LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO (CAP 23)
1)Lo scioglimento del contratto
L'art. 1372 dopo avere proclamato che il contratto ha forza di legge tra le parti, aggiunge: Non può
essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. L'idea di sciogliere
richiama l'antica immagine del contratto come vincolo: l'accordo lega le parti l'una all'altra e il
legame, il vinculum regge finché le parti stesse non decidano di slegarsi, o finché non si verifichi un
fatto che è causa di una rottura o scioglimento del vincolo. Conviene ricordare il duplice aspetto
del contratto: atto e rapporto. Dall'atto cioè dall'accordo manifestato, nasce il rapporto
contrattuale, vale a dire i diritti e gli obblighi reciproci delle parti. Ebbene questi diritti e obblighi
possono non nascere mai o nascere precari, se l’atto è nullo o annullabile: il difetto del titolo
impedisce o incrina la costituzione del rapporto. Possono invece nascere, ma venir meno per una
ragione che riguarda direttamente ed esclusivamente il rapporto stesso. Nel primo ordine di casi
diciamo che il contratto è invalido. Nel secondo ordine di casi diciamo che il contratto si scioglie. In
sintesi si parla di scioglimento o risoluzione del contratto quando gli effetti del contratto vengono
a cessare per cause che non riguardano il titolo ma che ineriscono allo svolgimento del rapporto
contrattuale. Lo scioglimento del contratto può derivare, dalla stessa volontà delle parti. Il mutuo
consenso previsto nell'art. 1372 altro non è che un successivo accordo delle parti di sciogliere il
contratto. Il contratto può contenere clausole che ne prevedono lo scioglimento, come la clausola
risolutiva espressa. Stessa funzione ha nei contratti di durata la clausola che prevede il recesso di
una delle parti: e casi di scioglimento previsti dalla legge sono tutti quelli in cui è previsto un
potere di recesso, o di revoca, o rinuncia. La risoluzione del contratto regolata agli artt. 1453 e ss.
è un modo di scioglimento che riguarda i contratti a prestazioni corrispettive. Si tratta dei contratti
di scambio in cui la prestazione di ciascun contraente ha causa nella prestazione dell'altro. Nel
rapporto che nasce da questi contratti può verificarsi, un difetto funzionale del sinallagma. La
disfunzione che rompe la reciprocità fra le prestazioni, può verificarsi perché una delle parti non
adempie alla sua prestazione; oppure quando una delle prestazioni diviene impossibile per causa
non imputabile al debitore; o infine là dove la ragione di scambio si alteri perché una prestazione
diviene eccessivamente onerosa rispetto all'altra. Sono questi i tre casi di risoluzione: per
inadempimento, per impossibilità sopravvenuta, per eccessiva onerosità. Comuni alle tre ipotesi
sono gli effetti dello scioglimento del contratto, che la legge disciplina espressamente solo con
riguardo alla risoluzione per inadempimento. La risoluzione ha effetto retroattivo tra le parti. Se
però il contratto era del tipo ad esecuzione continuata o periodica, allora l'effetto della risoluzione
non si estende alle prestazioni già eseguite. La risoluzione però è inopponibile ai terzi e quindi non
pregiudica i diritti da loro acquistati. Comune è anche la regola sulla risoluzione del contratto
plurilaterale che riprende quasi testualmente la formula usata a proposito dell'annullamento e
della nullità: il venir meno del rapporto verso uno dei contraenti non determina la risoluzione
dell'intero contratto salvo che la partecipazione mancata debba, considerarsi essenziale.
2)La risoluzione per inadempimento
Quando una delle parti è inadempiente l'altra può reagire in diversi modi. Anzitutto, sarà portata a
valutare bene se le convenga insistere per l'attuazione del contratto, o se invece non sia meglio
liberarsi dei legami con una controparte inaffidabile e chiedere eventualmente il risarcimento del
danno da inadempimento. La legge le permette di muoversi nell'una o nell'altra direzione
disponendo che possa a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in
ogni caso, il risarcimento del danno. Tuttavia la reazione deve essere proporzionata ai fatti. I
grandi principi di importanza correttezza e di equilibrio degli interessi che dominano il campo delle
obbligazioni dell'inadempimento e dei contratti escludono che una parte possa approfittare di
piccole manchevolezze dell'altra per liberarsi da un contratto non più gradito. Ecco perché il
contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto
riguardo all'interesse dell'altra; non basta quindi, l'inesatto adempimento, questa richiede che il
rapporto sinallagmatico non sia più funzionale e quindi che l'interesse di una delle parti sia
seriamente insoddisfatto. I contraenti possono prevedere espressamente nel contratto che
l'inadempimento di una o più obbligazioni precisamente indicate sia causa di risoluzione (clausola
risolutiva risolutiva espressa). In tal caso la valutazione del rapporto tra inadempimento e
funzione del contratto è già avvenuta, e perciò la risoluzione opera di diritto, cioè senza la
necessità dei procedimenti che tra poco vedremo; ma poiché la clausola è stabilita nell'interesse
della parte che dovrebbe ricevere la prestazione, la risoluzione si verifica solo quando la parte
interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola. L'interesse ad ottenere
l'adempimento si ritiene venuto meno quando per la prestazione di una delle parti fosse fissato un
termine che dovesse considerarsi essenziale nell'interesse dell'altra. Fuori dalle due ultime ipotesi
il diritto di determinare la risoluzione si può esercitare in due modi. Con una domanda giudiziale,
la parte adempiente può chiedere al giudice di risolvere il contratto ed eventualmente di
condannare l'altra parte a restituire la prestazione ricevuta, salvo sempre il risarcimento del
danno. In via extragiudiziale, è sempre possibile ottenere la risoluzione attraverso una diffida ad
adempiere, cioè un atto scritto con cui si intima all'altra parte di adempiere entro un termine
adeguato, non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, trascorso inutilmente tale termine, il
contratto si intenderà senz'altro risoluto: il contratto si scioglie di diritto se l'altra parte non
adempie alla scadenza. Attenzione: se manca quest'ultima dichiarazione, la sola intimazione di
adempiere costituisce l'altra parte in mora, ma non porta alla risoluzione. Le parti di un contratto a
prestazioni corrispettive possono anche giocare in difesa; ciascuna di esse può rifiutarsi di
adempiere la sua obbligazione, se l'altra parte non adempie o non offre di adempiere
contemporaneamente la propria: l'inadempimento è opposto come eccezione alla pretesa
dell'altra parte (eccezione di inadempimento). L'eccezione non può essere opposta: A)se sono
stabiliti termini diversi per le due prestazioni; B)se il rifiuto è contrario alla buona fede. Una parte
potrebbe essere però tenuta ad adempiere per prima: può sospendere la sua prestazione se le
condizioni patrimoniali dell'altra parte sono divenute tali da porre in evidente pericolo il
conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia. Le parti possono
pattuire che non siano opponibili eccezioni alla pretesa di adempimento: con una formula latina si
parla di solve et repete, cioè prima paga e poi chiedi la restituzione; la clausola non ha effetto per
le eccezioni di nullità, annullamento, rescissione.
3)Clausola penale e caparra
Si ha una clausola penale quando il contratto prevede che, se una certa prestazione non sarà
adempiuta, la parte inadempiente debba senz'altro pagare una determinata somma. Funzione
della clausola è di sollevare la parte che subisce l'inadempimento dall'onere di provare il danno. La
clausola è intesa quindi come una liquidazione anticipata del danno, tanto che il creditore non può
pretendere il risarcimento di un danno maggiore, se questa possibilità non è stata espressamente
pattuita. Per contro il debitore è protetto contro una penale eccessiva: l'art. 1384 prevede che il
giudice ne possa disporre un'equa riduzione. La caparra confirmatoria è diversa dalla penale:
questa si promette, la caparra si dà. Si tratta infatti di una somma di denaro o di una quantità di
cose fungibili che viene versata da una parte all'altra alla conclusione del contratto, a conferma
della serietà dell'impegno e in acconto sul prezzo o sulla prestazione pattuita. Se il contratto è
regolarmente adempiuto, la caparra funziona come un anticipo del pagamento. Se chi ha versato
la caparra non adempie l'altra parte ha diritto di recedere dal contratto trattenendo la caparra.
4)La risoluzione per impossibilità sopravvenuta
L'impossibilità sopravvenuta libera il debitore quando sia dovuta a un fatto a lui non imputabile.
Nell'ambito di un contratto a prestazioni corrispettive, ciò determina il venir meno di una delle
prestazioni e quindi la caduta del rapporto di corrispettività: l'altra prestazione non si giustifica
più. Perciò l'impossibilità provoca automaticamente la risoluzione senza bisogno di alcuna attività,
né giudiziale né stragiudiziale, dell'altra parte. La parte liberata per effetto dell'impossibilità non
può più pretendere la prestazione dell'altra. Se poi l'ha ricevuta, si tratta di una prestazione non
dovuta che dev'essere restituita secondo le norme che regolano la ripetizione dell'indebito
oggettivo. Una possibilità di scelta è lasciata all'altra parte in caso di impossibilità parziale.
L'ipotesi è disciplinata con riguardo all'obbligazione dall'art. 1258, il quale prevede che il debitore
si liberi eseguendo la prestazione nella parte che è rimasta possibile. Ma la corrispettività
economica è alterata: e allora la legge dà all'altra parte un potere di scelta, tra chiedere una
riduzione della prestazione dovuta o recedere dal contratto quando non abbia un interesse
apprezzabile all'adempimento parziale. Anche l'impossibilità temporanea può determinare lo
scioglimento del rapporto; occorre tener conto della regola dell'art. 1256, comma 2°, secondo cui
l'obbligazione si estingue anche per effetto di impossibilità temporanea quando in relazione al
titolo dell'obbligazione o alla natura della prestazione, il creditore non abbia più interesse a
riceverla, una volta ridivenuta possibile. Esti
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.