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CAPITOLO 15 - LA TUTELA DELLA PROPRIETA' E DEL POSSESSO
LE AZIONI PETITORIE:
Proprietà e diritti reali limitati hanno in comune il carattere di diritti assoluti cioè che si possono far valere verso tutti (erga omnes). Questo carattere si riflette anche nelle azioni (c.d. petitorie) con cui il diritto reale si fa valere in giudizio. La persona dispone dunque di una azione reale.
AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA':
La prima azione a tutela del diritto di proprietà è l'antichissima rei vindicatio: la rivendicazione.
Ciò che si chiede è la consegna o la restituzione della cosa di cui il proprietario ha perduto. L'azione si volge contro chiunque tiene presso di sé la cosa (l'azione segue la cosa). Una volta che l'azione è iniziata, il convenuto non può liberarsene cedendo ad altri il possesso della cosa: anche se lo fa, rimane obbligato a recuperarla per l'attore e, in mancanza, a pagargliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Chi agisce in rivendicazione deve provare di essere proprietario secondo la regola generale dell'onere della prova.
La prova della proprietà si considera, nella tradizione, "probatio diabolica" cioè diabolicamente difficile. Ogni acquisto a titolo derivativo attribuisce all'acquirente solo ciò che l'alienante può trasferirgli: io divento proprietario solo se ho comprato da un vero proprietario, e quest'ultimo lo è soltanto se a sua volta lo ha: la prova di aver acquistato il diritto di proprietà non è raggiunto fino a quando non sa accertato un acquisto a titolo originario che dà l'anello fisso a cui attaccare tutta la catena.
Se il proprietario ha interesse solo alla restituzione della cosa in mano ad altri, e non anche all'accertamento del suo diritto di proprietà, può ricorrere ad azioni in cui non è richiesta la prova della proprietà: cioè alle azioni possessorie o all'azione che deriva da un contratto, per il quale egli abbia diritto alla restituzione o alla consegna.
L'accertamento della proprietà può essere anche chiesto senza la domanda di restituzione attraverso un’azione di accertamento della proprietà.
Come il diritto di proprietà non è prescrittibile, così non lo è l'azione di rivendicazione.
Un'altra azione che spetta al proprietario è l'azione negatoria, ché è diretta a far chiarire l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa, quando il proprietario ha motivo di temere pregiudizio. Il proprietario può chiedere al giudice la cessazione delle eventuali turbative e molestie (inibitoria), e condannì l'altra parte al risarcimento del danno.
L’azione di apposizione di termini suppone che non ci sia controversia sui confini, ma che le parti non si accordino per mettere i segni di delimitazione delle due proprietà: ciascuno dei proprietari può chiedere che i termini (cioè i segni di confine) siano collocati o ricollocati a spese comuni.
AZIONI A DIFESA DI DIRITTI REALI LIMITATI:
Il titolare di una servitù ha la facoltà di: far riconoscere in giudizio l'esistenza contro chi né contesta l'esercizio, far cessare le turbative e gli impedimenti; chiedere la rimessione in pristino, cioè che sia ricostituito lo stato di cose preesistente alle turbative e il risarcimento dei danni.