Diritto privato
Diritto privato: regola i rapporti reciproci tra gli individui. Il diritto pubblico può avvalersi del diritto privato per: concretizzare i propri scopi, giustificare la tutela di diritti privati e per segnarne i limiti, coordinare gli interessi pubblici e privati anche in caso di conflitto e in caso in cui interessi privati coinvolgano anche gli interessi pubblici.
Divieto dell'autotutela privata
Diritto soggettivo
Potere di esigere da altri l'osservanza di un dovere o di un obbligo, imposto per la soddisfazione di un interesse individuale.
- Diritti soggettivi relativi: pretese che il soggetto può far valere solo nei confronti di una o più persone determinate.
- Diritti soggettivi assoluti: pretese valide verso tutti.
- Diritti soggettivi della personalità (collegati ai diritti sanciti dalla Costituzione: diritto al nome e al cognome, autodeterminazione trattamenti sanitari, diritto all'immagine, alla riservatezza e all'oblio) sono assoluti, indisponibili, inalienabili e imprescrittibili (no scadenza temporale).
Art. 5: vieta alle persone di compiere atti sul proprio corpo che compromettano un'integrità fisica permanente (non posso donare la cornea, ma sì un rene).
- Diritti soggettivi patrimoniali (utilità economica).
Diversa è la situazione giuridica soggettiva: diritti potestativi (attribuzione di un potere ad un soggetto che fa subire ad un altro soggetto questo potere assumendo così uno stato di soggezione), onere, potestà genitoriale, interesse legittimo (è la pretesa alla legittimità dell'azione amministrativa riconosciuta ad un soggetto).
Autonomia privata
Facoltà che mira a dare assetto a interessi individuali e di gruppo (limiti: l'atto negoziale dev'essere lecito e il limite della meritevolezza che deve perseguire interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico).
Certezza del diritto: leggi e regolamenti, dopo 15 giorni dalla pubblicazione, diventano astrattamente conoscibili (l'ignoranza non scusa). Cessazione efficacia: espressa disposizione di una legge successiva, referendum abrogativo, declaratoria di illegittimità costituzionale e abrogazione tacita (legge nuova abroga una vecchia in quanto incompatibile).
- Irretroattività (eccezione: divorzio).
- Effetti legge nello spazio: ciascuno stato nazionale applica le proprie fonti interne, principio messo in difficoltà dalle norme UE (regolamenti hanno efficacia diretta e producono effetti nello stato).
Rapporti tra privati di diversi stati: leggi dello stato in cui risiedono.
Legge 218 del '95: diritto internazionale privato, regola i rapporti degli eventi giuridici.
Art. 16 disposizioni preliminari: straniero gode dei diritti civili del cittadino a condizione di reciprocità.
Codice civile
(1942 con la creazione degli stati nazionali, regime fascista: ordinamento corporativo)
- Disposizioni preliminari, preleggi
- Libro primo: disciplina persone fisiche e giuridiche
- Libro secondo: disciplina le successioni
- Libro terzo: disciplina la proprietà
- Libro quarto: disciplina obbligazioni e contratti
- Libro quinto: disciplina che regola i rapporti di lavoro e delle società
- Libro sesto: tutela dei diritti
- Disposizioni di attuazione, chiariscono l'attuazione di alcune norme del codice
Persona soggetto di diritto
Centro di imputazione di diritti e doveri.
- Capacità giuridica: capacità di essere un soggetto titolare di diritti e doveri. Si acquisisce alla nascita, permane per tutta la vita e cessa con la morte.
Art. 462 (2): possono ereditare i beni tutti coloro che sono nati o concepiti all'apertura della successione. L'attribuzione effettiva solo al momento della nascita.
- Capacità di agire: capacità del soggetto di compiere atti giuridici in maniera autonoma. Si acquisisce ai 18 anni (minore compie atti ordinari, quelli straordinari autorizzati dal giudice tutelare) e si perde al momento della morte ma anche nel corso della vita: interdizione (infermo non sa compiere i propri interessi. Infermità fisica/mentale che dev'essere stabile e continuativa. Dal giudice tutelare nominato un tutore per la gestione del patrimonio), inabilitazione (soggetto sperpera il proprio patrimonio, si nomina un curatore) e amministrazione di sostegno (situazioni temporanee e parziali incapacità; affiancato da un amministratore di sostegno).
Eccezioni: minori possono contrarre contratti di lavoro a 15 anni, matrimonio ai 16 anni (se autorizzato dal tribunale, diventando emancipato), a 14 anni deve acconsentire all'adozione.
- Capacità naturale: capacità di intendere e di volere.
Fatti giuridici
Avvenimenti naturali (Art. 941, 3: alluvione) o umani (basati sul comportamento dell'uomo: in caso di fatto doloso o colposo, obbligo di risarcire. Compiuti anche da soggetti privi della capacità di agire) al verificarsi del quale l'ordinamento giuridico ricollega un effetto giuridico costitutivo, modificativo o estintivo dei rapporti giuridici.
Atti giuridici
Compiuti da soggetti titolari della capacità di agire. Si dividono in leciti, illeciti, negoziabili e non negoziabili (si suddividono in materiali e comunicazioni).
- Residenza dimora abituale
- Domicilio sede principale dei propri affari/interessi.
Art. 48: Morte presunta: assenza, nominare curatore per patrimonio dello scomparso, dopo due anni dichiarazione "assenza dello scomparso", dieci anni dopo "morte presunta" e si apre la successione, eredi diventano proprietari dei beni (presunzione è valida fino a prova contraria: in caso di ritorno i beni gli vengono restituiti nello stato in cui si trovano in quel momento, torna a valere il matrimonio).
Il codice civile regola anche la partecipazione degli individui nelle formazioni sociali: organizzazioni, associazioni, fondazioni e comitati.
Enti
(Libro primo differenza tra privati e pubblici) persone giuridiche dotate di capacità giuridica, alcuni sono dotati di personalità giuridica che implica l'autonomia patrimoniale perfetta. Alcuni enti hanno l'obbligo di registrarsi nei pubblici registri: enti a struttura associativa (organizzazione stabile, pluralità di soggetti con scopo comune, partecipazione), struttura istituzionale (organizzazione stabile, obiettivo gestione patrimonio, vincolo raggiungimento di uno scopo).
- Fondazione: ente autonomo, capacità giuridica, gestire e devolvere il patrimonio per uno scopo (borse di studio).
- Enti no finalità economiche: corpi intermedi tra stato e cittadinanza, compito organizzare la vita dei cittadini attraverso attività (partiti, sindacati).
- Associazione: organizzazione collettiva no finalità economiche (no profit). Il ricavato va nelle attività sociali volte ad uno scopo comune e in caso di scioglimento patrimonio devoluto ad associazioni simili. Le associazioni riconosciute vengono controllate da un'entità amministrativa, godono dell'autonomia patrimoniale perfetta (in caso di necessità ci si attacca a quello e non al patrimonio degli associati), gode di benefici fiscali e devono essere iscritte a pubblici registri. Atti fondativi: accordo (scopo, nome, sede) è a struttura aperta e statuto (regola la vita interna). Organi principali: assemblea (principale, approva bilancio, approva modifiche allo statuto…) e amministrativo (gestisce vita associativa) + altri organi scelti dagli associati.
- Comitato: (mix tra fondazione e associazione): organizzazione di persone che redigono un programma e attraverso la raccolta pubblica di fondi costituiscono patrimonio per finalità altruiste.
Diritti soggettivi
Attribuisce al suo titolare una determinata utilità: attraverso il godimento di un bene soddisfatti dei bisogni.
- Bisogni possono essere evasi anche da prestazioni (condotte di altre persone): creditore e debitore.
- Utilità evase attraverso beni materiali e immateriali (diritti sulle opere di ingegno). Art. 810: sono beni le cose che possono formare oggetti di diritto (i beni non appropriabili, corpi stellari, non sono oggetto di diritto).
Art. 814 (unico riferimento ai beni immateriali): "energie": beni mobili le energie naturali a cui può essere attribuito valore economico.
Distinzione che riguarda la natura del titolare dei beni
- Beni privati
- Beni pubblici
- Beni demaniali: inalienabili. Art. 822 naturali (fiumi) e artificiali (strade).
- Del patrimonio indisponibile: soddisfano bisogno collettivo e sono risorse produttive. Art. 826 (foreste, cave, caserme), possono essere alienabili e gestiti da privati.
- Del patrimonio disponibile (denaro enti pubblici attraverso le tasse).
Dato oggettivo
- Beni immobili: cose ancorate al suolo, anche quelle per uno scopo transitorio.
- Esternalità positiva: utilizzo che produce conseguenze positive.
- Esternalità negative: creano problematiche ad altri soggetti non proprietari.
- Beni immobili vacanti: non appartengono a nessuno, fanno parte del patrimonio pubblico.
- Beni mobili: beni che circolano rapidamente.
- Beni mobili registrati: trascrizione delle operazioni di circolazione, si deve conoscere il proprietario.
Beni nati dall'esigenza di regolarne la circolazione
- Universalità di mobili: singoli beni mobili che hanno finalità unitaria (gregge).
- Pertinenze: cose accessorie ad un bene principale.