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IL RAPPORTO GIURIDICO DI FILIAZIONE NATURALE

Le cose stanno diversamente se il figlio è stato generato da un uomo e una donna non sposati fra loro.

In tal caso, non solo il padre, ma anche la madre ha facoltà di non riconoscere il figlio, il quale dovrà

allora essere iscritto nei registri dello stato civile come nato da genitori ignoti. Se il figlio è iscritto

come nato da genitori ignoti, gli viene attribuito un cognome di fantasia. Il figlio, se ha le prove, potrà

far dichiarare giudizialmente la maternità o la paternità. In tal caso, sorge un rapporto giuridico di

filiazione naturale riconosciuta dove il figlio avrà tutti i diritti e i doveri di un figlio legittimo (art. 261.

C.c.)

RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI

Il riconoscimento del figlio naturale è una dichiarazione con la quale una persona dichiara di essere

padre o madre di un’altra persona. Sulla base di questo atto irrevocabile si forma l’atto di nascita. Nel

caso in cui sia già presente un riconoscimento, occorrerà prima far cadere la legittimità, con un’azione

di contestazione della legittimità e poi fare il riconoscimento. È vietato il riconoscimento di figli

incestuosi (ammesso se per ignoranza incolpevole). Per riconoscere un figlio naturale sono necessari i

sedici anni di età (capacità d’agire speciale). Prima di allora il figlio sarà affidato ad altre persone. Nel

caso in cui il riconoscimento non avvenga contestualmente alla nascita, ma tardivamente (ovvero con

un testamento o una dichiarazione apposita ricevuta dall’ufficiale dello stato civile o dal giudice

tutelare o dal notaio) e il figlio abbia più di sedici anni sarà necessario anche il suo consenso, se minore

di 16 anni è necessario il consenso dell’altro genitore. La mancanza di consenso può essere superata da

un provvedimento del giudice che autorizzi il riconoscimento se nell’interesse del minore.

LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA’ E DELLA MATERNITA’

NATURALE

Se il padre o la madre non hanno riconosciuto il figlio naturale, questi può agire in giudizio per far

dichiarare la paternità o la maternità. La legge dispone che il giudizio debba essere preceduto da una

fase preliminare, non pubblica, nella quale il tribunale valuti se vi sono specifiche circostanze tali da

far apparire l’azione giustificata e dunque ammissibile. La maternità è dimostrata provando l’identità di

colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna che si sostiene essere la madre.

Per la prova della paternità occorre prima accertare la maternità e poi provare che il preteso padre abbia

avuto rapporti sessuali con la madre nel periodo del concepimento. Questa circostanza non è però

sufficiente, occorrerà eliminare questo subbio dimostrando per esempio che la madre e il preteso padre

convivevano in circostanze tali da far presumere la fedeltà. In ogni caso le prove biologiche possono

provare o escludere la paternità. Tuttavia la possibilità di accertamento mediante prove biologiche è

alquanto limitata dall’attuale legge processuale, la quale non ne consente l’esecuzione coattiva sulla

persona che non vi si voglia assoggettare (art 118.c.p.) LA sola dichiarazione della madre non

Diritto Privato

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costituisce prova della paternità naturale (art 269 c.c.) Occorre in ogni caso che la prova sia tale da non

lasciare sussistere nessun ragionevole subbio.

LO STATO DI FIGLIO NATURALE RICONOSCIUTO

Riconoscimento e dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale attribuiscono al figlio un

insieme di diritti e doveri che costituiscono lo stato di figlio naturale riconosciuto. Un genitore naturale

ha nei confronti del figlio, tutti i doveri che ha nei confronti dei figli legittimi (art.261 c.c.) deve

mantenerlo, educarlo, istruirlo esercitando a questo scopo la potestà di genitore. Se il figlio è

riconosciuto da entrambi i genitori e questi convivono , la potestà è esercitata da entrambi, se non

convivono l’esercizio della potestà è disciplinato da regole applicabili nella separazione dei coniugi. Il

figlio assume il cognome del genitore naturale che lo ha riconosciuto. Se la maternità è stata

riconosciuta per prima il figlio, avendo portato per qualche tempo il cognome della madre, può avere

interesse a conservarlo: perciò la legge gli attribuisce la facoltà di decidere se vuole assumere il

cognome del padre o se vuole aggiungerlo o sostituirlo a quello della madre (art 262 c.c) Il figlio

naturali non ha pieni rapporti con i parenti del suo genitore, tranne gli ascendenti e tranne alcune

eccezioni. Il riconoscimento quindi crea uno stato di filiazione ma non uno stato di famiglia.

LA LEGITTIMAZIONE

Legittimazione del figlio naturale (d.civ.)

Con tale espressione si intende il fenomeno in virtù del quale il figlio naturale [Filiazione],

riconosciuto o riconoscibile, può acquistare lo status di figlio legittimo a tutti gli effetti (artt. 280 ss.

c.c.).

La caratteristica dell'istituto, che lo differenzia dal riconoscimento del figlio naturale, è costituita dal

fatto che la Legittimazione fa nascere un rapporto di parentela tra il legittimato ed i familiari del

genitore.

La Legittimazione può avvenire in due modi:

— per susseguente matrimonio, quando i due genitori naturali, dopo la nascita del figlio, si sposino tra

loro; gli effetti si producono dal giorno del matrimonio, se il riconoscimento è avvenuto con l'atto di

matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento, se questo è avvenuto dopo il

matrimonio;

— per provvedimento del giudice, se vi sia l'impossibilità o un ostacolo gravissimo (ad esempio,

insanabili contrasti tra i genitori naturali) a celebrare il matrimonio (cfr. art. 284 c.c., ove sono elencate

le altre condizioni).

Il figlio legittimato ha la stessa situazione del figlio legittimo ma l’acquista con effetto non retroattivo.

LA PROCREAZIONE MEDICLAMENTE ASSISTITA

Le coppie che non riesco ad avere figli possono trovare aiuto in tecniche mediche, grazie alle quali il

concepimento può avvenire anche senza l’unione sessuale tra uomo e donna. Queste tecniche prendono

il nome di procreazione medicalmente assistita. La legge consente che vi sia faccia ricorso solo quando

vi sia un problema di sterilità o mancanza di fertilità. Se ne possono avvalere coppie di persone

maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe

viventi. Se i genitori sono coniugati, I figli nati da procreazione medicalmente assistita hanno lo stato

di figli legittimi, se i genitori sono conviventi, di figli naturali.

L’ADOZIONE

L’affidamenti dei minori

Quando il minore sia solo temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, conviene che egli

sia affidato a chi provveda a mantenerlo, educarlo ed istruirlo, nell’attesa del suo ritorno, se possibile,

in seno alla famiglia d’origine. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale se vi è il

consenso dei genitori, altrimenti dal tribunale per i minorenni. In ogni caso deve essere sentito il

minore che ha compiuto 12 anni o anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di

discernimento. L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e

alla sua educazione e istruzione. Il servizio sociale svolge un opera di sostegno educativo e psicologico,

agevola i rapporti con la famiglia di provenienza e il rientro in essa del minore. L’affidamento

famigliare cessa con il provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutando l’interesse del

Diritto Privato

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minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine. Se

invece, decorso il periodo per il quale l’affidamento è stato disposto, le difficoltà della famiglia di

origine permangono, il tribunale dei minorenni, su richiesta del giudice tutelare, dispone gli ulteriori

provvedimento opportuni nell’interesse del minore.

L’adozione

L’adozione è consentita alle coppie di coniugi in favore dei minori abbandonati e perciò dichiarati in

stato di adattabilità: esse attribuisce all’adottato lo stato di figlio legittimo e fa cessare i suoi rapporti

giuridici con la famiglia d’origine. Non è permessa alle persone sole ma solo alle coppie di coniugi. La

presenza di figli legittimi non è di ostacolo all’adozione e sono consentite ai medesimi coniugi più

adozioni anche con atti successivi. Si richiede che il matrimonio degli adottanti sussista da almeno 3

anni, che fra essi non vi sia ne stata negli ultimi 3 anni separazione personale e che essi siano idonei ad

educare e istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Si richiede che l’età degli

adottanti superi di almeno di 18 anni quella degli adottati. Le informazioni concernenti l’identità dei

genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, su autorizzazione del tribunale dei

minorenni, se sussistono gravi motivi: possono inoltre essere fornite, su semplice richiesta, all’adottato

che abbia compiuto 25 anni. In ogni caso l’accesso alle informazioni non è consentito quando la madre

abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata. Il procedimento di adozione consiste in 2

fasi:

Nella prima si decide se il minore possa essere adottato: in questo caso è consentito ai genitori di

opporsi alla dichiarazione di stato di adattabilità. Una volta dichiarato lo stato di adattabilità si apre la

seconda fase: qui entrano in scena gli adottanti e si pronuncia l’adozione, senza che i genitori possano

opporvisi. Possono essere dichiarati in stato di adattabilità i minori in situazione di abbandono perché

privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. Lo stato di

adattabilità è dichiarato dal tribunale con una procedura che consente ai genitori ogni possibilità di

opporsi dimostrando che lo stato di abbandono non sussista. Dopo che la dichiarazione di adattabilità e

divenuta definitiva, il minore può venire affidato a una coppia di coniugi che abbia domandando

l’adozione prescelti dal tribunale in base ad una indagine circa l’attitudine ad educare il minore, la

situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti e i motivi per i quali

desiderano l’adozione. Se l’affidamento preadottivo dimostra un buon ambientamento del minore nella

famiglia dei coniugi effidatari, al termine del periodo di affidamento viene pronunciata l’adozione.

Anche qu

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher tarsialuigi91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Palermo Gianfranco.