Diritto privato
Persona fisica
Ogni individuo alla nascita acquista la capacità giuridica, che è quella capacità di essere soggetti a diritti e obblighi e di essere titolari di rapporti giuridici. Tale capacità è acquistata da tutti gli individui e può essere limitata in alcuni casi specifici (es. i condannati sono esclusi dagli uffici pubblici, gli stranieri non hanno diritti elettorali). La capacità giuridica si differenzia dalla capacità di agire, che è quella capacità di disporre dei propri diritti e di modificare tramite la volontà rapporti giuridici. Tale capacità si acquista nel 18º anno di età, indicando con questa tappa il momento dell’acquisto di una certa maturità.
Anche la capacità di agire può essere limitata e tale limitazione si attiene alla mancanza della capacità di intendere e di volere. La restrizione della capacità di agire si riferisce al diritto di proteggere l’individuo incapace da un danno ricavato a se stesso, producendo un rapporto giuridico sfavorevole. I rapporti giuridici prodotti dall’incapace sono annullabili, poiché il compito di stipulare tali rapporti è sotto la potestà di altre figure (genitori, tutore). Tali figure comunque non potranno mai sostituirsi all’incapace soprattutto nelle scelte di carattere personale (l’interdetto non può contrarre il matrimonio o fare testamento).
Quando l’incapace è abitualmente infermo di mente e non è capace di provvedere ai propri interessi si dà luogo alla sentenza di interdizione che rende totalmente privo l’individuo della capacità di agire. Quando, invece, l’infermità non è così grave da emettere una sentenza di interdizione, allora si pronuncia la sentenza di inabilitazione, tale sentenza limita la capacità di agire e attribuisce all’inabilitato un curatore.
I minori, gli interdetti, gli inabilitati sono incapaci legali, tale incapacità può essere assoluta nei casi in cui siano interdetti e minori, relativa per quanto riguarda gli inabilitati e i minori emancipati. L’incapacità legale ha come effetto un annullamento del rapporto o del contratto stipulato, poiché in qualsiasi momento la controparte può accertare con sicurezza l’esistenza dello stato di incapacità. Quando invece vi è il caso di incapacità naturale non seguita dall’incapacità legale, i rapporti o i contratti sono valutati caso per caso e secondo l’ordinamento.
Per quanto riguarda i diritti di famiglia, il rapporto può essere annullato perché la giurisprudenza vuole per l’attuazione del negozio una piena e totale consapevolezza. L’incapacità naturale rende annullabile qualsiasi atto negoziale, di donazione e testamento. Da ciò risulta che qualsiasi contratto prodotto da un minore di età è annullabile, ma questa condizione presuppone l’esistenza di una manifestazione di volontà presa in considerazione nel traffico giuridico, es. quando vi siano parole dette da un bambino in un negozio giuridico tale caso è inesistente, poiché è privo di effetti fin dall’inizio e non ha bisogno di azione giudiziale di annullamento.
La cura della persona del minore e l’amministrazione dei beni è affidata ai genitori che hanno una serie di poteri e costituiscono la potestà dei genitori. Tali poteri sono esercitati di comune accordo da entrambi. Se vi sia un contrasto tra i genitori subentra il giudice, che comunque non potrà imporre una propria decisione, ma cercherà di favorire un accordo, in caso contrario attribuirà potere alla decisione più consona e idonea di uno dei genitori. Quando non vi siano i tempi per tale procedura, l’ultima parola spetta al padre, anche contro i voleri della madre. La potestà deve essere esercitata nell’interesse del minore e costituisce prima di tutto un dovere.
Oltre al dovere del mantenimento, vi è il potere-dovere di sorveglianza, che implica il potere di tenere presso di sé il figlio e da tale potere dipende la responsabilità dei genitori verso i terzi danneggiati da fatto illecito del minore. Il potere-dovere di educazione comprende la facoltà di compiere scelte circa i corsi di studio del minore o l’educazione religiosa. Inoltre, la potestà dei genitori comprende il potere-dovere di amministrazione del patrimonio e di rappresentanza legale, se tali atti non si riferiscono a scelte strettamente personali. Tutti gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo se per necessità o utilità del figlio e sempre dopo l’autorizzazione del giudice tutelare (es. la continuazione di un’impresa commerciale). Gli atti non compiuti con tale procedura sono annullabili.
Il potere-dovere di ordinaria amministrazione rientra nei contesti della disposizione del reddito e dei beni compresi nel patrimonio, mentre gli atti di straordinaria amministrazione riguardano la disposizione del capitale. Quando un minore, per cause di decesso, non ha genitori, la potestà viene esercitata da un tutore nominato dai genitori precedentemente o da un tutore nominato dal giudice, regolarmente scelto tra i parenti prossimi.
Il tutore ha la cura del minore, lo rappresenta e amministra i beni ed ha poteri-doveri analoghi a quelli dei genitori. Il tutore in primo luogo procede all’inventario dei beni del minore, propone provvedimenti circa l’educazione e l’amministrazione dei beni e provvede ad investirli sotto l’autorizzazione del giudice tutelare. Inoltre, il tutore deve rendere conto ogni anno al giudice tutelare della sua amministrazione e al termine dovrà produrre una contabilità generale. Anche il tutore per atti straordinari di amministrazione deve ricevere l’autorizzazione dal giudice tutelare, in caso contrario tali atti sono annullabili. Per abuso, negligenza, inettitudine il tutore può venire rimosso dal suo ufficio e dovrà risarcire il danno provocato dalla sua amministrazione.
L’emancipazione del minore avviene quando per casi gravi un giovane di 16 anni contrae il matrimonio, dopo autorizzazione. Questa capacità gli attribuisce il potere di amministrare i propri beni autonomamente per quegli atti di ordinaria amministrazione, dopo il consenso per tutti gli altri atti. In questo caso l’ufficio del giudice è quello di assistere, aggiungendo il proprio assenso alle dichiarazioni di volontà del minore, e non quello di sostituirsi al minore.
Persone giuridiche
Oltre a persone fisiche, e cioè materialmente esistenti, il nostro ordinamento concepisce la figura delle persone giuridiche, e cioè enti o istituzioni, che sono posti sullo stesso piano delle persone fisiche. Affinché si costituisca un’istituzione o un ente vi deve essere il presupposto di uno scopo da raggiungere. Uno potrà essere il volere destinare un patrimonio a scopo culturale o benefico (fondazione).
Una caratteristica fondamentale della persona giuridica è la possibilità di conferirle la responsabilità limitata, affinché persone attive in campo sociale abbiano la possibilità di lavorare, ma rischiare un determinato numero di beni e denari, tale possibilità è data esclusivamente ad organizzazioni collettive in modo, appunto, da incentivare la cooperazione di diversi individui in diversi gruppi. Mentre la legislazione italiana prevede che un’impresa composta da un individuo singolo, poiché ha la capacità di operare in piena autonomia e con pieni poteri, a ciò deve corrispondere una responsabilità illimitata nei confronti dei creditori.
Elemento essenziale affinché vi sia la costituzione di una persona giuridica è la presenza del patrimonio (insieme di rapporti giuridici attivi e passivi), il quale sia staccato e autonomo dal patrimonio delle persone fisiche, che fanno parte di tale organizzazione. Il concetto di autonomia patrimoniale perfetta è riscontrabile nella società per azioni, nella quale i soci non sono responsabili dei debiti della società, così come il patrimonio sociale non è intaccabile dai creditori del singolo socio.
Per altri tipi di organizzazioni si usa un concetto intermedio e cioè autonomia patrimoniale imperfetta, che diversa applicazione per le diverse tipologie di enti; nel caso di una società semplice il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione forzata della quota del debitore, ma solo se i beni del debitore sono insufficienti a soddisfare le pretese del creditore; nelle associazioni non riconosciute i creditori particolari del singolo socio non possono in alcun modo intaccare il patrimonio dell’associazione; nel caso di una società in nome collettivo il creditore non può pretendere la quota sociale del debitore per soddisfarsi, ma se i debiti lo inducono al fallimento, tale quota dovrà essere liquidata.
Queste separazioni parziali tra il patrimonio dei soci e quello della persona giuridica cerca di tutelare in qualche modo le attività dell’ente dai contraccolpi del creditore particolare dei soci. Comunque anche quando le varie quote vengono liquidate per soddisfare il debitore, tali quote verranno calcolate al netto dei debiti dell’organizzazione stessa. Ciò vuol dire che nonostante tutto saranno garantiti i creditori dell’organizzazione.
Le persone giuridiche possono presentare la struttura di istituzione o di corporazione. Le istituzioni sono vincolate ad uno scopo che è prestabilito nell’atto costitutivo e nello statuto ed è relativamente immutabile. L’istituzione può proporsi di realizzare un fine di carattere generale (ist. di ricerca scientifica) o particolare (centro assistenziale invalidi di guerra). Le corporazioni sono gruppi di persone che gestiscono la propria organizzazione e dispongono liberamente del patrimonio, anche qui i fini possono essere di carattere generale (cooperazione per lo sviluppo e la cultura) o a carattere particolare (club), in questo modo lo scopo può essere modificato o comunque interpretato liberamente dal gruppo.
Fra le istituzioni di diritto privato ritroviamo le associazioni che sono enti a struttura corporativa ed hanno essenzialmente finalità culturali, religiose o politiche, sindacali, sportive. Se lo scopo di tale unione è lucrativo o mutualistico, tali enti vengono denominati società. Se lo scopo, invece, comporta un soddisfacimento di un bisogno economico dei partecipanti attraverso il compito di un’opera o la prestazione di un servizio tale ente prende il nome di consorzio.
Le associazioni sono organizzazioni collettive composte da una pluralità di individui, che perseguono uno scopo diverso dall’esercizio di un’attività commerciale. Nasce dall’accordo di tali persone e per effetto di un atto costitutivo, le quali, inoltre, stabiliscono le regole e i meccanismi di funzionamento dell’associazione in uno statuto. Le associazioni più importanti sono i sindacati e i partiti politici.
Nel nostro ordinamento giuridico vi sono 2 tipologie di associazioni: quelle riconosciute e quelle non riconosciute. Le prime sono riconosciute con un decreto del capo dello stato o del presidente della giunta regionale. Il riconoscimento non è un presupposto per l’efficacia giuridica dell’ente, ma solo per conferirgli la personalità giuridica, intesa come autonomia patrimoniale perfetta. Ciò vuol dire che per ogni associazione non riconosciuta ogni responsabilità cade sull’individuo che ha agito nel nome dell’associazione.
In alcuni casi il riconoscimento può essere negato, e soprattutto quando tenuto conto dell’ampiezza delle attività svolte dall’associazione, il patrimonio risulta insufficiente per garantire le pretese dei creditori. Una volta acquisito il riconoscimento, l’associazione sarà sottoposta ad un controllo amministrativo da parte degli organi governativi, infatti non si potranno fare modifiche allo statuto, non potranno essere acquistati beni se non sotto l’approvazione e l’autorizzazione delle autorità amministrative, ed anche i principali atti della vita dell’associazione saranno soggetti a pubblicità. Tutto ciò per garantire una maggiore efficacia e trasparenza delle attività dell’associazione e la possibilità che atti vengano approvati a condizioni svantaggiose per l’ente.
La capacità giuridica è un elemento caratterizzante delle associazioni, ma trova una limitazione nell’acquisizione di alcuni beni; come abbiamo detto le associazioni riconosciute hanno bisogno dell’autorizzazione da parte delle autorità preposte per tali acquisti, ma anche per accettare donazioni o eredità vale la stessa procedura, tutto ciò per garantire che ingenti patrimoni non si accumulino che non si propongono scopi produttivi. Così come le associazioni non riconosciute, pur non avendo autonomia patrimoniale perfetta, sono sottoposte a simili controlli per l’accettazione di lasciti testamentari o donazioni e godere di un’autorizzazione per l’acquisizione di beni.
Il fondo delle associazioni è costituito dai contributi degli associati e dai beni dell’associazione. Tale fondo è proprietà dell’associazione e non dei consociati, così come non hanno diritto ad una liquidazione qualora l’associato sia receduto o sia stato espulso dall’associazione. Il patrimonio sociale dell’associazione è distinto rispetto a quello del singolo associato, tanto nelle associazioni riconosciute quanto in quelle non riconosciute. Gli organi dell’associazione sono: l’assemblea degli associati che delibera a maggioranza. Nell’ordinamento interno sono poi regolate le disposizioni per la convocazione dei membri, le presenze per convalidare la costituzione dell’associazione e le maggioranze necessarie per le delibere. Tale controllo è necessario da parte del potere giudiziario per la tutela dei singoli soci, ma non è un controllo sull’orientamento dell’attività dell’associazione, ma sulla conformità della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto(controllo di legalità).
Ogni associazione è aperta all’adesione di altri individui, basti che abbiano requisiti specifici, spesso indicati nello statuto. Non tutti i terzi che abbiano determinati requisiti sono ammessi. L’associato non può recedere dall’associazione se ha assunto l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. È nullo invece l’obbligo di partecipare all’associazione a vita, ciò per tutelare la libertà dell’individuo. L’associato potrà recedere quando vi sia un impegno valido e per giusta causa (per es. il dissenso per l’avvenuta modifica dello statuto). L’esclusione avviene solo se vi siano motivi gravi (mancanza di uno dei requisiti previsti, mancato pagamento di una quota ecc.) e dovrà essere motivata. L’atto di esclusione potrà essere impugnato di fronte all’autorità giudiziaria per abuso di potere o per violazioni di regole legali o dell’atto statutario o insussistenza dei fatti prodotti nella motivazione. Comunque l’autorità giudiziaria non potrà sostituire la propria motivazione a quella dell’associazione rispettando tale libertà. L’annullamento di un atto di esclusione può venir pronunciato quando la deliberazione ha un carattere discriminatorio o manifestamente iniquo.
Un’associazione si estingue o quando è espressamente citato nell’atto costitutivo e nello statuto o quando lo scopo è raggiunto o quando è irraggiungibile o quando vengono a mancare tutti i consociati. Inoltre, l’estinzione può essere approvata da una delibera in assemblea con il voto di almeno ¾ degli associati. In tale momento l’associazione non è ancora estinta, ma è in liquidazione, in questa fase non si possono fare altre operazioni, ma si devono definire i rapporti pendenti. Si pagano i creditori, i beni sono devoluti secondo le indicazioni dell’atto costitutivo o dello statuto o secondo le deliberazioni dell’assemblea, in mancanza di un’indicazione l’autorità governativa devolverà i beni ad altri enti con fini analoghi. Finita la liquidazione, l’associazione cessa di esistere, si estingue.
La fondazione è un ente creato da uno o più fondatori per attuare la destinazione di un patrimonio a un determinato scopo, che può essere di natura scientifica, assistenziale o culturale. La fondazione esegue finalità esterne predeterminate dal fondatore e che sono pressoché immutabili. Tale istituto si costituisce per mezzo di un atto pubblico o di un testamento. Tali atti devono contenere la denominazione dell’ente, lo scopo, il patrimonio, la sede e le norme che regolano e amministrano l’ente.
Anche per la fondazione vi è la differenza tra riconosciuta e non riconosciuta e tale caratteristica si acquista similmente come le associazioni ed ha lo stesso effetto. Per quanto riguarda la capacità di agire e soprattutto nell’atto di acquisto anche le fondazioni hanno gli stessi limiti delle associazioni. Infine, per qualunque atto importante della vita della fondazione è prevista l’iscrizione ai pubblici registri. Gli amministratori di tali enti sono nominati con criteri espressi nell’atto di fondazione, se ciò non è previsto vengono nominati dall’autorità amministrativa. In tal modo si controlla l’effettiva e regolare attività dell’ente.
Esistono casi in cui lo scopo della fondazione si esaurisce o diventa impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio diviene insufficiente, allora l’autorità amministrativa può trasformare la fondazione allontanandosi, però, il meno possibile dallo scopo originario. Nel caso specifico in cui il patrimonio diventi insufficiente per raggiungere un determinato scopo, invece, l’autorità assume il provvedimento della fusione, accorpando con altre fondazioni.