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Le situazioni giuridiche soggettive e il rapporto giuridico
Il mero silenzio, di per sé, non può essere considerato come un comportamento concludente. Ciò può soltanto accadere in virtù di un'espressa previsione di legge, ovvero sulla base di un precedente accordo intercorso tra le parti, ovvero in ragione di un'inequivoca prassi contrattuale. Capitolo III - Le situazioni giuridiche soggettive e il rapporto giuridico Si è detto che la norma giuridica è un enunciato linguistico con funzione prescrittiva (di compiere o astenersi dal compiere), e che il diritto effettua la previsione delle fattispecie, realizzandosi le quali si ha l'insorgere di effetti giuridici (attribuzione di diritti o costituzione di obblighi) comprensivamente chiamati situazioni giuridiche soggettive. Si parlerà di situazione giuridica soggettiva attiva o passiva, in ragione della diversa posizione assunta dai soggetti nell'ambito del.Il rapporto giuridico è definito come la relazione tra soggetti determinati o determinabili. Esso postula l'esistenza di almeno due soggetti: il soggetto attivo, che può pretendere l'osservanza del comando giuridico, e il soggetto passivo, che è tenuto all'osservanza del comando giuridico. Entrambi i soggetti vengono detti parti, mentre chi è estraneo al rapporto giuridico prende il nome di terzo. Essere parte di un rapporto giuridico implica la titolarità della corrispondente situazione giuridica soggettiva.
1.1 - Le situazioni giuridiche soggettive passive
La situazione giuridica soggettiva passiva prende il nome di dovere, il quale può assumere la forma di un divieto (impone una condotta omissiva) o di un comando (impone una condotta commissiva). Accanto al dovere si pone l'obbligo, che a differenza del primo, designa la situazione nella quale un certo comportamento viene imposto ad un
soggetto determinato (o determinabile) in relazione ad un altro soggetto anche lui determinato (o determinabile). L'obbligazione (anche qui due soggetti determinati o almeno determinabili) differisce dall'obbligo perché la prima ha sempre un contenuto patrimoniale mentre il secondo non patrimoniale. Nella soggezione qui la realizzazione dell'interesse di cui è portatore il soggetto attivo del rapporto passa attraverso una modifica della sua sfera giuridica da un atto di esercizio del diritto (es. ciascun contraente può recedere dal contratto e quindi incidere sulla sfera giuridica della controparte). L'onere indica il comportamento a cui un soggetto è tenuto per la realizzazione di un suo interesse (es. onere della prova: chi intende far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che stanno a fondamento di esso).
1.2 - Le situazioni soggettive attive. Potere, potestà, facoltà. Partendo dall'indeterminatezza
della nozione di potere (possibilità di... libertà di... facoltà di... diritto di...) si devono distinguere al suo interno situazioni soggettive attive dotate di specifica connotazione. Potestà: fascio di poteri attribuiti ad un soggetto in vista della realizzazione di un interesse altrui (es. potestà dei genitori). Si parla di un potere vincolato e si ravvisa nella potestà un potere-dovere. Facoltà: individua una delle modalità di esercizio del diritto soggettivo. Il godimento e la disposizione delle cose costituiscono facoltà, genericamente intese, del proprietario attraverso l'esercizio delle quali egli realizza il suo interesse. 1.2.1 - Il diritto soggettivo Il diritto soggettivo è la figura nella quali il potere assume il significato più ampio e l'ordinamento accorda all'interesse di cui è portatore il titolare del diritto una tutela immediata e diretta che siproprietà, diritti di usufrutto, diritti di superficie, ecc.), il diritto di credito (diritto di ottenere una prestazione da un'altra persona), il diritto di famiglia (diritto al nome, al mantenimento, alla cura dei figli, ecc.), il diritto di personalità (diritto all'integrità fisica, morale e psichica della persona), ecc. I diritti relativi, invece, sono caratterizzati dal fatto che possono essere fatti valere solo nei confronti di un soggetto determinato o quantomeno determinabile. Questo significa che il titolare di un diritto relativo può esercitarlo solo nei confronti di una persona specifica, ad esempio un contratto di compravendita che può essere fatto valere solo nei confronti del venditore o dell'acquirente. È importante sottolineare che i diritti assoluti e relativi possono coesistere nello stesso soggetto. Ad esempio, una persona può essere contemporaneamente proprietaria di un bene (diritto assoluto) e avere un contratto di locazione con un'altra persona (diritto relativo). In conclusione, la differenza tra diritti assoluti e relativi risiede nella possibilità di far valere il diritto nei confronti di tutti gli altri soggetti (diritti assoluti) o solo nei confronti di un soggetto determinato o quantomeno determinabile (diritti relativi).Godimento e diritti reali di garanzia (pur coesistendo due diritti soggettivi – ad es. proprietario ed usufruttuario- il carattere dell’assolutezza può cogliersi perché il godimento e disponibilità della cosa implicano una relazione immediata e diretta tra il titolare del diritto e la cosa, prescindendo quindi dalla cooperazione di soggetti terzi).
Caratteristica dei diritti relativi: Struttura assai diversa presentano i diritti relativi, nei quali la relazione tra il titolare del diritto del bene non è diretta ed immediata come nei diritti assoluti, ma postula una cooperazione del soggetto passivo del rapporto, al quale il titolare del diritto può pretendere solo relativamente l’osservanza del comportamento imposto dalla norma giuridica. Qui il bene non è nel patrimonio del titolare del diritto, sicché è solo con il dare, fare o non fare del soggetto passivo che può realizzarsi l’interesse protetto dell’ordinamento.
Nel caso in cui il comportamento dovuto non venga osservato si attiverà un meccanismo che coattivamente trasferirà l'utilità attesa.
Tipologie di diritti relativi: diritti di credito (fronteggiati da un'obbligazione), diritti di famiglia (fronteggiato da un obbligo).
Nel caso dei diritti di famiglia (avendo contenuto non patrimoniale) la loro mancata attuazione viene sanzionata attraverso tecniche diverse dall'esecuzione forzata come nel caso del rapporto coniugale, l'addebito della separazione.
1.2.3 - Diritti potestativi
A differenza della potestà, il diritto potestativo è un vero e proprio diritto soggettivo fronteggiato da una soggezione e, quindi, caratterizzato dal potere attribuito al titolare di soddisfare il proprio interesse modificando unilateralmente la sfera giuridica della controparte.
Il diritto potestativo è irriducibile al diritto assoluto perché, a differenza l'attuazione dell'interesse
protetto implica il coin-volgimento di un sfera giuridica terza. 6Il diritto potestativo è irriducibile al diritto relativo perché, a differenza l’attuazione dell’interesse protetto non postulaun’attiva cooperazione della controparte la quale subisce passivamente la modificazione della sfera giuridica.Esempio di diritto potestativo è il recesso del contratto, e anche il diritto di opzione. (viene modificata la sfera giuridicadell’altro contraente).
1.2.4 - L’interesse legittimo nel diritto privato
L’interesse legittimo presenta natura nel diritto pubblico. L’interesse del singolo deve essere coincidente con l’interessepubblico generale (caso del candidato ad essere ammesso alle prove orali di un concorso che in coincidenza con l’interessepubblico può agire giudizialmente a fronte della non ammissione. Quindi il candidato non ha un diritto soggettivo ma solol’interesse legittimo al regolare
svolgimento delle prove orali). Anche in ambito privatistico si riscontrano casi nei quali taluno fa valere un posizione giuridica in qualche modo assimilabile all'interesse legittimo.
1.2.5 - L'aspettativa
Talvolta la nascita del diritto soggettivo ha luogo in modo progressivo, attraverso lo sviluppo si situazioni intermedie (es. Tizio vende a Caio la casa a condizione che egli ottenga il trasferimento di sede lavorativa) (es. diritti riconosciuti al nascituro, il cui perfezionarsi è subordinato all'evento della nascita).
1.2.6 - Gli interessi diffusi
Il diritto oggettivo prevede situazioni nelle quali l'interesse che si fa valere non è riconducibile ad un soggetto determinato, ma è riferibile a tutti coloro che appartengono ad una collettività, senza riuscire a tradursi in una situazione soggettiva individuale (caso dell'ambiente, il quale assurge alla dignità di bene giuridico che però in quanto bene comune non
tollera for-me di appropriazione individuale e non pone a capo all'attribuzione di situazioni giuridiche soggettive riferibile al singolo).
1.3 - Lo status
Lo status rappresenta il presupposto di tutte le situazioni giuridiche soggettive (attive e passive) riconosciute all'individuo in ragione del suo essere partecipe di una comunità organizzata. Si pensi al coniuge o al figlio, ai quali si ricollega l'attribuzione di una gamma piuttosto ampia di diritti e di obblighi.
2 - L'incidenza del tempo sul rapporto giuridico. La prescrizione e la decadenza.
Nel nostro ordinamento, i diritti si estinguono per prescrizione e trova la sua causa nella inerzia del titolare protratta per un certo periodo di tempo, la quale suscita, nella generalità dei consociati, il convincimento che il diritto abbia cessato di esistere.
Sono imprescrittibili gli status (figlio, coniuge), i diritti indisponibili (quali i diritti della persona), il diritto alla proprietà,
diritto alla qualità di erede, nonché l'azione dichiarativa della nullità di un contratto. Le norme sulla prescrizione sono inderogabili, ogni accordo tendente a modificarne la disciplina è nullo, e non è possibile rinunciare alla prescrizione prima che sia maturata. Una volta maturata la prescrizione è rinunciabile (es. pagamento spontaneo del debito prescritto). La prescrizione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma va eccepita dalla parte che ne trae vantaggio. Il computo del periodo necessario perché il diritto si prescriva decorre dal momento in cui il diritto stesso può esercitarsi. La sospensione della prescrizione ferma il decorso della prescrizione per tutto il tempo in cui sussiste lo stato di cose individuato dalla legge. Cessata la causa di sospensione, la prescrizione riprende a decorrere. La prescrizione si può sospendere a causa del sussistere di rapporti qualificati (es. coniugio,La prescrizione si interrompe a seguito di un atto di esercizio del diritto.
Il termine ordinario della prescrizione è stabilito dalla legge e può variare a seconda del tipo di diritto (es. civile, penale, amministrativo, ecc) o a causa di particolari condizioni (es. “minore interdetto senza rappresentante legale” o “militari in tempo di guerra”).