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CAPITOLO 1: CONTRATTO DI DONAZIONE
L'art. 769 definisce la donazione come il contratto con il quale, per spirito di
liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo
diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione. Il fondamento della
spirito di liberalità, animus donandi,
donazione è lo il cosiddetto cioè la
spontanea intenzione del donante di arrecare al donatario un vantaggio di
natura economica. La donazione traslativa, detta anche donazione ad
efficacia reale, produce il trasferimento di un diritto dal donante al donatario
o la costituzione di un diritto reale limitato sul bene oggetto della donazione.
Con la donazione obbligatoria il donatario acquista un diritto di credito nei
confronti del donante. negozi a titolo gratuito,
La donazione rientra tra i ma non tutti i negozi gratuiti
costituiscono atti di liberalità, non essendo necessariamente sorretti da un
interesse di carattere non patrimoniale dell'autore, interesse che invece
rappresenta la causa giustificativa degli atti di liberalità.
contratto formale
La donazione è un : deve essere fatta per atto pubblico,
sotto pena di nullità alla presenza irrinunciabile dei testimoni. La donazione è
atto personale
un , e non tollera una sua conclusione a mezzo di
rappresentante (legale o volontario), infatti né il genitore né il tutore può fare
donazioni per la persona incapace da essi rappresentata. La donazione è un
contratto unilaterale con prestazioni, cioè a carico di una sola delle parti.
Oggetto della donazione può essere qualunque bene che si trovi nel patrimonio
del donante, e non può essere un bene altrui o un bene futuro; in tal caso essa
è nulla. La donazione può essere fatta congiuntamente a favore di più
donazione congiuntiva
donatario ( ) e in questo caso viene fatta per parti
uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà. Per quanto riguarda la
capacità di donare, l'art. 774 richiede nel donante la piena capacità di disporre
dei propri beni (capacità di agire). È annullabile la donazione fatta dal donante
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in stato di incapacità naturale al momento della donazione e l'azione si
capacità di
prescrive in cinque anni dalla data dell'atto. Per quanto riguarda la
ricevere, per le persone fisiche non vi sono limiti particolari, mentre per le
persone giuridiche l'accettazione era subordinata all'autorizzazione
governativa, legge che oggi è stata abrogata.
invalidità l'onere illecito
La disciplina dell' si avvicina a quella del testamento:
impossibile
o rende nulla la donazione se ne ha costituito il motivo
l'errore sul motivo
determinante; rende annullabile la donazione quando il
motivo risulta dall'atto ed è il solo che ha determinato il donante a compiere la
liberalità; la donazione nulla è convalidabile mediante conferma espressa o
esecuzione volontaria dopo la morte del donante. La donazione può essere
revocata per ingratitudine o per la sopravvivenza dei figli (art. 800). La
revocazione per ingratitudine può essere domandata solo quando il
donatario è considerato indegno a succedere, e quando il donatario è colpevole
d’ingiuria grave verso il donante o ha arrecato grave danno al suo patrimonio.
Tale revoca può essere richiesta entro un anno dal fatto o dalla notizia di esso.
revocazione per sopravvenienza di figli
La può essere richiesta dal
donante se, al tempo della donazione, non aveva o ignorava di avere figli o
discendenti, o se vi sia stato il riconoscimento di un figlio. Tale revoca può
essere richiesta entro cinque anni dalla nascita dell'ultimo figlio o dalla notizia
dell'esistenza del figlio o discendente o dell'avvenuto riconoscimento del figlio
nato fuori dal matrimonio. La sentenza che pronuncia la revoca condanna il
donatario alla restituzione dei beni.
La donazione rimuneratoria è quella fatta in segno di riconoscenza o in
considerazione dei meriti del donatario, o per speciale remunerazione. In
particolare, viene compiuta dal donante per ricompensare il donatario di un
servizio da questi eseguito nei propri confronti. Tale donazione è irrevocabile
per causa di ingratitudine o per sopravvenienza dei figli. Non rientrano nella
liberalità d'uso
donazione rimuneratoria le cosiddette , cioè mance e regali.
La donazione obnuziale è la donazione fatta in vista di un futuro matrimonio,
sia dagli sposi tra loro, sia da altri a favore degli sposi o di figli nascituri. Si
perfeziona senza bisogno di accettazione, non obbliga agli alimenti, ed è
irrevocabile. La donazione di modico valore, detta anche donazione
manuale, ha ad oggetto beni mobili ed è valida anche se manca l'atto
pubblico, purché vi sia stata alla traditio.
CAPITOLO 2: ALTRI ATTI DI LIBERALITà
La donazione indiretta consiste in un atto diverso dal contratto di donazione,
ma che, allo stesso tempo, assolve la stessa funzione di arricchire il donatario
per spirito di liberalità. Essa non richiede la forma dell'atto pubblico ed è
soggetta ad alcune regole tipiche della donazione, come la collazione, la
riduzione a favore dei legittimi, la revoca per ingratitudine o sopravvenienza di
figli. Tra le donazioni indirette possono rientrare gli atti contrattuali, unilaterali
atti di natura
e addirittura di carattere non negoziale. Per quanto riguarda gli
contrattuale, una prima diffusa fattispecie è quella del contratto a favore di
terzi, attraverso il cui meccanismo, il terzo, estraneo al rapporto contrattuale,
acquista i diritti derivanti dal contratto per effetto della stipulazione, sempre
che lo stipulante vi abbia interesse. 84
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atti unilaterali,
Per quanto riguarda gli tra le donazioni indirette, rientrano gli
atti di rinunzia, ovvero quei negozi con cui il titolare di un diritto si spoglia del
diritto medesimo con una dichiarazione, appunto unilaterale, di volontà. Il
legislatore non disciplina espressamente e in via generale l'atto di rinunzia, ma
regola diverse fattispecie caratterizzate dalla circostanza che il titolare di un
diritto, di credito o reale, dismette la propria situazione soggettiva senza
trasferirla ad altro soggetto. atti materiali,
Infine, gli atti non negoziali, definiti quando si verificano, è
possibile riscontrare la perdita di un diritto da parte del titolare e,
corrispondentemente, un acquisto in capo ad un altro soggetto.
PARTE VII
CAPITOLO 1: RAPPORTO OBBLIGATORIO
L'obbligazione consiste in un vincolo giuridico tra due soggetti, in virtù del
debitore
quale un soggetto, detto , è tenuto ad un determinato
prestazione
comportamento suscettibile di valutazione economica ( ) per
soddisfare un interesse, anche non patrimoniale, di un altro soggetto, detto
creditore . Il titolare della situazione attiva è il creditore e il titolare della
situazione passiva è il debitore. I soggetti del rapporto obbligatorio devono
determinati determinabili.
essere o, quanto meno, Il creditore ha il diritto di
pretendere la prestazione, mentre il debitore ho l’obbligo ad adempiere la
prestazione. Quindi l’adempimento della prestazione comporta l’estinzione
dell’obbligazione. I due requisiti fondamentali della prestazione sono la
patrimonialità, in quanto deve essere suscettibile di valutazione economica, e
corrispondenza ad un interesse del credito.
la La prestazione deve essere
possibile, lecita, determinata o determinabile. La prestazione può essere
semplice complessa
o a seconda che si svolga con un unico comportamento
prestazione di
del debitore oppure comporti una pluralità di comportamenti. La
dare, in senso stretto, consiste nel trasferimento di un diritto (ad esempio
l'attività della mandatario che ha acquistato un bene immobile per conto del
prestazione di
compratore ed è obbligato a ritrasferirlo al mandante). La
consegnare consiste nel procurare al creditore la disponibilità materiale della
cosa (come nel caso del venditore obbligato a consegnare al compratore il
prestazione di fare
bene venduto). La consiste nel realizzare un fatto come
risultato dell'attività materiale o giuridica dovuta (ad esempio l'appaltatore che
compie l'opera o eroga il servizio al fine di conseguire il risultato voluto dal 85
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lOMoARcPSD|5857647 non fare,
committente). Nel concetto di fare rientra anche il nel senso che il
debitore è obbligato a non compiere un determinato comportamento e
l'astensione realizzare l'interesse del creditore. Per quanto riguarda
l'esecuzione della prestazione, ci sono due fondamentali tipi di obbligazioni:
obbligazione istantanea, che si caratterizza per la unitarietà del
comportamento programmato, in funzione della realizzazione di un interesse
unitario del creditore, e l'obbligazione di durata, che mira a soddisfare
l'interesse duraturo del creditore.
titolo
Il dell'obbligazione è il fondamento della stessa, che fissa la fonte e
tutela esterna
definisce il contenuto del rapporto. Per quanto riguarda la del
credito, i terzi sono tenuti al rispetto del vincolo obbligatorio. In caso contrario
esso risponde per fatto illecito ed è tenuto al risarcimento del danno per
lesione della posizione creditoria.
Può avvenire che la persona del creditore o del debitore possa mutare nel
tempo in quanto l'obbligazione è connessa ad un'altra situazione soggettiva,
per cui il mutamento di quest'ultima comporta il mutamento anche della
ambulatorietà dell'obbligazione.
posizione di credito o di debito, la cosiddetta È
il fenomeno proprio delle obbligazioni reali, per le quali l'acquisto del diritto
reale comporta l'assunzione di obbligazioni accessorie che rendono possibile
e/o agevolano l'esercizio del diritto reale. Il collegamento con il diritto reale è
solo il mezzo per l'individuazione
del soggetto debitore. Pertanto il debitore risponde con tutto il suo patrimonio
per l'inadempimento delle obbligazioni maturate con la titolarità del diritto
reale.
obbligazioni di mezzi
Le impongono al debitore di svolgere una determinata
attività a prescindere dal conseguimento del risultato; quindi il debitore si
obbliga a fare tutto ciò che è in grado di fare per soddisfare l’interesse del
creditore senza garantire la realizzazione del risultato spe