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Il rimedio come mezzo di tutela

In Italia il rimedio inteso come mezzo di tutela nelle mani del singolo non costituisce una novità. Basti ricordare l'articolazione delle tutela in forma risarcitoria, restitutoria e satisfattoria. Si affaccia le deve anche rimedi costituiscano un piano mobile al di strumenti preposti non asoddisfacimento di interessi giuridicamente protetti, ma soddisfacimento di un bisogno di tutela del singolo conseguente all'attuazione di quell'interesse o alla sua violazione. Ne discende che intermini funzionali 1 medesimo interesse pudar luogo a paritdi bisogni di tutela e, dunque, pluralitdirimedi e, per converso, che interessi diversi possono dare luogo al medesimo bisogno di tutela e, al medesimo rimedio. La prima comparsa della versione civilian delle rimedio si presenta come una conseguenza del principio di effettività. L'idea che va maturando e che la prospettiva rimediare possa essere adottata tanto da legislatore in sede di normazione, quanto la dottrina in sede di

ricostruzione del sistema dipende dalla corretta applicazione dei rimedi, che devono essere adeguati, proporzionati e ragionevoli. I rimedi possono essere sia espressione di un potere di reazione del singolo, in risposta a una violazione di un ordine preesistente o a un ostacolo, sia dispositivi tecnici immediatamente a ridosso dei bisogni di tutela. Non è necessario che gli interessi tutelati siano formalizzati in diritti soggettivi. Inoltre, i rimedi contrattuali sono risposte ai bisogni di tutela legati alla validazione procedimentale della parità nel quadro del contratto. Questo quadro contrattuale non solo produce effetti, ma è anche un programma negoziale che prevede rimedi per eliminare i conflitti nella formazione e nell'esecuzione del rapporto.

La prospettiva di rimediare ha comportato nel panorama europeo una certa confusione linguistica e concettuale. Attualmente sono individuabili due diverse concezioni di rimedio:

  1. Una concezione lata: quel piano mobile di strumenti che assume il rimedio come prospettiva metodologica;
  2. Il moderno concetto malissimo che muove dall'analisi dei diritti della persona (non assoggettabili a mere tecniche di accertamento da parte del giudice e di auto realizzazione da parte del titolare, quanto piuttosto atti tecniche di bilanciamento effettuate dal giudice) e e dall'analisi delle tecniche risarcitorie (che comporterebbero una comparazione in concreto degli interessi del danneggiante e del danneggiato).

In questa dottrina, il rimedio è lo strumento volto alla determinazione e alla realizzazione di un interesse in funzione di un valore assunto come principio generale. Il rimedio non si pone a stretto ridosso dell'interesse e la sua cifra è costituita dal perseguimento dell'effettività del valore protetto.

Il rimedio non identificabile con gli strumenti giudiziari poiché l'azione rimediare trascende il campo del processo. Il rimedio conosce anche varianti stragiudiziali (mezzi di soddisfamento di un bisogno di tutela che prescindono dalla mediazione giudiziaria e si iscrivono tra gli strumenti di autotutela). Non tutte le azioni giudiziarie attuano rimedio: in non ha natura rimediare all'azione di mero accertamento. Tale lettura sottintende una concezione del rimedio come mezzo di innovazione dello stato giuridico preesistente, di cui si proceda a portare a compimento il programma normativo non ancora attuato o tradito. Secondo questa dottrina il rimedio è una categoria dotata di una autonomia normativa ed è governato da regole sue proprie tra cui spicca il principio della comparazione degli interessi contrapposti del loro bilanciamento. Il rimedio quindi è il luogo d'elezione per soppesare due istanze di tutela antitetica. Tuttavia l'oggettività del rimedio non è compianta.

All'oggettività della norma ma induce ad instaurare un dialogo tra posizioni sostantivo e mezzo di tutela. La specificità del rimedio risiede nella duttilità delle soluzioni rispetto alla rigidità e all'astrattezza della tutela incentrata sulla tipizzazione degli interessi nelle forme del diritto soggettivo. Obiezioni al moderno concettualismo:

A) prevalenza del punto di vista del giudice non che somministra la tutela (sotto valutazione del punto di vista del portatore del bisogni di tutela);

B) il rimedio è un metodo di giudizio volta a modificare la situazione preesistente a seguito di un bilanciamento.

Il rimedio invero postula un conflitto, ma il conflitto non implica necessariamente un bilanciamento di interessi. Dalla prospettiva del giudice allora è possibile delineare una degradazione di possibili interventi:

  • L'apprezzamento volta all'accertamento del presupposto di fatto di un diritto, potere o facoltà il cui atto di esercizio non presuppone un conflitto specifico interessi;

--> non si può porre rimedio perché l'atto di esercizio del diritto di potere o facoltà non soddisfa un bisogno di tutela insorto dopo la violazione o l'ina attuazione di un interesse primario, ma si limita a soddisfare un interesse protetto in assenza di conflitto specifico.

  • L'apprezzamento in concreto di un conflitto di interessi è risolto tramite l'applicazione della regola di prevalenza sancita dal diritto positivo o dall'autonomia privata;
  • Apprezzamento di un conflitto di interessi di palato mediante bilanciamento o della legge o dell'autonomia privata lo consentano.

Nella seconda e terza ipotesi si può porre rimedio perché il mezzo di tutela erogato dal giudice è uno strumento di composizione di un conflitto e quindi veicolo di soddisfacimento di un bisogno di tutela.

La dottrina in esame non ignora rimedi in autotutela. In base ad essa il rimedio rimanda in caso di insuccesso ad un apprezzamento del giudice. Esempio: si dice che il recesso di pentimento costituisca un

rimedio ma così non perché sia nel recesso di pentimento che nel recesso nei rapporti di durata il giudice chiamato a verificare solo il presupposto del potere di scioglimento, non deve ricercare la giustificazione dell'atto di esercizio. Quindi i rimedi in autotutela in senso proprio sono quelli non solo esercitabili in prima battuta stragiudizialmente ma consegnati come risposta ad un bisogno di tutela (non come attribuzione di un potere o facoltà per la soddisfazione di un primario interesse) per questo motivo il recesso per giusta causa può essere considerato rimedio, perché formalizza un conflitto e di impone lo scandaglio di giudice. Viceversa, il recesso ad nutum non ha risvolti e rimediare in. Il rimedio di diritto comunitario rivela una tendenza da girare la fattispecie imputando nella dinamica effettuale o contemplando nei correttivi esterni: il rimedi di rito comunitario un correttivo della fattispecie che non mette presuppone necessariamente l'alterazione della struttura.

L'accezione comunitaria di rimedio a in comune con quella di di indignata poc'anzi la circostanza che si tratta di dispositivi tecnici posti immediatamente a ridosso del bisogni di tutela o dell'interesse primario tutelato e che lasciano legislatore interno e all'interprete il compito di costruire percorsi pragmatici che li rendano compatibili con le fattispecie retrostanti.

Paragrafo 1.2. Rimedi discrezionalità degli stati membri in.

Il legislatore nazionale tenuto ad introdurre misure necessarie per permettere di far valere i propri diritti per via giudiziaria a tutti coloro che si ritengono lesi. Secondo la corte europea di giustizia in mancanza di una disciplina comunitaria spetta all'ordinamento giuridico interno di ogni stato membro designare di DC competenti stabilire le modalità procedurali dei ricorsi giurisdizionali intese a garantire la tutela dei diritti spettanti i singoli in forza delle norme di diritto comunitario purché queste modalità non siano meno favorevoli.

di quelle dei ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza) e non rendano impossibile o eccessivamente difficile il del l'esercizio dei diritti conferiti all'ordinamento giuridico comunitario (principi di effettività). Il diritto di fonte comunitaria conosce i rimedi intesi come azioni, ma vi è anche una accezione dei rimedi diversa che riguarda le sanzioni pecuniarie agli strumenti giudiziari. La Corte europea di giustizia ritiene che una normativa comunitaria non sia correttamente trasposta in un ordinamento interno se non è accompagnata da adeguate sanzioni per l'eventualità della violazione di diritti in essa contenuti. Due sono gli argomenti utilizzati a sostegno della tesi per cui il legislatore nazionale avrebbe l'obbligo di prevedere strumenti di ricorso giurisdizionale ed anche adeguate sanzioni: A) il principio di collaborazione leale; B) la legislazione sociale comunitaria. Gli Stati membri, pur conservando la scelta delle sanzioni, devono vegliare affinchéviolazione delle norme comunitarie. In tali casi, il sindacato giudiziale si occupa di valutare se la sanzione adottata dal legislatore nazionale sia congrua e adeguata, verificando l'adeguatezza della sanzione civile, la proporzionalità della sanzione penale o amministrativa. Questo sindacato diventa un principio generale del diritto comunitario. Il problema della discrezionalità dei legislatori nazionali nel rispetto della disciplina comunitaria dei rimedi affiora nell'eventualità di discipline comunitarie compiute che lasciano impregiudicata la competenza del legislatore interno per quanto riguarda i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o alla violazione delle norme comunitarie.continentale di common law implica una giustificazione dell'interesse affidata sia al legislatore che alla giurisprudenza. Paragrafo 3. La responsabilità extracontrattuale e la tutela dell'interesse collettivo. La responsabilità extracontrattuale si configura come uno strumento di tutela dell'interesse collettivo. Infatti, attraverso la responsabilità extracontrattuale è possibile sanzionare comportamenti che arrecano pregiudizio non solo a singoli individui, ma anche alla collettività nel suo complesso. Un esempio emblematico è rappresentato dalla responsabilità degli enti pubblici per danni causati nell'esercizio delle loro funzioni. In questo caso, la responsabilità extracontrattuale si pone come strumento per garantire la tutela degli interessi dei cittadini e della collettività nel suo complesso. Paragrafo 4. La responsabilità extracontrattuale e la tutela dell'ambiente. La responsabilità extracontrattuale assume un ruolo fondamentale anche nella tutela dell'ambiente. Infatti, attraverso la responsabilità extracontrattuale è possibile sanzionare comportamenti che arrecano danni all'ambiente, garantendo così la sua tutela e preservazione. Un esempio di responsabilità extracontrattuale legata all'ambiente è rappresentato dalla responsabilità degli imprenditori per danni ambientali causati dalle loro attività. In questo caso, la responsabilità extracontrattuale si pone come strumento per incentivare comportamenti virtuosi e responsabili da parte degli imprenditori, al fine di preservare l'ambiente per le generazioni future. In conclusione, la responsabilità extracontrattuale si configura come uno strumento di tutela dell'interesse collettivo e dell'ambiente, garantendo la sanzione di comportamenti dannosi e promuovendo comportamenti responsabili.zione della rilevanza, come ad esempio la distinzione tra clausole essenziali e clausole accessorie, che possono influire sulla disponibilità del rimedio. Inoltre, il diritto privato europeo prevede anche la possibilità di applicare principi generali di equità e buona fede nella valutazione della rilevanza di una determinata situazione.
Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
10 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Mazzamuto Salvatore.