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GARANZIA
● Mandato (fiducia cum amico) = il fiduciario acquista la proprietà dei benifiduciati con l'obbligo di preservarli o gestirli in modo produttivo e poi trasferirli al fiduciante.
● Garanzia (fiducia cum creditore) = il fiduciario, creditore del fiduciante acquista i beni fiduciati in garanzia del credito con l'obbligo di trasferirli al fiduciante una volta ottenuta la prestazione.
Dal punto di vista STRUTTURALE, il negozio fiduciario risulta dalla COMBINAZIONE di due negozi:
● un contratto con effetti reali che comporta il trasferimento della proprietà dei beni dal fiduciante al fiduciario;
● un contratto con effetti obbligatori, che ha per contenuto l'obbligo a carico del fiduciario di utilizzare i beni fiduciati in conformità agli scopi pattuiti.
Causa e simulazione del contratto: Può accadere che un contratto venga stipulato perché si hanno degli interessi diversi, che stanno dietro ad esso, rispetto a quello che appare dal contratto stipulato.
Ciò che emerge dal contratto stipulato è quindi una mera situazione fittizia. Questo è il caso della simulazione del contratto. Richiede sempre un accordo tra le parti, chiamato intesa simulatoria. Non viene mai vietata dall'ordinamento, lo è solo nei casi in cui si voglia perseguire interessi illeciti. Spesso la simulazione infatti è usata per frodare i creditori, in questo caso il contratto non sarà nullo, ma il creditore potrà esprimere l'azione di accertamento della simulazione. Il contratto simulato non produce mai effetti tra le parti, è il vero contratto, quello dissimulato, a produrre gli effetti, a condizione ovviamente che ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma. Può essere: - relativa: quando cade sulla natura del contratto (es. stipulo una compravendita ma in realtà faccio una donazione), o sull'oggetto (es. voglio vendere un mio bene immobile a 50000 euro, ma al fine di assoggettarlo ad un'imposta di registro inferiore, d'accordo con l'acquirente).lo vendo a 25000).- ASSOLUTA= quando al di là della situazione creata dal contratto non si intende modificare la preesistente realtà giuridica. Si tratta quindi in questo caso di una vera e propria simulazione (es. al fine di non far assoggettare i miei beni ai creditori simulo di venderli a terzi ma in realtà ne resto proprietario).
La simulazione può investire anche le parti del contratto, in questo caso si parla di INTERPOSIZIONE FITTIZIA DI PERSONA (es. Caio finge di stipulare un contratto con Tizio, ma in realtà presta la sua opera a Sempronio, in questo caso Tizio è l'interposto mentre Sempronio l'interponente).
Il negozio fiduciario, sempre legato ad interessi: Un soggetto (fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (fiduciario) la proprietà di alcuni suoi beni con l'accordo che il fiduciario faccia di questi beni un certo uso, per poi ritrasferirli al fiduciante o a terzi. Questo contratto può assolvere ad una funzione di mandato e di
garanzia.Classificazione dei contratti in base alla causa:
1) A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE O SINALLAGMATICI= questi contratti assolvono a funzioni di scambio. Le parti qui si pongono come l'una in funzione dell'altra per l'ottenimento della prestazione, si parla al riguardo di SINALLAGMA. Essendo le due prestazioni in stretto contatto, i vizi e i difetti di una di esse si ripercuotono sull'altra. Qualora una delle due prestazioni non venga eseguita si avrà la risoluzione per inadempimento. In poche parole, le 2 prestazioni sono in nesso di corrispettività.
2) UNILATERALI= solo una parte deve effettuare una prestazione e qualora essa non sia adempiuta spesso si inserisce un rimedio per attenuare l'unica prestazione dovuta, quindi non si ha subito la risoluzione per inadempimento.
3) A TITOLO ONEROSO= in questi contratti vantaggi e sacrifici si distribuiscono fra entrambe le parti, sono in poche parole contratti dove entrambe le parti devono.
effettuareuna prestazione. → Sono molti simili ai contratti a prestazioni corrispettive ed infatti le 2categorie sono interscambiabili, se non che questa viene usata per indicare quei contrattidove non c’è un chiarissimo nesso di corrispettività tra le prestazioni.
4) A TITOLO GRATUITO= qui il sacrificio viene sopportato da una sola parte a vantaggiodell’altra.
5) DI SCAMBIO E ASSOCIATIVI= nei contratti di scambio chiaramente c’è l’incrocio delleprestazioni, mentre nei secondi invece le prestazioni non si incrociano e sono finalizzate aduno scopo comune tra i contraenti (ad esempio il contratto con cui si da vita adun’associazione).
6) COMMUTATIVI E ALEATORI= nei primi vantaggi e svantaggi possono essere previstinel momento della conclusione del contratto, nei secondi vantaggi e svantaggi sono sempreincerti.
Forma del contratto e le sue funzioni:
Scritta→ È un requisito del contratto ed è prescritta a pena di nullità per contratti
Di importanza economica rilevante. Le parti però sono anche altrettanto libere di dare all'atto di autonomia la forma da esse giudicata più congrua.
Le ragioni per le quali la legge impone la forma scritta:
- Per il peso economico dell'atto → es. beni immobili e vogliono la trascrizione dell'atto pubblico o della scrittura privata.
- Donazioni → serve la forma dell'atto pubblico e non scrittura privata.
- A tutela della parte più debole del rapporto anche per richiamare la sua attenzione a una clausola svantaggiosa.
- Obbligo di chiarezza per presentare in modo chiaro e trasparente il contenuto → inosservanza = nullità del contratto e risarcimento.
Per relationem → tra due atti giuridici esiste un nesso di strumentalità; l'uno è prodromico alla conclusione dell'altro o ne condiziona l'efficacia, la forma del primo si determina in relazione a quella del secondo (es. preliminare riveste la forma del definitivo).
Convenzionale (art.
1352) → parti stesse introducono forma scritta per maggiore certezza. Ad probationem → usare determinata forma per la prova del contratto; mancato rispetto = atto valido ma non potrà essere provato per testimoni o per presunzioni a meno che non si dimostri l'incolpevole perdita del documento che forniva la prova.
ACCORDO TELEMATICO: d.P.R. 1997 → documento elettronico ha valore a tutti gli effetti. d.P.R 2005 → per la validità deve essere sottoscritto con firma digitale.
Gli effetti del contratto nei confronti delle parti → Art. 1372 = contratto ha forza di legge tra le parti, esprime il senso di irrevocabilità per le parti del vincolo scaturente del contratto.
EFFETTI OBBLIGATORI = instaurano rapporti obbligatori; non è oggetto di una specifica disciplina legislativa.
EFFETTI REALI = trasferire titolarità di un diritto (alcune volte producono anche eff. obb. es: compravendita).
CONTRATTI AD ESECUZIONE ISTANTANEA E CONTRATTI AD ESECUZIONE: anche chiamati ad effetti istantanei.
La distinzione rileva sul piano della risoluzione pereccessiva onerosità sopravvenuta concessa solo in esecuzione contrattuale. Effetto reale Grazie al principio consensualistico, descritto all'art. 1376, si ha la cosiddetta IMMEDIATA EFFICACIA TRASLATIVA del consenso legittimamente manifestato, poiché, è sufficiente il consenso a produrre l'effetto traslativo. Per cui il semplice consenso, in una compravendita ad esempio, è l'unico pretesto per produrre l'effetto reale di traslare la proprietà alla controparte su un determinato bene. La consegna della cosa rimane invece irrilevante ai fini del perfezionamento dell'effetto traslativo poiché assume il semplice carattere di un'obbligazione. Bisogna sottolineare bene che contratti reali e contratti ad effetti reali sono due cose diverse poiché i primi si perfezionano con la consegna della cosa e non con il solo consenso come i secondi!!!- Dal principio dell'immediata efficacia traslativa delconsenso si evince che qualora la cosa, oggetto della compravendita, perisca per cause non imputabili al venditore, la controparte non è libera dall'obbligazione di effettuare la controprestazione. Tuttavia l'inconveniente più grave sembra verificarsi quando, a causa del principio consensualistico, la proprietà del bene è già stata trasferita alla controparte grazie al consenso legittimamente manifestato, ma il bene è ancora in possesso dell'alienante: in questa situazione l'alienante potrebbe porre in essere ulteriori atti di disposizione vendendo il bene a terzi. Questa situazione è risolta tramite alcuni criteri di base (che si trovano nel codice) che temperano il principio dell'immediata efficacia traslativa, in base al tipo di bene. Irrevocabilità del vincolo negoziale ed il recesso (art 1372): Contratto si può sciogliere soltanto quando le parti manifestano concordamente la loro volontà (MUTUO CONSENSO) o per altre cause ammesse dalla.legge.Diritto di recesso (revoca o denunzia) → diritto potestativo, l’esercizio del quale comporta loscioglimento del vincolo contrattuale. Può essere esercitato fino al momento in cui ilcontratto non abbia avuto un principio di esecuzione MA non vale per i contratti diesecuzione continuata o periodica dove il recesso può essere posto in essere anche dopol’inizio dell’esecuzione senza che però pregiudichi le prestazioni già eseguite (salva volontàdelle parti).
- Recesso per giusta causa, es. inadempimento
- Recesso a tutela del consumatore
CONTINUATASe questo diritto viene attribuito ad una parte verso un corrispettivo (somma di denaro)consegnato al momento della conclusione= caparra penitenziale / nel momento in cui ildiritto viene esercitato= multa penitenziale.
Il contratto e i terzi: il contratto produce effetti soltanto nei confronti delle parti, per cui iterzi logicamente non sono investiti da effetti contrattuali. Tuttavia questo principio
Il principio di cui si sta parlando è assoluto solo per quanto attiene la costituzione di effetti svantaggiosi nei confronti dei terzi, mentre non è assoluto qualora invece si costituiscano effetti favorevoli in capo ad essi.
I seguenti casi sono casi in cui il principio di cui si sta parlando ha valenza assoluta:
- PROMESSA DEL FATTO DEL TERZO (art. 1381) = una parte promette alla controparte che un terzo adempirà alla prestazione al suo posto. In questo caso il terzo non è assolutamente obbligato ad adempiere ma la parte che aveva fatto la promessa in caso di inadempimento si troverà a risarcire la controparte.
- CONTRATTO IN DANNO DEL TERZO = ad esempio un contratto tra due imprenditori al fine di danneggiare un terzo imprenditore, in questo caso l'effetto discende da una pattuizione che integrerà gli estremi di un fatto illecito.
- DIVIETO DI ALIENAZIONE (art. 1379) = questo divieto stabilito per contratto esaurisce chiaramente la sua efficacia tra le parti ed è circoscritto ad un tempo ragionevole.