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SEZIONE III

Le obbligazioni pecuniarie

Le obbligazioni pecuniarie hanno ad oggetto una somma di denaro.il codice detta

alcune regole speciali per le obbligazioni pecuniarie in particolare ci sono due regole

fondamentali:

I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al

 momento del pagamento, l’articolo 1277 sancisce il principio nominalistico

secondo il quale l’ammontare del debito è dato dal valore nominale della

somma dovuta. Considerando che l’inflazione è un dato fisiologico delle

economie moderne, l’adozione del principio nominalistico svantaggio il

creditore. Ciò spiega il frequente ricorso alle clausole di indicizzazione che

rispondono proprio all’esigenza di attenuare o neutralizzare l’impatto del

deprezzamento del denaro sull’equilibrio economico del rapporto. Il principio

nominalistico riguarda solo i debiti di valuta ai quali si contrappongono i

debiti di valore:

Debiti di valuta, hanno ad oggetto una somma di denaro liquida

 Debiti di valore, hanno ad oggetto il valore economico di un bene alla

 scadenza del debito

Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello

 Stato, il debitore la facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel

giorno della scadenza

Alle parti è consentito ricorrere a particolari clausole che trasformano in debito di

valuta in debito di valore. Le principali sono:

clausola oro, la quantità di moneta da prestare viene determinata con

 riferimento al valore dell’oro;

clausola merci, la quantità di moneta da dare è determinata in rapporto al

 costo di una determinata merce;

obbligazioni indicizzate, la quantità di moneta da dare è determinata dal

 rapporto di valore con un determinato parametro (ad esempio l’indice del costo

della vita)

Gli interessi

Gli interessi costituiscono i frutti civili di un capitale monetario. Trattasi di una

obbligazione accessoria rispetto a quella avente oggetto il pagamento del capitale.

Bisogna distinguere diversi tipi di interessi:

Interessi corrispettivi, cosiddetti perché costituiscono il corrispettivo del

 godimento che un soggetto ha di una somma di denaro.il loro fondamento

normativo è rappresentato dal fatto che i crediti liquidi ed esigibili producono

interessi. Gli interessi corrispettivi hanno:

Fonte legale se sono dovuti opera legis;

 Fonte negoziale, se sono disciplinati dal titolo negoziale nella loro misura

 e nei loro presupposti;

Interessi compensativi, in questo caso il venditore ha diritto agli interessi sul

 prezzo quando egli abbia già consegnato il bene al compratore e questi si

appropri dei relativi frutti. Qualora il bene sia stato consegnato anticipatamente

al compratore in esecuzione di apposita clausola tali interessi non sono dovuti.

In entrambi i casi gli interessi intendono remunerare il creditore della temporanea

disponibilità che un terzo abbia della somma di denaro al primo dovuta.tuttavia gli

interessi compensativi prescindono dalla esigibilità del credito al contrario di quelli

corrispettivi dove solo un vero e proprio presupposto.

La misura degli interessi viene disciplinata secondo due ipotesi:

Interessi legali: quando hanno fonte legale gli interessi maturano al tasso

 legale

Interessi convenzionali: quando gli interessi hanno fonte contrattuale il tasso

 è determinato dal titolo del rapporto, se il titolo non dispone nulla allora troverà

applicazione il tasso legale. La legge riconosce all’autonomia privata di fissare

liberamente la misura degli interessi ponendo però due limiti:

La pattuizione deve essere in forma scritta

 Il limite più penetrante rinviene dalla disciplina dell’usura.

 L’ordinamento non si accontenta della repressione penale del fenomeno

ma si preoccupa di tutelare il soggetto che, a causa della sua condizione

di debolezza, abbia contratto un prestito ad un tasso di interesse

sproporzionato. In base all’articolo 1815 la clausola che prevede interessi

usurari e nulla, bisogna individuare però la misura al di sopra della quale

gli interessi possono dirsi usurari; si considera usurario il tasso che superi

della metà il saggio medio rilevato in ordine alla categoria di operazioni

considerata. Solo gli interessi che superino il limite legale nel momento in

cui vengono convenuti vengono considerati, risultando irrilevante una

loro eventuale usurarietà sopravvenuta. In realtà gli interessi avranno

carattere usurario anche in una seconda ipotesi ovvero quando, pur

inferiori al tasso soglia, risultino comunque sproporzionati in ragione

delle di condizioni di difficoltà economica di chi li ha dati o promessi, in

questo caso l’illiceità della causa usuraria scaturisce da una

discrezionalità del giudice.

Si deve ricordare che questa distinzione opera sul piano della misura mentre quella

fatta in precedenza opera sul piano del fondamento.

Gli interessi moratori rappresentano la peculiare forma che assume il risarcimento

del danno cagionato dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione. Il ritardo assume

rilievo ai fini della produzione degli interessi solo se il debitore è in mora. Si ramamenti

che nelle obbligazioni portables il debitore versa in mora sin dal momento della

scadenza del termine senza che sia necessaria una intimazione scritta.

Interessi moratori e interessi con funzione remuneratoria a possono sovrapporsi

generando anche una certa confusione, ad esempio il mutuatario che ritardi la

restituzione delle somme ricevute in prestito è tenuto a corrispondere gli interessi

moratori. Il più delle volte però egli era già obbligato in forza del titolo, al pagamento

degli interessi corrispettivi sul capitale. Nella prassi si dice che gli interessi moratori si

sostituiscono a quelli corrispettivi.

Resta da considerare il problema della misura degli interessi moratori, al riguardo

l’articolo 1224 stabilisce che gli interessi moratori sono dovuti nella misura del tasso

legale indipendentemente dalla circostanza che il creditore provi di avere sofferto un

danno a causa del ritardo. Quando invece il debitore fosse obbligato in virtù del titolo,

a corrispondere al creditore interessi corrispettivi in una misura superiore al tasso

legale, gli interessi moratori saranno dovuti nella medesima misura.

Gli interessi moratori non per forza assicurano una ripartizione integrale del

pregiudizio causato dal ritardo: coerentemente viene riconosciuto un risarcimento

ulteriore al creditore che dimostri di aver subito un maggior danno. Tra le voci di

danno merita una particolare attenzione è quella relativa alla svalutazione

monetaria che ovviamente prende luogo soltanto nelle obbligazioni di valuta. La

giurisprudenza ha tracciato un vero e proprio statuto della risarcibilità del danno

da svalutazione monetaria, stabilendone la generale riconoscibilità per ogni

creditore nella misura della differenza tra il tasso di rendimento annuo dei titoli di

Stato di 12 mesi e il saggio degli interessi legali determinato anno per anno. La

risarcibilità del danno ulteriore è esclusa quando le parti abbiano predeterminato la

misura degli interessi moratori.

L’anatocismo è la maturazione di interessi sugli interessi già maturati cioè la loro

capitalizzazione. Il disfavore dell’ordinamento nei confronti dell’anatocismo si

esprime nell’articolo 1283, alla stregua del quale gli interessi già maturati possono

essere considerati come base per la produzione di nuovi interessi solo in due ipotesi:

Quando ciò venga richiesto dal creditore con domanda giudiziale volta ad

 ottenere la condanna del debitore al pagamento delle somme dovute

Quando la capitalizzazione degli interessi sia frutto di un accordo delle parti

In entrambe le ipotesi è necessario che gli interessi di cui viene chiesta la

capitalizzazione, siano maturati in relazione ad un arco temporale pari ad almeno un

semestre.

Alla fine degli anni 90 si è stabilito che gli usi contrari di cui l’articolo 1283 sono solo

gli usi normativi, con la conseguenza che le clausole anatocistiche di cui si è detto

prima risultavano adesso tutte nulle per illiceità. Il legislatore ha introdotto una norma

speciale ai sensi della quale le clausole di capitalizzazione sono lecite purché

bilaterali, nel senso che la capitalizzazione deve essere prevista con eguale

periodicità degli interessi passivi e per quelli attivi.

Obbligazioni alternative e facoltative

Un’obbligazione è detta alternativa quando essa ha ad oggetto due prestazioni, il

debitore si libera eseguendo l’una o l’altra. Il momento cruciale della vita di

un’obbligazione alternativa è rappresentato dalla scelta, a seguito della quale si ha la

concentrazione: consumata la scelta l’obbligazione diventerà semplice. La scelta

compete al debitore tranne che il titolo la riservi al creditore. Il potere di scelta e

certamente è un diritto potestativo. La legge tutela i creditori attribuendogli la

possibilità di ricorrere al giudice affinché questi fissi un termine entro il quale Il

debitore avrà l’onere di esercitare la scelta, nessun rimedio è dato al creditore fino a

quando l’obbligazione non risulti esigibile. Ove il titolo attribuisca il potere di scelta al

creditore, la legge si fa carico dell’interesse del debitore prevedendo che

l’inosservanza del termine stabilito dal titolo, o fissato dal debitore, determini

l’automatico passaggio di quel potere al debitore.

Se l’impossibilità sopravvenuta e non imputabile della prestazione ha luogo prima che

la scelta sia stata compiuta, questo determinerà la concentrazione del rapporto a

prescindere dalla parte a cui la scelta spettava. Se l’impossibilità dovesse

sopraggiungere in un momento successivo, il vincolo si estinguerà.

Differente è l’ipotesi in cui, prima della scelta, una delle due prestazioni diventi

impossibile per causa imputabile al debitore al creditore:

Nel caso in cui la scelta spetta al debitore:

 l’impossibilità sia a lui imputabile, l’obbligazione diventa semplice

 l’impossibilità sia imputabile al creditore, si pone l’esigenza di tutelare

 l’interesse del debitore alla scelta della prestazione, tale tutela è

assicurata o dall’estinzione dell’obbligazione oppure il debitore

rimane obbligato ad eseguire la prestazione ancora possibile ma

egli avrà diritto al risarcimento del danno. Diversa è la disciplina

prevista con riferimento all’ipotesi in cui la scelta compete al

creditore.

Se la scelta spetta al creditore:

 l&

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A.A. 2022-2023
233 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher panellaannita di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Ricciuto Vincenzo.