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Questo limite è posto, ad es. , a fare del vettore marittimo nel trasporto amichevole (art 4141 c.

nav.).

La limitazione di responsabilità ai casi di dolo e colpa grave è sancita a favore del professionista

intellettuale quando una prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà

(art 2236 c. c.).

La limitazione è sancita nella disciplina del rapporto d’opera intellettuale, ma si ammette

comunemente che essa sia applicabile alla responsabilità extracontrattuale.

La norma è interpretata non come autorizzazione data al professionista di usare una diligenza

minore del normale, bensì nel senso che non è richiesta al professionista perizia superiore a quella

ordinaria della sua categoria.

Il professionista generico, non è responsabile se causa un danno che lo specialista era in grado di

evitare.

Il professionista generico deve per altro astenersi dall’eseguire prestazioni che presentano speciali

difficoltà, salvo che ricorra un caso di necessità e urgenza e non sia reperibile uno specialista ( es. :

per tentare di salvare la vita di un infortunato, un medico esegue un’operazione rientrata nella

competenza di un chirurgo specializzato).

Se la tutela di determinati interessi altrui non ha carattere di ordine pubblico, la responsabilità del

soggetto può essere preventivamente esclusa per il caso di colpa lieve.

7. - Come la prova degli altri elementi costitutivi dell’illecito, la prova della colpa è a carico del

danneggiato.

In ciò si riscontra una delle più vistose differenze della responsabilità extracontrattuale rispetto a

quella contrattuale, dove è il debitore che ha l’onere di provare la sua mancanza di colpa.

Va però rilevato che l'ingresso delle varie figure di responsabilità aggravata ha avuto luogo

attraverso l'inversione dell'onere probatorio che incide sulla tutela sostanziale sia in quanto agevola

l'esercizio sia in quanto fa gravare sull'autore del danno il rischio della causa ignota.

Il problema dell'onere probatorio è poi risolto in radice delle figure di responsabilità oggettiva, che

prescindono dal requisito della colpa.

Al di fuori delle ipotesi di responsabilità aggravata e oggettiva il danneggiato deve dimostrare la

colpa dell'autore del danno, deve cioè provare che il danneggiante non ha osservato la diligenza

dovuta.

Questa prova può tuttavia essere data anche mediante una presunzione di fatto ogni qual volta si

tratti di danno normalmente evitato da una condotta diligente.

8.- Terzo elemento costitutivo dell'illecito civile è il danno ingiusto.

Il Danno ingiusto è la lesione di un interesse giuridicamente tutelato nell'attività professionale.

Il danno è l'elemento costitutivo dell'illecito civile perché il fatto è vietato in quanto lesivo di

interessi altrui.

Per qualificare il fatto come illecito non occorre tuttavia che il danno si sia già verificato, essendo

sufficiente che il fatto sia casualmente idoneo a produrre danno.

La norma che vieta di ledere altrui interesse ha infatti per oggetto il fatto in quanto causa di danno, e

il porre in essere integra già l'illecito, ancor prima che il danno si sia verificato.

Prima di tale momento è quindi possibile fare ricorso ai rimedi preventivi, volti a inibire il fatto

dannoso.

Solo con la produzione del danno sorge però l'obbligo di risarcirlo.

La produzione del danno, precisamente, è la vicenda in cui si realizza il fatto illecito come fonte

dell'obbligo di risarcimento.

Interessi giuridicamente protetti nella vita professionale sono anzitutto gli interessi tutelati dai diritti

di personalità.

Giuridicamente protetti sono poi gli interessi economici tutelati dai diritti reali e dai diritti di

credito.

Al di fuori di questi diritti si è andata ad affermare la crescente esigenza di rispetto della sfera

familiare, professionale e giuridica della persona.

Altri interessi hanno trovato quindi tutela nella vita professionale attraverso specifiche norme civili

e penali o attraverso il riconoscimento giurisprudenziale della loro meritevolezza espresso

direttamente mediante il riconoscimento della risarcibilità della loro lesione.

Tenendo conto dei dati normativi e degli orientamenti giurisprudenziali, occorre procedere ad una

puntuale verifica dei singoli oggetti della tutela giuridica nella vita di relazione.

9.- Gli interessi tutelati in via primaria nella vita di relazione sono gli interessi fondamentali della

persona, ossia gli interessi che formano oggetto dei diritti di personalità.

Interessi della persona già riconosciuti nella tradizione civilistica come oggetto di tutela

extracontrattuale sono quelli attinenti all'integrità fisica, all'onore, alle libertà di parola, al nome,

all'immagine, alla paternità morale delle opere dell'ingegno.

La clausola generale costituzionale che sanziona la tutela dei diritti fondamentali della persona (art.

2) ha poi consentito il riconoscimento di diritti che hanno una specifica previsione nel codice o nella

stessa Costituzione, ma che rispondono a sicure istanze nella società ( riservatezza, identità

personale, etc..).

La tutela civile dei diritti fondamentali pone per altro due problemi.

Il primo concerne i limiti che i singoli diritti incontrano nel rispetto di altri prevalenti interessi

altrui.

I limiti sono a volte puntualizzati dalla legge, come per il diritto all'immagine.

In mancanza, essi vanno desunti da una valutazione obbiettiva degli interessi in conflitto alla

stregua della coscienza sociale.

Significativi, al riguardo, gli spunti offerti dalla giurisprudenza in tema di diritto di cronaca.

Altro problema attiene alla risarcibilità delle lesioni dei diritti fondamenti.

Un risultato ormai acquisito è il riconoscimento giurisprudenziale della risarcibilità del danno alla

salute e all'integrità fisica (c .d . Danno biologico) in sé per sé considerato, a prescindere dalla

conseguenze economiche negative.

Analogo risultato s'impone anche con riguardo alla lesione di altri diritti di personalità (modulo l, n.

17).

Da segnalare, ancora, l'ulteriore tutela riconosciuta al nome e all'immagine di persone famose

contro altrui sfruttamento commerciale.

10.- La libertà negoziale, quale diritto alla libera esplicitazione dell'autonomia privata, è un diritto

tutelato nella vita di relazione contro le ingerenze dei terzi volte ad alterarne l'esercizio.

La libertà negoziale, precisamente, è la tutela contro le ingerenze che integrano la responsabilità

precontrattuale ( violazione dei doveri di buona fede, recesso ingiustificato dalle trattative, mancata

avvertenza circa invalidità o inefficienza del contratto : art 1337,1338 c .c .).

La libertà negoziale è poi tutelata contro la violenza ed il dolo.

La violenza e il dolo rilevano come vizi della volontà contrattuale comportando l'annullabilità del

contratto e come illeciti civili in quanto lesivi della libertà negoziale.

La giurisprudenza è giunta ad ammettere la tutela della libertà negoziale anche al di fuori delle

tradizionali ipotesi della violenza e del dolo.

In particolare, si è riconosciuto il diritto di risarcimento del danno in favore di persone indotte a

concludere affari negoziali in base a informazioni errate colposamente da terzi.

Indicazioni significative al riguardo sono date dai casi di informazioni errate fornite da istituti di

credito circa la solvibilità di determinate persone o da soggetti attendibili circa la proprietà o

l'autenticità dei beni.

In un noto precedente giurisprudenziale, ad es. , era stato venduto un quadro come opera di un

famoso artista.

Lo stesso artista lo aveva autenticato come proprio.

Il quadro risultava tuttavia un falso e l'artista veniva condannato a risarcire il danno subito dal

compratore, che aveva confidato nella certificazione di autenticità erroneamente fatta dal presunto

autore.

In un altro inedito caso giudiziario, titoli cambiari falsi erano stati negoziati grazie alla

dichiarazione di autenticità rilasciata dal presunto obbligato, che era convinto trattarsi di latri titoli,

da lui effettivamente sottoscritti.

Queste indicazioni affermano che la lesione della libertà negoziale costituisce un danno ingiusto.

11.- Il drammatico fenomeno dell'inquinamento ambientale ha sollecitato da più parti interventi

pubblicistici per la tutela dell'ambiente.

Sul piano privatistico si è avvertita la crescente tendenza a riconoscere nella conservazione

dell'ambiente un valore costituzionale, ora inteso come un aspetto del diritto alla salute ora come un

autonomo diritto della personalità.

E' tuttavia prevalente l'idea che il danno ambientale rilevi solo sul piano pubblicistico trattandosi di

un danno della collettività.

Questa idea è sembrata avere un puntuale riscontro nella legge 8 luglio 1986, n. 349, (d. lgs. 3 aprile

2006, n. 152).

Tale codice sanziona infatti il diritto di risarcimento in capo allo Stato (art. 311).

La legge non prevede analogo diritto di risarcimento per i singoli cittadini, ammessi solo a

''denunciare'' i fatti dannosi.

La mancata previsione nella legge speciale del diritto di risarcimento non vale tuttavia a negare la

tutela civile dei singoli, sancita dalle norme comuni sull'illecito.

L'inquinamento non lede infatti semplicemente un interesse dello Stato ma colpisce individualmente

tutti coloro che vengono costretti a vivere in una situazione di degrado ambientale.

Ciascuno è leso individualmente in quanto l'ambiente è una condizione di vita della persona.

Una domanda di risarcimento potrebbe tuttavia trovare accoglimento solo in quanto il singolo

dimostrasse di avere subito un danno particolare, eccedente quello sofferto come partecipe della

generalità degli abitanti della zona colpita.

Il danno sofferto dalla generalità degli abitanti deve infatti essere globalmente risarcito dallo Stato,

e le pretese risarcitorie dei singoli verrebbero quindi a duplicare il danno risarcibile.

Al riguardo occorre per altro considerare che la tutela civilistica non si esaurisce nel risarcimento

del danno per equivalente e che un rimedio appropriato potrebbe dimostrarsi nell'azione inibitoria.

Esemplare è al riguardo il codice peruviano dell'ambiente ( legge 8 settembre 1990), che nel terzo

paragrafo del titolo preliminare riconosce al singolo il diritto di esigere l'applicazione dei rimedi

contro il danno ambientale.

12.- La lesione della proprietà altrui mediante fatti colposi o dolosi integra la classica ipotesi di

danno ingiusto.

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A.A. 2014-2015
24 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cg1980 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Napoli Gaetano Edoardo.