CAPITOLO 8 - LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE
LA TUTELA DEI DIRITTI. LIBRO IV E DINTORNI:
Con l'espressione "tutela dei diritti" s'intende quella formula convenzionale con cui si fa riferimento a una gamma molto vasta di strumenti di protezione e attuazione delle situazioni giuridiche soggettive (non si parla solo di diritti).
Un primo gruppo di strumenti è diretto ad assicurare la certezza delle situazioni giuridiche; in questo gruppo rientrano strumenti come i mezzi di pubblicità, gli istituti della prescrizione e della decadenza: questi possono essere definiti strumenti di tutela sostanziale. Nel campo della lite si colloca la disciplina dei mezzi di prova → AVERE UN DIRITTO E' UNA COSA IMPORTANTE, MA POTER PROVARE I FATTI CHE LO FONDANO E' CIO' CHE CONTA IN PRATICA.
Per una sicura attuazione dei diritti: Istituti della tutela del credito e, per quanto concerne l’attività imprenditoriale, le procedure concorsuali.
Lo strumento finale di attuazione del diritto è il giudizio: due sono gli aspetti fondamentali strettamente collegati al diritto privato → l’iniziativa, ovvero l’azione e la resistenza, nonché l’eccezione.
GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ:
Funzione fondamentale del legislatore è quella di tener conto della certezza di determinate situazioni giuridiche. Gran parte del diritto privato, e dell’attività giuridica, ruota attorno alla circolazione della ricchezza (circolano per esempio le proprietà di beni, crediti e contratti, i titoli di partecipazione, ecc…).
Nei diritti moderni si vuole assicurare una circolazione dei beni semplice e veloce.
A questo scopo si istituisce un sistema di pubblicità dei fatti e atti giuridici che tende ad assicurare la conoscibilità legale di diverse tipologie di atto, con effetti giuridici non sempre analoghi.
In base alle conseguenze giuridiche strettamente collegate alla pubblicità, possiamo trovare tre tipologie di mezzi:
- 1) Strumenti di mera pubblicità-notizia: la legge predispone lo strumento per assicurare la conoscibilità legale di determinati fatti e senza connettervi un particolare effetto riguardo l’efficacia del fatto o dell’atto reso pubblico (es. la sent. di interdizione o inabilitazione va annotata in margine all’atto di nascita);
- 2) Strumenti di pubblicità dichiarativa: la conoscibilità non è fine a se stessa, ma condiziona l’efficacia dell’atto → in mancanza della pubblicità, l’atto non può essere fatto valere verso determinati terzi (inefficacia relativa o inopponibilità) (es. atti di trasferimento della proprietà sui beni immobili: essi sono efficaci immediatamente tra le parti ma solo con la trascrizione nei registri immobiliari diventano opponibili a quei terzi che avessero acquistato diritti dallo stesso dante causa (art. 2644));
- 3) Strumenti di pubblicità costitutiva: grado più forte della pubblicità → l’atto non produce effetti se non quando è stato reso pubblico. Esempio tipico: concessione d’ipoteca che diventa efficace solo con l’iscrizione nei registri immobiliari.
Pubblicita’ immobiliare e forme analoghe:
La trascrizione:
- Strumento di pubblicità predisposto per atti relativi all’acquisto della proprietà o di diritti reali su beni immobili e su alcune categorie di beni mobili (mobili registrati). Con la trascrizione si riporta il contenuto essenziale dell’atto in appositi registri, rendendolo così legalmente conoscibile;
- Si inserisce in un sistema di circolazione di beni immobili costruito sulla base del principio consensualistico -> regola per cui la proprietà e gli altri diritti si trasferiscono per effetto del solo consenso legittimamente manifestato tra le parti (art. 1376). Questo principio presenta dei vantaggi e dei rischi. I primi sono che i trasferimenti avvengono in modo semplice e trasparente mentre i secondi si possono configurare nel rischio di incertezza delle situazioni giuridiche. La trascrizione tende a ridurre i rischi garantendo la certezza dell’acquisto a chi utilizza lo strumento della pubblicità -> per raggiungere questo risultato: la legge stabilisce che soltanto chi ha trascritto l’atto può opporlo (farlo valere) contro altri acquirenti che non hanno trascritto o l’hanno fatto in un momento successivo;
- NON HA EFFICACIA COSTITUTTIVA -> NON DETERMINA il trasferimento della proprietà o la costruzione di diritti reali: con essa si risolvono conflitti tra soggetti, non si assegnano invece le proprietà. EFFETTO GIURIDICO DELLA TRASCRIZIONE: OPPONIBILITA’ degli atti trascritti ai terzi che vantino diritto sullo stesso bene in basa ad un atto non trascritto o trascritto in data posteriore. Chi non provvede alla trascrizione va in contro all’inopponibilità o inefficacia relativa del proprio atto: l’atto rimane inefficace tra le parti, o verso terzi ma non nei confronti di coloro che hanno trascritto il titolo concorrente. TRASCRIVERE è un ONERE per la parte interessata. Costituisce un OBBLIGO per il pubblico ufficiale che redige l’atto (notaio);
- Secondo l’art. 2657: si esegue in forza di sentenza, atto pubblico o scrittura privata autenticata/accertata giudizialmente. La norma stabilisce che la funzione e gli effetti della trascrizione richiedono che sia legalmente certa la provenienza dell’atto dai soggetti che figurano come parti -> LA TRASCRIZIONE NON è QUINDI MEZZO DI PROVA DELL’ATTO.
- Gli atti sono trascritti con riferimento alle parti che li compongono: ogni atto di alienazione/costituzione di diritti è trascritto sia contro l’alienante, sia a favore dell’acquirente (doppia trascrizione);
- La certezza dell’acquisto -> si ha in base alla continuità delle trascrizioni, ovvero una sequenza non interrotta di trascrizioni che risale fino ad un acquisto a titolo originario (per es. usucapione) art. 2650;
- Gli atti soggetti a trascrizione -> elencati nell’art. 2643: contratti, atti unilaterali e provvedimenti giudiziari con la quale si trasferisce la proprietà di beni immobili, si eseguono/estinguono diritti reali limitati, si conferiscono immobili.
Effetti usucapione: acquisto a titolo originario. Esso può essere fatto valere contro chiunque, indipendentemente dalla trascrizione. Essa infatti è ugualmente utile sia in funzione di pubblicità- notizia, sia per stabilire la continuità delle trascrizioni.
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Nelle ipotesi in cui ha rilevanza il possesso di stato, ovvero la stipulazione di fatto per cui una persona è creduta e trattata come coniuge, figlio, ecc..
Funzione atti e registri dello stato = mezzi di pubblicità.
LA PRESCRIZIONE
Art. 2934: "Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge".
Prescrizione = modo di estinzione dei diritti fondato sull'inerzia del titolare. Per quanto concerne le ragioni della prescrizione, esse si fondano su:
- L'esigenza di certezza nelle relazioni giuridiche (compromessa quando un diritto non è esercitato per un lungo periodo di tempo);
- La tendenza dell'ordinamento a sfavorire l'inerzia.
L'equilibrio tra i due interessi segue un criterio che presenta utilità generale: la scelta di casi e tempi di prescrizione è fondamentale nel nostro ordinamento e rientra nell'ordine pubblico -> le norme concernenti la prescrizione sono inderogabili dai privati (art. 2936: nn possono escludere, aggiungere casi di prescrizione e nemmeno modificare i termini).
Anche l'interesse protetto dalla norma che fa prescrivere un diritto è un interesse particolare: è possibile una rinunzia alla prescrizione già compiuta (art. 2937); non una rinuncia preventiva, che si scontra con l'inderogabilità delle norme sulla prescrizione. La rinunzia può avvenire anche tacitamente, da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione (art. 2937).
Art. 2938 = la prescrizione deve essere eccepita dall'interessato, ovvero opposta alla richiesta di adempimento e, in giudizio, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
La prescrizione non opera per tutti i diritti. L'art. 2934, 2° comma, esclude la prescrizione per:
- Diritti indisponibili (diritti di carattere personale relativi allo status familiare, i diritti personalissimi);
- Altri diritti indicati dalla legge (come il diritto di far valere la nullità del contratto). In questa categoria rientra il diritto di proprietà. Per questo diritto non esiste una norma che dichiari imprescrittibile la proprietà. La legge dispone che non si prescrive l'azione di rivendicazione. La norma suppone l'imprescrittibilità del diritto di proprietà: il problema dell'inerzia, con riguardo alla proprietà, è affrontato attraverso la tutela del possessore, tramite lo strumento dell'usucapione. Sono prescrittibili i diritti reali su cosa altrui.
Modi con i quali la prescrizione opera:
- DECORRENZA = non vi è inerzia se non in rapporto a un' attività possibile. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (art. 2935);
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Istituzioni di diritto privato I - tutela, situazioni giuridiche, pubblicità e prove
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Diritto privato - diritto delle persone e diritto di famiglia
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Appunti di Diritto privato