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CAPITOLO 8-LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE

LA TUTELA DEI DIRITTI. LIBRO IV E DINTORNI:

Con l'espressione "tutela dei diritti" s'intende quella formula convenzionale con cui si fa riferimento a una gamma molto vasta di strumenti di protezione e attuazione delle situazioni giuridiche soggettive (non si parla solo di diritti).

Un primo gruppo di strumenti è diretto ad assicurare la certezza delle situazioni giuridiche; in questo gruppo rientrano strumenti come i mezzi di pubblicità, gli istituti della prescrizione e della decadenza: questi possono essere definiti strumenti di tutela sostanziale. Nel campo della lite si colloca la disciplina dei mezzi di prova → AVERE UN DIRITTO È UNA COSA IMPORTANTE, MA POTER PROVARE I FATTI CHE LO FONDANO È CIÒ CHE CONTA IN PRATICA.

Per una sicura attuazione dei diritti: Istituti della tutela del credito e, per quanto concerne l'attività imprenditoriale, le procedure concorsuali.

Lo strumento finale di attuazione del diritto è il giudizio: due sono gli aspetti fondamentali strettamente collegati al diritto privato → l'iniziativa, ovvero l'azione e la resistenza, nonché l'eccezione.

GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ:

Funzione fondamentale del legislatore è quella di tener conto della certezza di determinate situazioni giuridiche. Gran parte del diritto privato, e dell'attività giuridica, ruota attorno alla circolazione della ricchezza (circolano per esempio le proprietà di beni, crediti e contratti, i titoli di partecipazione, ecc.).

Nei diritti moderni si vuole assicurare una circolazione di beni semplice e veloce.

A questo scopo si istituisce un sistema di pubblicità dei fatti e atti giuridici che tende ad assicurare la conoscibilità legale di diverse tipologie di atto, con effetti giuridici non sempre analoghi.

In base alle conseguenze giuridiche strettamente collegate alla pubblicità, possiamo trovare tre tipologie di mezzi:

  1. Strumenti di mera pubblicità-notizia: la legge predispone lo strumento per assicurare la conoscibilità legale di determinati fatti e senza connettervi un particolare effetto riguardo l'efficacia del fatto o dell'atto reso pubblico (es. la sent. di interdizione o inabilitazione va annotata in margine all'atto di nascita);

  2. Strumenti di pubblicità dichiarativa: la conoscibilità non è fine a se stessa, ma condiziona l’efficacia dell'atto → in mancanza della pubblicità, l'atto non può essere fatto valere verso determinati terzi (inefficacia relativa o inopponibilità) (es. atti di trasferimento della proprietà sui beni immobili: essi sono efficaci immediatamente tra le parti ma solo con la trascrizione nei registri immobiliari diventano opponibili a quei terzi che avessero acquistato diritti dallo stesso dante causa (art. 2644));

  3. Strumenti di pubblicità costitutiva: grado più forte della pubblicità → l'atto non produce effetti se non quando è stato reso pubblico. Esempio tipico: concessione d'ipoteca che diventa efficace solo con l'iscrizione nei registri immobiliari.

CAPITOLO 8-LA TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE

LA TUTELA DEI DIRITTI. LIBRO IV E DINTORNI:

Con l’espressione “tutela dei diritti” s’intende quella formula convenzionale con cui si fa riferimento a una gamma molto vasta di strumenti di protezione e attuazione delle situazioni giuridiche soggettive (non si parla solo di diritti).

Un primo gruppo di strumenti è diretto ad assicurare la certezza delle situazioni giuridiche; in questo gruppo rientrano strumenti come i mezzi di pubblicità, gli istituti della prescrizione e della decadenza: questi possono essere definiti strumenti di tutela sostanziale. Nel campo della lite si colloca la disciplina dei mezzi di prova → AVERE UN DIRITTO E’ UNA COSA IMPORTANTE, MA POTER PROVARE I FATTI CHE LO FONDANO E’ CIO’ CHE CONTA IN PRATICA.

Per una sicura attuazione dei diritti: Istituti della tutela del credito e, per quanto concerne l’attività imprenditoriale, le procedure concorsuali.

Lo strumento finale di attuazione del diritto è il giudizio: due sono gli aspetti fondamentali strettamente collegati al diritto privato → l’iniziativa, ovvero l’azione e la resistenza, nonché l’eccezione.

GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÁ:

Funzione fondamentale del legislatore è quella di tener conto della certezza di determinate situazioni giuridiche. Gran parte del diritto privato, e dell’attività giuridica, ruota attorno alla circolazione della ricchezza (circolano per esempio le proprietà di beni, crediti e contratti, i titoli di partecipazione, ecc.. ).

Nei diritti moderni si vuole assicurare una circolazione di beni semplice e veloce.

A questo scopo si istituisce un sistema di pubblicità dei fatti e atti giuridici che tende ad assicurare la conoscibilità legale di diverse tipologie di atto, con effetti giuridici non sempre analoghi.

In base alle conseguenze giuridiche strettamente collegate alla pubblicità, possiamo trovar

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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