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RAPPRESENTANZA APPARENTE
Non è una figura disciplinata compiutamente dalla legge, infatti non sono presenti delle norme, ma è elaborata dalla giurisprudenza per tutelare affidamento incolpevole del terzo che conclude un contratto con una rappresentanza senza potere.
Tuttavia, questa tutela non è sufficiente perché il falso rappresentate potrebbe essere insolvente o non avere un patrimonio adeguato a risarcire il danno. D'altra parte, la responsabilità del falso rappresentato potrebbe non offrire una soluzione corretta perché è lui che induce il terzo a confidare l'esistenza del potere di rappresentanza.
In questa ipotesi, la giurisprudenza ammette che, anche se il rappresentante non ha il potere di rappresentanza, possa vincolare ugualmente il rappresentato al verificarsi delle seguenti condizioni:
- Il falso rappresentate appare essere dotato del potere di rappresentanza (apparenza del potere rappresentativo). Non lo è effettivamente,
ma sembra averlo;
2. Questa situazione di apparenza è imputabile al falso rappresentato (imputabilità dell'apparenza al falso rappresentato). Questo punto assume una connotazione diversa in base a chi è il falso rappresentato, quindi si ha negligenza del falsorappresentato o imputazione di tipo oggettivo nel caso di persona giuridica;
3. Il terzo che ha concluso il contratto confida, senza sua colpa, dell'esistenza del potere (affidamento incolpevole del terzo).
Il contratto che rispetta questi tre requisiti, opera la teoria della rappresentanza apparente, che ha come effetto l'efficacia del contratto nei confronti del falso rappresentato (si ha un ribaltamento della regola generale).
Esempio: una società che produce pneumatici, in cui lavorano diversi funzionari e uno di essi non ha il potere di rappresentanza entro un certo valore. Nonostante ciò, avvia una trattativa con un produttore a cui vende una grossa partita con uno sconto, agendo
senza potere di rappresentanza. Tuttavia, il contratto vincola comunque la società: il compratore può esigere la consegna degli pneumatici pagando il prezzo, dato che il funzionario sembrava dotato del potere di rappresentanza (lavorava all'interno della società, disponeva di tutti gli apparati della società). Era imputabile alla società perché non ha chiarito che il funzionario non aveva il potere e anche l'affidamento incolpevole del terzo acquirente nell'esistenza del potere (rappresentanza apparente). È presente un concetto simile nel caso di creditore apparente, in cui è presente un debitore che paga ad un soggetto che sembra legittimato a ricevere il pagamento in base a circostanze univoche, paga in buona fede (affidamento incolpevole e non viziato da colpa). In questo caso il debitore è liberato anche se ha pagato ad un soggetto diverso dal creditore. In realtà, una situazione di rappresentanzaapparente è prevista dalla legge, infatti la giurisprudenza elabora questa regola cavandola da una serie di indici normativi, tra cui l'articolo 1396 (revoca o modificazione del potere di rappresentanza, che devono essere comunicati con mezzi idonei al terzo soggetto).
REQUISITI DEL CONTRATTO
L'oggetto è dato dalle prestazioni contrattuali. Non si identifica con un bene, ma con una prestazione e questa può essere di due tipi:
- Di carattere obbligatorio generando obbligazioni. In questo caso l'oggetto del contratto è dato dalle prestazioni che costituiscono oggetto delle rispettive obbligazioni. Esempio: in un contratto di lavoro, che sono la prestazione dell'attività lavorativa da parte del lavoratore e pagamento delle retribuzioni da parte del datore di lavoro.
- Produrre effetti reali (costituire o trasferire un diritto reale). L'oggetto del contratto è dato dal trasferimento o dalla costituzione del
diritto reale o un altro diritto. Esempio: nel contratto costitutivo del diritto di usufrutto l'oggetto è dato dalla costituzione del diritto di usufrutto da un lato e l'eventuale pagamento del prezzo che l'usufruttuario corrisponde al nudo proprietario. Dato che l'oggetto del contratto non è un bene, ma una prestazione, a fronte di beni coincidenti possono esserci contratti con oggetti diversi. Esempio: un immobile può essere acquistato, il cui oggetto è il trasferimento della proprietà dal venditore al compratore e il pagamento del prezzo corrispondente. Ma un immobile può essere preso anche in locazione, quindi acquisire il diritto di godere dell'immobile per un certo periodo di tempo a fronte del pagamento del canone, allora l'oggetto del contratto è la concessione del godimento dell'immobile e il pagamento del canone. D'altra parte, un immobile si può acquisirne la proprietà e
L'oggetto del contratto è il trasferimento, ma anche di acquisire un diritto di usufrutto e l'oggetto la costituzione del diritto di usufrutto. L'oggetto non va confuso con la res, ossia il bene interessato dalla prestazione, in quanto l'oggetto si riferisce all'effetto giuridico.
REQUISITI DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO
L'oggetto del contratto deve avere i seguenti requisiti (art. 1346):
- Possibile materialmente e giuridicamente (è impossibile il contratto la cui prestazione non può essere eseguita materialmente o giuridicamente, si ha un'impossibilità dell'oggetto).
Esempio: un contratto prevede che Tizio, mantenendo la proprietà del terreno, trasferisca a Caio la proprietà dell'edificio su di esso. È giuridicamente impossibile perché ha un oggetto impossibile, bisogna costituire un diritto di superficie, in quanto senza di questo nessuno può essere proprietario di un
bene che sorge su un terreno altrui. Esempio: trasferire la proprietà di un immobile che è stato distrutto.
- Lecito, non deve contrastare con dei parametri (norme imperative, ordine pubblico e buon costume). Esempio: Tizio si impegna nei confronti di Caio di uccidere sua moglie. Ha un oggetto illecito, in quanto la prestazione contrattuale, l'omicidio, contrasta una norma imperativa.
- Determinato o determinabile, la prestazione deve essere identificata dal contratto che la definisce. Può darsi che il contratto non la definisca, quindi ha un oggetto determinabile, ma è comunque necessario che il contratto contenga i criteri che rinviano a dati esterni, sulla base dei quali l'oggetto può essere determinato in un secondo momento. Esempio: Tizio vede a Caio delle azioni in cambio di un prezzo che quella determinata società avrà quel determinato giorno alla chiusura della borsa.
- Esempio: Tizio è proprietario di tre fondi
PRESTAZIONE DI COSE FUTURESecondo l’art. 1348: la prestazione di cose future può essere dedotta in contratto, salvi particolari divieti della legge.Un contratto può avere ad oggetto un bene futuro, ossia che non esiste ancora quando il contratto è stato concluso, ma che verràad esistenza in un
secondo momento.Esempio: Tizio può vendere a Caio la proprietà di un bene che ancora non esiste, ma anche il cavallo che verrà partorito dalla sua cavalla da corsa o gli appartamenti che costruirà su quel terreno ancora non ultimati. Questo meccanismo viene utilizzato dai costruttori che hanno bisogno di un finanziamento per appartamenti che stanno costruendo. Questo può avvenire salvo i particolari divieti di legge, in quanto ci sono delle norme che escludono la validità di contratti aventi ad oggetto beni futuri, in particolare rispetto alla donazione o contratti a titolo gratuito. La ragione è quella di proteggere il donante: quando si vende un bene si ottiene un corrispettivo, se viene donato non ottiene nulla. Si vuole fare in modo che chi dona sia realmente consapevole della donazione, facendo una valutazione sull'opportunità di donare che prima non si può avere, dato che potrebbe non aver adeguatamente ponderato la scelta.
Questo concetto è espresso nell'art. 771: la donazione non può comprendere che i beni presenti del donante, se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi, salvo che si tratti di frutti non ancora separati. ARBITRAGGIO Esiste un'ipotesi in cui un contratto abbia un oggetto determinabile ed è rappresentato dall'arbitraggio (art. 1349): L'arbitraggio è la situazione in cui le parti affidano ad un soggetto terzo, arbitratore, la determinazione dell'oggetto del contratto. L'arbitraggio è una figura differente dall'arbitrato, che rappresenta un procedimento di risoluzione delle controversie, con cui le parti si rivolgono, anziché al giudice civile, a dei giudici privati che prendono il nome di arbitri (si può trattare di un solo arbitro o di un collegio arbitrario composto da tre arbitri). L'arbitrato è presente all'interno di una clausola del contratto e prende il nome diclausola compromissoria. Le parti decidono di ricorrere a questa figura in quanto potrebbero non trovare un accordo dovuto dal fatto che la materia sia troppo tecnica.
Esempio: Tizio e Caio sono impegnati per la vendita di un pacchetto di controllo di una società, ma non trovano un giusto prezzo. Si rivolgono ad un professore di economia e gli chiedono di determinarne il giusto valore, il quale rappresenta un arbitratore.
Esempio: trattativa per la vendita di un quadro di Morandi, che ha una produzione incostante (alcune di molto valore e altre di meno), quindi le parti decidono di rivolgersi ad un critico d'arte o un esperto del mercato, per determinarne il giusto prezzo.
Esistono due varianti dell'arbitraggio:
- Le parti incaricano l'arbitratore di effettuare la valutazione con equo apprezzamento (art. 1349), ossia il terzo deve adottare criteri verificabili e rendere conto di essi.
- Nel caso in cui l'arbitratore non effettua la determinazione (muore, impedimento,...
si ammala) subentra il giudice, il qualela effettuerà con il contributo di un consulente tecnico.
La determinazione può essere impugnata dalle parti quando esiste una notevole scostamento tra la determinazione corretta e quella effettiva.