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TEORIA GENERALE DEI FATTI GIURIDICI:
- il negozio (autoregolamento impegnativo) necessita della capacità d’agire
Il minore sarà in grado di compiere atti illeciti, questo in relazione alla sua capacità di
discernimento può essere un atto a lui imputabile anche se al suo atto risponderanno i suoi
genitori. (questo solo nell’illecito civile).
Per il penale sotto i 14 il soggetto non è imputabile.
Il minore è capace di compiere atti non negoziali leciti. Nella regolamentazione del singolo atto
è la legge che richiede la sussistenza della capacità d’agire o non richiederla.
In altri ordinamenti, pur essendoci la minore età, viene dato maggior peso alla capacità di
discernimento del minore che aumenta man mano che il minore si avvicina alla maggiore età.
Anche la dottrina italiana (nonostante lo sbarramento fisso) ammette che il minore
relativamente alla propria capacità di discernimento sia in grado di compiere quegli atti
negoziali relativi alla vita quotidiana. La legge mi consente di avere un motorino a 14anni allora
l’ordinamento mi deve consentire di fare benzina. (contratto di fornitura/compravendita) ma è
un atto negoziale. In base a un’interpretazione restrittiva dell’art. 2 cod. civ. il minore non può
fare queste cose ma si ammette che il minore può farlo.
Il compimento da parte del minore di atti per scelte esistenziali e personali del soggetto che
normalmente non ammettono la rappresentanza. Per questi atti (riconoscimento figlio,
matrimonio) è il legislatore che ammette il minore (ultrasedicenne) può farlo. La convenzione di
NY del 1989 diritti del fanciullo (il minore d’età in relazione all’acquisto della maggiore età) si
sono riconosciuti al fanciullo delle prerogative di carattere esistenziale in cui il fanciullo può
esserci.
- diritto di associarsi
essere ascoltato
- libertà di pensiero
-
già nel 1975 con la riforma dell’art. 147 del cod. civ. si avevano avute queste prerogative.
Il minore sempre ultrasedicenne è in grado di scegliere da solo se vuole fare la religione
cattolica o meno. Prima questo sino al secondo anno lo decidevano i genitori dal III anno in poi
l’avrebbe scelto il minore.
il minore a parte questo è incapace di agire allora è sostituito dai genitori che in base a art. 316
a seguire che ne hanno la potestà. Es. tipico è la potestà dei genitori.
La potestà dei genitori in quanto alla sua forma legale viene detto UFFICIO PRIVATO è un potere,
una situazione giuridica soggettiva attiva. I genitori non sono liberi di fare quello che vogliono
perché per gli atti di straordinaria amministrazione (hanno rilevanza maggiore nell’ambito della
consistenza qualitativa/quantitativa del patrimonio) i genitori non possono porre in essere atto
da soli ma per farlo hanno bisogno dell’autorizzazione del GIUDICE TUTELARE. Non posso
acquistare o alienare un immobile per mio figlio, pena l’invalidità, se non fosse stato autorizzato
dal tutelare.
In base alla riforma del diritto di famiglia. Prima avevamo la patria potestà ora genitoriale.
Artt. 320 e 316 cod. civ. potestà esercitata da entrambi i genitori. Una delle difficoltà maggiori
per il diritto di famiglia è che la famiglia l’ha strutturata in modo tale da rendere impossibile le
regole che caratterizzano le istituzioni democratiche.
Quindi quando le decisioni all’interno della famiglia non vengono prese d’amore e d’accordo
serve la presenza di un terzo, questo è il giudice.
Se c’è un contrasto su un profilo di particolare importanza riguardante il figlio, i genitori si
rivolgono al giudice il quale cerca di prevenire a una soluzione concordata.
L’ultimo comma dell’art. 316 dice che nonostante lo sforzo del giudice il disaccordo persiste il
giudice sceglierà di volta in volta quello che gli sembra essere il genitore più idoneo per
prendere quella specifica decisione.
Il quarto comma dell’art. 316 stabilisce che se c’è un incombente pericolo di pregiudizio
irreparabile per l’interesse del figlio decide il padre.
Questo fa capire come tanto nella riforma del d.d. famiglia e la riforma della filiazione del 2012
questa disposizione dell’art. 316 non viene toccata. Nonostante si consideri la parità tra marito
e moglie questo non va a scapito dell’interesse del figlio. Se c’è urgenza nel prendere la
decisione per scongiurare un pericolo per il minore la scelta va fatta dal padre.
Art. 317 bis: regolava le modalità di esercizio della potestà sui figli che all’epoca si chiamavano
naturali. Oggi figli naturali e legittimi non esistono più ma il legislatore non poteva impedire che
esistono figli di coniugi e di non coniugi.
Se faccio un figlio e non sono sposata manca il modo per amputare in modo automatico la
possibilità di individuare entrambi i genitori. Allora il genitore non coniugato deve effettuare il
riconoscimento.
Prima del 75 il riconoscimento del figlio naturale veniva effettuato prima dalla madre perché se
non lo faceva non poteva avere il bimbo con sé.
Sulla base dell’art. 317 bis: la potestà sul figlio naturale viene esercitata dal genitore che ha
effettuato il riconoscimento perché nella sua mancanza chi sia il genitore l’ordinamento
giuridico non lo sa. Quando questa viene effettuata da entrambi i genitori le regole sono sempre
le stesse dei coniugati.
Conflitto di interessi tra i genitori e i figli o che i genitori non possano o non vogliano compiere
un atto nell’interesse del figlio.
Dopo una donazione fatta da mio padre ai miei nipoti io posso evitare di fare avvenire la
donazione perché io perderei quella quota dalla mia eredità. Quindi c’è conflitto di interesse
allora per questo specifico atto viene chiamato un CURATORE DI INTERESSE in cui viene
chiamato un terzo che regolerà l’atto per interesse del figlio e del genitore che esercita potestà.
Se i genitori sono morti o non possono usare la potestà ai figli viene dato un tutore che esercita
la potestà sul figlio e ha le medesime prerogative dei genitori.
Il tutore deve allora porre in essere degli atti ulteriori (fare inventario dei beni dei minori) cosa
che non compiono i genitori.
La potestà è un potere/dovere. Quella dei genitori è una POTESTA’ ATTIVA ma a differenza del
tutore il genitore non è libero di esercitare il potere oppure no ma è obbligato a esercitare la
potestà. Se i genitori abusano della potestà possono art. 330 cod. civ. essere dichiarati decaduti
dalla potestà. Per rendere più sanzionatorio questo processo nel 2005 è stato introdotto comma
3 bis all’art. 463 cod. civ. ha dichiarato la sua indegnità alla successione del proprio figlio.
Legge 219 del 2012 ha introdotto l’art. 448 bis ha rincarare il profilo sanzionatorio del
comportamento del genitore che abusa, trascura, viola i propri poteri stabilisce che la
decadenza della potestà fa perdere anche il diritto di chiedere gli alimenti al proprio figlio
nell’eventualità che il genitore verta in caso di bisogno.
Nonostante il figlio sia maleducato il genitore è obbligato al mantenimento anche oltre la
maggiore età.
Art. 390 cod. civ. il minore può essere emancipato per autorizzazione al matrimonio (secondo
l’art 84 comma II del cod. civ.). ci sono determinate condizioni per fare questo.
Art. 394 cod. civ. il minore può compiere atti d’ordinaria amministrazione ossia gli atti che
riguardano la normale utilizzazione e manutenzione del patrimonio del soggetto. Per contro per
riscuotere capitali il minore deve essere assistito da un curatore. Cioè che se diffida/riscossione
è un atto complesso che viene compiuto dal minore congiuntamente con l’assenso del curatore.
Che verrà nominato nell’altro coniuge se deve fare matrimonio con persona di maggiore età
oppure se sono minori entrambi il curatore è il genitore, se non ci sono i parenti se non ci sono
nemmeno quelli l’estraneo.
Per la straordinaria amministrazione serve il curatore e il giudice tutelare.
Emancipazione provvedimento che in termini generali attribuisce al minore parziale capacità
d’agire.
Art. 397 il minore che celebra matrimonio (emancipato art. 390) potrebbe essere emancipato
dal giudice all’esercizio di un’impresa, se il minore emancipato è autorizzato all’esercizio
dell’impresa (tanto delicata e rischiosa) allora potrà compiere da solo tutti gli atti anche quelli
di straordinaria amministrazione anche se non attinenti all’esercizio dell’impresa. Questo fa del
minore emancipato un soggetto analogo al maggiore d’età.
Gli atti sono annullabili
Art. 526 cod. civ. minore con raggiri abbia occultato la minore età.
Art. 1426 cod. civ. disposizione che tutelano un soggetto incapace.
L’ordinamento giuridico modifica i fatti ma i fatti non li crea. Questo non significa che dal
compimento dei 18 anni tutti gli individui siano maturi e responsabili. C’è allora la possibilità
che ci siano dei soggetti maggiori di età e ciò nonostante siano soggetti inidonei a provvedere ai
propri interessi (incapaci di intende e di volere) il legislatore mette strumenti di tutela per
evitare che il soggetto si arrechi a sé danni.
Sino al 2004 gli istituti predisposti a tutela del soggetto inidoneo erano L’INTERDIZIONE e
L’INABILITAZIONE.
- Il primo fa del maggiore età un minore, totalmente incapace di agire
- La seconda: fa del maggiore un minore emancipato, ossia un soggetto parzialmente capace di
agire
Art. 414 cod. civ. individua le persone che possono essere interdette. Fino al 2004 non erano
persone che possono essere interdette ma dovevano essere interdette.
Art. 414
Che sia istituto a tutela di inetto era certo anche prima della parziale modifica del 414 è ora
specificato legge n 6 del 2004, ciò che è necessario per la loro tutela.
In primo luogo l’infermità di mente. E’ considerata in senso generico ma come una patologia
idonea a rendere inetto il soggetto a provvedere ai propri interessi complessivamente
considerati. Il soggetto a causa della propria infermità non è capace di compiere atti economici
né esistenziali.
Art. 85 cod. civ. l’essere interdetto è un impedimento matrimoniale. L’interdetto non può
riconoscere un figlio naturale.
Art. 414 cod. civ. fa riferimento all’infermo di mente.
Se divento sordo dopo la nascita posso badare a me stesso.
L’infermità fisica deve essere abituale (durevole)
Se l&r