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Radici e formazione storica del mondo francese
PAG. 28
1. La nascita del modello giuridico francese si attesta all'atto della rivoluzione e della nascita dell'impero napoleonico. I principali caratteri di tale innovazione giuridica sono da ritrovarsi nel primato conferito alla legge; nel ricorso alla codificazione come strumento di ordinamento del diritto; alla composizione gerarchica dello strumento giudiziario, con al vertice la Cassazione; la distinzione tra un procedimento ordinario ed uno amministrativo.
Eppure esistono cose del diritto francese che non hanno potuto esportarsi all'estero, posto che le stesse si presentavano eccessivamente legate alla realtà storica della Francia. Ed allora si fa interessante scoprire quale sia stata l'evoluzione storica di questo Paese, tanto da influenzare i canoni del diritto. La Francia nasce come Stato da una realtà decisamente molto restritta, posto che essa si presentava come una realtà fortemente
feudale, specie dopo la caduta dell'impero carolingio. La formazione di uno Stato unitario è da attribuirsi alla presenza di un forte moto di unificazione linguistica e territoriale, che preesiste allo Stato stesso, e a essa unificazione lo Stato è conseguente. Il sovrano si preoccupò di spogliare di tutto il proprio potere proprio i feudatari, distruggendo i loro castelli e creando così un potere accentrato nelle sue mani.
Al fine di limitare il potere dei feudatari il sovrano decise proprio di servirsi di esperti giuristi, i quali furono ordinati di organizzarsi secondo precise strutture, che erano già sorte nel corso del XVI secolo in tutto il resto d'Europa, e che in Francia presero il nome di Parlaments. I giuristi che ne facevano parte si specializzavano in scuole apposite, il che dava la possibilità al sovrano di servirsi di giuristi altamente qualificati e preparati, ponendo al servizio della corona i più accreditati.
giuristidell'epoca.Tali giuristi dovevano interpretare il diritto non secondo una logica loropropria,bensì basandosi sui canoni della dottrina ermeneutica,in modo da conferire ilmaggior grado di potere possibile al sovrano.Lo stesso assunse anche l'iniziativa didare scrittura alle "coutumes",ossia le consuetudini del diritto francese,tanto dacondurre alla differenziazione tra paesi dove il diritto era essenzialmente a baseconsuetudinaria,e paesi dove lo stesso si presentava in forma scritta.La redazione periscritto delle consuetudini pose ancor più nelle mani del sovrano la potestà di stabilirequali siano le fonti del diritto ed eventualmente di gestirle ed imporle.Inoltre lapresenza di una legislazione scritta delle consuetudini non faceva altro che unificareil diritto dei territori locali,che chiaramente era tutto improntato allaconsuetudine;oltretutto si creava una base di diritto consuetudinario comune,chechiaramente veniva aContrapporsi al diritto comune di stampo romano. Inoltre la redazione delle consuetudini in forma scritta produsse ancora un ulteriore risultato positivo, quello di incrementare la produzione per via giurisprudenziale (quindi mediante la sentenza del giudice) del diritto consuetudinario stesso. Con l'avvento altrono di re Enrico IV e del suo ministro Sully, la situazione politica venne a modificarsi; i funzionari giuristi del re erano solo dei pubblici impiegati e come tale potevano essere licenziati dall'incarico in qualsiasi momento, oltre ad andare semplicemente in pensione dopo la scadenza del proprio mandato; questa stessa situazione fu mantenuta in piedi da Re Luigi XIV, il quale emanò anche alcune leggi che mirarono a riformare la procedura civile; il diritto dei commerci e il diritto della navigazione marittima.
La successiva fusione tra la monarchia e la nobiltà e l'indiscrezione riformatrice nella quale versava il Parlamento comportarono
l'insurrezione del ceto borghese, che si sentiva partecipe di una realtà politica e sociale alla quale però non era chiamato a partecipare in modo totale. Tutte le azioni che si ebbero come conseguenza, tra cui l'accentramento giacobino e la caduta dei centri parlamentari, si presentavano solo come la naturale continuità di un movimento di trasformazione già esistente in capo alla monarchia, e solo definiti rivoluzionari per l'impeto con il quale vennero svolti. Effettivamente la Rivoluzione francese si presenta come uno dei movimenti storici più importanti in linea generale per la storia dell'umanità, anche perché la sua influenza si è sentita nei secoli a venire. La Rivoluzione ha avuto una forza di affermazione non pari a nessuna altra istituzione politica o giuridica che sia; ha fondato la sua crescita sulla base di diritti universalmente riconosciuti; ha creato la consapevolezza di una simile realtà. Eppure lastessa non si può dire estranea ai riflessi delle situazioni politiche e giuridiche pregresse al suo sviluppo. Soprattutto, due sono stati i problemi di attuazione della Rivoluzione: quello relativo a come consentire a principi così innovativi di adeguarsi ed esprimersi attraverso una realtà politica, di strutture molto arretrate, e dunque allo stesso tempo come ovviare a questa situazione in chiave evolutiva; in secondo luogo si poneva il problema di attuare degli strumenti adeguati attraverso i quali si dava la possibilità di difendere e garantire i diritti inviolabili citati. 4. IL NUOVO ORDINE PAG. 291 Caduta la Monarchia fu necessario ripensare i rapporti instauratisi tra lo Stato e la società civile, nonché all'interno della società civile stessa. Nel primo caso si apprestò uno strumento burocratico piuttosto centralizzato, il quale fosse ordinato gerarchicamente al suo interno in modo da costituire uno strumento di sicura tutela degli.apparati dello Stato, e di sicura attuazione della regola giuridica più consona; mentre esternamente presentava una forte discrezionalità, che comunque si riconduceva ai canoni del rispetto di ciò che la legge era internamente. Nessun governo successivo alla caduta della monarchia si propose mai di modificare questo assetto, posto che lo stesso dava la dimensione esatta del come e dove dovessero essere collocati i rapporti tra lo Stato ed il cittadino. Proprio la configurazione in questo senso dei rapporti tra governati e governanti dà la possibilità di sperimentare il livello cui devono porsi i rapporti tra i cittadini stessi; essi sono regolati essenzialmente facendo ricorso allo strumento legislativo. Di li a poco il ricorso alla legge sarà operato per ogni tipo di questione da risolvere, posto che la stessa assumerà una valenza assoluta, in grado di gestire la produzione di regole del diritto civile. Lo stesso giudice viene visto come la figura
attraverso la quale la legge viene applicata, lo stesso non presenta possibilità creative in merito. La giustizia giudiziaria si configura come scomposta in corti di vario livello:- dalle corti monocratiche, disposte su tutto il territorio, e competenti per controversie di minore importanza; oltre ad un Tribunal d'Istance, che si occupa di materie più rilevanti dal punto di vista giuridico;
- esistono poi corti di secondo livello, ossia di appello, che possono adirsi per verificare la controversia da un punto di vista giuridico, nonché dello svolgimento dei fatti stessi. Esse assumono essenzialmente la stessa nomenclatura delle corti di primo grado;
- esiste poi un terzo livello, di vertice, composto dal Tribunal de Cassation, un organo supremo che si preoccupa di controllare che tutte le corti di secondo grado abbiano dato conforme interpretazione ed applicazione al diritto; si tratta solo di un controllo di diritto e non anche di merito.
L'importanza della legge si palesò anche la necessità di raccoglierla in una codificazione sistematica; ciò significò dare l'avvio ai processi di stesura del codice civile, che furono sempre più ardui rispetto a quanto ci si attendesse. Un codice penale fu redatto immediatamente nel 1791, mentre la prima redazione del codice civile risale al 1793, ed era decisamente di poco stampo, se si considera che lo stesso compendiava la presenza di soli 719 articoli, in cui era compresa tutta la disciplina civilistica. Toccò dunque a Napoleone Buonaparte, codificare nel 1800 tutta la materia del codice civile, affidando il progetto ad una commissione di 4 giuristi soltanto e sottoponendo il progetto alla rigida visione del Consiglio di Stato, e del Collegio Legislativo; tutto il progetto fu terminato e redatto il 21 marzo del 1804.
Il Code civil si presenta dunque articolato in 3 libri, di cui:
d) il primo libro tratta la materia delle persone, le incapacità
varie che possono colpirle, nonché affronta la materia del diritto di famiglia, come si presenta prima delle riforme in merito, ossia accentrata nelle mani del padre-marito, cui la donna deve sottostare; in materia di filiazione si registra una propensione verso il mancato riconoscimento dell'uguaglianza tra figli legittimi e naturali, cosa che invece è assicurata in materia di successioni; e) il secondo libro affronta la tematica del diritto di proprietà e su beni reali, che disciplina tutta la materia della proprietà eludendo le difficoltà che provenivano dal confronto-contrasto tra il diritto consuetudinario e quello comune romano; f) il terzo libro affronta la tematica delle obbligazioni e dei contratti, superando anche in questo caso, in modo piuttosto brillante, le avversità che si erano presentate. 6. IL CODE CIVIL ED IL LINGUAGGIO DELLA LEGGE PAG.298 IL code civil si compose inizialmente di 2281 articoli, quindi molto più esteso del progetto.più prolisso tra quelli precedenti ad esso; ciò importava una legislazione sistematica della materia civilistica, tanto che in esso poteva cogliersi un linguaggio articolato, coeso, ma elegante, molto chiaro e preciso nella sua formulazione. La lettera del codice doveva essere formulata in modo da conservarsi a mezza strada tra la generalità dei principi, e la concretezza della attuazione sul piano concreto; infatti la norma è intesa come applicazione ad un fatto realmente accaduto, ma anche come interpretazione di un principio generale proprio dell’ordinamento. In questo contesto si rileva che la norma e la sua espressione letterale, non devono essere troppo generiche, altrimenti perderebbero la pregnanza con la realtà fattuale; esse devono conservare una generalità sopita dall’applicazione concreta, pur rendendosi possibile la loro attuazione non solo alla specifica fattispecie in esame, ma anche ad altri casi che si ripresentassero. E’ importante
nel momento in cui viene applicata.