Diritto privato - dispensa 3
Il contratto
L'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere un patto giuridico patrimoniale. Il contratto è dunque lo strumento con cui le parti possono regolare rapporti giuridici patrimoniali fra loro.
La libertà contrattuale ed i suoi limiti
La libertà contrattuale implica la libertà di concludere o meno un contratto e, se chiuso, implica di scegliere la controparte. I limiti a questa libertà scattano dove si tratti di soggetto che svolga attività in esclusiva in un certo territorio.
Un limite di libertà di scelta del contraente opera se esiste diritto di prelazione, ossia il diritto di essere preferito ad altri a parità di condizioni nel caso di stipulazione di contratto: chi stipula un contratto deve per legge prima chiedere a chi ha diritto di prelazione. La prelazione può essere:
- Legale, prevista dalla legge; ha effetti reali
- Volontaria, stabilita dalle parti; ha effetti obbligatori
La scelta del contratto avviene sulla base delle finalità economiche perseguite. Per esempio, ho una casa che non uso ed intendo farla rendere, ma al tempo stesso voglio conservare la sua proprietà: contratto di locazione. I contraenti possono scegliere un contratto tipico (vendita, locazione, ecc.).
Libertà contrattuale:
- Le parti possono concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi discipline legislative particolari.
- Facoltà di scegliere un contratto, anche tipico, stabilendo la sua disciplina e determinando il suo contenuto, nei limiti della legge.
Il contratto della parte debole
La protezione della parte più debole può avvenire mediante imposizione di un contenuto necessario del contratto o facendo scattare invalidità dove ci sia un abuso della parte forte che provoca uno squilibrio contrattuale. Le parti deboli sono solitamente il lavoratore subordinato, il consumatore e l'imprenditore debole.
Parlando del lavoratore subordinato, per esempio, vi sono vincoli contrattuali per la retribuzione salariale minima.
Il consumatore
Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il consumatore debole è meno forte economicamente e meno competente; operatore professionale è invece chi stipula il contratto nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale.
Il contratto di adesione, per esempio, è quasi sempre un contratto che prepara la parte più forte e riporta solamente vantaggi unilaterali a sé, ed in cui tale parte più forte impone alla più debole la stipulazione aderendo a quello che la più forte ha deciso nel contratto, solitamente senza molto margine di trattativa. Tale dinamica causa una coazione verso la parte più debole (imprenditore debole). La coazione non è l'unico abuso del contratto di adesione.
Il consumatore spesso firma senza leggere, o dove legga, vi sono tecnicismi che non riesce a notare e quindi non è al corrente delle condizioni a cui viene sottoposto e vincolato. Il codice del consumatore pone al bando le clausole vessatorie, ossia clausole che determinano verso il consumatore uno squilibrio di diritti e obblighi derivanti dal contratto. Inoltre, elenca alcune clausole che richiamano vessatorietà, per citarne alcune:
- Escludere o eliminare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore
- Escludere o limitare azioni o i diritti del consumatore verso il professionista
- Escludere o limitare l'opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con credito verso di lui
- Prevedere impegno definitivo mentre l'esecuzione di prestazione del professionista è subordinata
Non sono vessatorie le clausole oggetto di trattativa individuale; se però il contratto è concluso mediante sottoscrizione di moduli per determinati rapporti contrattuali, il professionista ha l'onere di provare che le clausole o gli elementi di clausola siano stati oggetto di trattativa col consumatore.
Dove interviene la nullità della clausola vessatoria, la parte rimanente del contratto rimane in vita. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore debole, e viene espressamente estesa alle clausole di esonero o limitazione di responsabilità dell'operatore professionale per morte. È inoltre nulla la clausola che abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle regole in esame. La veste di consumatore fa poi scattare a suo favore ulteriori regole di tutela: nel caso di contratti in cui tutte o alcune clausole siano proposte al consumatore per iscritto devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile; se dubbio su una clausola prevale l'interpretazione favorevole al consumatore per sopperire ad una debolezza di competenza del consumatore.
Il professionista deve fornire al consumatore alcune informazioni in modo chiaro e comprensibile:
- Caratteristiche principali dei beni e servizi
- Identità del professionista con tutti i suoi dati ed, se c'è, i dati della persona per cui agisce
- Il prezzo totale dei beni e servizi comprensivo delle imposte o le modalità di calcolo del prezzo e le spese aggiuntive di spedizione, consegna, e se tali consegne sono a carico del consumatore
- Modalità di pagamento, consegna ed esecuzione
- Durata del contratto, le condizioni di risoluzione
Il consumatore è anche protetto tramite previsione a suo favore di un diritto di pentimento nel caso di operazione commerciale fuori dai locali commerciali dell'operatore professionale per far sì che non prenda una decisione non ponderata. L'operatore professionale deve informare per iscritto il consumatore sul diritto di pentimento. L'esercizio del diritto di pentimento cancella il rapporto contrattuale ed il consumatore dovrà restituire quello che gli è stato consegnato.
Il legislatore indica anche alcune pratiche sleali:
- Le pratiche aggressive (che influenzano il consumatore con molestie e costringimenti psichici o fisici)
- Pratiche menzognere (informazioni false o svianti)
Queste pratiche comportano sanzione pecuniaria.
L'imprenditore debole
Subfornitura: divieto di abuso di dipendenza economica causato da abuso di dipendenza economica di una parte sull'altra ed il suo sfruttamento abusivo. Avviene quando il contraente forte impone alla controparte un eccessivo squilibrio di diritti ed obblighi. Il divieto scatta se l'impresa superiore abusi della più debole. La violazione del divieto comporta la nullità del patto in cui esso si sostanzia.
Altri patti invalidi:
- Patto che preveda i tempi di pagamento superiori a 60 gg dalla consegna del bene
- Il patto che attribuisca ad un contraente la facoltà di modificare unilateralmente il contratto
- Il patto che preveda a favore di una delle parti il contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la possibilità di recedere senza preavviso
- Il patto che ponga in capo al subfornitore un obbligo di disporre senza congruo corrispettivo a favore del committente di diritti di privative industriali o intellettuali
Legge sul franchising: obblighi formativi per l’affiliante a favore dell’affiliato: se il rapporto è a tempo indeterminato, il legislatore impone durata minima di contratto di 3 anni. L'abuso non comprende solo un contratto squilibrato ma anche un approfittamento della parte forte.
Allo scopo di prevenire gli abusi contro il contraente debole, i termini massimi in cui deve avvenire un pagamento, ovvero le conseguenze della mancata osservanza di essi: nel caso di ritardo il debitore deve anche gli interessi legali di mora.
Altro passo a tutela dell’imprenditore debole è stato fatto con l’attuazione della direttiva su pratiche commerciali sleali, ossia quando sono contrarie alle norme di diligenza professionale, e sono vietate. Il divieto di pratiche commerciali sleali viene dunque un ulteriore importante tassello nella tutela dell’imprenditore debole come rimedio sull’abuso.
La disciplina della concorrenza
Altri limiti sui contratti derivano dall’antitrust, per tutelare la concorrenza. Una situazione che ha inizio con tanti imprenditori finisce con l’esistenza di pochi di essi, o addirittura solo uno, il più forte, che può essere indotto a sfruttare la sua forza ponendo alla clientela condizioni svantaggiose. La concorrenza è considerata positiva perché spinge l’imprenditore a far meglio, a migliorare sempre più il suo prodotto e la sua attività. Il mercato appare compreso di barriere all’entrata, da condotte anticoncorrenziali e da spinte ad annientare gli altri imprenditori, quindi sono previste regole di tutela della concorrenza poste dal legislatore europeo a quello interno; è vietato:
- Fissare direttamente o indirettamente i prezzi
- Limitare i mercati o le fonti di approvvigionamento
- Ripartire i mercati o le fonti
- Applicare condizioni diverse per prestazioni equivalenti
- Subordinare la conclusione di contratti all’accettazione degli altri contraenti di prestazioni supplementari che non abbiano legame con i contratti stessi
Questo ultimo divieto può essere dichiarato inapplicabile:
- A qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese
- A qualsiasi decisione o categoria di decisioni
- A qualsiasi pratica concordata o categorie di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione e distribuzione dei prodotti
La commissione europea può emanare dei regolamenti in cui individua per categorie di accordi l’esenzione, per esempio con gli accordi di distribuzione, ossia un contratto atipico tra due imprenditori anonimi in base a cui uno, concedente, si impegna a vendere i propri prodotti all’altro, il concessionario, che a sua volta li rivende nel suo territorio. Tale contratto può prevedere un’esclusiva a favore del concessionario, ossia che il produttore o concedente consegni solo a quel concessionario i prodotti e non ad altri. Il contratto di concessione impone al concessionario un obbligo di non concorrenza; la commissione europea è intervenuta dicendo che è ammessa l’esclusiva di una delle due parti, ossia il venditore non può imporre al distributore il prezzo di vendita dei prodotti.
Il TFUE prevede sia incompatibile e vietato lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato o parte di esso. Una situazione che può divenire vietata è la concentrazione, ovvero la fusione tra due imprese in una che diventi lesiva per la concorrenza.
In Italia le regole europee sono riprese a livello interno da una legge che applica il divieto di abuso di posizione dominante. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto impedire o restringere o falsare la concorrenza nel mercato nazionale, anche attraverso:
- Fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o vendita
- Impedire o limitare produzione, sbocchi, investimenti o accessi al mercato
- Ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento
- Applicare condizioni diverse per prestazioni equivalenti
Sono considerate intese accordi e pratiche concordati tra imprese. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto. Alcune intese sono autorizzate, solo quando l’intesa lesiva contribuisce a migliorare determinati aspetti come produzione o distribuzione dei prodotti. Oltre alle intese restrittive della concorrenza è vietato l’abuso di posizioni dominanti nel mercato o in una sua parte; inoltre è vietato:
- Imporre prezzi di acquisto o vendita
- Impedire/limitare la produzione, sbocchi, sviluppo, ecc.
- Applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni diverse per prestazioni uguali
- Subordinare la conclusione dei contratti all’accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che non abbiano alcuna connessione con l’oggetto del contratto stesso
Entro i limiti delle regole poste per tutela della concorrenza le parti possono limitare pattuizionalmente la concorrenza tra loro, ma entro certi limiti, ovvero provato per iscritto, limitato ad una certa zona e non possa durare più di 5 anni.
La struttura del contratto
Elementi essenziali:
- Accordo
- Oggetto
- Causa
- La forma
L’assenza di uno di essi comporta la nullità. L’accordo si formalizza con il consenso delle parti: il contratto si perfeziona al consenso delle parti. Il perfezionamento è detto anche conclusione del contratto, ossia il segno che stabilisce il momento da cui il contratto è efficace, con le sue obbligazioni. Il contratto si perfeziona quando chi ha fatto la proposta è a conoscenza dell’accettazione dell’altra parte.
La proposta è il primo passo necessario per il percorso di conclusione del contratto, è una manifestazione della volontà che indica la prestazione e la controprestazione e dell’intento dell’autore di essere vincolato in caso di accettazione. La proposta diventa efficace da quando ne viene a conoscenza il destinatario. La proposta può essere revocata finché il contratto viene concluso, ma se la persona accetta prima di avere la notizia della revoca gli deve essere corrisposto un indennizzo delle perdite subite.
La proposta può essere irrevocabile se il proponente si impegni a tenerla ferma per un certo tempo; la revoca in quel lasso di tempo è inefficace. La proposta irrevocabile può essere ritirata ma non revocata.
Effetti simili alla proposta irrevocabile sono prodotti dall’opzione, ossia un accordo tra le parti in base a cui una di esse rimane vincolata alla propria dichiarazione e l’altra ha la facoltà di accettarla o meno. Vi è un patto gratuito o verso corrispettivo in cui le parti di esso prevedono che il proponente tenga ferma la proposta per un certo tempo e l’altra possa accettare in qualsiasi momento; in tal modo si conclude il contratto. Inviata la proposta ma prima della conclusione, se il proponente muore o diviene incapace, la proposta perde efficacia. Se la proposta è irrevocabile rimane efficace. Se il proponente si rivolge ad una pluralità indeterminata, ricorre un’offerta al pubblico. Regole: quando contiene gli estremi del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta; la revoca è efficace anche in confronto a chi non ha avuto notizia. Diverso è l’invito ad offrire, ovvero una dichiarazione priva di uno degli elementi fondamentali, finalizzata a proporre. L’accettazione della proposta comporta la conclusione del contratto, ciò non accade quando c’è accettazione dell’invito a offrire.
Accettazione
È l’atto con cui l’oblato aderisce alla proposta. Il silenzio può valere se parti o usi tra le parti lo indicano. Occorre inoltre che l’oblato accetti tutti i termini della proposta senza modifiche, altrimenti ricorre rifiuto e controproposta. L’accettazione tardiva non vale a meno che il proponente la ritenga efficace, ma in tal caso deve subito avvisare l’altra parte.
Un’accettazione non conforme alla proposta equivale ad una nuova proposta, e l’accettazione si considera ricevuta quando giunge all’indirizzo del destinatario. L’accettazione può essere revocata purché la revoca venga a conoscenza del proponente prima dell’accettazione. Se la prestazione debba avvenire con preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel modo in cui ha avuto inizio l’esecuzione. L’accettazione deve dare avviso all’altra parte dell’iniziata esecuzione, altrimenti risarcimento del danno.
Nel caso di contratto con obbligazioni del solo proponente, esso si conclude se l’oblato non rifiuta. Le condizioni generali di contratto sono clausole predisposte da un contraente volte a disciplinare i profili di contratto che sono suscettibili di una soluzione standard. Può accadere che esse contengano clausole vantaggiose per l’autore di esse a svantaggio per la controparte. Dunque le clausole vessatorie sono valide ed efficaci solo se approvate specificamente per iscritto dall’aderente.
I contratti reali
I contratti si concludono attraverso la manifestazione del consenso, vengono detti contratti consensuali. I contratti reali invece sono quelli che si concludono con la consegna della cosa.
Parti del contratto:
- Oggetto: sono la prestazione e la controprestazione nel caso di contratti a prestazioni corrispettive, e alcune condizioni del contratto. L’oggetto del contratto deve essere possibile e lecito, determinato o determinabile. Deve trattarsi di prestazioni realizzabili (possibile), mentre lecito implica conformità al diritto. Determinato significa individuato, determinabile significa anche che il contratto deve almeno indicare un criterio per l’individuazione dell’oggetto. Sono le parti a definire il contenuto del contratto in virtù dell’autonomia contrattuale entro i limiti.
- Causa: illecita quando contraria a norme imperative, ordine pubblico, buon costume. La causa è la ragione del vincolo sul piano giuridico.
- Forma: libertà di forma, ossia le parti possono esprimersi come meglio credono. Per la proprietà di beni immobiliari è prevista la forma scritta pena di nullità. La forma scritta può assumere diverse vesti con conseguenze diverse: può trattarsi di manifestazioni di volontà redatte su documenti diversi e sottoscritti o di un unico documento contenente dichiarazioni di volontà e le sottoscrizioni di entrambe le parti, ossia la scrittura privata; è possibile che intervenga il notaio a certificare che la sottoscrizione, detta scrittura privata autenticata, oppure che l’identità del sottoscrittore sia accertata nel corso di un giuramento.
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