Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
IL RAPPORTO GIURIDICO DI FILIAZIONE NATURALE
Le cose stanno diversamente se il figlio è stato generato da un uomo e una donna non sposati fra loro.
In tal caso, non solo il padre, ma anche la madre ha facoltà di non riconoscere il figlio, il quale dovrà
allora essere iscritto nei registri dello stato civile come nato da genitori ignoti. Se il figlio è iscritto
come nato da genitori ignoti, gli viene attribuito un cognome di fantasia. Il figlio, se ha le prove, potrà
far dichiarare giudizialmente la maternità o la paternità. In tal caso, sorge un rapporto giuridico di
filiazione naturale riconosciuta dove il figlio avrà tutti i diritti e i doveri di un figlio legittimo (art. 261.
C.c.)
RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI
Il riconoscimento del figlio naturale è una dichiarazione con la quale una persona dichiara di essere
padre o madre di un’altra persona. Sulla base di questo atto irrevocabile si forma l’atto di nascita. Nel
caso in cui sia già presente un riconoscimento, occorrerà prima far cadere la legittimità, con un’azione
di contestazione della legittimità e poi fare il riconoscimento. È vietato il riconoscimento di figli
incestuosi (ammesso se per ignoranza incolpevole). Per riconoscere un figlio naturale sono necessari i
sedici anni di età (capacità d’agire speciale). Prima di allora il figlio sarà affidato ad altre persone. Nel
caso in cui il riconoscimento non avvenga contestualmente alla nascita, ma tardivamente (ovvero con
un testamento o una dichiarazione apposita ricevuta dall’ufficiale dello stato civile o dal giudice
tutelare o dal notaio) e il figlio abbia più di sedici anni sarà necessario anche il suo consenso, se minore
di 16 anni è necessario il consenso dell’altro genitore. La mancanza di consenso può essere superata da
un provvedimento del giudice che autorizzi il riconoscimento se nell’interesse del minore.
LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA’ E DELLA MATERNITA’
NATURALE
Se il padre o la madre non hanno riconosciuto il figlio naturale, questi può agire in giudizio per far
dichiarare la paternità o la maternità. La legge dispone che il giudizio debba essere preceduto da una
fase preliminare, non pubblica, nella quale il tribunale valuti se vi sono specifiche circostanze tali da
far apparire l’azione giustificata e dunque ammissibile. La maternità è dimostrata provando l’identità di
colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna che si sostiene essere la madre.
Per la prova della paternità occorre prima accertare la maternità e poi provare che il preteso padre abbia
avuto rapporti sessuali con la madre nel periodo del concepimento. Questa circostanza non è però
sufficiente, occorrerà eliminare questo subbio dimostrando per esempio che la madre e il preteso padre
convivevano in circostanze tali da far presumere la fedeltà. In ogni caso le prove biologiche possono
provare o escludere la paternità. Tuttavia la possibilità di accertamento mediante prove biologiche è
alquanto limitata dall’attuale legge processuale, la quale non ne consente l’esecuzione coattiva sulla
persona che non vi si voglia assoggettare (art 118.c.p.) LA sola dichiarazione della madre non
Diritto Privato
17
costituisce prova della paternità naturale (art 269 c.c.) Occorre in ogni caso che la prova sia tale da non
lasciare sussistere nessun ragionevole subbio.
LO STATO DI FIGLIO NATURALE RICONOSCIUTO
Riconoscimento e dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale attribuiscono al figlio un
insieme di diritti e doveri che costituiscono lo stato di figlio naturale riconosciuto. Un genitore naturale
ha nei confronti del figlio, tutti i doveri che ha nei confronti dei figli legittimi (art.261 c.c.) deve
mantenerlo, educarlo, istruirlo esercitando a questo scopo la potestà di genitore. Se il figlio è
riconosciuto da entrambi i genitori e questi convivono , la potestà è esercitata da entrambi, se non
convivono l’esercizio della potestà è disciplinato da regole applicabili nella separazione dei coniugi. Il
figlio assume il cognome del genitore naturale che lo ha riconosciuto. Se la maternità è stata
riconosciuta per prima il figlio, avendo portato per qualche tempo il cognome della madre, può avere
interesse a conservarlo: perciò la legge gli attribuisce la facoltà di decidere se vuole assumere il
cognome del padre o se vuole aggiungerlo o sostituirlo a quello della madre (art 262 c.c) Il figlio
naturali non ha pieni rapporti con i parenti del suo genitore, tranne gli ascendenti e tranne alcune
eccezioni. Il riconoscimento quindi crea uno stato di filiazione ma non uno stato di famiglia.
LA LEGITTIMAZIONE
Legittimazione del figlio naturale (d.civ.)
Con tale espressione si intende il fenomeno in virtù del quale il figlio naturale [Filiazione],
riconosciuto o riconoscibile, può acquistare lo status di figlio legittimo a tutti gli effetti (artt. 280 ss.
c.c.).
La caratteristica dell'istituto, che lo differenzia dal riconoscimento del figlio naturale, è costituita dal
fatto che la Legittimazione fa nascere un rapporto di parentela tra il legittimato ed i familiari del
genitore.
La Legittimazione può avvenire in due modi:
— per susseguente matrimonio, quando i due genitori naturali, dopo la nascita del figlio, si sposino tra
loro; gli effetti si producono dal giorno del matrimonio, se il riconoscimento è avvenuto con l'atto di
matrimonio o anteriormente, oppure dal giorno del riconoscimento, se questo è avvenuto dopo il
matrimonio;
— per provvedimento del giudice, se vi sia l'impossibilità o un ostacolo gravissimo (ad esempio,
insanabili contrasti tra i genitori naturali) a celebrare il matrimonio (cfr. art. 284 c.c., ove sono elencate
le altre condizioni).
Il figlio legittimato ha la stessa situazione del figlio legittimo ma l’acquista con effetto non retroattivo.
LA PROCREAZIONE MEDICLAMENTE ASSISTITA
Le coppie che non riesco ad avere figli possono trovare aiuto in tecniche mediche, grazie alle quali il
concepimento può avvenire anche senza l’unione sessuale tra uomo e donna. Queste tecniche prendono
il nome di procreazione medicalmente assistita. La legge consente che vi sia faccia ricorso solo quando
vi sia un problema di sterilità o mancanza di fertilità. Se ne possono avvalere coppie di persone
maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile ed entrambe
viventi. Se i genitori sono coniugati, I figli nati da procreazione medicalmente assistita hanno lo stato
di figli legittimi, se i genitori sono conviventi, di figli naturali.
L’ADOZIONE
L’affidamenti dei minori
Quando il minore sia solo temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, conviene che egli
sia affidato a chi provveda a mantenerlo, educarlo ed istruirlo, nell’attesa del suo ritorno, se possibile,
in seno alla famiglia d’origine. L’affidamento familiare è disposto dal servizio sociale se vi è il
consenso dei genitori, altrimenti dal tribunale per i minorenni. In ogni caso deve essere sentito il
minore che ha compiuto 12 anni o anche di età inferiore, in considerazione della sua capacità di
discernimento. L’affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e
alla sua educazione e istruzione. Il servizio sociale svolge un opera di sostegno educativo e psicologico,
agevola i rapporti con la famiglia di provenienza e il rientro in essa del minore. L’affidamento
famigliare cessa con il provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutando l’interesse del
Diritto Privato
18
minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine. Se
invece, decorso il periodo per il quale l’affidamento è stato disposto, le difficoltà della famiglia di
origine permangono, il tribunale dei minorenni, su richiesta del giudice tutelare, dispone gli ulteriori
provvedimento opportuni nell’interesse del minore.
L’adozione
L’adozione è consentita alle coppie di coniugi in favore dei minori abbandonati e perciò dichiarati in
stato di adattabilità: esse attribuisce all’adottato lo stato di figlio legittimo e fa cessare i suoi rapporti
giuridici con la famiglia d’origine. Non è permessa alle persone sole ma solo alle coppie di coniugi. La
presenza di figli legittimi non è di ostacolo all’adozione e sono consentite ai medesimi coniugi più
adozioni anche con atti successivi. Si richiede che il matrimonio degli adottanti sussista da almeno 3
anni, che fra essi non vi sia ne stata negli ultimi 3 anni separazione personale e che essi siano idonei ad
educare e istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Si richiede che l’età degli
adottanti superi di almeno di 18 anni quella degli adottati. Le informazioni concernenti l’identità dei
genitori biologici possono essere fornite ai genitori adottivi, su autorizzazione del tribunale dei
minorenni, se sussistono gravi motivi: possono inoltre essere fornite, su semplice richiesta, all’adottato
che abbia compiuto 25 anni. In ogni caso l’accesso alle informazioni non è consentito quando la madre
abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata. Il procedimento di adozione consiste in 2
fasi:
Nella prima si decide se il minore possa essere adottato: in questo caso è consentito ai genitori di
opporsi alla dichiarazione di stato di adattabilità. Una volta dichiarato lo stato di adattabilità si apre la
seconda fase: qui entrano in scena gli adottanti e si pronuncia l’adozione, senza che i genitori possano
opporvisi. Possono essere dichiarati in stato di adattabilità i minori in situazione di abbandono perché
privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. Lo stato di
adattabilità è dichiarato dal tribunale con una procedura che consente ai genitori ogni possibilità di
opporsi dimostrando che lo stato di abbandono non sussista. Dopo che la dichiarazione di adattabilità e
divenuta definitiva, il minore può venire affidato a una coppia di coniugi che abbia domandando
l’adozione prescelti dal tribunale in base ad una indagine circa l’attitudine ad educare il minore, la
situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare degli adottanti e i motivi per i quali
desiderano l’adozione. Se l’affidamento preadottivo dimostra un buon ambientamento del minore nella
famiglia dei coniugi effidatari, al termine del periodo di affidamento viene pronunciata l’adozione.
Anche qu