Il diritto
Il diritto è un sistema nato per risolvere i naturali conflitti che insorgono tra gli uomini. Esso riguarda casi generali e astratti (norme) che vengono applicati ai casi concreti tramite la figura del giudice. Il diritto è ovviamente mutato nel tempo, anche se troviamo ancora oggi tracce del diritto romano.
Organizzazione giuridica
- Chi crea le leggi: parlamento, governo in termini nazionali, parlamento europeo in termini internazionali ecc.
- Chi applica le leggi: gli organi giudiziari
La norma giuridica
La norma è l'unità del diritto e il suo insieme viene chiamato ordinamento giuridico. Un insieme di norme che trattano dello stesso argomento viene detto istituto. Le norme sono precostituite, ciò vuol dire che vengono create prima che un conflitto insorga poiché tutti devono sapere quali comportamenti sono leciti e quali no; il momento in cui il giudice decide per un singolo caso viene detto sentenza.
Common law vs civil law
Common law: c'è il precedente vincolante e il giudice può creare sul momento una norma per risolvere il conflitto (es: Inghilterra).
Civil law: non c'è il precedente vincolante.
Diritto oggettivo e soggettivo
Oggettivo: le norme che tutti devono rispettare.
Soggettivo: possibilità da parte di un singolo di far valere un proprio diritto su altri (es: diritto di proprietà).
Rapporti giuridici
Rapporto tra persone che si sono legate (sia volontariamente che non) in cui abbiamo un soggetto attivo e uno passivo (es: il cittadino è passivo nel momento in cui deve pagare le tasse allo stato che risulta come soggetto attivo, chiamato in questo caso potestà di imperio).
Diritto soggettivo
Si divide poi in diritto assoluto (nei confronti di tutti, quindi ad esempio quelli della personalità) e diritto relativo (tra 2 o più parti, ad esempio il diritto di credito, di risarcimento di un danno ecc.). Abbiamo quindi norme che vietano, che obbligano e norme di soggezione, ovvero che fanno subire ad un soggetto le conseguenze di atti altrui, qui la parte attiva è detta potere sovrano (es: licenziare/licenziarsi).
Onere e potestà
Onere: comportamento che siamo liberi di attuare o no in vista di un determinato risultato.
Potestà: avere dei diritti nei confronti di altre persone ma nel loro interesse (es: genitori su minori).
Fatti giuridici, atti giuridici, negozi giuridici
Fatti giuridici (categoria generale): qualsiasi accadimento naturale o umano, lecito o illecito, discrezionale o dovuto che produce un effetto giuridico. Qui non è detto che l’uomo desideri un determinato effetto giuridico.
Atti giuridici: è una sottocategoria dei fatti, qui c’è la volontà degli effetti (es: un contratto bilaterale o plurilaterale, dichiarazione di volontà, quietanza di un pagamento, dichiarazione di scienza, prova che un fatto è avvenuto).
Negozi giuridici: viene utilizzato questo termine per indicare gli atti di volontà, ma nell'ordinamento giuridico italiano questo termine non viene contemplato, a differenza della Germania.
Fonti del diritto
- Costituzione
- Leggi ordinarie
- Leggi regionali
- Regolamenti
- Usi/consuetudini
La riserva delle leggi costituzionali sta a significare che alcune materie possono essere regolate solo da leggi costituzionali. Le leggi che vanno contro la costituzione sono costituzionalmente illegittime e verranno giudicate dalla corte costituzionale. Questo avviene solitamente quando durante un processo viene messa in discussione la legittimità di una norma. Se viene dichiarata illegittima allora non sarà più valida dal giorno dopo la sentenza.
Leggi ordinarie, regionali e regolamenti
Le leggi ordinarie: esempi: i decreti legge sono emanati dal governo in caso di urgenza e necessità e cessano di validità se entro 60 gg non vengono convertiti in legge dal parlamento; i decreti legislativi vengono proposti dal parlamento ed emanati dal governo.
Le leggi regionali: lo stato detta dei principi fondamentali su delle materie, i quali vengono poi analizzati e trasformati in legge dalle singole regioni. Lo stato non può invadere la competenza delle regioni e le regioni non possono violare i principi fondamentali, il diritto civile e penale.
Regolamenti: di esecuzione per appurare particolari non espressi in alcune norme; indipendenti per trattare di materie non regolate in alcuna legge. I regolamenti emanati dal corpo legislativo hanno immediata efficacia nei vari stati, al contrario delle direttive che devono essere invece accolte e poi trasformate in legge dai vari stati.
Usi e consuetudini
Usi e consuetudini sono una serie di comportamenti non nero su bianco a cui però ci si attiene (es. il segreto bancario).
Efficacia della legge nel tempo
Una legge è valida dopo 15 gg (vacatio legis) dalla sua pubblicazione (a seconda della legge emanata verrà pubblicata nella gazzetta ufficiale, nel bollettino dei regolamenti ecc).
Interpretazione della legge
Interpretazione della legge: letterale e teleologica (significato delle parole e intenzioni del legislatore).
- Interpretazione dottrinale: data dagli studiosi di diritto
- Interpretazione autentica: data da un’altra norma
- Interpretazione amministrativa: data da un organo amministrativo
- Interpretazione giudiziale: data dal giudice
- Interpretazione estensiva: che riguarda più soggetti di quanti ne esprime (es: nell’art. 3 si parla di cittadini ma si intendono gli uomini)
Quando non esiste una norma adatta ad un determinato caso si ricorre all’analogia: si cercano casi analoghi e si applicano le norme che si sarebbero applicate ai casi analoghi (i quali devono essere il più simile possibile al caso in questione). Se non si può ricorrere all’analogia, allora si ricorre ai principi generali dell’ordinamento giuridico, ovvero le basi delle leggi.
Diritto internazionale privato
Viene applicato quando ci sono conflitti tra cittadini di stati diversi; ogni stato ha il proprio diritto internazionale privato e per questo sono nate delle convenzioni per poter evitare la nascita di conflitti tra i vari diritti dei vari stati. Solitamente viene applicata la cosiddetta lex mercatoria, ovvero ad ogni singolo il diritto del proprio stato di appartenenza. Quando si tratta però di proprietà di beni o di fatti illeciti si applica la legge del luogo, ovvero la legge del luogo in cui si trovano i beni, in cui è accaduto il fatto illecito.
Capacità giuridica
La persona con capacità giuridica è quella persona titolare di diritti e doveri sin dalla nascita e che perderà solo al momento della morte. Nel caso in cui la persona nasca morta o muoia poco dopo la nascita allora i suoi diritti e i beni che gli erano destinati andranno ai suoi eredi. Al momento della nascita viene fatta una dichiarazione da chi ha assistito al parto (la madre può anche non essere riconosciuta) che viene poi utilizzata per creare l’atto di nascita custodito nei registri dello stato civile.
Alla nascita viene dato un nome dal genitore che lo riconosce o, se non riconosciuto dall’ufficiale di stato civile, e un cognome (se nato all’interno del matrimonio avrà il cognome del padre, se fuori avrà il cognome del genitore che lo riconosce per primo, se lo riconoscono allo stesso momento avrà il cognome del padre ma può affiancarlo a quello della madre.); se non viene riconosciuto sarà l’ufficiale a dare nome e cognome.
Domicilio, residenza e dimora
Il domicilio è la sede di affari ed interessi, la residenza è invece il luogo di abituale dimora della persona. La dimora è il luogo in cui si soggiorna per un determinato periodo (es: periodo di studi), diversa dal soggiorno che è il luogo in cui si soggiorna per un periodo breve (es: viaggio di affari).
Decesso e assenza
Decesso: fine della capacità giuridica.
Assenza: una persona viene dichiarata assente dopo 2 anni dall’ultima notizia, adesso i suoi beni e patrimoni possono essere affidati temporaneamente agli eredi che non possono però alienarli o ipotecarli; passati 10 anni si può parlare di morte presunta e gli eredi possono alienare, vendere, ipotecare i beni (ne hanno piena disponibilità), il coniuge può risposarsi; nel caso in cui lo scomparso riappaia gli verrano restituiti i beni nello stato in cui si trovano. Se si dimostra che l’assenza è voluta e ingiustificata allora la persona perde i diritti sul suo patrimonio e non può più averne la restituzione.
Nel momento in cui scompaiono più persone nello stesso momento (es: incidente stradale) si parla di commorienza e verranno tutte dichiarate morte allo stesso momento previa dimostrazione contraria.
Capacità di agire
La persona è dotata di capacità di agire, ovvero la capacità di compiere atti giuridici, al compimento della maggiore età (nel momento in cui si compiono atti giuridici prima dei 18 anni si sta agendo in rappresentanza dei genitori o del tutore che viene attribuito dal giudice tutelare). I beni che spettano al minore possono essere alienati, venduti o comunque sottoposti a straordinaria amministrazione solo con il consenso del giudice tutelare.
Casi particolari di capacità di agire
Quando un minore viene accertato maturo dal punto di vista psico-fisico può ottenere la capacità di agire (solo però per gli atti di ordinaria amministrazione, quelli di straordinaria verranno affidati a un curatore) —> minore emancipato
La capacità di agire può essere persa prima della morte nei casi ad esempio di infermità mentale: l’istituto di interdizione dichiarerà l’interdizione della persona la quale rappresentanza verrà affidata ai genitori o a un tutore.
Inabilitazione e amministrazione di sostegno
Nei casi di infermità mentale poco grave la persona viene dichiara inabilitata, può quindi compiere atti di ordinaria amministrazione e viene affiancata da un curatore che compierà gli atti di straordinaria amministrazione. Inabilitato e minore emancipato —> CURATORE
Colui che invece è impossibilitato momentaneamente al provvedere dei propri interessi viene affiancato da un amministratore di sostegno. Lo stato di interdizione e di inabilitazione può essere revocato e la persona verrà affiancata da un amministratore di sostegno. Momentaneamente incapace ed ex interdetto/inabilitato —> AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Persona fisica e giuridica
La persona fisica corrisponde all’uomo in senso stretto, quella giuridica sta ad indicare anche le organizzazioni collettive come fondazioni, associazioni e comitati. Enti quindi con uno scopo filantropico, scientifico ecc. formati a maggioranza nei quali troviamo amministratori che concludono contratti. Gli enti possono essere riconosciuti o no, avere quindi o no la personalità giuridica.
Enti riconosciuti e non riconosciuti
Enti riconosciuti: hanno un fondo patrimoniale, possono acquistare beni mobili e immobili anche a titolo gratuito e se sussistono dei debiti essi verrano estinti solo tramite il fondo patrimoniale. Hanno autonomia patrimoniale perfetta.
Enti non riconosciuti: hanno un fondo patrimoniale, ma se contraggono dei debiti i diretti responsabili sono gli amministratori dell’ente che dovranno rispondere personalmente all’estinzione del debito qualora il fondo patrimoniale non sia sufficiente.
Comitati, fondazioni e associazioni
Comitati: raccolta di denaro da parte di terzi che verrà destinato a scopo benefico.
Fondazioni: organizzazioni create tramite atti pubblici o di volontà come ad esempio un testamento i cui fondi vengono destinati a scopi di natura varia.
Associazioni: più persone (con determinati requisiti e scopi) si uniscono tramite un contratto contenente norme organizzative e atti costitutivi.
Codice del terzo settore
Insieme di norme che disciplinano quelli che definiamo gli “enti del terzo settore” ovvero tutti gli enti not for profit, che non abbiano scopo di lucro.
Diritti della personalità
(questi diritti sono inalienabili, imprescrittibili, assoluti e inviolabili sia dalle pubbliche autorità che dai singoli cittadini): essi si trovano nelle carte costituzionali di ogni paese a livello quindi nazionale, mentre a livello sovranazionale troviamo la Carta di Nizza, il trattato di Lisbona, la convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) ecc.
Esempi di diritti della personalità
- Diritto alla vita e all’integrità fisica: la vita viene tutelata da qualsiasi attentato ad essa sia civilmente che penalmente. Per tutelare l’integrità fisica vengono vietate alcune pratiche come la donazione di organi vitali mentre si è in vita e tutto ciò che può ledere al corpo della persona, non sono vietate ad esempio le donazioni di sangue, reni ecc.
- Diritto alla salute: la salute della persona deve essere tutelata in qualsiasi momento, non si può obbligare nessuno a trattamenti sanitari se non consentiti dal paziente (in caso di minori, interdetti ecc. dal tutore, genitore) tranne per trattamenti mirati a tutelare la salute pubblica. Per quanto riguarda l’aborto di una minore, la sua parola varrà sempre più di quella del genitore/tutore. La salute deve essere tutelata anche dal punto di vista del benessere.
- Diritto al nome: ognuno ha diritto ad identificarsi con il proprio nome e viene tutelato sia in caso di usurpazione (mi viene impedito l’utilizzo del mio nome) che in caso di reclamo (qualcuno utilizza il mio nome, ci si identifica, lo affissa su manifesti ecc).
- Diritto all’onore: viene tutelata la reputazione e la dignità del singolo, infatti la diffamazione (l’offesa tramite la stampa, o comunque di fronte ad una pluralità di persone) viene punita; l’ingiuria (offesa da persona a persona senza la presenza di terzi) non viene più punita dalla legge. La critica e la satira non sono considerate diffamazione.
- Diritto alle libertà: le libertà sono tutelate ma possono essere limitate in casi di necessità ed urgenza (es: durante una pandemia).
- Libertà di pensiero
- Libertà di associazione
- Libertà di professare una religione
- Diritto all’immagine: è vietato pubblicare foto, video senza il consenso della persona che vi appare, a meno che non sia un personaggio pubblico (in questo caso è vietato pubblicare foto della sua vita privata, intima.) —> ciò non vale per quando la foto ritrae la persona durante un evento pubblico.
- Diritto all’identità: si è tutelati quando ci vengono attribuite azioni, caratteristiche che non ci rappresentano, anche se non ledono al nostro onore; viene protetta l’immagine sociale che ci creiamo, vera o falsa che sia. Tra le varie identità troviamo anche l’identità digitale, anch’essa tutelata.
- Diritto alla riservatezza e alla privacy: è vietato diffondere in qualsiasi maniera informazioni, immagini ecc attinenti alla vita privata di una persona.
Tutela del trattamento dei dati personali
Sulla rete circolano tantissimi dati (provenienti dalle banche dati). I soggetti:
- Persona interessata
- Titolare e responsabile del trattamento dei dati
- Responsabile della protezione dei dati
Articolo 3: Principio di eguaglianza
Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge (ciò non significa che vengono omologati) e verranno trattati in base alle loro situazioni. È obbligo dello stato eliminare pregi e preferenze e tutto ciò che ostacola la democrazia (es: chi ci impedisce di godere dei nostri diritti alla personalità).
I beni
Essi sono tutto ciò da cui l’uomo può trarre utilità. Beni naturali, beni di consumo, beni di produzione, beni comuni e così via. Mentre alcuni beni possono essere utilizzati da tutti (aria, acqua, vento ecc.), altri sono di proprietà di alcuni e non di altri. Sono quindi considerati beni in senso giuridico tutto ciò che ha un valore economico.
Diritto di proprietà (art. 832)
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