Possesso
Il possesso è il potere che una persona può avere su una cosa mobile o immobile; sino a quando il potere medesimo non si traduce in atto, cioè in comportamenti concreti orientati in maniera univoca a fruire della cosa, sarebbe tuttavia impossibile accertarne la sussistenza. Per questo l’art. 1140 richiede che esso 'si manifesti in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale': chi afferma di essere possessore deve quindi dimostrare di avere tenuto rispetto alla cosa una condotta analoga a quella che consente alla collettività di riconoscere il titolare della proprietà o di un altro diritto reale.
L’esercizio del potere può avvenire 'direttamente' oppure 'attraverso un’altra persona' detta detentore, ma il possessore stesso gode comunque interamente dei propri diritti. Quando un soggetto si serve della cosa, un osservatore esterno, come può essere un giudice, non può stabilire se il soggetto ne abbia il possesso o se la detenga. Il problema viene risolto dall’art. 1141, il quale presume il possesso 'in colui che esercita il potere di fatto', se non si dimostra che ha cominciato ad esercitarlo come detenzione. Allo stesso tempo, chi ha il potere sulla cosa, e lo manifesta attraverso comportamenti concreti, si considera possessore. Il potere esercitato esclusivamente da un privato su cose che appartengano alla collettività (demaniali) sono senza effetto.
Inizio e cessazione possesso
Il legislatore non ha ritenuto di indicare quando cominci il possesso in capo a una persona, anche se non è difficile stabilirlo, in quanto ciò accade quando qualcuno si trovi ad avere un potere sulla cosa, manifestandola alla collettività.
- Anzitutto si deve considerare l’impossessamento, ossia un atto unilaterale con il quale il soggetto mostri, il suo potere su una cosa.
- Se l’impossessamento ha comportato la cessazione del possesso in capo a un altro soggetto, si dovrà parlare di spoglio, ad esempio un furto.
- Può darsi invece che la cosa fosse non posseduta (res nullius), come un oggetto abbandonato (occupazione).
- La 'consegna' può invece far cominciare sia il possesso, sia la detenzione, e consiste nell’attribuzione del potere sulla cosa in capo a un soggetto, con il consenso di chi lo aveva in precedenza. L’attribuzione del potere può consistere nella materiale attribuzione della cosa (la consegna) oppure semplicemente nel consentire al soggetto di esercitare il potere conseguito, mettendogli a disposizione la cosa (vai in quel luogo a prendere la cosa), o ancora nella traditio symbolica, ossia l’attribuzione di una cosa che consente di esercitare il potere, ad esempio le chiavi dell’auto. Le due ipotesi precedenti si connotano particolarmente quando il possesso cominci in capo a chi aveva già la detenzione.
Il detentore, avendo già la disponibilità materiale della cosa, non potrebbe cominciare a possedere. Se non c’è il consenso del possessore (mediato) si richiede 'l’interversione del possesso' che si verifica:
- Se intende dare inizio al possesso, può infatti affermare l’esistenza del proprio potere, mediante comportamenti positivi che manifestino al possessore mediato l’intenzione di volersi sostituire a lui. Ad esempio, ho preso un libro in prestito dalla biblioteca, se voglio dare inizio al possesso dovrò renderlo noto alla biblioteca.
- Può iniziare il possesso pure attraverso un atto giuridico di un terzo non proprietario, che gli trasferisca un diritto reale sulla cosa: ad esempio se si ritiene, senza esserlo, erede del possesso.