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TUTELA DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE
→ titolo del libro VI c.c.
= formula convenzionale che fa riferimento ad una ampia gamma di strumenti di protezione e
attuazione delle diverse situazioni giuridiche soggettive (non solo diritti!)
Problema centrale degli ordinamenti → EFFETTIVITÀ = applicazione delle norme vigenti (=
effettiva realizzazione degli equilibri di interessi che le norme tendono a stabilire).
Cosa rende un ordinamento giuridico più o meno effettivo?
→ Vari fattori, perlopiù esterni (economia, costume, politica)
Un ordinamento è tanto più effettivo quando più riesce a:
a) prevenire le liti
b) risolvere efficacemente la lite insorta
a) Importante la CERTEZZA del diritto = sicura prevedibilità della soluzione di un conflitto sulla
base delle norme vigenti.
Parte di questo problema è la certezza delle situazioni giuridiche = ridotte al minimo le ragioni di
incertezza circa l'esistenza e il contenuto delle situazioni giuridiche; due aspetti:
riduzione dell'incertezza oggettiva ( = incertezza nei presupposti di esistenza e attribuzione
– di diritti ed obblighi
riduzione dell'incertezza soggettiva ( = dubbio o ignoranza riguardo a fatti giuridici che
– interesserebbero il soggetto).
A questi scopi sono rivolti mezzi di tutela sostanziale dei diritti, che sono gli strumenti di
pubblicità, prescrizione e decadenza.
b) Siamo in ambito processuale: la titolarità del diritto è il nesso tra diritto privato e processuale.
A questi sono rivolti i mezzi di tutela della prova dei fatti giuridici .
Nel VI libro vi sono poi disciplinati altri mezzi di tutela dei diritti e degli interessi (es: tutela del
credito). GLI STRUMENTI DI PUBBLICITÀ
Gran parte del diritto privato ruota attorno alla “circolazione” di ricchezza: “circola” la proprietà,
“circolano” le quote societarie, i crediti...
Per rendere più facile e veloce la circolazione → PUBBLICITÀ
Pubblicità = strumenti, disposti dall'ordinamento, per assicurare la conoscibilità dei fatti e degli
atti giuridici riguardanti sia soggetti che beni.
Es: registri di stato civile (art 449 c.c.), tenuti in ogni Comune
– registri delle tutele dei minori e degli interdetti
– registri delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati
– registri delle amministrazioni di sostegno, tenuti presso ufficio del giudice tutelare
– registri delle persone giuridiche, tenuti nelle Prefetture o nelle Regioni
– registri delle imprese, tenuti presso le Camere di commercio
– registri immobiliari
–
Però la pubblicità di questi registri non è tutta uguale! Si distingue tra:
PUBBLICITÀ-NOTIZIA → per assicurare la conoscibilità legale di determinati fatti, per
• esigenze di carattere pubblico.
Effetto → no effetto riguardo all'efficacia o in specie no all'opponibilità a terzi del fatto/atto
reso pubblico
Omissione di tale pubblicità → da luogo al massimo a sanzioni pecuniarie o penali, ma il
fatto/atto produce comunque le previste conseguenze giuridiche.
Es: pubblicità della sentenza di interdizione/inabilitazione, che va annotata sull'atto di nascita
pubblicazioni matrimoniali
PUBBLICITÀ DICHIARATIVA → per rendere opponibile ai terzi un fatto/atto giuridico,
• che tuttavia è valido indipendentemente dal rispetto della pubblicità.
Effetto → opponibilità ai terzi
Omissione di tale pubblicità → in alcuni casi il fatto diventa inopponibile ai terzi (es:
trascrizione nei registri immobiliari è mezzo sufficiente ma anche necessario per
opponibilità ai terzi), in altri no (es: iscrizione nel registro delle Imprese è condizione
sufficiente ma non necessaria per l'opponibilità del fatto ai terzi).
Es: residenza anagrafica
trascrizione nei registri immobiliari
iscrizione nei Registri delle imprese o delle persone giuridiche
trascrizione di beni mobili registrati (es: auto)
PUBBLICITÀ COSTITUTIVA → non solo per far valere il diritto verso terzi, ma per la
• stessa esistenza del diritto.
Effetto → costituisce il diritto e lo rende opponibile ai terzi
Omissione → il diritto non esiste e ovviamente non è opponibile a terzi
Es: iscrizione della società di capitali nel Registro delle imprese
iscrizione dell'ipoteca nei registri immobiliari
NB: gli strumenti di pubblicità devono restare distinti dai mezzi di prova!! I primi non hanno la
funzione e l'effetto di accertare l'accadimento dei fatti, ma solo di renderli conoscibili a terzi.
Es: io posso anche trascrivere un falso atto di compravendita.
Solo nel caso degli atti di stato civile (e dei registri in cui essi sono raccolti), la funzione di
pubblicità e la funzione di priva legale sono svolte da un unico strumento.
Pubblicità immobiliare
Dal principio consensualistico ( = beni e altri diritti si trasferiscono per effetto del solo consenso
legittimamente manifestato) scaturisce un sistema di circolazione dei beni immobili, in cui si
inserisce l'istituto della TRASCRIZIONE.
La TRASCRIZIONE è uno strumento di pubblicità che assolve diverse funzioni, anche se quella
“tipica” consiste nel risolvere i conflitti tra più soggetti che fanno valere sullo stesso bene diritti
contrastanti, con riguardo sia a beni immobili (art. 2643 c.c.) che mobili registrati (art. 2683 c.c.).
La trascrizione può avere funzione di pubblicità-notizia (es: trascrizioni matrimoniali), di pubblicità
dichiarativa (trascrizione nei registri immobiliari)o anche di pubblicità costitutiva (trascrizione di
ipoteca).
Consiste essenzialmente nel riportare gli atti che trasferiscono/costituiscono la proprietà o
modificano/estinguono diritti sulla cosa nei registri appositi tenuti presso le Conservatorie dei
registri immobiliari (oggi Agenzie del Territorio).
Effetti della trascrizione:
effetto pratico: conoscibilità degli atti
– effetto giuridico: opponibilità ai terzi (che vantino diritti sullo stesso bene in base ad un atto
– non trascritto o trascritto in data posteriore).
L'opponibilità si dice anche efficacia relativa, per intendere che un atto può, nello stesso tempo:
essere efficace tra le parti ma inefficace nei confronti di determinati terzi
– essere efficace nei confronti di terzi che non abbiano trascritto o abbiamo trascritto
– successivamente, e inefficace nei confronti di chi ha trascritto anteriormente.
La trascrizione si differenzia dal meccanismo pubblicitario dell'ISCRIZIONE che vale per l'ipoteca, dove il
diritto reale si costituisce attraverso la pubblicità.
L'iscrizione dell'atto di trasferimento della proprietà nei registri immobiliari ha efficacia costitutiva nelle zone
dove ancora vige il sistema tavolare ( → sistema austriaco e organizzato su base reale, cioè con riguardo ai beni
e non alle persone).
La trascrizione è un onere per la parte interessata, un dovere per il pubblico ufficiale che redige o
autentica l'atto soggetto a trascrizione.
COME AVVIENE LA TRASCRIZIONE:
Va richiesta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione si trova il
• bene (art. 2663)
Art. 2657 → non può essere eseguita se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di
• scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente (→ per rendere legalmente certa
la provenienza dell'atto).
Art. 2659 → la parte che richiede la trascrizione dell'atto tra vivi, oltre che la copia
• autenticata del titolo, deve presentare una nota che indichi: 1) cognome, nome, luogo e
data di nascita delle parti (o denominazione e sede per persona giuridica), codice fiscale e
regime patrimoniale per i soggetti coniugati; 2) il titolo di cui si chiede la trascrizione e la
data; 3) il cognome e nome del pubblico ufficiale che ha redatto o autenticato l'atto o
dell'autorità giudiziale che ha pronunciato la sentenza; 4) la natura o la situazione dei beni
di cui si tratta (natura, comune in cui si trovano, dati catastali, ..). altre indicazioni sono
richieste se la nota si riferisce ad un acquisto a causa di morte.
La redazione della nota è importante perché la trascrizione avviene su quella base! Perciò se è
inesatta o lacunosa (incertezza sulle persone, sul bene …), può rendere inutile la trascrizione.
Il conservatore deve annotare giornalmente, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo
• che gli è rimesso perché sia trascritto, iscritto o annotato nel registro generale d'ordine
(2678 c.c.) e anche nei registri particolari per le trascrizioni, per le iscrizioni e per le
annotazioni (2679 c.c.) + gli altri registri previsti dalla legge.
Gli atti sono trascritti su base personale, non reale!
La priorità nel tempo tra trascrizioni e iscrizioni risulta, come si è detto, dal registro generale, nel quale viene
assegnato ad ogni titolo trascritto un numero d'ordine. Per ricostruire la sequenza delle trascrizioni, occorre
seguire la storia delle trascrizioni a favore e contro, accertandone la continuità! Vedi schema pag. 237
Gli atti soggetti a trascrizione sono elencati all'articolo 2643 (+ ogni atto o provvedimento che
producano gli stessi effetti, come da art. 2645): si tratta dei contratti, degli atti unilaterali e dei
provvedimenti giudiziali con cui:
si trasferisce la proprietà dei beni immobili;
– si trasferiscono, costituiscono ed estinguono diritti reali limitati
– si costituiscono rapporti di locazione di immobili ultra novennale
– si conferiscono immobili per una durata ultra novennale, in società, in associazione...
–
Trascrizione degli acquisti mortis causa (art. 2648) → (a favore dell'erede o del legatario e contro il de cuius)
non vale ai fini dell'opponibilità di cui all'art. 2644, ma va eseguita per garantire la continuità delle trascrizioni.
Trascrizione degli acquisti a titolo originario → usucapione; acquisto che può essere fatto valere contro
chiunque, indipendentemente dalla trascrizione (che però è utile in funzione di pubblicità-notizia, sia per la
continuità delle trascrizioni; è da tener presente che la trascrizione ha per oggetto atti (atti privati o
provvedimenti), perciò se si vuole fare in modo che dai registri immobiliari risulti l'acquisto del diritto reale per
effetto del possesso prolungato, occorre trascrivere la sentenza da cui risulta l'acquisto del diritto (e si dovrà
procedere in modo analogo per dare pubblicità all'avvenuta prescrizione di diritti reali limitati).
Trascrizione degli atti di destinazione &rarr