Diritto privato 1
I soggetti e il diritto delle persone
Tutela delle situazioni giuridiche soggettive
Forme e tecniche di tutela
Tutela dei diritti e principio di effettività. Il principio di effettività è il principio sul quale si basa la tutela dei diritti. Laddove la soddisfazione del diritto venga contrastata, il titolare del diritto può godere dei mezzi che gli consentano di reagire alla violazione. La tutela dei diritti avviene attraverso il processo. Tuttavia, la tutela civile non è solo quella amministrata dai giudici, ma si può ricorrere anche all’istituto dell’arbitrato previsto nel c.p.c. Gli arbitri sono in sostanza dei giudici privati e possono esprimersi su controversie che hanno ad oggetto diritti disponibili (il titolare può compiere atti di disposizione, generalmente sono i diritti patrimoniali).
La forma di tutela
Fra i mezzi ai quali si affida la tutela dei diritti, il legislatore penale include le restituzioni e il risarcimento. La prima riguarda un ripristino della situazione di fatto. In caso in cui un soggetto lamenti di essere stato danneggiato in un bene di sua appartenenza, la forma di tutela sarà rappresentata dall’obbligo che aggraverà al danneggiante di corrispondere al danneggiato il costo per la riparazione della cosa e il mancato profitto derivante dall’impossibilità di farne uso. Il risarcimento del danno è previsto sia in campo contrattuale che extracontrattuale. Nel primo caso si tratterà di risarcire il danno derivante dal mancato adempimento di un'obbligazione, nell’altro caso si tratterà di risarcire il danno arrecato a diritti assoluti. Nel caso di un contratto in cui un soggetto ha promesso di vendere ad un altro un proprio bene, dovrà essere anche garantita la possibilità di ottenere il trasferimento.
Tutela giudiziaria delle situazioni giuridiche soggettive
La giurisdizione civile come forma concreta e specifica di tutela dei diritti soggettivi. L’interesse tutelato è soddisfatto quando chi è tenuto a rispettarlo si adegua volontariamente alle disposizioni di legge. In mancanza di questo, il tutelato può avvalersi degli strumenti giuridici idonei alla realizzazione dell’interesse. La giurisdizione civile è l’attività pubblica con cui si rende concreta la possibilità di realizzare il proprio interesse che è tutelato dalle norme di diritto privato. Ad esse si contrappone la giurisdizione penale con cui si rende esecutiva la sanzione per coloro che si sono resi colpevoli di un reato (la sanzione è prevista dalle norme di diritto penale).
Sia la giurisdizione civile che quella penale trovano fondamento attraverso l’attività dei giudici che costituiscono l’ordine della magistratura. L’attività giudiziaria si svolge in conformità di regole procedimentali previste distintamente per la materia civile e penale. Essa si conclude con provvedimenti che prendono il nome di sentenze. In una controversia chi vuol fare valere il proprio diritto viene chiamato attore che deve esercitare l’actio al giudice competente. La persona contro cui è rivolta l’actio viene chiamato convenuto. Questo può chiedere il rigetto delle pretese dell'attore, ma può anche proporre a sua volta una propria domanda, definita domanda riconvenzionale, con la quale avanzare le proprie richieste contro l'attore che lo ha citato in giudizio.
Il nostro ordinamento prevede in linea di massima un doppio grado di giudizio, ipotizzato nel senso che quella delle parti che ritiene erronea la sentenza del giudice di primo grado può impugnarla chiedendo al giudice di secondo grado un riesame. Il doppio grado garantisce maggiore imparzialità dei giudici e minor rischio di sentenze errate. Giudici di primo grado sono il giudice di pace e il tribunale. Il giudice di secondo grado rispetto al giudice di pace è il tribunale, il giudice di secondo grado rispetto al tribunale è la corte d’appello.
La giurisdizione amministrativa
La giurisdizione amministrativa viene svolta dal Tribunale Amministrativo Regionale e dal Consiglio di Stato. Una particolare giurisdizione è quella della Corte dei conti che svolge un’attività di controllo delle attività governative e degli enti pubblici. Le controversie tra cittadino e fisco sono invece affidate alle commissioni tributarie provinciali e regionali.
Diritto privato 2
Giudizio di legittimità costituzionale delle leggi
Il giudizio di legittimità costituzionale è la sentenza espressa dalla Corte Costituzionale che decreta se una legge è conforme alla costituzione o meno. La Corte agisce in via incidentale o indiretta. Se durante un processo una delle due parti di esso solleva la questione di legittimità, il processo stesso si interrompe, gli atti passano ad un giudice che prende il nome di “giudice a quo". A questo punto il giudice valuta se è la richiesta è fondata, dopodiché rinvia gli atti alla corte che si esprimerà con una sentenza di accoglimento o di rigetto.
I soggetti
Persona fisica
La persona fisica, le persone giuridiche, gli enti. Il nostro sistema giuridico italiano accanto all’uomo attribuisce particolare importanza ad altre entità: gli enti. Questi si qualificano in vari modi: associazioni, fondazioni ecc... Nel campo del diritto pubblico troviamo enti giuridicamente rilevanti: Lo Stato, le regioni, le province. Questi enti assumono il nome di persone giuridiche pubbliche che operano attraverso l’attività di persone fisiche.
La nascita e l’acquisto della capacità giuridica
Con la nascita l’essere umano si individua giuridicamente, diventando centro di relazioni giuridiche. Deve nascere vivo dal concepimento e deve avere sembianze umane. La persona esiste solo dopo il distacco fisico dalla madre. L’embrione o il feto che la donna porta in sé nel periodo di gestazione non ha nessuna configurazione giuridica propria ed indipendente.
L’assenza e la presunzione di morte
La persona che scompare fisicamente il sistema giuridico la considera priva di idoneità nell’esercizio della propria capacità giuridica. Il prolungarsi della scomparsa per un periodo di almeno di due anni può determinare il ricorso alla dichiarazione di assenza. La disciplina dell’assenza è dettata a risolvere il contrasto che si determina tra gli interessi dei successori e l’assente. A questo punto gli eredi legittimi o testamentari dell’assente possono essere immessi nel processo temporaneo dei beni di questi. Il processo temporaneo ha una funzione conservativa del patrimonio dell’assente e dell’attesa del suo ritorno. Se l’assenza fosse volontaria e non giustificata, egli perderebbe il diritto di farsi restituire le rendite. Se viene provata la morte viene aperta la successione a favore degli eredi o dei legatari, La dichiarazione di morte presunta viene emessa dal tribunale dopo dieci anni dal giorno in cui risale l’ultima notizia.
La morte
La persona viene meno con la morte: non è più centro di riferimento di relazioni giuridiche e vi subentra chi viene designato come erede o con una successione stabilita dalle regole o con un atto di volontà già fissato.
Il domicilio, la residenza, la dimora
Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi articolo 43. La residenza è il luogo nel quale la persona abitualmente dimora. La dimora non è disciplinata dal codice ma è ricavabile dalla lettura dell’art43 è dimora il luogo di vacanza estiva ma non la permanenza in un albergo.
La minore età, l’interdizione e l’inabilitazione
Il soggetto che non ha compiuto la maggiore età risulta legalmente incapace. Il minore è considerato dal sistema come quel soggetto non idoneo a esercitare i diritti e doveri di cui è titolare. La posizione del minore è stabilita dall’articolo 316 secondo il quale il figlio è soggetto alla potestà dei genitori fino alla maggiore età o all’emancipazione. Il minore emancipato è il minore che ha contratto matrimonio. L’emancipazione consente di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione. L’emancipato può anche essere autorizzato dal tribunale all’esercizio di un’impresa commerciale; in questo caso egli acquista piena capacità d’agire. La capacità d’agire può essere soppressa o limitata. Interdizione e inabilitazione sono gli istituti con cui il giudice stabilisce la limitazione totale o parziale della capacità d’agire ad un soggetto.
L’interdizione: determina una situazione di incapacità legale al pari di quella del minore. Il tutore diviene il rappresentante legale dell'interdetto esattamente come se quest'ultimo fosse minorenne. Il tutore non si occupa solo dell'aspetto patrimoniale. Egli deve amministrare il patrimonio insieme all'inabilitato. L'interdizione legale invece è il risultato di una sentenza di condanna che comporta la pena della reclusione non inferiore a cinque anni. In questo caso il condannato/interdetto non può compiere atti di natura patrimoniale.
L’inabilitazione: Il legislatore prevede che chi è parzialmente incapace possa essere inabilitato. L'inabilitato, previa dichiarazione del Tribunale della sua parziale incapacità, diversamente dall'interdetto, può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione da solo, mentre deve essere affiancato dal curatore per gli atti di straordinaria amministrazione. Il curatore insieme all’inabilitato deve firmare gli atti di straordinaria amministrazione. Gli atti che non vengono firmati dal curatore sono annullabili. Valgono anche per l'inabilitato le stesse considerazioni fatte per l'interdetto, ossia il curatore non si occupa solo dell'aspetto patrimoniale. Egli deve amministrare il patrimonio insieme all'inabilitato. Anche in questo caso, soprattutto quando curatore è un terzo, il controllo del Tribunale sul suo operato e sulla sua condotta è una garanzia.
L'incapacità naturale è invece disciplinata dal Codice Civile. Riguarda la condizione del soggetto che sebbene non risulti essere interdetto formalmente (quindi gode sia di capacità giuridica che di agire) provi di trovarsi in una condizione di incapacità di intendere e di volere. Se provato, lo stato di incapacità naturale consente di annullare tutti gli atti giuridici posti in essere dall'incapace che si trovava in questa condizione psico-fisica. (caso "di scuola" è la sottoscrizione di un contratto "in stato di ipnosi": è annullabile perché in quel momento ho firmato senza essere capace di intendere e di volere).
Diritto della personalità
Con l’espressione “diritti fondamentali” si intendono qui diritti inalienabili e persino irrinunciabili dell’uomo. Il tutto è sancito dalla nostra costituzione art2 secondo il quale la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Il primo dei diritti fondamentali è il diritto alla vita. Per quanto riguarda (il problema morale connesso alla) legittimità dell’interruzione della gravidanza non può essere mosso sul piano giuridico sotto forma di lesione del diritto alla vita poiché la titolarità dei diritti si acquista alla nascita. In Italia, nel 1978, è stata introdotta una legge regolativa sull’aborto che disciplina i casi in cui può richiedersi l’interruzione volontaria della gravidanza. Entro i primi 90 giorni la donna può richiedere un certificato di autorizzazione all’interruzione della gravidanza. Particolare importanza assume il consenso alle cure mediche. In via generale è necessario sempre il consenso del paziente per procedere all’operazione chirurgica. Se il malato non è in grado di manifestare la propria volontà, il chirurgo può procedere solo col ricorso allo stato. (art 2045)
Diritto alla salute
Un altro diritto fondamentale è il diritto alla salute sancito dall’art 31 della nostra Costituzione. La norma ha avuto diverse interpretazioni. La Corte Costituzionale affermò che la lesione del diritto della salute non possa essere risarcita con il danno patrimoniale. Il nostro sistema però non ammette in via generale forme di tutela per danni non patrimoniali. Quindi il soggetto leso veniva risarcito solamente quando la lesione alla salute comprendeva una diminuzione patrimoniale. Il risarcimento del danno dovrà oggi riferirsi al rapporto che lega l’individuo all’ambiente dove si svolge la sua attività. La Corte Costituzionale ha introdotto la nozione di danno biologico per allargare la sfera di applicabilità del danno patrimoniale.
Associazioni (riconosciute e non), fondazioni e comitati
L'associazione è un ente senza finalità di lucro costituito da un insieme di persone fisiche o giuridiche (gli associati) legate dal perseguimento di uno scopo comune. Il Codice civile del 1942 parla delle associazioni riconosciute e delle fondazioni, dettando un'unica norma espressa: l'art. 14 cod. civ. che impone la formalità solenne dell'atto pubblico (ad es. registrata tramite notaio o pubblico ufficiale) per entrambe le figure, poiché senza l'atto pubblico l'ente non può chiedere il riconoscimento. Nessuna forma è invece prevista per l'atto costitutivo di un'associazione non riconosciuta. L'atto costitutivo dell'associazione è un atto negoziale, o meglio un contratto di natura associativa, che nasce dalla volontà di più soggetti le cui prestazioni sono dirette al conseguimento di uno scopo comune.
Associazioni riconosciute sono persone giuridiche e godono dell’Autonomia patrimoniale perfetta: Gli associati rispondono delle obbligazioni dell’ente solo nei limiti della quota associativa versata (risponde solo l'associazione con il proprio patrimonio). Associazioni non riconosciute non sono persone giuridiche e hanno un Autonomia patrimoniale imperfetta: rispondono alle obbligazioni le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.
Le associazioni riconosciute, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici (le onlus se hanno un attivo di bilancio non ci pagano le tasse, ma sono obbligate e riversarlo nell'attività per cui sono nate).
Come costituire un'Associazione Culturale, Sportiva, Ricreativa o di Volontariato
Il primo passo
Per costituire un'associazione è indispensabile essere almeno un gruppo di persone. Una volta decisa la costituzione è necessario convocare un'Assemblea di Costituzione tra i soggetti interessati che discutano e ne approvino l'Atto Costitutivo e lo Statuto.
Statuto e Atto costitutivo
Lo Statuto dell'Associazione deve rispettare i criteri di democraticità, vale a dire tutti i soci sono uguali, hanno gli stessi diritti e possono essere eletti alle cariche elettive. Dentro lo Statuto vanno elencati:
- Gli scopi dell'Associazione
- I requisiti necessari per l'iscrizione
- Gli organi dell'Associazione (la loro durata e i loro distinti compiti).
È utile registrare l'atto costitutivo all'Ufficio del Registro della propria provincia, in quanto può essere necessario nel caso si stipulino contratti o si richiedano contributi da Enti Pubblici, che tendenzialmente possono essere richiesti dopo almeno due anni di vita dell'Associazione. L'atto di costituzione (sottoscritto dai soci fondatori) e lo statuto vanno registrati presso un notaio, la spesa è di circa € 300. L'Associazione non ha personalità giuridica, quindi non può possedere beni immobili.
Gli organi dell'Associazione
È necessario che tra gli organi dell'Associazione siano almeno previsti:
- L'Assemblea dei soci (si riunisce almeno una volta all'anno, elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti, discute e approva i bilanci presentati dal Consiglio, è il massimo organo deliberante dell'Associazione)
- Il Consiglio Direttivo (ne fanno parte il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, e almeno 1 altro membro, in quanto i componenti devono essere in numero dispari, ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati al presidente e all'assemblea e tutti gli altri che l'assemblea gli destina)
- Il Collegio dei Revisori dei Conti (eletto dall'assemblea, controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati nello Statuto)
- Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ed ha quindi la responsabilità giuridica, può essere eletto dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo, la sua carica (come del resto tutte le altre cariche nell'associazione) è temporanea.
Come disciplinare le attività associative
È obbligatorio tenere un registro cassa per il bilancio sociale anche se non va depositato, e i fogli dunque non vanno vidimati. Le attività dell'Associazione possono essere rivolte ai soci oppure no, devono essere in prevalenza senza scopo di lucro, eventuali attività commerciali possono essere esercitate ma non in natura prevalente rispetto alle altre attività associative, previa apertura di una partita IVA e quindi tenuta di libri contabili e pagamento dei dovuti oneri fiscali. Eventuali utili vanno reinvestiti nelle attività dell'Associazione. Nell'eventualità che l'Associazione voglia funzionare come circolo o produrre servizi ai propri soci (ad esempio rivendita bevande, alcolici, alimenti, ecc.) è necessario per ottenere l'autorizzazione.
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Diritto Internazionale Privato della Famiglia e delle Persone - Appunti