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Diritto privato - la disciplina del testamento Pag. 1
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La successione testamentaria e il testamento

Come si evince dall'articolo, il legislatore lascia un ampio margine di autonomia al privato che gli consente di dettare legge sui suoi beni patrimoniali. Il testamento è un atto personale, nel senso che può essere compiuto solo dal soggetto interessato; unilaterale, nel senso che si perfeziona con la sola dichiarazione di volontà dell'autore; non ricettizio, in quanto non deve essere comunicato a terzi: infatti il termine per accettare l'eredità corre anche se il chiamato ignori l'esistenza di un testamento.

Con la successione testamentaria il soggetto, chiamato de cuius, decide, quando è ancora in vita, a chi destinare il proprio patrimonio una volta che sarà deceduto. Il legislatore nel c.c. detta una disciplina rigida sui requisiti che deve avere il testamento.

Le disposizioni testamentarie possono essere a titolo universale o a titolo particolare. "Sono a titolo universale e attribuiscono la...

qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore" (art. 588 c.c.); per aversi la qualità di erede non è necessario che il patrimonio sia in attivo, si possono disporre nel testamento anche di debiti.

"Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio" (art. 588 c.c.)

Il legato si ha quando il testatore assegna nel testamento un bene ad una persona determinata, detta legatario, che non diventa erede. Infatti non risponde dei debiti che derivano dal legato oltre il suo valore (art. 671 c.c.). Il legato è quindi un atto di liberalità che il testatore ha voluto fare nei confronti del legatario.

La legge impone la nullità di: -qualsiasi

ricezione del testamento da parte del notaio;6) la sottoscrizione del testatore, del notaio e dei testimoni.Testamento olografo (art. 602): è il testamento scritto di pugno dal testatore, datato esottoscritto da lui stesso. Non richiede la presenza di testimoni.Testamento segreto (art. 604): è il testamento che il testatore consegna in busta chiusa alnotaio, dichiarando che contiene le sue ultime volontà. La busta viene sigillata eil notaio la conserva in custodia. La forma del testamento segreto può essere olografa oppubblica, a seconda che sia scritto di pugno dal testatore o redatto dal notaio.Il testamento è revocabile in qualsiasi momento dal testatore, mediante un nuovo testamentoo mediante un atto di revoca. La revoca può essere espressa o tacita. La revoca espressaavviene mediante un atto scritto, mentre la revoca tacita avviene quando il testatore disponedei beni oggetto del testamento in modo contrario alle disposizioni testamentarie.sottoscrizione;6) la sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio.Il legislatore ha previsto il caso in cui il testatore sia impossibilitato o nella gravedifficoltà di sottoscrive l'atto, prevedendo che il testatore medesimo dichiari la causache gli impedisce di sottoscrivere, e che il notaio prima della lettura dell'attomenzioni questa dichiarazioneIl testamento pubblico è nullo per difetto di forma quando:1) la volontà testamentaria non è stata tradotta per iscritto dal notaio;2) manca la sottoscrizione del testatore o quando non sono state osservate le formalitàrichieste per il caso di impedimento alla sottoscrizione (dichiarazione del testatoresulla causa dell'impedimento e menzione di questa dichiarazione prima della letturadel testamento);3) manca la sottoscrizione del notaio.Gli altri difetti di forma, invece, non danno luogo alla nullità ma alla meraannullabilità del testamento.L'annullamento

Il testamento olografo è il testamento scritto interamente dal testatore di proprio pugno (art. 602 c.c.).

Requisiti formali del testamento olografo sono:

  1. la scrittura autografa del testatore;
  2. la data;
  3. la sottoscrizione.

La mancanza dell'autografia o della sottoscrizione importa la nullità del testamento.

In presenza di più testamenti redatti dallo stesso testatore, sarà valido quello con la data più recente.

Il requisito fondamentale che caratterizza il testamento è che deve essere scritto interamente dal testatore, a differenza degli altri contratti, in cui il legislatore richiede solo la firma in calce al contratto. Nel testamento olografo, quindi, non è consentito, per esempio, scriverlo al computer e solo firmarlo. La scrittura deve essere riconoscibile.

Il testamento può essere conservato dal

testatore o consegnato ad un'altra persona oad un notaio, entrambi, in questo caso, avranno solo la funzione di depositari.

Dopo la morte del testatore l'affidatario del testamento, o chiunque ne conseguacomunque il possesso, è tenuto a presentarlo ad un notaio per la pubblicazione.

Testamento segreto (art 604 c.c.): è il testamento redatto dal testatore e poiconsegnato ad un notaio, il quale sigillerà il testamento in una busta. Da specificareche il notaio non conosce il contenuto del testamento, si limita solo a riceverlo e asigillarlo in una busta.

Due sono le esigenze che soddisfa il testamento segreto.

  1. l'esigenza del segreto, così da evitare eventuali ritorsioni o risentimenti.
  2. l'esigenza che il testamento non vada perduto o deteriorato. Consegnandolo alnotaio, invece, ne viene garantita l'integrità.

Il testamento segreto richiede 2 formalità per esplicarsi (art. 605 c.c.).

  1. la consegna al notaio del plico
  2. sigillato2) la dichiarazione resa dal testatore al notaio, alla presenza di 2 testimoni, in cui il testatore afferma che il plico contiene la volontà testamentaria. Possiamo, quindi, affermare che il testamento segreto ha in sé sia i caratteri del testamento olografo, perché deve essere scritto di pugno dal testatore. Ha i caratteri del testamento pubblico che sono insiti nella dichiarazione del testatore resa al notaio che il plico affidatogli racchiude il suo testamento.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher suke di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Confortini Massimo.