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La normativa sulle successioni

La normativa sulle successioni si trova nel codice civile al libro secondo delle successioni, al titolo III delle successioni testamentarie. La successione può avvenire per testamento oppure per legge. Nel primo caso si parla di successione testamentaria, nel secondo di successione legittima.

L'art. 587 dispone che “il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse. Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale”.

Come si evince dall'articolo, il legislatore lascia un ampio margine di autonomia al privato che gli consente di dettare legge sui suoi beni patrimoniali. Il testamento è un atto personale, nel senso che può essere compiuto solo dal soggetto interessato; unilaterale, nel senso che si perfeziona con la sola dichiarazione di volontà dell'autore; non ricettizio, in quanto non deve essere comunicato a terzi: infatti il termine per accettare l'eredità corre anche se il chiamato ignori l'esistenza di un testamento.

Successione testamentaria

Con la successione testamentaria il soggetto, chiamato de cuius, decide, quando è ancora in vita, a chi destinare il proprio patrimonio una volta che sarà deceduto. Il legislatore nel c.c. detta una disciplina rigida sui requisiti che deve avere il testamento.

Le disposizioni testamentarie possono essere a titolo universale o a titolo particolare. “sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore” (art. 588 c.c.); per aversi la qualità di erede non è necessario che il patrimonio sia in attivo, si possono disporre nel testamento anche di debiti.

“Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio”. (art. 588 c.c.)

Il legato si ha quando il testatore assegna nel testamento un bene a una persona determinata, detta legatario, che non diventa erede. Infatti, non risponde dei debiti che derivano dal legato oltre il suo valore (art. 671 c.c.). Il legato è quindi un atto di liberalità che il testatore ha voluto fare nei confronti del legatario.

La legge impone la nullità di:

  • Qualsiasi convenzione con cui una persona dispone della propria successione
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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