coscienza sociale.
Significativi, al riguardo, gli spunti offerti dalla giurisprudenza in tema di diritto di cronaca.
Altro problema attiene alla risarcibilità delle lesioni dei diritti fondamenti.
Un risultato ormai acquisito è il riconoscimento giurisprudenziale della risarcibilità del danno alla
salute e all'integrità fisica (c .d . Danno biologico) in sé per sé considerato, a prescindere dalla
conseguenze economiche negative.
Analogo risultato s'impone anche con riguardo alla lesione di altri diritti di personalità (modulo l, n.
17).
Da segnalare, ancora, l'ulteriore tutela riconosciuta al nome e all'immagine di persone famose
contro altrui sfruttamento commerciale.
10.- La libertà negoziale, quale diritto alla libera esplicitazione dell'autonomia privata, è un diritto
tutelato nella vita di relazione contro le ingerenze dei terzi volte ad alterarne l'esercizio.
La libertà negoziale, precisamente, è la tutela contro le ingerenze che integrano la responsabilità
precontrattuale ( violazione dei doveri di buona fede, recesso ingiustificato dalle trattative, mancata
avvertenza circa invalidità o inefficienza del contratto : art 1337,1338 c .c .).
La libertà negoziale è poi tutelata contro la violenza ed il dolo.
La violenza e il dolo rilevano come vizi della volontà contrattuale comportando l'annullabilità del
contratto e come illeciti civili in quanto lesivi della libertà negoziale.
La giurisprudenza è giunta ad ammettere la tutela della libertà negoziale anche al di fuori delle
tradizionali ipotesi della violenza e del dolo.
In particolare, si è riconosciuto il diritto di risarcimento del danno in favore di persone indotte a
concludere affari negoziali in base a informazioni errate colposamente da terzi.
Indicazioni significative al riguardo sono date dai casi di informazioni errate fornite da istituti di
credito circa la solvibilità di determinate persone o da soggetti attendibili circa la proprietà o
l'autenticità dei beni.
In un noto precedente giurisprudenziale, ad es. , era stato venduto un quadro come opera di un
famoso artista.
Lo stesso artista lo aveva autenticato come proprio.
Il quadro risultava tuttavia un falso e l'artista veniva condannato a risarcire il danno subito dal
compratore, che aveva confidato nella certificazione di autenticità erroneamente fatta dal presunto
autore.
In un altro inedito caso giudiziario, titoli cambiari falsi erano stati negoziati grazie alla
dichiarazione di autenticità rilasciata dal presunto obbligato, che era convinto trattarsi di latri titoli,
da lui effettivamente sottoscritti.
Queste indicazioni affermano che la lesione della libertà negoziale costituisce un danno ingiusto.
11.- Il drammatico fenomeno dell'inquinamento ambientale ha sollecitato da più parti interventi
pubblicistici per la tutela dell'ambiente.
Sul piano privatistico si è avvertita la crescente tendenza a riconoscere nella conservazione
dell'ambiente un valore costituzionale, ora inteso come un aspetto del diritto alla salute ora come un
autonomo diritto della personalità.
E' tuttavia prevalente l'idea che il danno ambientale rilevi solo sul piano pubblicistico trattandosi di
un danno della collettività.
Questa idea è sembrata avere un puntuale riscontro nella legge 8 luglio 1986, n. 349, (d. lgs. 3 aprile
2006, n. 152).
Tale codice sanziona infatti il diritto di risarcimento in capo allo Stato (art. 311).
La legge non prevede analogo diritto di risarcimento per i singoli cittadini, ammessi solo a
''denunciare'' i fatti dannosi.
La mancata previsione nella legge speciale del diritto di risarcimento non vale tuttavia a negare la
tutela civile dei singoli, sancita dalle norme comuni sull'illecito.
L'inquinamento non lede infatti semplicemente un interesse dello Stato ma colpisce individualmente
tutti coloro che vengono costretti a vivere in una situazione di degrado ambientale.
Ciascuno è leso individualmente in quanto l'ambiente è una condizione di vita della persona.
Una domanda di risarcimento potrebbe tuttavia trovare accoglimento solo in quanto il singolo
dimostrasse di avere subito un danno particolare, eccedente quello sofferto come partecipe della
generalità degli abitanti della zona colpita.
Il danno sofferto dalla generalità degli abitanti deve infatti essere globalmente risarcito dallo Stato,
e le pretese risarcitorie dei singoli verrebbero quindi a duplicare il danno risarcibile.
Al riguardo occorre per altro considerare che la tutela civilistica non si esaurisce nel risarcimento
del danno per equivalente e che un rimedio appropriato potrebbe dimostrarsi nell'azione inibitoria.
Esemplare è al riguardo il codice peruviano dell'ambiente ( legge 8 settembre 1990), che nel terzo
paragrafo del titolo preliminare riconosce al singolo il diritto di esigere l'applicazione dei rimedi
contro il danno ambientale.
12.- La lesione della proprietà altrui mediante fatti colposi o dolosi integra la classica ipotesi di
danno ingiusto.
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