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CAPITOLO 18 - LE GARANZIE
LA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE:
L'art. 2740 enuncia il principio della responsabilità illimitata: il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Al secondo comma, siamo avvertiti che esistono limitazioni di responsabilità, anche se solo nei casi stabiliti dalla legge;
l'art. 2741 enuncia il principio della pari condizione dei creditori: ciascuno ha un eguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.
LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ E PATRIMONI DI DESTINAZIONE:
L'art. 2740 espone a rischio tutto il suo patrimonio. Esiste soltanto l'esclusione di alcuni cespiti attivi, non soggetti ad espropriazione da parte dei creditori: gli oggetti di primaria necessità, il credito agli alimenti, e gli altri beni indicati negli artt. 514e 515 cod. proc. Civ.
Patrimonio separato è l'eredità accettata con beneficio di inventario. L'accettazione pura e semplice dell'eredità determina la confusione dei patrimoni in un unico patrimonio con un solo attivo e un solo passivo.
L'erede che tema un'eredità dannosa può evitare questa confusione accettando con beneficio di inventario: "l'effetto del beneficio di inventario consiste nel tener distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede": l'erede risponde dei debiti ereditari solo con i beni dell'eredità.
Il legislatore sembrerebbe aver introdotto una sorta di figura generale di patrimonio separato con il nuovo art. 2645 ter. La norma prevede la trascrizione degli atti di destinazione relativi a beni immobili, diretti a stabilire un vincolo di destinazione ad uno scopo determinato dal disponente.
I beni vincolati allo scopo possono essere impiegati solo per la realizzazione del vincolo di destinazione: per i crediti contratti in funzione dello scopo di destinazione, rispondono tutti i beni del proprietario. Si realizza quindi il nucleo di un patrimonio separato, formato dall’insieme dei beni soggetti a vincolo e dei beni accessi in relazione al vincolo stesso.
LE CAUSE DI PRELAZIONE:
Secondo l'art. 2741, ciascun creditore ha eguale diritto di soddisfarsi sui beni del debitore. Non importa quale dei creditori abbia iniziato l'esecuzione; gli altri possono inserirsi nel procedimento, e il ricavato della vendita dei beni del debitore è distribuito in proporzione all'ammontare dei crediti.
Si parla di prelazione quando un creditore ha diritto di soddisfarsi a preferenza degli altri.
Le cause di prelazione sono: i privilegi, il pegno e l'ipoteca. Può succedere che esistano contemporaneamente più creditori con diritto di preferenza. La legge stabilisce un ordine di preferenza; se più persone hanno uguale diritto di preferenza si torna al criterio proporzionale.
Se la cosa soggetta a privilegi, pegno, ipoteca, va distrutta o deteriorata, le somme di denaro dovute dagli assicuratore come indennità sono vincolate al pagamento dei creditori privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, salvo che vengono impiegate per riparare la perdita o il deterioramento; si parla di surrogazione dell'indennità alla cosa come oggetto del diritto di prelazione.
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I PRIVILEGI:
Il privilegio è accordato in considerazione della causa del credito. I privati non possono creare privilegi se non previsti dalla legge.
È necessario un ordine di preferenza: al primo posto troviamo i crediti derivanti dal rapporto di lavoro. Si distingue un privilegio generale, che ha riguardo a tutti i beni mobili del debitore, e un privilegio speciale, che riguarda determinati beni, sia mobili, sia immobili.
Il privilegio generale, non è un diritto sulle cose del debitore, ma solo la pretesa a una particolare protezione del credito.
Il privilegio speciale invece funziona come un diritto reale limitato e si esercita su determinati beni. Il privilegio speciale comprende un diritto di seguito: il privilegio su beni mobili si può esercitare anche se i beni sono stati venduti dopo il sorgere del privilegio salvi gli effetti dell’acquisto del possessore di buona fede (art. 1153).
N.B. il pegno prevale sul privilegio speciale mobiliare, mentre il privilegio sugli immobili prevale rispetto all’ipoteca.
LE GARANZIE DEL CREDITO:
Si parla di garanzie del credito per indicare tutti quei meccanismi che hanno la funzione di procurare al creditore un mezzo di sicura soddisfazione del credito nel caso in cui l’adempimento spontaneo non si verifichi. Abbiamo due ordini di garanzie, le garanzie personali e le garanzie reali (o diritti reali di garanzia).
Nelle garanzie personali lo scopo di garanzia si raggiunge affiancando al debitore un garante, cioè un altro obbligato, a cui il creditore possa richiedere l’adempimento del debito, e i cui beni offrono un’ulteriore garanzia patrimoniale.
Nel caso delle garanzie reali (il pegno e l’ipoteca) la garanzia si fa specifica, ciò significa che al creditore è attribuito il potere di espropriare un determinato bene, e di soddisfarsi con diritto di preferenza sul ricavato della vendita, anche se la proprietà del ben sia passata ad altri.
In sostanza, le garanzie reali attribuiscono al creditore prelazione più diritto di seguito: e dunque non sono strutturalmente lontane dai privilegi speciali.
La fonte di questi diritti è però anche l’autonomia dei privati: l’offerta e la richiesta di garanzie sono fra gli strumenti con cui si negozia la concessione del credito. I diritti reali di garanzia possono essere costituiti anche su beni di proprietà di persona diversa dal debitore.
La costituzione di un diritto reale di garanzia determina un’alterazione, per volontà privata, delle possibilità di soddisfazione di tutti i creditori del costituente. Di qui l’esigenza di una conoscibilità da parte dei terzi, che si realizza, nel pegno, con la trasmissione del possesso, e nell’ipoteca, con l’iscrizione in un pubblico registro.
IL PEGNO E L’IPOTECA:
Il pegno è un diritto di garanzia su cose mobili, su universalità di mobili, su crediti, o su diritti aventi per oggetto beni mobili, che si costituisce tramite un contratto di pegno: si tratta di
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Questo potere di sostituzione è però riconosciuto dal creditore solo "per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni".
Il creditore invade in questo modo la sfera di autonomia del debitore, il quale in linea di principio è libero di amministrare il suo patrimonio.
N.B. il contegno del debitore deve essere tale da provocare o aggravare la in capienza del suo patrimonio, o comunque, da rendere più oneroso o difficoltoso il soddisfacimento coattivo delle ragioni del creditore.
Effetto dell'azione del creditore è un acquisto al patrimonio del debitore, e quindi la conservazione della garanzia anche a favore di altri creditori.
2) L'azione revocatoria
Art. 2901 attribuisce al creditore il potere di chiedere che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
Qui il controllo sull’autonomia del debitore non riguarda l'inerzia, ma atti di disposizione, con cui il debitore altera la consistenza del proprio patrimonio. È necessario per l'esercizio dell'azione revocatoria che: gli atti del debitore siano tali da recare pregiudizio alle ragioni del creditore o perché diminuiscono l'attivo su cui i creditori possono contare o perché rendono più difficile ed incerta l'eventuale esecuzione. Non è soggetta a revoca l’adempimento di un debito scaduto. È necessaria che la c.d. frodi del debitore, cioè la conoscenza del pregiudizio che l'atto arrecava ai creditori; se l'atto è anteriore al sorgere del credito di chi agisce, occorrerà dimostrare che l'atto era stato dolosamente preordinato allo scopo di sottrarre il bene alla garanzia; se l'atto è a titolo oneroso, anche il terzo deve essere stato partecipe della frode.
Sono in ogni caso protetti gli ulteriori terzi, cioè gli aventi causa dal terzo cui il debitore ha alienato, che abbiano acquistato i loro diritti in buona fede e a titolo oneroso.
L’atto, che è valido, resta anche efficace sia tra le parti, sia verso i terzi e anche verso i creditori che non hanno agito. È semplicemente opponibile al creditore, il quale cioè può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti. Il bene alienato è in proprietà di chi lo ha acquistato, e non rientra nel patrimonio del debitore. L'azione si prescrive in 5 anni dalla data dell'atto.
3) Il sequestro conservativo
Si tratta di una misura preventiva, che il creditore può chiedere al giudice quando esistano ragioni oggettive per temere garanzie del credito. Il sequestro ha lo scopo di impedire l'alienazione dei beni e gli altri atti di disposizione.