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Capitolo XXXIX. La vendita di beni di consumo

Paragrafo 1. La vendita di beni di consumo e le tecniche di attuazione della direttiva 99/44

La vendita di beni mobili consumo riconducibile a:

  • Allo schema economico della vendita di prodotti realizzati in serie ad opera di un venditore professionista inserito in una catena distributiva organizzata ed integrata in senso verticale;
  • Allo schema giuridico della vendita di cose di genere o fungibili.

La disciplina della vendita di beni di consumo si presenta come un tipico prodotto della tecnica rimediare ed ha sollecitato il dibattito dottrinale sulla qualificazione giuridica della posizione contrattuale del venditore in termini di obbligazione ovvero in termini di garanzia. La direttiva non fornisce una disciplina completa ed organica della vendita di beni di consumo, ma si limita a predisporre una regolamentazione unitaria della materia di vizi occulti, dell'assenza di qualità del bene compravenduto e dei mezzi di tutela ad spedizione consumatore.

Nulla è contemplato invece in ordine agli altri profili dello schema contrattuale quali ad esempio il momento del prodursi dell'effetto reale, il passaggio del rischio, la disciplina della consegna. Sorge così il problema della ricostruzione della disciplina complessiva della tipologia contrattuale all'interno dei singoli ordinamenti dei paesi membri. Il legislatore comunitario è consapevole di questa esigenza di coordinamento tanto da introdurre nel testo della direttiva la norma di chiusura che fa salvi gli altri diritti riconosciuti al consumatore dalle norme nazionali. Si ha così un rafforzamento della tutela del consumatore mediante il cumulo dei rimedi o doppio binario di tutela. I due piani di tutela si sovrappongono.

La direttiva è stata un'occasione per disciplinare l'intera normativa del contratto di compravendita. Infatti in Francia ed in Germania l'attuazione della direttiva ha offerto l'occasione di confronto sull'opportunità di esportarne il sistema gerarchico di rimedi nel campo dei rapporti tra parti in posizioni paritarie di potere contrattuale e anche dei rapporti tra le imprese. In Francia c'è stata una novellazione mentre in Germania una vera e propria riforma. La scelta del legislatore tedesco di estendere l'ambito di applicazione delle norme della direttiva a sino farne aprire angolare del diritto comune della vendita poggia sulla fiducia nell'efficienza delle soluzioni adottate dalla convenzione di Vienna del 1980 e sulla vendita internazionale di beni mobili.

La convenzione infatti ha per prima introdotto i rimedi ripristinatori della sostituzione della riparazione ed ha reciso quella ininterrotto fido tra diritto moderno e diritto romano rappresentato da ricorso alle azioni edilizie dell'eredhibitoria del quanti minoris nelle ipotesi di violazione del contratto di compravendita per consegna di un bene affetto da vizi di fatto occulti o da vizi giuridici ovvero di consegna di aliud pro alio. La direttiva 99/44 è innovativa a causa del sistema gerarchico di rimedi che prevede. Il consumatore viene spogliato delle vesti soggetto debole da tutelare ed elevato da gente della razionalità del mercato in quanto più idonea di altri a mettere in opera con l'apparato normativo di diritti, rimedi e tutele molto anche a conformare giuridicamente il mercato.

Tali rationes non possono essere estesi anche a rapporti business to business perché produrrebbe l'indesiderato effetto di caricare rapporti tra professionisti e delle lungaggini proprie delle rimedia forma specifica o della correzione dell'inesatta esecuzione contratto, impedendo il pronto ricorso al mercato in caso di violazione dell'impegno contrattuale: si tradurrebbe in ad una ingiustificata compressione dell'autonomia di imprese e della potenzialità di profitto imprenditoriale.

Il legislatore austriaco ha preferito modificare le norme dell'ABGB sulla garanzia nella vendita piuttosto che limitarsi ad inserire la disciplina comunitaria. Ha prevalso quindi l'esigenza di semplificare la disciplina della garanzia per vizi. In Gran Bretagna l'attuazione della direttiva è avvenuta nel rispetto della originaria destinazione rapporti tra consumatori e professionisti mediante l'introduzione delle nuove disposizioni nella legislazione nazionale preesistente. Vi è stato quindi un adeguamento della normativa interna senza soluzioni di continuità nel rispetto del sistema preesistente. Vi è stato quindi un'integrazione della normativa interna mediante l'innesto a fianco della tutela preesistente, imperniata sui rimedi della rejection (il rifiuto della prestazione), della termination (risoluzione contratto), e del risarcimento del danno del sistema di tutela ripristinatoria di origine comunitaria.

L'Italia, la Spagna e l'Olanda hanno provveduto invece ad attuare la direttiva mediante recepimento. L'Olanda ha provveduto a novellare il proprio BW, la Spagna ha utilizzato lo strumento della legge speciale, in Italia si è acceso un dibattito dottrinale sulle modalità più opportune di recepimento. Ha infine prevalso la via della novellazione che ha mantenuto inalterata la disciplina generale della vendita ed invece introdotto una nuova disciplina (artt. 1519-bis ss.). Questo denuncia l'intento di relegare la disciplina della rende di beni di consumo a sottotipo di tale species quasi al fine di esaltare nei tratti di specialità rispetto alla disciplina della vendita di cose mobili.

Questa scelta appare criticabile perché ha comportato l'emersione di un regime delle compravendita ad alto tasso di stratificazione e di frantumazione. Si corre così il rischio che il codice civile "dal sistema ordinato ed ordinante quale esso deve restare" si riduca "ad un ammasso di vecchi di nuovo, senza più forma, senza più razionalità". Ecco perché in Italia e di stato un mutamento di strategia che ha comportato un passaggio da una prima fase di novellazione e di approvazione di leggi speciali ad una seconda fase dominata dall'esigenza di coordinare i diversi segmenti disciplina susseguitisi nel corso degli anni con l'approvazione di un codice del consumo (decreto legislativo 206/05) e ispirato all'esigenza di razionalizzare le disposizioni di origine comunitaria e di fornire all'interprete un testo unico di riferimento.

Paragrafo 2. Il campo di applicazione e le definizioni

Articolo 1 della direttiva 99/44: delinea il campo di applicazione mediante ricorso ad un duplice criterio soggettivo ed oggettivo:

Criterio soggettivo: limitazione ai soli rapporti contrattuali tra consumatori e professionisti. Consumatore=persona fisica che, nello stipulare il contratto di vendita di beni di consumo, agisca per fini estranei alla propria attività commerciale o imprenditoriale. Professionista=persona fisica o giuridica che venda beni mobili di consumo nell'ambito della propria attività commerciale o professionale.

Criterio oggettivo: duplicità di parametri concorrenti:

  • Individuazione di uno spettro eterogeneo di tipi contrattuali cui le norme sono applicabili (vendita e contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre)
  • Circoscrivere il novero dei rapporti contrattuali assoggettando la disciplina della garanzia contro difetti di conformità sono quei contratti il cui oggetto mediato consiste in un bene mobile materiale (sono esclusi i beni oggetto di vendita forzata, dell'energia elettrica e dell'acqua o del gas).

I beni mobili di consumo quindi non costituiscono una categoria unitaria di beni muniti di specifiche caratteristiche funzionali. Sono beni mobili di consumo tutti beni mobili acquistati in funzione del loro valore d'uso (ossia per soddisfare l'interesse dell'acquirente al loro godimento). L'opinione prevalente nei paesi rimasti fedeli al tenore della direttiva è favorevole al all'escludere dal novero dei consumatori sia le persone giuridiche sia le cosiddette ipotesi miste nell'assunto che alla nozione di consumatore siano con essenziale la natura di persona fisica e l'interesse a soddisfacimento di bisogni di vita dell'acquirente.

In realtà in Spagna il legislatore ha adottato una nozione ampia di consumatore comprensiva non solo delle persone fisiche ma anche di quelli giuridiche. La Francia invece ha rifiutato le definizioni e questo per non irrigidire in formule normative i risultati acquisiti dalla giurisprudenza alla quale si affida il compito di delineare la figura del consumatore per meglio apprezzarne la specificità nel caso concreto. L'Olanda invece considera vendita di beni di consumo anche il contratto di vendita concluso da una rappresentante nell'ambito della sua attività commerciale e professionale, salvo che il consumatore sappia, al momento della conclusione contratto e della rappresentato a sua volta questi esercizi in attività professionale e commerciale.

Secondo la nozione di consumatore accolta dal diritto aperto piuttosto corretto ancorare la qualifica di bene di consumo a dato oggettivo costituito dal profilo causale del contratto (causa di consumo e: destinazione del bene acquistato al soddisfacimento di un interesse di godimento del consumatore) l'identificazione della categoria dei beni di consumo mediante il riferimento alla causa del contratto consente di equiparare alla vendita i contratti di fornitura di beni di consumo da fabbricare da produrre.

Addirittura gli ordinamenti nazionali talvolta ci spingono ad un'elencazione dettagliata di contratti assimilati alla vendita ai fini dell'applicazione della disciplina della garanzia legale e di conformità al contratto: ad esempio l'Italia parifica la rendita i contratti di permuta, di somministrazione, di appalto, di opera e tutti gli altri contratti finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbrica da produrre. Sia quindi il riconoscimento positivo della nozione di causa come funzione economico-individuale piuttosto che come funzione economico-sociale.

La ratio dell'equiparazione di schemi contrattuali così eterogenei sta nella loro attitudine a soddisfare in concreto l'interesse del consumatore godimento del bene e nell'obiettivo di attribuire a tale profilo causale rilevanza giuridica. La normativa comunitaria riveste carattere settoriale poiché regola un aspetto specifico della disciplina dei contratti di compravendita e cioè alla garanzia di conformità.

Appare per questo motivo preferibile formulare ricostruzioni ed automatiche individualizzante per ciascun tipo contrattuale nel rispetto della finalità comune del rafforzamento della tutela dell'interesse specifico del consumatore a conseguire un bene conforme a contratto. La direttiva precisa che i beni di consumo debbano essere un bene mobile materiale, ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dall'autorità giudiziarie, dell'acqua e le gas se a meno che non confezionati per la vendita in volume delimitato o in quantità determinate.

Per questo motivo alla disciplina della vendita di beni di consumo non si applica:

  • Contratti aventi ad oggetto servizi
  • Contratti aventi ad oggetto beni materiali
  • Contratti aventi ad oggetto beni immobili

La direttiva lascia lista di membri liberi di non annoverare tra i beni mobili di consumo beni usati se acquistati all'asta alla quale consumatore apre la possibilità di assistere personalmente. Così ha fatto la Spagna. L'Italia invece ha incluso i beni usati tra i beni di consumo.

Paragrafo 3. La nozione di conformità del bene al contratto

Gli indici di conformità sono definiti dalla direttiva come presunzioni di conformità (art 2 co.1 e 2). Questi indici consistono:

  • Nella conformità alla descrizione fatta dal venditore
  • Nel possesso delle qualità del bene presentato dal venditore come campione un modello
  • Nell'idoneità all'uso speciale voluto del consumatore
  • Nell'idoneità all'uso abituale di beni dello stesso tipo
  • Nel possesso delle qualità e prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che consumatore possa ragionevolmente aspettarsi.

Il difetto di conformità consiste alla mancanza di uno di questi criteri. Al difetto di conformità è equiparato la difformità determinata dall'imperfetta installazione (ove questa attività sia inclusa nel contenuto del contratto). Invero, lungi dal costituire delle presunzioni, tali parametri assumono la veste giuridica di criteri di integrazione del regolamento contrattuale o ed assolvono alla funzione di delineare una nozione minima di conformità.

Quindi è preferibile considerare le presunzioni di conformità un'elencazione esemplificativa delle principali ipotesi di difetti di conformità. Preferibile anche attribuire al termine presunzione il valore di una formula abrogativa del carattere non tassativo dei criteri enunciati che lascia intatto il potere discrezionale del giudice di ricorrere ad altri parametri per accertare la non conformità del bene contratto. Allora si può dire che la tecnica legislativa dell'articolo 2 sia quella dell'integrazione del contratto. Che postula una concezione dell'autonomia privata come sintesi di libertà di limiti.

Il termine di riferimento principale per l'accertamento della conformità del bene al rimane il contenuto dell'accordo in concreto raggiunto tra le parti cui i criteri (i cui all'articolo 2) si innestano così da fissare una soglia minima di qualità e di requisiti del bene. La centralità dell'accordo delle parti per l'accertamento della conformità del bene emerge anche dal BGB che individua l'immunità della cosa da vizi materiali nella presenza, al momento al trasferimento del rischio, della qualità pattuita. Se la qualità non è pattuita, la cosa è libera da vizi materiali quando:

  • Idonea all'uso presupposto in data contratto;
  • Idonea all'uso abituale
  • Presenta la qualità che è usuale per cose dello stesso tipo e che il compratore può attendersi in base al tipo di cosa.

La conformità del bene al contratto si accerta in primo luogo in rapporto alle concrete pattuizioni delle parti sulle qualità e sulle prestazioni del bene, ove idonee a derogare allo standard minimo di conformità fissato dal legislatore mediante l'indicazione dei parametri di cui all'articolo 2. La priorità riconosciuta all'effettiva regolamentazione pattizia non equivale ad una concezione solo turistica dell'autonomia privata. Anzi l'autonomia delle parti e la legge si trovano su un piede di parità e concorrono alla predisposizione del regolamento contrattuale: i criteri di conformità confluiscono automaticamente nel programma contrattuale, ma ciò non esclude che l'accordo effettivamente raggiunto dalle parti possa contenere clausole più favorevoli al consumatore in ordine alle qualità e dei requisiti del bene oggetto del contratto.

Ordinamenti di common law: il principio della sanctity of contract comporta il rifiuto dell'istituto dell'integrazione del contratto in sede ad una concezione dell'autonomia privata come libertà insuscettibile di correzioni e completamente ad opera del giudice. Sistemi di civil law: la centralità della legge scritta incoraggia i giudici ad integrare l'accordo delle parti. Al diritto inglese in realtà non è per nulla ignoto il fenomeno dell'intervento giudiziale sul contratto. Tale intervento però opera obiettivamente mediante un complesso di judicial techniques preordinate ad accelerare l'integrazione del contratto dietro le mentite spoglie di un per abrasivo e spiegarsi le autonomia contrattuale (implied terms).

Questa categoria dogmatica è frutto della necessità di ricondurre alla volontà dei contraenti anche il contenuto imposto dalla legge dei precedenti mediante la fictio di un consenso esteso a tutte le clausole implicite. Laddove vi è un contratto per la vendita di beni mediante l'iscrizione, vi è una clausola implicita secondo la quale i beni devono corrispondere alla descrizione. La categoria degli implied terms risulta espressione di una nozione di contratto non ancora matura a differenza della elaborazione concettuale raggiunta nei sistemi di civil law nei quali la volontà ha ceduto il passo ad una concezione del contratto come strumento di autoregolamentazione degli interessi delle parti, frutto della confluenza di una pluralità di fonti.

Dalla clausola implicita della qualità soddisfacenti tempi giurisprudenza e dottrina hanno ricavato dei criteri alla cui stregua valutare la qualità del bene venduto a:

  • Idoneità all'uso per il quale i beni della medesima specie sono generalmente forniti;
  • Presenza dei requisiti di funzionalità e delle rifiniture e qualità accessorie;
  • Assenza di vizi minori.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Mazzamuto Salvatore.
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