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Le azioni di disconoscimento e di contestazione della legittimità
L'azione di disconoscimento deve essere proposta, a pena di decadenza:
- dal marito nel termine di un anno dal giorno della nascita; se si trovava lontano dal luogo in cui è nato il figlio, entro un anno dal giorno del suo ritorno; se comunque prova di aver ignorato la nascita, entro un anno dal giorno in cui ne ha avuto notizia;
- dalla madre nel termine di 6 mesi dalla nascita del figlio;
- dal figlio nel termine di un anno dal compimento della maggiore età o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.
In tema di filiazione legittima sono previste altre due azioni di stato:
- azioni di contestazione della legittimità: dall'atto di nascita un figlio può risultare legittimo senza esserlo. L'azione è imprescrittibile e richiede la presenza in giudizio di entrambi i genitori e del figlio;
- azione di reclamo della legittimità: se manchi un titolo che documenti lo stato.
530 Rapporti tra genitori e figli
Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Tale dovere non cessa allorché i figli raggiungano la maggiore età.
A loro volta i figli devono rispettare i genitori e devono anch'essi contribuire al mantenimento della famiglia, fin quando vi convivono, in proporzione alle proprie sostanze e al proprio reddito.
La riforma ha soppresso la patria potestà, sostituendola con la potestà dei genitori, cui il
La potestà deve essere esercitata dai genitori di comune accordo: in caso di contrasti, purché si tratti di questioni di particolare importanza, ciascuno dei genitore può ricorrere senza formalità al giudice, il quale, sentiti i genitori, ed anche il figlio se ha raggiunto i 14 anni, suggerisce le determinazioni più utili nell'interesse del figlio e della unità familiare.
I genitori rappresentano i figli minori in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore.
Ai genitori spetta l'usufrutto legale sui beni del figlio, tranne quelli specificatamente esclusi dall'art.324 c.c.. I frutti dei beni del minore devono essere destinati dai genitori al mantenimento della famiglia e all'istruzione.
educazione dei figli. L'usufrutto legale, a differenza de quello ordinario, non può essere alienato, né costituito ingaranzia, né sottoposto ad azione esecutiva da parte dei creditori. Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell'amministrazione; può rimuovere dall'amministrazione stessa uno di essi o entrambi, sostituendoli con un curatore o privarli, in tutto o in parte, dell'usufrutto legale. La tutela Se entrambi i genitori sono morti o non possono esercitare la potestà sui figli, si apre la tutela. Organi della tutela sono il giudice tutelare, che è istituito presso ogni pretura per sopraintendere alle tutele e alle cautele; il tutore e il protutore, nominati dal giudice tutelare. Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni; il protutore rappresenta ilminore nei casi in cui l'interesse di questo è in opposizione con l'interesse del tutore e, in via provvisoria, per gli atti conservativi ed urgenti, quando il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l'ufficio.
Il tutore deve procedere all'inventario dei beni del minore, provvedere circa l'educazione e l'istruzione di costui, investirne i capitali.
Il tutore non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza l'autorizzazione del giudice tutelare e gli atti di alienazione senza l'autorizzazione del Tribunale. Quando cessa dalle funzioni il tutore deve rendere conto.
Capitolo 73: L'ADOZIONE
532 L'adozione. Premesse
La disciplina dell'adozione dei minori, si trova oggi, in una legge speciale fuori dal c.c., mentre nel c.c. è conservata, sebbene priva di applicazione pratica, l'adozione tradizionale riservata però soltanto a persone maggiori di età.
533 L'adozione dei
L'adozione ha ora come fine primario procurare una famiglia ai minori che ne siano privi o che non ne abbiano una idonea. L'adozione è consentita, anche in un numero plurimo e con atti successivi, solo ai coniugi, uniti in matrimonio da almeno 3 anni, non separati, idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare. L'età di entrambi gli adottanti deve superare di almeno 18 anni l'età dell'adottando; la legge stabilisce, inoltre, che l'età degli adottanti non deve superare di più di 40 anni l'età dell'adottando. Dichiarato in stato di adottabilità, il minore viene collocato in affidamento preadottivo, con cui si instaura una specie di adozione provvisoria, che deve durare almeno un anno. In caso di esito favorevole della prova, il Tribunale pronuncia il decreto di adozione. L'adozione ha per effetto l'acquisto, da parte del minore, dello status.
di figliolegittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome, mentre cessa ogni rapporto con lafamiglia di origine. Talvolta, pur se il minore non sia abbandonato o quando l’adozione piena siairrealizzabile, può farsi egualmente luogo all’adozione, ricorrendo i seguenti casi particolari:
- caso di minore orfano. Il minore orfano di padre e di madre, che sia unito o da vincolo diparentela fino al 6°grado o da rapporto stabile e duraturo preesistente alla perdita dei genitoricon coniugi non separati o anche con persona singola, può essere adottato da questa;
- caso del minore figlio del coniuge dell’adottante. L’ipotesi si verifica quando il minore sia giàfiglio legittimo, naturale o adottivo di persona coniugata, e gli si vuole attribuire come genitoreadottivo il coniuge di chi già riveste lo status di genitore;
- caso di minore per il quale risulti impossibile l’affidamento preadottivo, come ad es. quando
Il minore sia affetto da un grave handicap. In questi casi con l'adozione il minore non acquista, come nell'adozione piena, lo stato di figlio legittimo degli o dell'adottante, ma gli spettano tutti i diritti propri del rapporto di filiazione, e quindi innanzitutto il diritto al mantenimento, all'educazione e all'istruzione. Non cessano invece i rapporti con la famiglia d'origine, anche se occorre, ovviamente, tenere conto pure dei nuovi rapporti con l'adottante.
Per l'adozione di un bimbo straniero, valgono le stesse condizioni richieste per l'adozione di un bimbo italiano.
L'adozione di persone maggiori di età
L'adozione di persone maggiorenni è permessa a coloro che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto i 35 anni di età e che superano almeno di 18 anni l'età di coloro che intendano adottare (art.291 c.c. e ss.). Ma la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art.291 c.c., nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti. Non esiste, invece, alcun limite massimo di età né per adottare, né per essere adottato. Chiunque può essere adottato. L’unico divieto riguarda i figli naturali dell’adottante: se questi sono stati riconosciuti il divieto è chiaro, perché mira ad evitare la sovrapposizione di status incompatibili; ma se si tratta di minori non riconosciuti e non dichiarati la norma non autorizza il Tribunale a svolgere indagini in un rapporto di filiazione legalmente non risultante. Per l’adozione si richiedono il consenso dell’adottante e dell’adottando, nonché l’assenso dei genitori dell’adottando e del coniuge dell’adottante e dell’adottando. L’adottato assume il cognome dell’adottante e loAntepone al proprio. L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine; mentre nei confronti dell'adottante, egli assume gli stessi diritti di successione che spetterebbero ai figli legittimi dell'adottante. L'adozione può essere revocata quando l'adottato abbia attentato alla vita dell'adottante e del coniuge o dei discendenti o ascendenti di quest'ultimo, ovvero si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore a 3 anni.
L'affidamento di minori. Con l'affidamento il minore viene dato in custodia a qualcuno che deve prendersi cura di lui, provvedendo al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione; inoltre egli deve agevolare i rapporti fra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. Possono essere affidati ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, i minori che
Siano temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo. Trascorso il periodo per cui l'affidamento è stato disposto, o si rende possibile il ritorno del minore preso i genitori o deve avviarsi la procedura di adozione.
Capitolo 74: LA FILIAZIONE NATURALE
Il riconoscimento dei figli naturali
I figli procreati da genitori non uniti in matrimonio tra loro si chiamano figli naturali. Il figlio naturale concepito da genitore che, all'epoca del concepimento, era legato da matrimonio con persona diversa dall'altro genitore, si chiama figlio adulterino; il figlio naturale concepito da persone tra le quali esiste un rapporto di parentela, anche soltanto naturale, in linea retta o in linea collaterale di 2° grado, o un vincolo di affinità in linea retta, si chiama figlio incestuoso. Il riconoscimento di un figlio naturale è un atto solenne mediante il quale uno o entrambi i genitori trasformano il fatto della procreazione, insufficiente a creare un
il Codice Civile italiano disciplina il rapporto giuridico tra genitori e figli, incluso lo status di filiazione. In particolare, la legge del 1975 ha abrogato il divieto di riconoscimento dei figli adulterini. Per quanto riguarda i figli incestuosi, la legge non prevede una specifica disposizione in merito. Tuttavia, è importante sottolineare che l'incesto è considerato un reato penale e moralmente inaccettabile nella maggior parte delle società. In conclusione, la legge italiana consente il riconoscimento dei figli adulterini, ma non affronta esplicitamente la questione dei figli incestuosi.