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SEZIONE III
Le obbligazioni pecuniarie
Le obbligazioni pecuniarie hanno ad oggetto una somma di denaro.il codice detta
alcune regole speciali per le obbligazioni pecuniarie in particolare ci sono due regole
fondamentali:
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al
momento del pagamento, l’articolo 1277 sancisce il principio nominalistico
secondo il quale l’ammontare del debito è dato dal valore nominale della
somma dovuta. Considerando che l’inflazione è un dato fisiologico delle
economie moderne, l’adozione del principio nominalistico svantaggio il
creditore. Ciò spiega il frequente ricorso alle clausole di indicizzazione che
rispondono proprio all’esigenza di attenuare o neutralizzare l’impatto del
deprezzamento del denaro sull’equilibrio economico del rapporto. Il principio
nominalistico riguarda solo i debiti di valuta ai quali si contrappongono i
debiti di valore:
Debiti di valuta, hanno ad oggetto una somma di denaro liquida
Debiti di valore, hanno ad oggetto il valore economico di un bene alla
scadenza del debito
Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello
Stato, il debitore la facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel
giorno della scadenza
Alle parti è consentito ricorrere a particolari clausole che trasformano in debito di
valuta in debito di valore. Le principali sono:
clausola oro, la quantità di moneta da prestare viene determinata con
riferimento al valore dell’oro;
clausola merci, la quantità di moneta da dare è determinata in rapporto al
costo di una determinata merce;
obbligazioni indicizzate, la quantità di moneta da dare è determinata dal
rapporto di valore con un determinato parametro (ad esempio l’indice del costo
della vita)
Gli interessi
Gli interessi costituiscono i frutti civili di un capitale monetario. Trattasi di una
obbligazione accessoria rispetto a quella avente oggetto il pagamento del capitale.
Bisogna distinguere diversi tipi di interessi:
Interessi corrispettivi, cosiddetti perché costituiscono il corrispettivo del
godimento che un soggetto ha di una somma di denaro.il loro fondamento
normativo è rappresentato dal fatto che i crediti liquidi ed esigibili producono
interessi. Gli interessi corrispettivi hanno:
Fonte legale se sono dovuti opera legis;
Fonte negoziale, se sono disciplinati dal titolo negoziale nella loro misura
e nei loro presupposti;
Interessi compensativi, in questo caso il venditore ha diritto agli interessi sul
prezzo quando egli abbia già consegnato il bene al compratore e questi si
appropri dei relativi frutti. Qualora il bene sia stato consegnato anticipatamente
al compratore in esecuzione di apposita clausola tali interessi non sono dovuti.
In entrambi i casi gli interessi intendono remunerare il creditore della temporanea
disponibilità che un terzo abbia della somma di denaro al primo dovuta.tuttavia gli
interessi compensativi prescindono dalla esigibilità del credito al contrario di quelli
corrispettivi dove solo un vero e proprio presupposto.
La misura degli interessi viene disciplinata secondo due ipotesi:
Interessi legali: quando hanno fonte legale gli interessi maturano al tasso
legale
Interessi convenzionali: quando gli interessi hanno fonte contrattuale il tasso
è determinato dal titolo del rapporto, se il titolo non dispone nulla allora troverà
applicazione il tasso legale. La legge riconosce all’autonomia privata di fissare
liberamente la misura degli interessi ponendo però due limiti:
La pattuizione deve essere in forma scritta
Il limite più penetrante rinviene dalla disciplina dell’usura.
L’ordinamento non si accontenta della repressione penale del fenomeno
ma si preoccupa di tutelare il soggetto che, a causa della sua condizione
di debolezza, abbia contratto un prestito ad un tasso di interesse
sproporzionato. In base all’articolo 1815 la clausola che prevede interessi
usurari e nulla, bisogna individuare però la misura al di sopra della quale
gli interessi possono dirsi usurari; si considera usurario il tasso che superi
della metà il saggio medio rilevato in ordine alla categoria di operazioni
considerata. Solo gli interessi che superino il limite legale nel momento in
cui vengono convenuti vengono considerati, risultando irrilevante una
loro eventuale usurarietà sopravvenuta. In realtà gli interessi avranno
carattere usurario anche in una seconda ipotesi ovvero quando, pur
inferiori al tasso soglia, risultino comunque sproporzionati in ragione
delle di condizioni di difficoltà economica di chi li ha dati o promessi, in
questo caso l’illiceità della causa usuraria scaturisce da una
discrezionalità del giudice.
Si deve ricordare che questa distinzione opera sul piano della misura mentre quella
fatta in precedenza opera sul piano del fondamento.
Gli interessi moratori rappresentano la peculiare forma che assume il risarcimento
del danno cagionato dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione. Il ritardo assume
rilievo ai fini della produzione degli interessi solo se il debitore è in mora. Si ramamenti
che nelle obbligazioni portables il debitore versa in mora sin dal momento della
scadenza del termine senza che sia necessaria una intimazione scritta.
Interessi moratori e interessi con funzione remuneratoria a possono sovrapporsi
generando anche una certa confusione, ad esempio il mutuatario che ritardi la
restituzione delle somme ricevute in prestito è tenuto a corrispondere gli interessi
moratori. Il più delle volte però egli era già obbligato in forza del titolo, al pagamento
degli interessi corrispettivi sul capitale. Nella prassi si dice che gli interessi moratori si
sostituiscono a quelli corrispettivi.
Resta da considerare il problema della misura degli interessi moratori, al riguardo
l’articolo 1224 stabilisce che gli interessi moratori sono dovuti nella misura del tasso
legale indipendentemente dalla circostanza che il creditore provi di avere sofferto un
danno a causa del ritardo. Quando invece il debitore fosse obbligato in virtù del titolo,
a corrispondere al creditore interessi corrispettivi in una misura superiore al tasso
legale, gli interessi moratori saranno dovuti nella medesima misura.
Gli interessi moratori non per forza assicurano una ripartizione integrale del
pregiudizio causato dal ritardo: coerentemente viene riconosciuto un risarcimento
ulteriore al creditore che dimostri di aver subito un maggior danno. Tra le voci di
danno merita una particolare attenzione è quella relativa alla svalutazione
monetaria che ovviamente prende luogo soltanto nelle obbligazioni di valuta. La
giurisprudenza ha tracciato un vero e proprio statuto della risarcibilità del danno
da svalutazione monetaria, stabilendone la generale riconoscibilità per ogni
creditore nella misura della differenza tra il tasso di rendimento annuo dei titoli di
Stato di 12 mesi e il saggio degli interessi legali determinato anno per anno. La
risarcibilità del danno ulteriore è esclusa quando le parti abbiano predeterminato la
misura degli interessi moratori.
L’anatocismo è la maturazione di interessi sugli interessi già maturati cioè la loro
capitalizzazione. Il disfavore dell’ordinamento nei confronti dell’anatocismo si
esprime nell’articolo 1283, alla stregua del quale gli interessi già maturati possono
essere considerati come base per la produzione di nuovi interessi solo in due ipotesi:
Quando ciò venga richiesto dal creditore con domanda giudiziale volta ad
ottenere la condanna del debitore al pagamento delle somme dovute
Quando la capitalizzazione degli interessi sia frutto di un accordo delle parti
In entrambe le ipotesi è necessario che gli interessi di cui viene chiesta la
capitalizzazione, siano maturati in relazione ad un arco temporale pari ad almeno un
semestre.
Alla fine degli anni 90 si è stabilito che gli usi contrari di cui l’articolo 1283 sono solo
gli usi normativi, con la conseguenza che le clausole anatocistiche di cui si è detto
prima risultavano adesso tutte nulle per illiceità. Il legislatore ha introdotto una norma
speciale ai sensi della quale le clausole di capitalizzazione sono lecite purché
bilaterali, nel senso che la capitalizzazione deve essere prevista con eguale
periodicità degli interessi passivi e per quelli attivi.
Obbligazioni alternative e facoltative
Un’obbligazione è detta alternativa quando essa ha ad oggetto due prestazioni, il
debitore si libera eseguendo l’una o l’altra. Il momento cruciale della vita di
un’obbligazione alternativa è rappresentato dalla scelta, a seguito della quale si ha la
concentrazione: consumata la scelta l’obbligazione diventerà semplice. La scelta
compete al debitore tranne che il titolo la riservi al creditore. Il potere di scelta e
certamente è un diritto potestativo. La legge tutela i creditori attribuendogli la
possibilità di ricorrere al giudice affinché questi fissi un termine entro il quale Il
debitore avrà l’onere di esercitare la scelta, nessun rimedio è dato al creditore fino a
quando l’obbligazione non risulti esigibile. Ove il titolo attribuisca il potere di scelta al
creditore, la legge si fa carico dell’interesse del debitore prevedendo che
l’inosservanza del termine stabilito dal titolo, o fissato dal debitore, determini
l’automatico passaggio di quel potere al debitore.
Se l’impossibilità sopravvenuta e non imputabile della prestazione ha luogo prima che
la scelta sia stata compiuta, questo determinerà la concentrazione del rapporto a
prescindere dalla parte a cui la scelta spettava. Se l’impossibilità dovesse
sopraggiungere in un momento successivo, il vincolo si estinguerà.
Differente è l’ipotesi in cui, prima della scelta, una delle due prestazioni diventi
impossibile per causa imputabile al debitore al creditore:
Nel caso in cui la scelta spetta al debitore:
l’impossibilità sia a lui imputabile, l’obbligazione diventa semplice
l’impossibilità sia imputabile al creditore, si pone l’esigenza di tutelare
l’interesse del debitore alla scelta della prestazione, tale tutela è
assicurata o dall’estinzione dell’obbligazione oppure il debitore
rimane obbligato ad eseguire la prestazione ancora possibile ma
egli avrà diritto al risarcimento del danno. Diversa è la disciplina
prevista con riferimento all’ipotesi in cui la scelta compete al
creditore.
Se la scelta spetta al creditore:
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