Le radici comuni delle esperienze di civil law
L'esperienza di civil law è derivata, non dal potere politico e dalle sue strutture di governo, ma dalle lacune di queste strutture ed indipendentemente da ogni potere politico. Il sistema di civil law si basa su una comunità di cultura e su un insegnamento accademico che diviene ordinamento. La radice dell'esperienza di civil law si colloca nella metamorfosi di un insegnamento accademico che diviene ordinamento. Occorre capire come si realizza tale metamorfosi.
Era improponibile nell'11° secolo il modello dell'antichità classica, così come quello altomedievale. Tale situazione storica favorì lo sviluppo della scientia iuris. Bologna fu la prima sede in cui si prese ad analizzare in modo scientifico il corpus iuris giustinianeo e a divulgare i risultati di ciò (fu Irnerio il primo maestro che fece pubblico insegnamento al riguardo). Nei secoli 12 e 13 la presenza di molti studenti stranieri
a Bologna fece richiedere una loro organizzazione in due università: Una di citramontani, divisi nelle 4 nationes formate da Lombardi, Toscani, Campanie Romani.- Una di ultramontani, che raggruppava 12 nationes europee.- Questo successo di pubblico mise in luce il carattere pratico dell'insegnamento di quei maestri che coordinavano il Corpus iuris con glosse di commento. Lo studio delle Pandette (parti in cui è diviso il corpus iuris giustinianeo) mostrava come le esigenze del tempo richiedessero ordine, regole, procedure, per regolare l'andamento caotico dell'europa. La capacità di pensare ai problemi istituzionali in termini di logico ordine mentale costituiva un bagaglio tecnico prezioso. Quindi Nel XII secolo la necessità che si manifestò in Europa continentale era la medesima di quella presente in Inghilterra: disciplinare i rapporti umani secondo regole e procedure prestabilite e non in base a semplici rapporti di forza. Mentre in Inghilterra questaNecessità venne soddisfatta prima dal potere regio e poi dalla categoria di giuristi che si sviluppò attorno alle Corti regolarmente istituite, in Europa continentale l'evoluzione fu meno lineare, in quanto mancava l'autorità in grado di istituire Corti e di fare rispettare le sentenze. L'osservanza del diritto doveva essere conquistata in altro modo. Tuttavia i protagonisti della scienza del diritto erano tutti personaggi privati, essendo soltanto professori di università da essi stessi istituite. Dunque occorreva individuare una legittimazione a proclamare un diritto destinato all'osservanza da parte dei consociati, quando coloro che lo proclamavano non erano rivestiti di alcuna autorità al riguardo. A tal fine, si decise di fare riferimento all'autorità della scienza, ritenuta il tramite per il raggiungimento della verità. In questo contesto, fu essenziale il lavoro di ricostruzione filologica e sistematica compiuto sul Corpus.
Juris di Giustiniano. L'attività del giurista venne ad identificarsi come un'attività rivolta alla spiegazione di un testo. Il giurista rinasce in Europa continentale come interprete dotto. "Interprete" perché il suo iusdicere non è un trovare le regole secondo saggezza ed esperienza, ma partendo da un testo cui viene attribuita un'auctoritas. "Dotto" perché la tecnica dell'interpretazione è scandita da strumenti intellettuali.
I giuristi ed in primo luogo Irnerio interpretarono in modo geniale il desiderio medievale di una renovatio, ossia l'aspirazione a ripartire dall'esperienza romana verso nuovi orizzonti. Essi configurarono il diritto giustinianeo come un diritto legittimamente posto la cui ispirazione derivava da Dio e mediante l'attività interpretativa elaborano soluzioni giuridiche idonee a soddisfare le esigenze attuali.
L'interpretazione avviene secondo un metodo scientifico.
è parte del diritto ed è necessaria, inquanto introdotta nell‟ordinamento dal ius gentium, che rappresenta un ambito intangibile e immanente del diritto. Inoltre, l‟attribuzione del testo ad una ispirazione divina abilitava i suoi interpreti a svolgere un ruolo quasi sacerdotale, accentuando l‟imitazione del paradigma offerto dalle Sacre Scritture. Dunque occorre sottolineare che, mentre il common law nacque incompleto, in quanto costituito da rimedi eccezionali, il diritto dell‟Europa continentale si presentò come un sistema già esaustivo, con la conseguenza che i giuristi furono condotti verso la sistematica tendenzialmente. Commentando e analizzando il corpus si mise in luce che esso poteva comporre in un sistema, in un modello di ordine che non era la riproduzione del diritto romano, ma si collocava in una dimensione tipicamente universale, sottratto ai condizionamenti delle opportunità locali per potersi proporre come sistema valido per ogni.luogo.L'interpretazione del testo giustinianeo quindi non poteva essere letterale.Si ripropose quindi il problema della legittimazione di un ius dictum apertamente svincolato dal testo.Dalle modalità con cui la scientia iuris è pervenuta a legittimare se stessa in quanto formantestabile della tradizione di civil law si è giunti ad alcuni lasciti perenni a questa tradizione:
Distinzione tra struttura formale e contenuto sostanziale della decisione giuridica:
Il diritto come applicazione di norme. La sentenza del giudice è un'operazione di sussunzione, completamente di quel giudizio logico già contenuto ipoteticamente nella norma generale o nel sistema dei principi giuridici.
La giurisprudenza viene vista come una scienza teoretica, dotata di un paradigma scientifico, esterno ad essa, e su questo registro ha adeguato i propri metodi e stili di indagine (es. usando tecniche filologiche, pensieri razionalistici,
[Lo jus commune del XVI secolo si basa
sfera dell'interpretazione del diritto. Infatti, i giuristi canonici svilupparono una metodologia interpretativa che influenzò anche l'interpretazione del diritto civile. Questo avvenne principalmente attraverso l'uso del metodo analogico, che consiste nell'applicare una norma a casi simili non previsti esplicitamente dalla legge. Inoltre, il diritto canonico introdusse anche il concetto di equità, che permetteva di adattare la legge alle diverse situazioni e alle esigenze della comunità. Questo principio fu poi adottato anche nel diritto civile. In conclusione, l'interpretazione del diritto nel periodo del jus commune si allontanò dal testo giustinianeo e si basò principalmente sull'autorità dei giuristi e sull'influenza del diritto canonico. Questo contribuì a rendere il diritto più flessibile e adattabile alle diverse realtà sociali.Struttura del processo. Per garantire in concreto una decente legalità, il diritto canonico adottò uno schema rigido di procedimento disciplinato in forme prefissate, secondo una meccanica rigorosa in cui si prevedevano termini per il passaggio da una fase all'altra. Si prevedeva ogni possibile questione pregiudiziale preliminare, probatoria, prima di passare alla fase successiva. Tutta la procedura doveva sostanziarsi in atti scritti e il giudizio verteva su quanto risultava dagli atti del processo, con esclusione di qualsiasi altra fonte.
Il ius commune viene ricordato per il suo carattere unitario. In realtà vi erano delle diversità di metodo e di stile espositivo, ma vi era quel diritto romano comune alla base che manteneva una tradizione culturale più o meno uniforme.
Nei secoli 17° e 18° vi fu una forte corrente culturale che riuscì ad abbracciare tutta l'Europa esercitando una forte influenza anche in Inghilterra e
poi negli Usa. Cioè il giusnaturalismo moderno, definito anche giusrazionalismo che pone le premesse culturali della codificazione. Esso fornisce le basi teoriche di un diritto fondato sulla ragione e affrancato da preoccupazioni teologiche e religiose. La sua analisi viene condotta sulla base della logica e della ragione, elementi che si sostituiscono all'etica ed alla teologia, in quanto non più funzionali. Ugo Grozio, (considerato il padre del diritto internazionale moderno) riconobbe infatti nella razionalità intrinseca negli esseri umani una saldatura tra la visione umanistica che aveva posto l'uomo al centro della vita sociale ed il razionalismo gnoseologico comune all'atteggiamento scientifico di Galileo. Il punto di partenza essenziale era rintracciato nel fatto che l'uomo è naturalmente portato ad organizzare i propri rapporti sociali. Questa è la molla che lo spinge ad uscire dallo stato di natura per entrare in rapporti civili. Una regolaè valida in quanto condivisa dalla comunità ed è condivisa quando è formulata secondo ragione.
Fino a Grozio i giuristi avevano sempre seguito la sistematica delle Istitutiones giustinianee, ma ciò non poteva coincidere con il sistema di diritto naturale pensato more geometrico. L‟esposizione sistematica delle regole di diritto non era più un problema collegato alla leggibilità del sistema giuridico inteso come un insieme tendenzialmente coerente, ma era la garanzia della legittimità razionale della regola stessa.
Il 18° secolo fu l‟epoca della grande crisi del diritto comune. Grande perché si tratta di una crisi duplice: - Crisi di legittimità. - Crisi di funzionamento.
Sono due aspetti strettamente collegati, ma la crisi del funzionamento degli apparati di giustizia è la prima che viene percepita. Nel 18 sec. infatti erano state istituite Corti Supreme o Grandi Tribunali, con funzioni giurisdizionali, ma anche amministrative.
cmq in generale di controllo della legalità statuale. Con il trascorrere del tempo quei giuristi acquistarono indipendenza dal sovrano, finendo per contrastarne l'azione. Questo è un itinerario simile a quello sviluppato in Inghilterra in cui i giudici di common law furono tra i protagonisti della lotta contro gli Stuarts. In Europa continentale i giudici difesero una legalità che si incarnava nel rispetto della tradizione, che comprendeva i loro privilegi. Nel XVIII secolo gli Stati europei avviano rilevanti riforme strutturali coadiuvati dalla riflessione teorica dei filosofi illuministi. Si instaura una stretta collaborazione tra sovrani e filosofi, i cui intenti derivanti da motivazioni diverse finiscono per coincidere. L'espressione "assolutismo illuminato" indica un sistema monarchico che utilizza in qualche misura le istanze che provengono dalla filosofia illuminista. I sovrani individuano nella filosofia illuminista un valido strumento di.legittimazione della propria politica assolutistica. I filosofi -> indiv
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