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Le cause di nullità del contratto
La nullità discende dalla difformità del contratto rispetto allo schema legale (art 1418, co.2). La nullità del contratto è causata da:
- mancanza di accordo fra le parti;
- difetto di causa, da intendersi nel senso della irrealizzabilità della sua funzione tipica;
- mancanza dell'oggetto o mancanza nell'oggetto dei requisiti di possibilità, determinatezza e determinabilità, o ancora il difetto della forma scritta ad substantiam;
- illiceità degli interessi perseguiti dalle parti, in tale ambito si collocano illiceità della causa, del motivo nonché della frode alla legge ed ancora cause di illiceità dell'oggetto;
- contrarietà a norme imperative, cioè a norme inderogabili dai privati, in quanto espressione di interessi o valori ritenuti fondamentali dall'ordinamento giuridico. Si parla qui di nullità virtuali, non testualmente.
Le disposizioni contenute nel testo sono poste dal legislatore, ma ricavate dall'interprete. La nullità può colpire anche le singole clausole del contratto (nullità parziale, art 1419). In casi di questo genere bisogna stabilire se la nullità della singola clausola si propaghi o meno all'intero contratto. Secondo la regola accolta dall'art 1419, co.1 si verificherà soltanto quando "risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità". Dunque deve trattarsi di una clausola essenziale nell'economia dell'affare. La nullità della singola clausola non si propaga mai all'intero contratto quando la clausola nulla sia sostituita di diritto da norme imperative (art 1419, co 2). Nel caso di contratto plurilaterale con comunione di scopo, la nullità che colpisce il singolo vincolo non si estende all'intero contratto, salvo che quella partecipazione debba ritenersi essenziale.
(art 1420). 88L'azione di nullitàIl contratto nullo è assolutamente improduttivo di effetti e non può essere convalidato.Non possono considerarsi eccezioni a questa regola generale la conferma o l'esecuzionevolontaria di donazioni (art 799) o disposizioni testamentarie (art 590) nulle, perché quinon si ha una vera e propria sanatoria del negozio giuridico.Alla nullità del contratto le parti possono rimediare attraverso una manifestazione divolontà, sostitutiva di quella viziata: si parla in tal caso di rinnovazione del contratto.Fenomeno ben diverso dalla rinnovazione è la conversione del contratto nullo (art 1424),istituto nel quale trova espressione il più generale principio di conservazione degli attigiuridici.Perché possa darsi luogo a conversione, debbono ricorrere 2 presupposti: il contratto nullo deve avere i requisiti di sostanza e di forma di un diversocontratto; si possa, ritenere, avuto riguardo
allo scopo delle parti, che queste, ove fossero state a conoscenza della causa di nullità, avrebbero voluto il contratto diverso.
La conversione del contratto nullo va tenuta rigorosamente distinta dalla convalida del contratto annullabile per due ragioni fondamentali:
- mentre nella convalida vi è perfetta identità tra il contratto viziato e il contratto sanato, nella conversione il contratto produttivo di effetti è diverso da quello stipulato dalle parti;
- mentre la convalida discende da una manifestazione di volontà della parte che avrebbe potuto chiedere l'annullamento, la conversione è posta in essere dal giudice.
La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (art 1421), e cioè da chiunque si trovi in una situazione giuridica tale che gli consenta di ricavare un vantaggio dalla declatoria di nullità del contratto.
La nullità può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.
(art 1421). L'azione di nullità è imprescrittibile. La nullità del contratto è sempre opponibile a tutti i terzi.
LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO
L'ordinamento in linea di massima non si preoccupa della circostanza che tra le prestazioni dedotte in contratto vi sia un equilibrio oggettivo. In altre parole la libertà di cui ciascuna parte gode trae con sé il rischio che si concluda un contratto economicamente anche molto svantaggioso, senza che ciò, di per sé, possa costituire motivo di doglianza (principio di equivalenza soggettiva delle prestazioni). Il principio di equivalenza soggettiva può operare, tuttavia, nei limiti in cui l'equilibrio tra le prestazioni sa il frutto di una libera valutazione delle parti non alterata da peculiari circostanze soggettive o oggettive. Quando ciò non si verifichi, saremo in presenza di un vizio genetico del sinallagma, ossia del nesso di corrispettività tra le prestazioni.
Proprio per questa corrispettività, risoluzione e rescissione sono applicabili ai soli contratti a prestazioni corrispettive. In tale prospettiva si colloca il rimedio della rescissione. Esso si articola nelle due ipotesi della rescissione del contratto concluso in stato di pericolo, e dell'azione generale di rescissione per lesione. Il contratto concluso in stato di pericolo è rescindibile allorché una parte abbia assunto obbligazioni a condizioni inique per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé o altri dal pericolo attuale di danno grave alla persona. Il giudice potrebbe assegnare alla parte in mala fede un equo compenso, per l'opera comunque prestata. L'azione generale di rescissione per lesione può essere proposta nel caso in cui vi sia tra le due prestazioni una sproporzione, dipendente dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra abbia approfittato per trarne vantaggio. Lo stato di bisogno deve essereInteso come grave stato di difficoltà economica o finanziaria. Quanto alla lesione, essa è rilevante nella misura in cui ecceda la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto, e deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori, in quanto l'incertezza in ordine a vantaggi e svantaggi derivanti dall'affare è immanente al tipo di contrattuale.
La risoluzione del contratto
Il vincolo che lega le parti del contratto può essere sciolto, anche in relazione al sopravvenire di circostanze che compromettono, o rendono senz'altro impossibile la realizzazione dell'assetto di interessi concordato. La risoluzione, che è dunque un modo di scioglimento dei contratti a prestazioni corrispettive, può ricollegarsi all'inadempimento di uno dei contraenti (art. 90).
1453-1462), all'impossibilità sopravvenuta della prestazione (art 1463-1466) nonché all'eccessiva onerosità sopravvenuta da una prestazione (art 1467-1469). I rimedi preventivi e successivi a fronte dell'inadempimento. La risoluzione per inadempimento L'inadempimento delle obbligazioni scaturenti dal contratto può attivare una pluralità di meccanismi di tutela del creditore. Alcuni di essi hanno carattere preventivo e costituiscono oggetto di disciplina pattizia: → Caparra confirmatoria alla conclusione del contratto un contraente può chiedere all'altro una quantità di denaro o cose fungibili. Questa soddisfa esigenze di: confermare la serietà dell'impegno assunto, costituire un acconto sulla prestazione cui è tenuta la parte che versa e, infine, fa da risarcimento alla parte non inadempiente. Nel caso di inadempimento di chi ha versato la caparra l'altra parte può recedere il contratto
etrattenere la caparra, nel caso opposto l'altro può pretendere il doppio della caparra versata. → Clausola penale pattuizione in forza della quale si conviene che, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, uno dei contraenti è tenuto ad una determinata prestazione. La prestazione non viene subito eseguita come nella caparra ma è oggetto di un obbligo assunto nei confronti dell'altra parte. La clausola penale ha molti usi: - funzione di preventiva determinazione forfettaria del danno; - finalità sanzionatoria dell'inadempimento. Il creditore non può, però, domandare insieme la prestazione principale e quella dedotta nella penale, a meno che quest'ultima non sia stata pattuita per il semplice ritardo. Ove la penale risulti manifestamente eccessiva avuto riguardo all'interesse del creditore, il giudice può disporne la riduzione. 91→ Clausole limitative limitative della facoltà delcreditore di proporre eccezioni tese a evitare o ritardare la prestazione dovuta. Esse non possono riguardare le eccezioni di nullità, annullabilità e rescissione e poi, anche se efficaci, il giudice può, per gravi motivi, sospendere la condanna e imporre una cauzione.
→Eccezione di inadempimento Ciascuna delle parti di un contratto a prestazioni corrispettive può rifiutarsi di adempiere alla propria obbligazione se l'altra non adempia o non offra di adempiere contemporaneamente la propria, a meno che termini diversi per l'adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. L'esecuzione della prestazione non può essere rifiutata però, se tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze del caso, risulti contrario alla buona fede.
Rappresenta esercizio di potere di autotutela la possibilità accordata ad un contraente di sospendere l'esecuzione della prestazione se le condizioni patrimoniali
ma un inadempimento grave e essenziale che renda impossibile o eccessivamente oneroso il mantenimento del contratto. La parte che intende chiedere la risoluzione del contratto deve inviare una diffida alla controparte, concedendole un termine per adempiere. Solo in caso di mancato adempimento entro il termine stabilito, la parte può procedere con la risoluzione del contratto. L'azione di esatto adempimento, invece, ha lo scopo di ottenere l'adempimento forzato della controprestazione. La parte che intende promuovere l'azione di esatto adempimento deve dimostrare di aver adempiuto correttamente alle proprie obbligazioni contrattuali e di essere pronta a ricevere la controprestazione. Entrambe le azioni, risoluzione e esatto adempimento, devono essere coordinate e possono essere promosse contemporaneamente. La scelta tra le due dipende dalla situazione specifica e dagli interessi delle parti coinvolte. È importante sottolineare che la risoluzione del contratto non comporta solo la cessazione delle obbligazioni contrattuali, ma può anche prevedere il risarcimento dei danni subiti dalla parte inadempiente a causa dell'inadempimento dell'altra parte. In conclusione, in caso di inadempimento grave e essenziale, la parte lesa può scegliere tra l'azione di risoluzione del contratto e l'azione di esatto adempimento, entrambe finalizzate a tutelare i propri interessi.ma soltanto l'inadempimento che risulti di