L’Impresa Familiare; I Beni; La Responsabilità Extracontrattuale: L’Illecito.
L’Impresa Familiare:
1. Nozione D’Impresa Familiare
2. Diritti e Poteri dei Compartecipi
I Beni:
1. Nozione di Bene
2. Beni Immobili e Beni Mobili
3. Beni Pubblici
4. Le Pertinenze
5. Le Universalità
6. I Frutti
La Responsabilità Extracontrattuale L’Illecito:
1. L’Illecito Civile
2. Gli Elementi Costitutivi dell’Illecito. Il Fatto
3. Il Dolo
4. La Colpa
5. I Singoli Aspetti della Colpa
6. Distinzioni e Gradi della Colpa
7. La Prova della Colpa
8. Il Danno Ingiusto
9. I singoli Oggetti della Tutela Extracontrattuale. I Diritti Fondamentali
10. La Libertà Negoziale
11. L’Ambiente
12. La Proprietà
13. Il Possesso
14. Il Credito
15. I Diritti Protestativi
16. La Famiglia
17. L’Impresa
18. L’Informazione
19. Gli Interessi Penalmente Tutelati
20. L’Integrità Patrimoniale
21. Il Nesso di Casualità L’Impresa Familiare
1.- L’Impresa Familiare è una comunità paritaria di lavoro fondata sulla solidarietà familiare, più
precisamente definita come gruppo di familiari che svolgono un’attività produttiva unitaria
mediante un apporto continuativo di lavoro.
I compartecipanti hanno il diritto di mantenimento, il diritto di partecipazione agli utili e agli
incrementi e ai determinati poteri di cogestione.
L’Impresa familiare risponde all’esigenza fondamentale di una tutela appropriata del lavoro
familiare.
Fattispecie costitutiva dell’impresa, è lo svolgimento di un’attività economica continuativa. Tale
attività trova fondamento nella legge e non nel contratto.
Il singolo familiare è partecipe dell’impresa in quanto presta continuamente la sua attività lavorativa
in essa o in attività direttamente gestite dalla famiglia.
La prestazione di lavoro nella famiglia deve comunque essere funzionale all’attività dell’impresa
costituita.
Compartecipi dell’Impresa Familiare possono essere il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli
affini entro il secondo.
2.- Il Compartecipe all’Impresa Familiare ha il diritto al mantenimento secondo la condizione
patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili, agli acquisti e agli incrementi in proporzione alla
quantità e alla qualità del lavoro prestato.
I Compartecipi deliberano a maggioranza i modi di impiego degli utili e degli incrementi societari,
gli indirizzi produttivi, la cessazione dell’impresa e, in generale, tutti gli atti di straordinaria
gestione.
Atti di Straordinaria Gestione devono intendersi quelli che non rientrano nella normale
amministrazione aziendale e che sono quindi suscettibili di alterare la consistenza dell’azienda.
L’Ordinaria Gestione spetta di regola al compartecipe che assume la veste di imprenditore, che cioè
compie in nome proprio gli atti di esercizio dell’impresa.
I Beni
1.- Il codice civile definisce i beni come le cose che possono formare oggetto di diritti.
I beni in senso giuridico sono quindi qualsiasi entità materiale o ideale giuridicamente rilevante.
La nozione di bene per il diritto è più ampia della nozione di bene economico.
Giuridicamente rilevanti e oggetto di tutela giuridica possono infatti essere entità economicamente
non valutabili, come ad es. i beni essenziali della persona(la salute, l’onore,ecc).
L’uomo non è esso stesso un bene in senso giuridico in quanto non è oggetto di diritti ma titolare di
essi, e ragione ultima nell’ordine giuridico.
2.- Una delle principali distinzioni del codice è quella tra beni immobili e beni mobili.
Beni immobili sono il suolo, le sorgenti, i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e in genero tutto ciò
che è naturalmente o artificialmente incorporato al suolo.
Sono considerati beni mobili tutti gli altri beni.
Così, ad es. , deve reputarsi bene mobile l’acqua che ha cessato di scorrere o che è stata
artificialmente canalizzata.
La distinzione tra beni immobili e beni mobili rileva principalmente con riguardo al regime
giuridico di circolazione.
Per gli atti di alienazione dei beni mobili vige il principio della libertà di forma. Al contrario, per
l’alienazione dei beni immobili è prevista la forma scritta a pena di nullità.
3.- Beni pubblici sono i beni che appartengono allo Stato e agli altri enti pubblici.
Il codice distingue due categorie di beni pubblici:
1) Il demanio pubblico, comprendente, il lido del mare, la spiaggia, i porti, i laghi, i torrenti,
nonché le autostrade, gli aeroporti, gli immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico
ed artistico.
Condizione giuridica di tali elementi è l’inalienabilità;
2) Il patrimonio indisponibile, comprendente beni che non appartengono al demanio pubblico ma
soddisfano un interesse generale: es. , le foreste, le miniere, le cave e le torbiere.
Condizione giuridica di tali beni è la vincolatività della destinazione: dalla loro destinazione essi
non possono essere distratti se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.
La stessa condizione giuridica è prevista per i beni destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico
o religioso.
Questi beni possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione.
4.- Le Pertinenze sono ‘’ le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento di un’altra
cosa ’’ .
Il rapporto pertinenziale è caratterizzato da due requisiti:
1) Soggettivo: l’atto di destinazione;
2) Oggettivo: la durevole funzione di servizio od ornamento.
Il collegamento funzionale può intercorrere tra beni di diversa natura.
Per es. : tra bene mobili ed immobile ( il pannello solare e l’edificio) ;
tra bene mobile e altro bene mobile ( la stampante ed il computer) ;
tra bene immobile e altro bene immobile ( un locale di parcheggio e la casa di abitazione).
Il regime delle pertinenze si articola in tre regole fondamentali
1) le pertinenze seguono la sorte della cosa principale;
2) la disposizione della cosa principale non pregiudica i diritti di terzi sulle pertinenze;
3) le pertinenze possono essere oggetto di separati atti o rapporti giuridici.
5.- Le Universalità dei Beni Mobili sono pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e
che hanno una destinazione economica unitaria.
Tipici esempi di universalità sono il gregge e la biblioteca.
Rientra nella nozione di universalità anche l’azienda, ossia l’organizzazione dei beni destinati
all’esercizio dell’impresa.
Caratteristica peculiare delle universalità è di essere una autonoma entità economica che non muta
col variare degli elementi.
Le regole previste per le pertinenze si applicano di massima anche alla universalità.
Rispetto alle universalità di beni caratterizza la destinazione economica unitaria, dette anche di
fatto, si distinguono le universalità di diritto, quali complessi di beni unificati da una destinazione
giuridica (es. : l’eredità).
Alle universalità di diritto si applicano le norme che regolano di volta in volta tali figure.
6.- I Frutti sono Naturali o Civili.
I Frutti Naturali sono le cose materiali che provengono direttamente da una cosa madre nella quale
vi concorra o no il lavoro dell’uomo, come i ‘’prodotti agricoli, la legna, le parti degli animali, i
prodotti delle miniere, cave o torbiere’’.
I Frutti Civili sono il reddito pecuniario derivante da un oggetto in virtù di un rapporto giuridico.
Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni di locazione, le rendite, ecc.
I frutti naturali, finchè non avviene la separazione, sono parti integranti della cosa madre, anche se
possono essere oggetto di disposizione come cose mobili future.
Essi appartengono al proprietario della cosa madre.
I frutti naturali diventano autonomi e oggetto di proprietà a seguito della separazione della cosa
madre.
I frutti civili si distaccano dal capitale al momento della maturazione.
Ciò è espresso dalla formula del codice secondo la quale i frutti si acquistano giorno per giorno in
ragione della durata del diritto.
La Responsabilità Extracontrattuale: L’Illecito
1.- La Responsabilità Extracontrattuale è la responsabilità sancita a carico dell’autore del fatto
doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto ( l’illecito civile).
Il principio fondamentale della responsabilità extracontrattuale è enunciato dall’art 2043 c. c.
Questa norma indica nell’obbligo del risarcimento del danno la fondamentale sanzione della
responsabilità extracontrattuale e identifica gli elementi costitutivi della generale figura dell’illecito
civile:
1) Il Fatto;
2) Il Dolo o la Colpa;
3) Il Danno Ingiusto;
4) Il Nesso di Casualità tra il Fatto ed il Danno.
Accanto alla figura generale dell’illecito si pongono figure speciali di responsabilità civile,
caratterizzate dalla particolarità del fatto lesivo, in quanto compiuto nell’esercizio di una
determinata attività (es. : esercizio di attività pericolose) o dalla particolarità del rapporto
intercorrente tra il responsabile e l’autore del fatto.
Le figure speciali di responsabilità civile possono ricondursi nello schema della responsabilità
aggravata, caratterizzata dalla presunzione di colpa o nello schema della responsabilità oggettiva,
caratterizzata dalla irrilevanza della colpa.
Può trattarsi anche di figure complesse riconducibili in parte alla responsabilità aggravata e in parte
alla responsabilità oggettiva.
Fondamento della responsabilità civile è la violazione del precetto di rispetto altrui ( alterum non
laedere).
2.- Primo elemento generale costitutivo della generale figura dell’illecito è il fatto.
Il Fatto è la vicenda che causa il danno ingiusto.
Il fatto consiste necessariamente in un’azione umana.
Esso può ben consistere in una vicenda della natura (es. : un’inondazione, l’aggressione di un cane,
ecc..).
Ciò che importa è che la vicenda sia riferibile ad un autore, cioè ad un soggetto che l’ha provocata o
che aveva il dovere di impedire.
In fattispecie particolari di illecito il soggetto può rispondere di una vicenda che ha un posto in
essere, ma che gli è imputata in ragione di un particolare collegamento di fatto o di diritto (es. : il
proprietario dell’edificio risponde della caduta di un cornicione dovuta a vizio di costruzione).
Il fatto può essere istantaneo o permanente secondo che si esaurisca nella produzione istantanea
dell’evento dannoso o continui a causare il danno nel tempo (es. : immissione continuativa di
sostanze nocive nell’ambiente).
3.- Il Dolo designa un particolare momento psicologico del fatto illecito, l’intezionalità.
Fatto illecito doloso, precisamente, è il fatto intenzionale.
Requisiti specifici del Dolo sono:
1) La Volontarietà del Fatto;
2) La Consapevolezza della Conseguenza Dannosa derivante dal fatto;
3) La Consapevolezza dell’Ingiustizia del Danno.
Non occorre che il soggetto ponga in essere il fatto al fine di arrecare il danno, ma è sufficiente che
voglia commettere il fatto con la previsione del pregiudizio che il fatto stesso è idoneo a produrre
(c.d. dolo eventuale).
Se, invece, manca la previsione del danno ingiusto deve ritenersi che il fanno non sia più doloso, in
quanto l’intenzionalità riguarderebbe un fatto non dannoso, cioè un fatto che nella rappresentazione
psicologica del soggetto è lecita.
Quale elemento dell’illecito il dolo va distinto rispetto al dolo-vizio. Nel primo significato il dolo è
infatti un requisito psicologico dell’illecito- il raggiro- che può rilevare come vizio della volontà
contrattuale ed esso stesso come fatto illecito produttivo di un danno ingiusto ( la lesione della
libertà negoziabile).
Il dolo non è un elemento essenziale della figura generale dell’illecito.
Ad integrare l’illecito è infatti generalmente sufficiente la colpa, poiché il responsabile ha di
massima il medesimo obbligo risarcitorio sia che ricorra il dolo sia che ricorra la colpa.
Si parla pertanto di normale equivalenza di questi due elementi, richiesti dal codice in alternativa.
4.- Colpa è in generale l’inosservanza della diligenza dovuta.
Sebbene la colpa sia indicata tradizionalmente come elemento psicologico dell’illecito, occorre
tener presente che essa ha ormai assunto un significato obbiettivo, quale obbiettiva non conformità
al modello di condotta diligente.
Intesa al suo significato obbiettivo la colpa conserva un ruolo centrale nella teoria dell’illecito.
La figura generale dell’illecito è infatti pur sempre identificata nel fatto ‘’colposo’’, cioè in un fatto
valutato negativamente alla stregua dei parametri obbiettivi della diligenza.
Le ipotesi di responsabilità senza colpa – cioè di responsabilità oggettiva – sono invece circoscritte
nell’ambito di specifiche previsioni normative.
La rilevanza della colpa ha ragione nell’esigenza di delimitare il dovere di rispetto altrui entro i
limiti di normalità e ragionevolezza, e nella idoneità della diligenza ad offrire modelli di condotta
improntati a tali limiti.
5.- In relazione ai vari aspetti della diligenza la colpa si specifica nella incuria, nella imprudenza e
nella illegalità.
L’Incuria , o negligenza in senso stretto, consiste nel difetto dell’attenzione volta alla salvaguardia
altrui.
L’Incuria si manifesta nella carenza di dell’attenzione che occorre normalmente nella vita di
relazione o che è specificatamente richiesta dall’ufficio del soggetto o dal tipo della sua attività.
L’Imprudenza consiste nel difetto delle misure di cautela idonee a prevenire il danno.
Anche riguardo l’imprudenza si distingue tra l’inosservanza delle comune norme di cautela e
l’inosservanza delle cautele specifiche, adeguate ad una particolare situazione o attività.
L’Imperizia è l’inosservanza delle regole tecniche proprie di una determinata attività.
L’inosservanza delle regole tecniche può dipendere dalla carenza della preparazione del soggetto o
dalla carenza dei mezzi tecnici impiegati.
L’Illegalità quale momento della colpa consiste nell’inosservanza delle norme giuridiche che
prevedono specifiche misure idonee ad evitare o diminuire il pericolo ai danni ingiusti.
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