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La direttiva 90/314 dell'Unione Europea sulle vacanze tutto compreso

Dopo quasi vent'anni, l'Unione Europea ha emanato la direttiva 90/314 concernente viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso". Per questo motivo, in Italia abbiamo oggi delle fonti normative concorrenziali della materia perché nell'attuare la direttiva, il legislatore non ha provveduto ad introdurre le modifiche ed integrazioni necessarie per coordinare la disciplina comunitaria con quella della convenzione.

Il diverso campo di applicazione delle due discipline:

La nozione di venditore contenuta nel d.lgs. 111/95 (attuativo della direttiva) è sicuramente più limitata di quella di intermediario offerta dalla convenzione.

Venditore = colui che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici (esclusi i venditori di singoli servizi, ai quali si applicherà la previgente disciplina).

Anche la nozione di "pacchetto turistico" contenuta nel decreto legislativo è più circoscritta della nozione di "organizzazione".

di viaggio " riportata dalla disciplina della convenzione. C'è da dire che la direttiva tende a conferire al settore turistico maggiore omogeneità e ad assicurare a ciascun cittadino dell'unione la possibilità di godere delle medesime condizioni nei diversi stati membri oltre a rafforzare la tutela e informazione del consumatore. L'ambito di applicazione della direttiva è limitato ai: - viaggi - vacanze e - circuiti turistici <> venduti o offerti in vendita nel territorio della comunità. Servizio tutto compreso = prefissata comminazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta/offerta in vendita ad un prezzo forfettario, ove questa prestazione superi le 24 ore e comprende una notte: A) trasporto B) alloggio C) altri servizi turistici non accessori. Altra divergenza tra la direttiva e la convenzione sta nella concezione di contratto che mentre per la direttiva consiste nell'accordo che lega il consumatore.all'organizzatore e/o al venditore, per la convenzione il contratto si distingueva in contratto di organizzazione e contratto di intermediazione di viaggio distinzione che ora scompare. L'attuazione della direttiva negli stati membri. Il termine fissato per l'attuazione a della direttiva è lei il 31 dicembre 1992 ma non è stato rispettato. Il ritardo si giustifica con l'esigenza di coordinare il testo comunitarie con la normativa previgente. La grande discrezionalità lasciata ai legislatori nazionali ha prodotto forti disarmonie tra le leggi di recepimento dei diversi stati. Per esempio l'articolo 4 della direttiva prevede che consumatore debba informare l'organizzatore/venditore della cessione del rapporto protetto entro un termine ragionevole: l'Italia quattro giorni, il Lussemburgo tre settimane. Ancora, l'articolo 5 in prevede la responsabilità del venditore e/o organizzatore: la maggioranza degli stati membri a

cognato regime di ripartizione dei rischi tra il venditore e organizzazione in base alla sfera di azioni ciascuno, la Danimarca invece ha elaborato una responsabilità solidale in base alla quale dei danni subiti dal consumatore risponde un'immediata ed integrale il venditore il quale successivamente potrà agire in regresso verso l'organizzatore.

Paragrafo 4. L'attuazione della direttiva in Italia.

D'Italia ha attuato la direttiva con il d.lgs 111/95 ora confluito nel codice di consumo agli articoli 82 e ss. L'ambito di applicazione territoriale è circoscritto ai pacchetti turistici venduti offerti nel territorio nazionale. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione non si prevede, ai fini della qualifica professionale dell'organizzatore o venditore, il possesso dell'autorizzazione governativa. Organizzatore e venditore=soggetti che, rispettivamente, predispongono vendono pacchetti turistici: il consumatore è

maggiormente garantito. (definizione di consumatore, ambito oggettivo di applicazione, tipologie negoziali contenute nel codice cons riproducono alla lettera il testo delladirettiva)

Il contratto:

  • deve essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi.
  • Una sua copia deve essere rilasciata consumatore sottoscritta o timbrata dall'operatore.
  • Il contenuto: elementi utili ad individuare il contenuto negoziale, i doveri di informazione e circa le modalità di svolgimento del viaggio, la ricettività delle strutture e diritti che spettano al viaggiatore.
  • la conclusione del contratto--> si attribuisce alla somma versata all'atto della prenotazione la qualifica di caparra = somma versata dalla parte al momento della conclusione del contratto. La natura della prenotazione effettuata dal turista: la conclusione del contratto dovrebbe coincidere con la prenotazione.

L'articolo 86 lett d) prevede che <<gli effetti di cui all'articolo

1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte>>. La caparra è agganciata al recesso e nonna all'inadempimento, come invece pretende l'articolo 1385 per il quale il recesso è un posterius rispetto alla dazione della caparra e all'inadempimento di una delle parti. Il recesso del consumatore e una facoltà riconosciuta a priori e il suo esercizio risulta oneroso perché implica la perdita della somma versata al momento della prenotazione intesa quindi come caparra penitenziale (corrispettivo dell'invocazione del recesso) tale onerosità del recesso viene meno quando il consumatore se ne avvalga a causa: - di una variazione contrattuale sgradita oppure - di un fatto sopravvenuto a lui non imputabile - di un inadempimento grave delle organizzatore e o venditore. Sono queste le ipotesi che impongono al tour

operator di restituire la somma ricevuta. Quindi è stata una scelta sbagliata quella di qualificare come caparra confirmatoria una anticipazione del prezzo di acquisto del pacchetto turistico la cui perdita è del tutto sganciata dall'inadempimento della parte che l'ha versata o della parte che l'ha ricevuta.

Un problema ulteriore è dato dalla possibile estensione alla penale, alla multa penitenziale, delle disposizioni sul recesso giustificato dettate in riferimento alla caparra penitenziale. Tra i tour operator è diffusa la prassi di predisporre clausole che impongono al consumatore il pagamento di una somma di denaro in caso di recesso prevedendo importi crescenti con l'approssimarsi della data di inizio del viaggio sino al 75% del prezzo del pacchetto turistico in caso di recesso tra il decimo e il terzo giorno prima della partenza. Il codice tace sul problema ma secondo una dottrina il consumatore è tenuto al pagamento di tale somma (se il suo).

importo non sia manifestamente eccessivo). Per questo motivo l'applicazione della disciplina della caparra penitenziale e da escludersi che laddove il recesso tragga origine da un fatto sopravvenuto non imputabile al consumatore o da un grave inadempimento di controparte (ratio: non far gravare sul organizzatore/venditore il costo delle eventuali multe penitenziari imposte a loro volta dai fornitori di servizi turistici di cui essi si avvalgono). L'affinità di ratio tra la caparra penitenziale e la multa penitenziale e, che consiste nel rendere oneroso l'esercizio del diritto di recesso, sconsiglia differenziazioni di trattamento giuridico perché irragionevole.

Articolo 91: l'organizzatore/venditore ha il potere di modificare le condizioni contrattuali se in un momento successivo alla conclusione del contratto (ma antecedente alla partenza) sia dopo l'inizio del viaggio.

Le variazioni significative compiute prima della partenza: devono avvenire in forma scritta,

con la specificazione delle eventuali differenze di prezzo lasciando la libertà di scelta al consumatore se accettare il nuovo programma oppure recedere senza il pagamento di alcuna penale. Le variazioni intervenute durante il viaggio: dopo la partenza quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. Se le modifiche sono tali da impedire la prosecuzione del viaggio con il consumatore non le accetta per giustificato motivo: l'organizzatore è tenuto a fornirgli un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto e a restituire la differenza tra il

Il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Articolo 92: il consumatore che recede dal contratto o che si vede cancellato il pacchetto turistico prima della partenza:

  • ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente superiore senza supplemento di prezzo,
  • o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore e previa la restituzione della differenza di prezzo,
  • oppure gli è rimborsata la somma di denaro già corrisposta.

Questa disposizione è stata criticata dalla dottrina secondo la quale a seguito del recesso da parte del consumatore il contratto si dovrebbe ritenere sciolto e quindi la configurazione della facoltà di richiedere un pacchetto turistico alternativo appare inverosimile. Sarebbe più corretto ricostruire questa fattispecie come un inadempimento dell'operatore cui corrisponde un risarcimento in forma specifica.

Articoli 93

e ss.: disciplina della responsabilità da inadempimento dell'organizzatore del venditore.

Questi rispondono dei:

  • danni cagionati alla persona,
  • di quelli causati dagli altri eventuali prestatori di servizi di cui si sono avvalsi (salvo il diritto di rivalsa).

Il tour operator può sottrarsi alla responsabilità provando che l'inadempimento è dipeso dall'impossibilità dovuta a causa a lui non imputabile.

Il consumatore deve denunciare senza ritardo l'eventuale mancanza nell'esecuzione del contratto, può sporgere reclamo tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

L'organizzatore/venditore ha l'obbligo di stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore.

Paragrafo 5. L'inadempimento e l'adempimento sanante.

Per quanto riguarda la tutela del consumatore la normativa in esame va cumulata.

alla disciplina della vendita di beni di consumo, anche se le tecniche rimediali predisposte cont
Dettagli
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A.A. 2011-2012
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Mazzamuto Salvatore.