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Capitolo primo: Fonti del diritto

Le fonti, nel nostro ordinamento, si distinguono in fonti di produzione e fonti di cognizione.

Le prime sono gli atti ovvero i fatti in grado di fare sorgere, modificare, estinguere le norme giuridiche, a loro volta si distinguono in fonti atto e fonti fatto: sono l'espressione di volontà normativa di un soggetto (ad esempio il Parlamento) cui l'ordinamento attribuisce l'idoneità a porre in essere norme giuridiche scritte. Le fonti atto sono i comportamenti riconosciuti socialmente come giuridicamente vincolanti (ad esempio la consuetudine) e gli altri atti di produzione normativa esterni al nostro ordinamento, come i trattati internazionali.

Le fonti di cognizione, invece, si identificano negli strumenti attraverso i quali è possibile conoscere le fonti di produzione. Un tipico esempio di quest'ultime è rappresentato dalla Gazzetta Ufficiale.

Il nostro sistema giuridico prevede, in

Riferimento alle fonti di produzione, una ossia un sistema gerarchico, piramidale che può essere espresso nel seguente modo:

  • COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI
  • LEGGI ORDINARIE STATALI E REGIONALI E ATTIAVENTI FORZA DI LEGGE
  • REGOLAMENTI
  • USI E CONSUETUDINE

Al vertice di tale sistema si collocano le norme subordinate unicamente ai principi comunitarie, costituzionali. L'espressione "gerarchia delle fonti" esprime pienamente il concetto secondo il quale la fonte di rango inferiore non può in alcun modo entrare in conflitto con una di rango superiore, pena la sua disapplicazione e abrogazione. Qualora il conflitto si verifichi tra fonti di pari grado, prevale, secondo il criterio cronologico, la fonte più recente nel tempo, ossia quella emanata successivamente.

2. La costituzione repubblicana e le leggi costituzionali. La costituzione è la legge fondamentale dello Stato. È entrata in vigore il primo gennaio 1948. Composta da 139 articoli è divisa in...

quattro sezioni: principi fondamentali (artt. 1-12), diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54), ordinamento della repubblica (artt. 55-139), disposizioni transitorie. La nostra costituzione, a differenza di altre, è scritta, rigida. In particolar modo la caratteristica della rigidità è lunga. Comporta che, per la formazione di nuove norme costituzionali o per la modifica di quelle già esistenti, sia necessario un procedimento legislativo più complesso di quello previsto per l'approvazione delle leggi ordinarie, delineato dall'art. 138 cost. Le leggi costituzionali sono dunque le leggi deliberate dal Parlamento mediante la procedura speciale di cui all'art. 138 cost. 3. Le leggi ordinarie statali e regionali e gli atti equiparati (decreti legge e decreti legislativi). La legge statale è approvata dal Parlamento ed ha valore su tutto il territorio dello Stato. La legge regionale si distingue da quella statale per il diverso ambito in cui opera. Le leggi

Le regionali vengono emanate dal Consiglio regionale e possono riguardare solo le materie che la costituzione non attribuisce alla competenza del Parlamento. Sono equiparati alla legge i decreti legge e i decreti legislativi (artt. 77 e 76 cost). I primi consistono in provvedimenti provvisori adottati dal Governo in caso di necessità ed urgenza. Il giorno della loro emanazione devono essere presentati alle Camere per la conversione in legge e perdono efficacia se non sono convertiti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. I secondi sono atti emanati dal Governo sulla base di una legge delega del Parlamento, che indica i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi.

I regolamenti sono atti normativi emanati dal potere esecutivo e rappresentano una fonte secondaria. Possono essere distinti in varie tipologie:

  • Regolamenti esecutivi, che predispongono strumenti per dare esecuzione a disposizioni di legge.
  • Regolamenti attuativi o

integrativi, modi di attuazione di una nuova legge.

  • disciplinano Regolamenti organizzativi, l'organizzazione interna dei pubblici uffici.

5. Gli usi e la consuetudine.

Gli usi e la consuetudine sono norme non scritte osservate costantemente nel tempo con la convinzione che siano giuridicamente vincolanti. La loro rilevanza è data dalla presenza di due requisiti, uno oggettivo, ossia la che si identifica nella diurnitas, costanza della ripetizione del comportamento che si assume dovuto, ed uno soggettivo, iuris ac l'opinio ossia la convinzione che il comportamento sia necessitatis, giuridicamente obbligatorio.

6. Le norme comunitarie.

Un'altra distinzione che concerne le fonti, è quella fra fonti interne e fonti esterne. Fino ad ora si sono analizzate le prime. Tra le fonti esterne figurano le che norme comunitarie, entrano a far parte del nostro ordinamento per effetto della adesione del nostro Stato alla Comunità Europea. Anche all'interno

Dell'ordinamento comunitario è possibile operare una classificazione delle fonti e pertanto distinguere le fonti di diritto primario, Trattati internazionali istitutivi della Comunità Europea (i successivi trattati modificativi, i principi generali del diritto comunitario individuati dalla Corte di Giustizia Europea), dalle fonti di diritto secondario o derivato, che sono gerarchicamente subordinate ai Trattati.

Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
20 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher filosofico.it di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Palermo o del prof Camilleri Enrico.