SISTEMI GIURIDICI COMPARATI
Cap1 da pag1 a 23 LA COMPARAZIONE GIURIDICA
la comparazione è una scienza che si è sviluppata al fine di verificare le possibili
convergenze tra i sistemi giuridici dei paesi del mondo, che presentavano delle
differenze. oggi lo studio comparatistica è rivolto a comprendere le differenze tra i
vari ordinamenti , e laddove sia possibile studiare le possibili affinità tra i sistemi il
comparatista non è tenuto a fare delle interpretazioni proprie,anche se può
costatare la possibilità di svolgere analisi e considerazioni diverse da quelle fornite
dall’interprete del sistema dato ;egli non deve affatto scegliere tra le varie
interpretazioni quale gli sembra più idonea bensì deve inventariare tutte le possibili
interpretazioni,in quanto possibili elementi per effettuare la comparazione. il
comparatista è soprattutto affascinato dal regolamento scritto ma trova un valido
strumento di aiuto anche in quelle valutazioni non scritte che provengono dalle
interpretazione. gli elementi che emergono sia dalla norma scritta che dalle
valutazioni non scritte formano lo stesso sistema ma appartengono a due formanti
differenti. il formante si qualifica come l ‘ insieme delle regole scritte non scritte che
sono poste alla base di un ordinamento e che lo legittimano . nell’analisi dei
formanti deve considerarsi importantissima la tripartizione degli stessi in:
1. formante legislativo basato sulla legittimazione riconosciuta all’ordinamento
mediante il conferimento del potere legislativo ad uno specifico organo.
2. formante giurisprudenziale fondato sulla sentenza del giudice che contiene
la decisione assunta in sede di giudizio e l enunciazione della regola sulla
base della quale è maturata la decisione.
3. formante dottrinale , è un argomentazione o spiegazione che accompagna
ogni regola giuridica e che acquista valore fondante per l’ ordinamento.
in ogni caso i formanti analizzati si influenzano vicendevolmente;nei sistemi
giuridici moderni oltre ai formati legis, dottrinale e giurisprudenziale esistono
altri formanti:
• massima regola di diritto pronunciata dal giudice per motivare la sua
decisione 1
• argomentazione proposizione giuridica
• crittotipi *
• declamazione dichiarazione non precettiva spesso collegata ad un
‘ideologia
• legittimazione teoria o verità invocata a favore di norme appartenenti ad
un dato sistema.
per un comparatista risulta importante considerare ciò che l ordinamento presenta
come scritto e codificato;bisogna pero considerare che esistono i crittotipi:i crittotipi
sono delle regole, delle norme di condotta che non si presentano in forma scritta ma
che tuttavia fanno parte del bagaglio culturale del comparatista, il quale considera
quella condotta come ovvia benchè non prescritta da norme scritte. un altro
problema per il comparatista sorge allorchè si trovi a confrontarsi con sistemi che
usano lingue diverse dalla propria. Ulteriori complicazioni sorgono allorquando si
faccia molto uso di sineddoche:la sineddoche è una figura retorica che esiste
all’interno di una frase, che ne altera il senso in quanto specifica un termine
utilizzando solo alcune sue caratteristiche qualificanti (es. incontro di volontà si usa
per indicare l’incontro di due distinte manifestazioni di volontà)esistono inoltre delle
terminologie utlizzate dai giuristi in particolare in quest’ambito ricordiamo:
1. IL FENOTIPO che rappresenta una determinazione piu puntuale del
fenomeno addotto.
2. IL GENOTIPO che rappresenta una qualificazione piu generica e
meno assorbente.
per studiare al meglio i vari sistemi giuridici del mondo risulta necessario riunirli in
famiglie caratterizzanti;il primo a compiere un lavoro si sistematica fu David ,nel
1960 il quale distinse i vari ordinamenti mondiali come caratterizzati dall
appartenenza a diverse famiglie in particolare distinse:
1. ORDINAMENTI ROMANO GERMANICI si caratterizzano per la
codificazione,i giuristi si sono formati nelle università,apprendendo quanto
ricavato dal diritto giustinianeo e da quello canonico.
2. ORDINAMENTI A BASE SOCIALISTA come ad esempio la cina
3. IL SISTEMA DI COMMON LOW tipico dell area giuridica inglese, è fondata
sulla consuetudine non scritta e sulla osservanza del precedente giudiziario
deciso dal giudice
4. SISTEMI MISTI si raggruppano qui tutti quei sistemi che non rientrano nelle
tre famiglie appena descritte. 2
Per quanto l’opera di david sia stata illuminante non sono mancate critiche alla
stessa;molti hanno sostenuto che david abbia approfondito la ricerca sugli
ordinamenti euro americani trascurando di conseguenza gli ordinamenti
extraeuropei. questa critica porta ancora una volta ad accentuare la differenza tra
common low e civil low. L’opera di david in ogni caso apre la strada alla
classificazione dei sistemi giuridici, una classificazione per niente facile,in
considerazione che il diritto è uno strumento in perenne mutamento.
Capitolo 2 da pag25 a pag50 LA DIVERSITa' E L’ UNIFORMITA'
NEL DIRITTO
Sezione prima:valore della diversità
Oggi tutti gli ordinamenti statali e sovranazionali tendono all’uniformazione del diritto
per giungere ad un unità culturale che porrebbe fine ai continui imbarazzi in cui si ci
trova nel confrontarsi con culture diverse dalla nostra. Alla base del processo di
uniformità vi è la considerazione preliminare della differenza tra i vari ordinamenti
giuridici.
La diversità è sintomo di tutto ciò che è reale;il diritto si puo definire un fenomeno
reale e per questo caratterizzato dalla diversità. Gli studiosi si chiedono se è
possibile il verificarsi di variazione , di diversità nel diritto senza che questo comporti
dei conflitti laceranti. La variazione è sintomo di progresso e per quanto essa possa
essere più o meno dolorosa, la stessa deve essere garantita in nome della
necessità di far progredire il diritto. Insieme a tale progressione è necessario tenere
presente che questa comporta delle differenze nel diritto. Studiando la storia è
possibile considerare che esistono delle differenze tra i vari ordinamenti giuridici del
mondo,e che persino il nostro diritto non è stato uguale a quello odierno,un
tempo;questo significa che sono notevoli le differenze che possono ravvivarsi nelle
varie forme di diritto esistenti in particolare compie questa distinzione:
• Diritto con o senza organo legislativo:una prima distinzione da tener presente
è la presenza o l’assenza nell’ordinamento di un organo o di un autorità
umana dotata di competenze legislativa generale. la maggior parte degli stati
ha accettato di riconoscere il modello parlamentare(paesi occidentale quelli di
tradizione e in quelli di tradizione socialista) ma ci sono paesi in cui vige
ancora la convinzione che il diritto sia qualcosa che dio o gli antenati abbiano
trasmesso e al quale bisogna totalmente obbedire ed adeguarsi.
• Diritto con e senza giurista la presenza del giurista all’interno di un sistema
giuridico costituisce un punto di osservazione importantissimo .La figura del 3
giurista è presente nella tradizione giuridica occidentale e analogamente nell
area islamica. Fuori da questi sistemi non troviamo nulla che corrisponda alla
figura del giurista .là dove manca il giurista manca anche una terminologia
giuridica specialistica e di conseguenza mancano concetti chiari e rigorosi. La
figura del giurista esiste per la prima volta nell’antica roma.
• Diritto con o senza struttura statale :
prima del 3500 A c mancava l’idea di uno stato che provvedesse
globalmente ai bisogni collettivi della società e mancava Altresì una autorità
centralizzata sovraordinato ai gruppi familiari. dal 3500 in poi la struttura
statuale si è diffusa sulla maggior parte della superficie terrestre.
Sezione terza LA MUTAZIONE GIURIDICA
1.l’evoluzione
Si deve tener presente che il diritto muta e lo fa in continuazione. questo processo di
mutazione puo essere inquadrato in chiave evolutiva. il processo evolutivo non
accenna mai ad arrestarsi;un progresso che attiene all’evoluzione di ciascun
formante e che durante la mutazione coinvolge gli altri formanti, fino a comprendere
tutto il sistema. MA perché IL DIRITTO MUTA?molti studiosi hanno risposto a
questo quesito affermando che sono i fatti esterni a provocare il cambiamento.
questa non è un affermazione falsa infatti nella maggior parte dei casi il mutamento
è da attribuire ad un altrettanto mutamento di fattori sociali, come le ideologie
politiche o molto spesso le condizioni economiche, ma il diritto puo mutare anche in
se stesso per fattori che sono da ravvisarsi nel suo interno. Molla dell’uniformazione
, o del processo che conduce ad essa è la diffusione o meglio è l’ imitazione. MA
perché SI RICORRE ALL’IMITAZIONE?
• Si desidera diffondere il proprio modello culturale, culturale accompagnato dal
potere di poter condizionare ulteriori aree giuridiche.
• Si desidera appropriarsi i prestigi di altri ordinamenti
2.l’epoca dell’uniformazione
Oggi tutto il diritto privato può dirsi uniformato e tale uniformazione è garantita e
sostenuta nel tempo.
Il processo di uniformazione è avvenuto per tappe:prima uniformando i principi
generali dei vari ordinamenti, per poi passare all’ uniformazione delle regole di base.
Il processo di uniformazione,oggi riesce a garantire il superamento di alcuni
problemi come quello del conflitto fra due ordinamenti.
3.obiezioni all’uniformazione 4
Non sono state poche le critiche al processo di uniformazione soprattutto da parte
dei tradizionalisti, eppure è proprio la storia ad insegnarci che nulla è statico, tutto si
evolve, e che proprio la storia è quanto più relativo possa esistere,sembra assurdo
fondare la pretesa di staticità su di un parametro quanto mai variabile.
4.il costo dell’uniformazione
Non va però dimenticato che anche l unificazione ha un prezzo e non sempre
risulta un bene:uniformazione significa dare impulso ad un ordinamento giuridico
che presenta caratteri idonei per affermarsi quale unico ed assoluto. questo significa
porre fine alla realtà dei piccoli ordinamenti giuridici. L’uniformazione può essere
imposta per legge;l’uniformità imposta introduce un ostacolo importante allo
sviluppo e al progresso.
5.ostacoli all’uniformazione
L’uniformazione trova maggiori ostacoli quando la diversità è presente negli
apparati concettuali in cui la realtà giuridica viene sistemata nelle varie aree.
Cap3 da pag51 a pag 65 LA TRADIZIONE GIURIDICA OCCIDENTALE
Nel ambito del mondo occidentale è possibile ad oggi distinguere 2 realtà giuriche
differenti:
• COMMON LAW: Gli ordinamenti di COMMON LAW, non sono basati su
un sistema di norme raccolte in codici, bensì sul principio
giurisprudenziale dello stare decisis, vale a dire sul carattere
vincolante del precedente giudiziario. In tale ottica, la legge diviene
fonte normativa di secondo grado
• CIVIL LAW: Gli ordinamenti di CIVIL LAW fondano tutto il sistema
giuridico sulla fonte legislativa. Mentre il legislatore e la legge
codificata assumono così il ruolo di cardine del diritto, ai giudici e alla
giurisprudenza viene demandato il compito di applicare la legge
attraverso la sua corretta interpretazione.
Definire la tradizione giuridica significa elencare i modi di espressione e di
insegnamento del diritto, cosi come sono influenzati dalla cultura e dalla disciplina
vigente in un dato ordinamento sociale, in un dato momento storico. La sua analisi
permette di comprendere realmente in cosa siano accomunati e in cosa differiscano
i due sistemi considerati. Nell analisi storicamente condotta per i due sistemi si è
posto l’accento su diversi elementi caratterizzanti. La prima differenza è da
riscontrarsi nel fatto che negli ordinamenti continentali di CIVIL LAW vi è la
creazione parlamentare del diritto.
Le norme scritte sono garanzia di maggiore certezza e democraticità,
facilitando nel contempo la conoscenza delle regole da parte dei cittadini,di
conseguenza il giudice non può decidere il caso secondo la propria 5
sensibilità, ma è vincolato alla legge. il cammon law di contro si regge sul
predominio del cosiddetto precedente giudiziario e quindi su di un diritto
consuetudinario. va sottolineato che nessuno degli elementi enunciati
costituisce un valido demarcatore sistemologico. Fin dall’800 i giuristi
inglesi hanno tenuto a sottolineare che la nascita della propria esperienza
giuridica è data da eventi storici verificatesi specificamente in Inghilterra.
Ecco allora che approfondendo un analisi storica si può giungere ad una
teorizzazione corretta in merito allo svilupparsi dei vari sistemi;due sono le
strade: • Secondo una prima dottrina il diritto europeo si sarebbe formato
in modo uniforme nell alto medioevo(tra il V e il XI sec)sulla
base di procedure,forme e formularii tipici e comuni per tutti i
territori.questo spiegherebbe la comunione di valori tra i due
sistemi considerati,
• In base alla seconda dottrina invece la tradizione giuridica
occidentale fonda sulle stesse basi della tradizione anglosassone
e si sarebbe diversificata a partire dal XI-XII sec, con la riforma
gragoriana della chiesa.
I due ceppi giuridici sulla base di questa ultima tesi ,che è quella piu
accreditata, fin dalla loro costituzione presentavano particolarità
comuni:innanzitutto il diritto distinto dalla religione e della politica , le quali
potevano senza dubbio influenzarlo ma nn costituirlo;l’amministrazione era
nelle mani di un ceto professionale formatosi in scuole specializzate che
usavano un linguaggio tecnico:il diritto si presenta come un organico,in
grado di svilupparsi conseguentemente alle mutazioni sociali.
2.l’avvento del costituzionalismo
Costituzionalismo è la dottrina politica secondo la quale è necessario
limitare i poteri dello in modo da garantire ai cittadini la
stato
salvaguardia dei diritti individuali e l’esercizio di alcune libertà
fondamentali. Storicamente, sono state individuate due principali
modalità attraverso cui raggiungere questo obiettivo: la separazione dei
e la limitazione del potere. La prima stabili che I poteri dovevano
poteri
essere detenuti da organi diversi mentre La seconda modalità affermò la
necessità di una , cioè un insieme di norme fisse che
Costituzione
dettassero una serie di limiti all’azione politica. In questo caso, i
governanti sarebbero stati necessariamente tenuti a rispettare i vincoli
posti dalle .
leggi
3.tradizione giuridica occidentale 6
Le caratteristiche fondamentali della tradizione giuridica occidentale
sono:
• il postulato secondo il quale le singole regole sono intellegibili solo
quando collocate nel contesto di procedure ed istituzioni
concettualmente coordinate.
• La seconda consiste nel postulato secondo cui la legalità è superiore
alla sovranità; nel senso che la volontà politica non può sovvertire
l’ordine legale .
Cap 4 da pag69 a pag152 COMMON LAW AND EQUITY IN INGHILTERRA
(sezione prima)
1.i caratteri generali del regno normanno
La prima vera forma di governo riscontrabile in Inghilterra è quella normanna. con l
avvento normanno si hanno grandi innovazioni nella forma di governo del regno:da
un lato essi danno vita al sistema feudale, dall’altro essi affiancano allo stesso un
sistema amministrativo che si caratterizza per la sua capillarità sul territorio.la scelta
del feudalismo* era quasi forzata, in considerazione del fatto che con la terra
conquistata il re guglilmo il conquistatore doveva ripagare i cavalieri che lo avevano
seguito nell avventura;doveva inoltre garantire la presenza di apparati di controlllo
su un territorio cosi vasto. La struttura feudale si presenta molto gerarchizzata
anche al suo vertice la saldezza del regno era fondata su alcune tecniche
amministrative già collaudate nel regno di normandia,tali tecniche consistevano nel
riservare al re poteri di controllo, di polizia e di esenzione fiscale. Questo consentiva
la presenza di un amministrazione ben operante e attiva nelle mani del sovrano, che
esercitava i suoi poteri con l’aiuto di funzionari da lui stessi nominati:i chierici, i quali
erano dei dotti acculturatisi nelle sedi ecclesiastiche che sapevano leggere e
scrivere la lingua latina. Il loro ausilio fu prezioso, soprattutto per ciò che attiene ai
compiti giudiziari;
nacque cosi la curia regis successivamente scissa in due rami:
• Il magnum concilium: sfocerà nella costituzione del parlamento
• L’assemblea: a cui parteciva il cancelliere,i chierci che si occuparono delle
controversie giudiziarie e dell’amministrazione fiscale.
Due tipi di controversie giudiziali erano rimesse all’arbitrio del re:Quelle che
riguardavano i problemi relativi all’ amministrazione della struttura feudale e quelle
che concernevano la durevolezza della pace nel regno. 7
*feudLismo dopo il crollo dell’impero romano di occidente, le tradizionali istituzioni
romane si fondono con quelle barbariche dando luogo ad un organizzazione politico
militare basata sull accordo di un signore e un vassallo:il feudalismo
Le form of action
2.IL SISTEMA DEI WRITS OF RIGHT (schema processuale che permette l’accesso
alla tutela giurisdizionale)
Chi in quel periodo avesse voluto rivolgersi al re per ottenere giustizia doveva farlo
tramite i chierici, i quali competenti in materie giudiziare, redigevano dietro
pagamento di una certa somma un breve documento di nome writ,ossia breve. Nel
Writ erano riassunte le pretese dell'attore, il tipo di lesione, l'organo giurisdizionale
competente, la
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