Diritto privato
Capitolo primo: Fonti del diritto
Le fonti in generale
Le fonti, nel nostro ordinamento, si distinguono in fonti di produzione e fonti di cognizione. Le prime sono gli atti ovvero i fatti in grado di fare sorgere, modificare, estinguere le norme giuridiche. A loro volta si distinguono in fonti atto e fonti fatto:
- Fonti atto: sono l’espressione di volontà normativa di un soggetto (ad esempio il Parlamento) cui l’ordinamento attribuisce l’idoneità a porre in essere norme giuridiche scritte.
- Fonti fatto: sono i comportamenti riconosciuti socialmente come giuridicamente vincolanti (ad esempio la consuetudine) e gli altri atti di produzione normativa esterni al nostro ordinamento, come i trattati internazionali.
Le fonti di cognizione, invece, si identificano negli strumenti attraverso i quali è possibile conoscere le fonti di produzione. Un tipico esempio di quest’ultime è rappresentato dalla Gazzetta Ufficiale.
Il nostro sistema giuridico prevede, in riferimento alle fonti di produzione, una gerarchia, ossia un sistema piramidale che può essere espresso nel seguente modo:
- Costituzione e leggi costituzionali
- Leggi ordinarie statali e regionali e atti aventi forza di legge
- Regolamenti
- Usi e consuetudine
Al vertice di tale sistema si collocano le norme comunitarie, subordinate unicamente ai principi costituzionali. L’espressione “gerarchia delle fonti” esprime pienamente il concetto secondo il quale la fonte di rango inferiore non può in alcun modo entrare in conflitto con una di rango superiore, pena la sua disapplicazione e abrogazione. Qualora il conflitto si verifichi tra fonti di pari grado, prevale, secondo il criterio cronologico, la fonte più recente nel tempo, ossia quella emanata successivamente.
La costituzione repubblicana e le leggi costituzionali
La costituzione è la legge fondamentale dello Stato. È entrata in vigore il primo gennaio 1948. Composta da 139 articoli, è divisa in quattro sezioni: principi fondamentali (artt. 1-12), diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54), ordinamento della repubblica (artt. 55-139), disposizioni transitorie.
La nostra costituzione, a differenza di altre, è scritta, rigida e lunga. In particolar modo, la caratteristica della rigidità comporta che, per la formazione di nuove norme costituzionali o per la modifica di quelle già esistenti, sia necessario un procedimento legislativo più complesso di quello previsto per l’approvazione delle leggi ordinarie.