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MODI DI ESTINZIONE DELL’ OBBLIGAZIONE DIVERSI DALL’ ADEMPIMENTO
II. La compensazione
L’ istituto della compensazione si ha quando fra due soggetti intercorrono rapporti obbligatori
ovvero un soggetto è sia creditore che debitore dell’ altro (Art.
reciproci, 1241 Cod. civ.). Di regola
la compensazione si verifica per qualunque titolo di debito salvo i casi espressamente previsti dalla
legge all’ articolo 1246 Cod. civ.
La legge prevede tre tipi di compensazione:
a) Compensazione legale (Art. 1243 comma 1 Cod. civ.): si ha allorquando i crediti reciproci
sono:
o Omogenei nel senso che hanno lo stesso oggetto;
o Liquidi cioè sono determinati nel loro ammontare;
o Esigibili ovvero suscettibili di poter essere fatti valere in giudizio (è scaduto il termine di
adempimento.
b) Compensazione giudiziale (Art. 1243 comma 2 Cod. civ.): essa opera nel corso di un giudizio
da una parte, mentre l’altra parte
nel momento in cui sia invocato un credito liquido ed esigibile
oppone in compensazione un credito omogeneo ed esigibile che però non è ancora liquido. Il
giudice può dichiarare l’estinzione per compensazione solo se quest’ultimo credito sia di facile
e pronta liquidazione. non richiede l’intervento di un giudice, ma
c) Compensazione volontaria (Art. 1252 Cod. civ.):
sorge in seguito ad un accorto fra le parti secondo il quale i soggetti si impegnano a rinunciare
in parte o totalmente ai rispettivi crediti anche nei casi in cui non siano liquidi, omogenei ed
esigibili.
Nei casi in cui opera la compensazione legale e giudiziale, l’estinzione dei crediti si ha allorquando
questi abbiano iniziato a coesistere, quindi opera sempre retroattivamente. Affinché possa parlarsi
è necessario che una parte eccepisca in giudizio l’altra parte (opera in
di compensazione via di
eccezione) , la compensazione non può essere rilevata di ufficio dal giudice (Art. 1242 comma 1
Cod. civ.). Possono opporre compensazione anche i terzi garanti (Art. 1247 Cod. civ.).
La confusione
Si ha la confusione quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona,
in questo modo l’obbligazione si estingue(Art. 1253 Cod. civ.). Un esempio di estinzione per
confusione si potrebbe avere in caso di morte del creditore\ debitore e questi lascia come suo
unico erede il debitore\creditore.
Gli effetti della confusione naturalmente liberano anche gli eventuali terzi garanti, poiché le
garanzie seguono le sorti dell’obbligazione. Eccezion fatta, però, per la fideiussione ovvero se
per una qualsiasi causa viene a mancare nel rapporto obbligatorio il debitore originario il suo
posto sarà preso dal suo fideiussore, quindi l’obbligazione resta in vita (Art. 1255 Cod. civ.).
La novazione contratto con il quale i soggetti di un’obbligazione, sostituiscono il rapporto
La novazione è un
obbligatorio originario con uno totalmente nuovo avente autonome situazioni giuridiche rispetto
al precedente. La novazione si distingue tra:
Novazione soggettiva: si ha novazione nel momento in cui il rapporto obbligatorio viene
modificato dal lato passivo, quindi si ha novazione in ipotesi di delegazione passiva,
In tutti questi casi l’obbligazione non si
espromissione e accollo (Art. 1235 Cod. civ.).
estingue ma cambiando il soggetto sorge una nuova obbligazione (vedi art. 1275- 1276 Cod.
civ.).
si ha novazione quando l’originaria obbligazione viene
Novazione oggettiva: sostituita con
una nuova avente oggetto o titolo diverso (Art. 1230 Cod. civ.). Perché si abbia novazione
oggettiva è necessaria la presenza di due presupposti:
Appunti di Francesca Barbato Diritto Privato 81
consiste nella modifica dell’ oggetto o del titolo dell’originario
Elemento oggettivo:
rapporto obbligatorio (aliquid novi). Non si verifica la novazione quando si attua una
giuridico, ad esempio l’apposizione del termine (Art.
modifica accessoria del rapporto
1231Cod. civ.).
consiste nell’espressa volontà delle parti di estinguere
Elemento soggettivo:
l’obbligazione originaria e di sostituirla con una nuova (animus novandi: art. 1230
comma 2 Cod. civ.).
Con la novazione si estingue il rapporto obbligatorio originario e con questo tutte le garanzie
prestate da terzi al debitore, salvo una decisione contraria delle parti (Art. 1232 Cod. civ.).
Il contratto di novazione ha ad oggetto un rapporto obbligatorio, se il suo titolo risultasse nullo o
inesistente, la novazione non avrebbe alcuna causa e quindi anche la novazione sarà nulla ( Art.
1234 comma 1 Cod. civ.); laddove in ipotesi di rapporto risultante da titolo annullabile
bisognerebbe distinguere le ipotesi in cui il debitore conosce o meno il vizio del titolo: la
novazione sarà valida solo nei casi in cui il debitore che assume la nuova obbligazione è a
conoscenza del vizio del titolo del precedente rapporto (Applicazione del principio generale di
convalida del contratto annullabile: Art. 1234 comma 2 Cod. civ.).
Da quanto, fino ad ora detto, a riguardo della novazione è possibile riscontrare una netta
somiglianza con la prestazione in luogo di adempimento ma in realtà i due istituti sono
profondamente diversi infatti:
si assiste ad una sostituzione di un’obbligazione originaria, che si
o Nella novazione
estingue, con un’ altra senza che vi sia alcun atto di adempimento;
si ha l’estinzione dell’ obbligazione
o Nella prestazione in luogo di adempimento
l’adempimento di una prestazione diversa da quella precedentemente pattuita
mediante ). In seguito all’ adempimento non sopravvivrà alcuna obbligazione.
(effetto solutorio
La remissione
La remissione consiste in un atto unilaterale in forza del quale il creditore rinuncia, totalmente o
parzialmente, al suo diritto di credito. Nel momento in cui questa dichiarazione è comunicata al
debitore l’obbligazione si estingue, salvo i casi in cui non sia proprio il debitore a rinunciare alla
remissione comunicandolo entro un congro termine (Art. 1236 Cod. civ.). La remissione può
Quest’ultima
essere sia espressa (Art. 1236 Cod. civ.), che tacita (Art. 1237 Cod. civ.).
fattispecie si configura qualora il creditore restituisca al debitore il titolo dal quale risulta il suo
diritto di credito, nei casi in cui si tratti di un atto pubblico il creditore dovrà consegnare una
copia spedita in forma esecutiva. L’estinzione dell’obbligazione per remissione importa
automaticamente l’estinzione delle garanzie (At. 1239 Cod. civ.); se , invece, il creditore
rinuncia solo alle garanzie, il rapporto obbligatorio non sarà estinto (Art. 1238 Cod. civ.).
L’impossibilità sopravvenuta
Si ha l’estinzione del rapporto obbligatorio per impossibilità sopravvenuta solo qualora la causa
non sia imputabile al debitore. Per tale intendendosi una situazione non prevedibile al
momento della nascita del rapporto obbligatorio o una situazione che può essere superata solo
con uno sforzo superiore a quello che legittimamente può essere richiesto al debitore (Art. 1256
Cod. civ.). Il problema, per comprendere se è possibile superare questa situazione impeditiva, è
individuare se la condotta sia esigibile o no dal debitore: nel caso in cui la condotta sia esigibile,
l’obbligazione permane è tenuto ad adempiere; nel caso contrario l’obbligazione si
e il debitore
estingue.
L’impossibilità va ,poi, distinta in:
a) Impossibilità definitiva nel senso che la causa impeditiva è irreversibile e pertanto
l’obbligazione si estingue automaticamente (Art. 1256 comma 1 Cod. civ.)
Appunti di Francesca Barbato Diritto Privato 82
b) Impossibilità temporanea se la situazione impeditiva è transitoria, questa determina
l’estinzione dell’obbligazione solo se l’impossibilità permane sino al termine del
contratto (Art. 1256 comma 2 Cod. civ.).
1. Impossibilità totale, quando è impossibile eseguire la prestazione per il suo intero.
Questa se è definitiva si estingue l’obbligazione.
2. Impossibilità parziale si ha quando solo una parte della prestazione non può essere
adempiuta per causa non imputabile al debitore. In questo caso il debitore è tenuto ad
eseguire quella parte della prestazione che è rimasta possibile, il creditore non potrà
rifiutare l’adempimento parziale (Art. 1258 coma 1 Cod. civ.).
Appunti di Francesca Barbato Diritto Privato 83
–
11 Novembre 2014 Lezione 15
L’inadempimento
Come già detto, il debitore è tenuto ad adempiere in modo esatto, totale e tempestivo, se così non
fosse si deve parlare di inadempimento. Si ha quindi inadempimento quando il debitore non esegue
l’intera prestazione (inadempimento totale) o quando la esegue non utilizzando la diligenza, la
perizia e la prudenza richiesta o non rispettando quanto pattuito dalle parti (inadempimento
parziale o adempimento inesatto). Non sempre però si può parlare di inadempimento qualora il
debitore non esegua entro i termini del contratto la prestazione, potrebbe infatti trattarsi di un
semplice ritardo ma ciò che è rilevante in questi casi è l’interesse del creditore ad un adempimento
tardivo; a tal proposito distinguiamo:
L’inadempimento assoluto qualora la prestazione non è stata adempiuta ed è escluso che
possa essere effettuata in futuro poiché è venuto a mancare l’interesse del creditore;
L’inadempimento relativo qualora, invece, si tratta di un semplice ritardo e quindi il
debitore può adempiere anche in futuro ma solo nelle fattispecie in cui il creditore sia
d’accordo ad un adempimento tardivo.
In ogni ipotesi il debitore è tenuto al risarcimento del danno salvo i casi in cui questi non provi
che ciò deriva da un’impossibilità sopravvenuta per causa a lui non imputabile (Art. 1218 Cod.
quest’ultimo caso l’obbligazione si estingue e il debitore non è più tenuto al risarcimento
civ.); in
del danno. In tutti gli altri casi il debitore è sempre tenuto al risarcimento in caso di inadempimento.
In caso di inadempimento assoluto alla prestazione originaria si sostituisce la prestazione
risarcitoria; in ipotesi di inadempimento relativo, invece, la prestazione risarcitoria si aggiunge
alla prestazione originaria.
Il creditore che agisce in giudizio per il risarcimento del danno è tenuto solo ad esibire il titolo dal
grava sul debitore l’onere di provare il suo adempimento o
quale risulta che il suo diritto è esistente;
che la prestazione non può più essere eseguita per causa a lui non imputabile (Art. 1218 Cod. c