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Estratto del documento

CAPITOLO 1: CONTRATTO DI DONAZIONE

L'art. 769 definisce la donazione come il contratto con il quale, per spirito di

liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo

diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Il fondamento della

spirito di liberalità, animus donandi,

donazione è lo il cosiddetto cioè la

spontanea intenzione del donante di arrecare al donatario un vantaggio di

natura economica. La donazione traslativa, detta anche donazione ad

efficacia reale, produce il trasferimento di un diritto dal donante al donatario

o la costituzione di un diritto reale limitato sul bene oggetto della donazione.

Con la donazione obbligatoria il donatario acquista un diritto di credito nei

confronti del donante. negozi a titolo gratuito,

La donazione rientra tra i ma non tutti i negozi gratuiti

costituiscono atti di liberalità, non essendo necessariamente sorretti da un

interesse di carattere non patrimoniale dell'autore, interesse che invece

rappresenta la causa giustificativa degli atti di liberalità.

contratto formale

La donazione è un : deve essere fatta per atto pubblico,

sotto pena di nullità alla presenza irrinunciabile dei testimoni. La donazione è

atto personale

un , e non tollera una sua conclusione a mezzo di

rappresentante (legale o volontario), infatti né il genitore né il tutore può fare

donazioni per la persona incapace da essi rappresentata. La donazione è un

contratto unilaterale con prestazioni, cioè a carico di una sola delle parti.

Oggetto della donazione può essere qualunque bene che si trovi nel patrimonio

del donante, e non può essere un bene altrui o un bene futuro; in tal caso essa

è nulla. La donazione può essere fatta congiuntamente a favore di più

donazione congiuntiva

donatario ( ) e in questo caso viene fatta per parti

uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà. Per quanto riguarda la

capacità di donare, l'art. 774 richiede nel donante la piena capacità di disporre

dei propri beni (capacità di agire). È annullabile la donazione fatta dal donante

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in stato di incapacità naturale al momento della donazione e l'azione si

capacità di

prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. Per quanto riguarda la

ricevere, per le persone fisiche non vi sono limiti particolari, mentre per le

persone giuridiche l'accettazione era subordinata all'autorizzazione

governativa, legge che oggi è stata abrogata.

invalidità l'onere illecito

La disciplina dell' si avvicina a quella del testamento:

impossibile

o rende nulla la donazione se ne ha costituito il motivo

l'errore sul motivo

determinante; rende annullabile la donazione quando il

motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la

liberalità; la donazione nulla è convalidabile mediante conferma espressa o

esecuzione volontaria dopo la morte del donante. La donazione può essere

revocata per ingratitudine o per la sopravvivenza dei figli (art. 800). La

revocazione per ingratitudine può essere domandata solo quando il

donatario è considerato indegno a succedere, e quando il donatario è colpevole

d’ingiuria grave verso il donante o ha arrecato grave danno al suo patrimonio.

Tale revoca può essere richiesta entro un anno dal fatto o dalla notizia di esso.

revocazione per sopravvenienza di figli

La può essere richiesta dal

donante se, al tempo della donazione, non aveva o ignorava di avere figli o

discendenti, o se vi sia stato il riconoscimento di un figlio. Tale revoca può

essere richiesta entro cinque anni dalla nascita dell'ultimo figlio o dalla notizia

dell'esistenza del figlio o discendente o dell'avvenuto riconoscimento del figlio

nato fuori dal matrimonio. La sentenza che pronuncia la revoca condanna il

donatario alla restituzione dei beni.

La donazione rimuneratoria è quella fatta in segno di riconoscenza o in

considerazione dei meriti del donatario, o per speciale remunerazione. In

particolare, viene compiuta dal donante per ricompensare il donatario di un

servizio da questi eseguito nei propri confronti. Tale donazione è irrevocabile

per causa di ingratitudine o per sopravvenienza dei figli. Non rientrano nella

liberalità d'uso

donazione rimuneratoria le cosiddette , cioè mance e regali.

La donazione obnuziale è la donazione fatta in vista di un futuro matrimonio,

sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore degli sposi o di figli nascituri. Si

perfeziona senza bisogno di accettazione, non obbliga agli alimenti, ed è

irrevocabile. La donazione di modico valore, detta anche donazione

manuale, ha ad oggetto beni mobili ed è valida anche se manca l'atto

pubblico, purché vi sia stata alla traditio.

CAPITOLO 2: ALTRI ATTI DI LIBERALITà

La donazione indiretta consiste in un atto diverso dal contratto di donazione,

ma che, allo stesso tempo, assolve la stessa funzione di arricchire il donatario

per spirito di liberalità. Essa non richiede la forma dell'atto pubblico ed è

soggetta ad alcune regole tipiche della donazione, come la collazione, la

riduzione a favore dei legittimi, la revoca per ingratitudine o sopravvenienza di

figli. Tra le donazioni indirette possono rientrare gli atti contrattuali, unilaterali

atti di natura

e addirittura di carattere non negoziale. Per quanto riguarda gli

contrattuale, una prima diffusa fattispecie è quella del contratto a favore di

terzi, attraverso il cui meccanismo, il terzo, estraneo al rapporto contrattuale,

acquista i diritti derivanti dal contratto per effetto della stipulazione, sempre

che lo stipulante vi abbia interesse. 84

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atti unilaterali,

Per quanto riguarda gli tra le donazioni indirette, rientrano gli

atti di rinunzia, ovvero quei negozi con cui il titolare di un diritto si spoglia del

diritto medesimo con una dichiarazione, appunto unilaterale, di volontà. Il

legislatore non disciplina espressamente e in via generale l'atto di rinunzia, ma

regola diverse fattispecie caratterizzate dalla circostanza che il titolare di un

diritto, di credito o reale, dismette la propria situazione soggettiva senza

trasferirla ad altro soggetto. atti materiali,

Infine, gli atti non negoziali, definiti quando si verificano, è

possibile riscontrare la perdita di un diritto da parte del titolare e,

corrispondentemente, un acquisto in capo ad un altro soggetto.

PARTE VII

CAPITOLO 1: RAPPORTO OBBLIGATORIO

L'obbligazione consiste in un vincolo giuridico tra due soggetti, in virtù del

debitore

quale un soggetto, detto , è tenuto ad un determinato

prestazione

comportamento suscettibile di valutazione economica ( ) per

soddisfare un interesse, anche non patrimoniale, di un altro soggetto, detto

creditore . Il titolare della situazione attiva è il creditore e il titolare della

situazione passiva è il debitore. I soggetti del rapporto obbligatorio devono

determinati determinabili.

essere o, quanto meno, Il creditore ha il diritto di

pretendere la prestazione, mentre il debitore ho l’obbligo ad adempiere la

prestazione. Quindi l’adempimento della prestazione comporta l’estinzione

dell’obbligazione. I due requisiti fondamentali della prestazione sono la

patrimonialità, in quanto deve essere suscettibile di valutazione economica, e

corrispondenza ad un interesse del credito.

la La prestazione deve essere

possibile, lecita, determinata o determinabile. La prestazione può essere

semplice complessa

o a seconda che si svolga con un unico comportamento

prestazione di

del debitore oppure comporti una pluralità di comportamenti. La

dare, in senso stretto, consiste nel trasferimento di un diritto (ad esempio

l'attività della mandatario che ha acquistato un bene immobile per conto del

prestazione di

compratore ed è obbligato a ritrasferirlo al mandante). La

consegnare consiste nel procurare al creditore la disponibilità materiale della

cosa (come nel caso del venditore obbligato a consegnare al compratore il

prestazione di fare

bene venduto). La consiste nel realizzare un fatto come

risultato dell'attività materiale o giuridica dovuta (ad esempio l'appaltatore che

compie l'opera o eroga il servizio al fine di conseguire il risultato voluto dal 85

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committente). Nel concetto di fare rientra anche il nel senso che il

debitore è obbligato a non compiere un determinato comportamento e

l'astensione realizzare l'interesse del creditore. Per quanto riguarda

l'esecuzione della prestazione, ci sono due fondamentali tipi di obbligazioni:

obbligazione istantanea, che si caratterizza per la unitarietà del

comportamento programmato, in funzione della realizzazione di un interesse

unitario del creditore, e l'obbligazione di durata, che mira a soddisfare

l'interesse duraturo del creditore.

titolo

Il dell'obbligazione è il fondamento della stessa, che fissa la fonte e

tutela esterna

definisce il contenuto del rapporto. Per quanto riguarda la del

credito, i terzi sono tenuti al rispetto del vincolo obbligatorio. In caso contrario

esso risponde per fatto illecito ed è tenuto al risarcimento del danno per

lesione della posizione creditoria.

Può avvenire che la persona del creditore o del debitore possa mutare nel

tempo in quanto l'obbligazione è connessa ad un'altra situazione soggettiva,

per cui il mutamento di quest'ultima comporta il mutamento anche della

ambulatorietà dell'obbligazione.

posizione di credito o di debito, la cosiddetta È

il fenomeno proprio delle obbligazioni reali, per le quali l'acquisto del diritto

reale comporta l'assunzione di obbligazioni accessorie che rendono possibile

e/o agevolano l'esercizio del diritto reale. Il collegamento con il diritto reale è

solo il mezzo per l'individuazione

del soggetto debitore. Pertanto il debitore risponde con tutto il suo patrimonio

per l'inadempimento delle obbligazioni maturate con la titolarità del diritto

reale.

obbligazioni di mezzi

Le impongono al debitore di svolgere una determinata

attività a prescindere dal conseguimento del risultato; quindi il debitore si

obbliga a fare tutto ciò che è in grado di fare per soddisfare l’interesse del

creditore senza garantire la realizzazione del risultato spe

Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
140 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BABI.OI di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Scarpato Debora.