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DIRITTI REALI
Quando un soggetto ha un diritto la legge gli da dei poteri o delle facoltà.
I diritti sono assoluti o relativi. Quelli assoluti sono efficaci verso tutti, e
il titolare può farli valere contro qualsiasi terzo che abbia violato lobbligo
di non ingerirsi riguardo alla cosa oggetto del diritto stesso, mentre i diritti
relativi possono essere fatti valere soltanto contro il singolo obbligato, detto
debitore.
I diritti assoluti poiché comportano un obbligo a carico di ciascuno dei membri
della società, il loro numero e il loro contenuto non potrà che essere
determinato dalla legge, che è lunico atto giuridico capace di stabilire la
doverosità della condotta anche di quei soggetti che non hanno prestato il loro
consenso, dunque agli atti di autonomia negoziale, come il contratto, non è
consentito dar vita a obblighi che colpiscano indiscriminatamente qualunque
soggetto se egli non consente. Per dar vita a obblighi simili si richiede un
atto normativo, si parla dunque di tipicità dei diritti reali a numero chiuso,
ossia che linsieme di essi è un numero finito.
Si dice allora, che i diritti reali si caratterizzino per limmediatezza, cioè
per lassenza di uno strumento medium (che nelle obbligazioni è il debitore).
Il soddisfacimento del diritto non dipenderebbe da prestazioni di terzi.
FATTI COSTITUTIVI DEI DIRITTI REALI
USUCAPIONE:
Tutti i diritti reali si acquistano per usucapione cioè attraverso il possesso
continuato per un determinato periodo di tempo.
Bisogna però precisare che:
a) Il possesso acquistato in modo violento o clandestino impedisce lacquisto
del diritto, sino a quando la violenza o la clandestinità non siano cessate.
b) Chi abbia un potere che si realizza in comportamenti corrispondenti a
diritti reali minori (usufrutto, uso, enfiteusi..), se intende acquistare la
proprietà deve effettuare linterversione del possesso
c) Si osservano per lusucapione le disposizioni generali sulla prescrizione,
per questo la disciplina dellusucapione non può essere modificata
pattiziamente.
Durata del possesso ad usucapionem: ai fini dellusucapione, il possesso deve
perdurare per venti anni, quando si tratta di un immobile, ununiversalità di
mobili.
Acquisti a non domino: quando si intenda realizzare una successione o una
traslazione di un diritto reale tra vivi, si può verificare che il disponente
sia privo della necessaria legittimazione a disporne, ad esempio: Tizio acquista
da Caio un libro che possiede, anche se è di proprietà di Sempronio. Per questo
si intende proteggere lacquirente in buona fede. Gli si richiede tuttavia anche
di aver cominciato a possedere la cosa acquistata, si parla così del così detto
possesso vale titolo.
Vi si stabilisce in sostanza che colui al quale sia trasferito un diritto reale,
da chi non ne aveva la titolarità, acquista un nuovo diritto di contenuto
identico a quello che avrebbe dovuto acquistare, purchè gli sia stata consegnata
la cosa e sia in buona fede.
Dunque:
a) Per trasferire un diritto reale a titolo particolare (inter vivos mortis
causa) occorre un atto giuridico.
b) Tale atto deve essere valido ed efficace.
c) Il disponente non deve essere il titolare del diritto reale
d) Lacquirente del nuovo diritto deve avere ricevuto il possesso mediante la
consegna effettiva.
e) Lart.1154 impedisce linsorgere del diritto quando si conosca
lillegittima provenienza della cosa.
LA PROPRIETA
Il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle cose in modo pieno
ed esclusivo, entro i limiti e con losservanza degli obblighi stabiliti dalla
legge. [Art. 832]
Godere = farne uso