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Appunti di diritto privato - Marco Iorio, Università Bocconi

I seguenti appunti derivano dallo studio autonomo del libro Iudica-Zatti (al quale si fa riferimento per l’indice), del Torrente, e dalle lezioni seguite con i professori Bernini – Lapertosa.

Indice

  • Capitolo 1 – L’ordinamento giuridico pag 2
  • Capitolo 2 – L’applicazione delle norme giuridiche pag 4
  • Capitolo 3 – Il diritto privato e le sue fonti pag 6
  • Capitolo 4 – Le situazioni giuridiche pag 8
  • Capitolo 5 – I fatti e gli atti giuridici pag 11
  • Capitolo 6 – I soggetti pag 13
  • Capitolo 7 – I beni pag 17
  • Capitolo 8 – La tutela delle situazioni giuridiche pag 19
  • Capitolo 9 – I diritti della persona pag 24
  • Capitolo 10 – Uguaglianza e differenze pag 25
  • Capitolo 11 – Il diritto di proprietà pag 26
  • Capitolo 12 – I diritti su cosa altrui pag 29
  • Capitolo 13 – La comunione pag 30
  • Capitolo 14 – Il possesso pag 32
  • Capitolo 15 – La tutela della proprietà e del possesso pag 33
  • Capitolo 16 – L’obbligazione pag 34
  • Capitolo 17 – Disciplina e vicende del rapporto obbligatorio pag 36
  • Capitolo 18 – Le garanzie pag 41
  • Capitolo 19 – L’autonomia contrattuale pag 44
  • Capitolo 20 – Gli elementi del contratto pag 47
  • Capitolo 21 – L’efficacia del contratto pag 52
  • Capitolo 22 – Validità e invalidità del contratto pag 56
  • Capitolo 23 – Lo scioglimento del contratto pag 61
  • Capitolo 24 – I contratti di alienazione pag 63
  • Capitolo 25 – I contratti di utilizzazione pag 66
  • Capitolo 26 – I contratti di prestazione d’opera o di servizi pag 69
  • Capitolo 27 – I contratti per la soluzione di controversie pag 73
  • Capitolo 28 – Atti e fatti diversi dal contratto pag 73
  • Capitolo 29 – I titoli di credito pag 75
  • Capitolo 30 – Fatti illeciti e responsabilità pag 79
  • Capitolo 31 – Imprenditore e impresa pag 84
  • Capitolo 32 – I beni dell’imprenditore pag 86
  • Capitolo 33 – La concorrenza pag 88
  • Capitolo 34 – Le società in generale pag 89
  • Capitolo 35 – Le società di persone pag 91
  • Capitolo 36 – Le società di capitali pag 93
  • Capitolo 37 – Le società mutualistiche e i consorzi pag 98
  • Capitolo 38 – Gli enti non profit pag 99
  • Capitolo 39 – La banca e i contratti di banca pag 101
  • Capitolo 40 – I contratti di borsa pag 103
  • Capitolo 41 – Le assicurazioni pag 104
  • Capitolo 42 – Forme e disciplina del lavoro pag 107
  • Capitolo 43 – La tutela del consumatore pag 111
  • Capitolo 44 – Il gruppo familiare pag 113
  • Capitolo 45 – Le successioni a causa di morte pag 120
  • Capitolo 46 – Le liberalità tra vivi pag 125
  • Capitolo 47 – La giustizia civile pag 126
  • Capitolo 48 – Le procedure concorsuali pag 128

Capitolo 1 – L'ordinamento giuridico

Diritto – Governare o indirizzare i comportamenti umani, di “reggere un gruppo sociale”. Scopo ultimo del diritto è di perseguire un ideale di giustizia. La legge è l’universo di regole. La parola “legge” significa anche un testo legislativo, prodotto secondo certe procedure.

Diritto oggettivo – Insieme di regole legali.

Diritto soggettivo – Indica una possibilità, una libertà, una posizione di vantaggio garantita da una regola legale.

Regola – Proposizione la cui funzione è quella di prescrivere un comportamento, cioè di qualificarlo come obbligatorio, vietato o lecito. Tale regola può essere individuale (riguardata un individuo determinato), concreta (vale in una o più situazioni concretamente), generale (riguarda il comportamento di chiunque si trovi in una determinata situazione), astratta (la prescrizione vale in ogni situazione che sia eguale a quella prevista).

Regola di diritto – Regole che prescrivono in modo generale e astratto ciò che si può o si deve fare in ogni situazione che corrisponda alle situazioni – tipo previste dalle regole stesse.

Sistema giuridico – Sistema di regole la cui applicazione è affidata all’autorità di un giudice.

Idea di fonti del diritto

Fonte del diritto – Qualsiasi atto o fatto idoneo a produrre norme giuridiche in un sistema dato. Fonti scritte (la regola è formulata in un testo scritto) e non scritte (ricavata da elementi diversi come gli usi).

Precedente giudiziario – Consiste nella decisione già avvenuta di un caso, analogo a quello che si tratta di decidere.

Atto legislativo – Procedimento con cui un’autorità che ha il potere di legiferare produce un testo che contiene regole di diritto.

In ogni sistema esistono regole (norme di produzione), che prevedono come si possano produrre regole di quel sistema.

Ordinamento giuridico – Universo di regole di diritto che formano un insieme unitario e ordinato perché sono prodotte in conformità ad un apparato di fonti “legittimato” da un unico fatto costitutivo, che ha dato vita all’organizzazione di un gruppo sociale.

L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Le norme generali del diritto internazionale quindi, sono efficaci anche nell’ordinamento interno.

Fonti del diritto italiano - Leggi, regolamenti, norme corporative e usi.

27 dicembre 1947 – Promulgata la Costituzione della Repubblica. È la prima tra le fonti del diritto.

Leggi – Atti con cui si esercita la funzione legislativa secondo la nostra Costituzione.

Leggi in senso formale - Approvata dalle due camere, promulgata da parte del Presidente della Repubblica, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

Atti legislativi – Hanno la stessa forza della legge- decreto legislativo delegato e il decreto-legge.

Regolamenti – Fonte subordinata gerarchicamente alla legge. Emanati da Governo, Regioni e Comuni.

Norme corporative – Regole che trovavano fonte nei contratti collettivi, in quanto stipulati dalle organizzazioni sindacali dell’ordinamento corporativo fascista.

Usi – Fonte di diritto sussidiaria le cui regole fanno parte dell’ordinamento se sono richiamate da una delle fonti precedenti, o se si tratta di materie non regolate da altra fonte.

Usi normativi – Consuetudine come fonte di diritto.

Usi contrattuali – Prassi contrattuale diffusa nel traffico economico.

Usi interpretativi – Come viene inteso un certo termine. Criterio per stabilire il significato di clausole contrattuali ambigue.

Orizzonte europeo

Dopo alcuni trattati, Roma, Lisbona e Maastricht con i trattati di Nizza e di Lisbona si dà vita a una Costituzione Europea. Carta dei diritti fondamentali dell’UE è fonte normativa vincolante e si integra con la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Integrano la tutela della nostra Costituzione. Il Consiglio europeo può emanare dei regolamenti che hanno immediata efficacia nel diritto interno degli Stati membri e prevalgono sulle norme statuali difformi.

Applicabilità delle norme – Entrata in vigore

Una norma necessita della Pubblicazione del testo normativo e il decorso del periodo di vacatio legis. Pubblicazione consiste nella riproduzione del testo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica volta a garantire la conoscibilità delle norme dell’ordinamento. Vacatio legis è un periodo di 15 giorni che può variare a seconda di varie ragioni. Dopo tale periodo la norma entra in vigore ed è applicabile e vincolante, senza riguardo alla conoscenza o conoscibilità di fatto da parte dei destinatari.

La norma più recente nel caso di conflitto con norme meno recenti ha più importanza. La norma può essere abrogata per dichiarazione espressa del legislatore, per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti e perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore. La norma può essere abrogata anche tramite referendum popolare abrogativo.

Irretroattività delle leggi – La legge non dispone che per l’avvenire. Vale il criterio cronologico per fonti in conflitto dello stesso grado. Se le fonti hanno grado diverso subentra il principio gerarchico, ovvero prevale la fonte superiore per grado.

Illegittimità delle norme – Se le norme presentano un vizio, esso è tollerato in via provvisoria fino alla cancellazione. Il problema di accertare l’illegittimità costituzionale delle norme poste da fonti ordinarie può essere sollevato dal giudice a cui è richiesto di applicare la norma che gli appare incostituzionale, ma non da lui risolto. Di questo si occupa la Corte costituzionale.

Norme deontologiche e codici di autodisciplina - Documenti normativi con finalità di auto-regolazione che disciplinano la condotta dei professionisti o di imprese e organizzazioni: norme che rappresentano il diritto interno a una determinata organizzazione, e che in prima istanza non fanno parte del diritto statuale, ma che possono esservi incluse per rinvio espresso del legislatore o del giudice.

L’equità non è fonte del diritto. Il giudice è soggetto alla legge. Tuttavia la legge può disporre che il giudice possa risolvere la causa secondo equità. Equità come equilibrata soluzione del conflitto di interessi.

Giurisprudenza – Attività degli organi giudiziari e il flusso delle loro decisioni. Un codice si forma attraverso una legge-delega che affida al Governo l’emanazione di un nuovo codice. L’emanazione del codice avviene per decreto legislativo. In Italia vi è il codice civile (regola il diritto privato, in sei libri), di procedura civile (sullo svolgimento dei processi civili, in quattro libri), penale (indica i reati e le regole sull’applicazione delle pene in 3 libri), di procedura penale (regole sull’avvio e lo svolgimento dei processi penali in 11 libri) e della navigazione.

Le leggi dello stato vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le sentenze invece vengono depositate negli uffici di cancelleria del giudice.

Capitolo 2 – L’applicazione delle norme giuridiche

Astrattezza – La prescrizione è destinata a valere in una serie indefinita di situazioni.

Schema logico della norma giuridica – Regola di comportamento condizionata la quale prevede che se si verificano certi fatti allora si dovrà o si potrà comportarsi in un certo modo.

Fattispecie – Situazione a cui una norma giuridica si collega – fattispecie astratta per indicare la situazione-tipo descritta dalla norma.

Fattispecie concreta - Situazione pratica in cui la regola si applica. Il collegamento tra fattispecie e la qualificazione del comportamento viene descritto dicendo che un determinato fatto ha certi effetti o conseguenze giuridiche. Conseguenze che sono il contenuto prescrittivo della norma.

Fattispecie complessa – Composta da elementi di fatto tra loro distinti. Quando si realizzano gli elementi della fattispecie complessa uno ad uno si parla di fattispecie a formazione progressiva.

Disposizione normativa – Testo scritto – complesso di parole a cui si deve attribuire un significato.

Interpretazione della norma - La norma giuridica è il significato della disposizione normativa. La norma è intesa anche come regola di comportamento. Tuttavia tale regola, delle volte, deve essere ricavata mettendo insieme disposizioni diverse. (Es. se un articolo prevede il risarcimento di un danno, il valore di tale risarcimento può essere specificato in altri articoli).

Articolo – Unità base di ripartizione del testo distinto da un numero progressivo. All’interno degli articoli la divisione più comune è quella in capoversi numerati, detti commi. Il titoletto degli articoli si chiama rubrica.

La ricerca del significato delle disposizioni normative è quella operazione che chiamiamo interpretazione della legge. Esiste una teoria dell’interpretazione che può suggerire al giurista una gamma di metodi interpretativi. Esistono dei criteri normativi per le interpretazioni che devono essere seguiti nell’interpretare qualsiasi regola dell’ordinamento.

Art 12 (disposizioni del c.c.) – “Nell’applicare la legge non si può attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse.”

Il testo legislativo si caratterizza per come messaggio prescrittivo: le parole usate hanno lo scopo di prescrivere un determinato comportamento in una determinata situazione. Chi riceve questo tipo di messaggio deve chiedersi quale risultato pratico la prescrizione sia diretta a raggiungere e deve quindi attribuire al testo un significato che sia coerente con lo scopo cui la regola è diretta. Si parla a riguardo di ratio (ragione) della norma: l’interpretazione che ne tiene conto è detta interpretazione logica. Lo stesso art 12 alla fine del primo comma impone all’interprete di rispettare “l’intenzione del legislatore”, ovvero di tener conto di ciò che il legislatore storicamente si proponeva nel dettare la disposizione.

Si parla di interpretazione estensiva quando la regola, che è risultato dell’interpretazione, ha un campo di applicazione più esteso rispetto al significato letterale della disposizione; di interpretazione restrittiva nel caso opposto. L’interpretazione giudiziale è fatta dal giudice nel caso che deve decidere. Interpretazione dottrinale sono le proposte di interpretazione che vengono avanzate da studiosi del diritto. Interpretazione autentica è fatta dallo stesso legislatore con nuove disposizioni che prescrivono come si debbano interpretare le disposizioni vigenti.

Istituto giuridico – Sistema di norme che si presenta come un complesso coordinato in modo da perseguire un unico fine.

Criterio dell’interpretazione sistematica - Prescrive di attribuire a una disposizione normativa quel significato che essa può avere in quanto posta in reazione con tutte le altre che fanno parte del sistema. Per colmare le lacune vale la seguente regola – qualsiasi caso può essere risolto sulla base delle regole dell’ordinamento giuridico.

Secondo il secondo comma dell’art 12 il codice dispone che il giudice segue due criteri:

  • Si cercherà di risolvere il caso utilizzando “disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe”; si tratta della c.d. analogia che corrisponde a un criterio logico fondamentale: soluzioni simili per problemi simili. Il caso non previsto deve porre un problema analogo a quello, che un’altra norma ha inteso risolvere in un caso simile.
  • Principi generali dell’ordinamento giuridico. Sappiamo che ogni norma risponde a una ratio, è cioè diretta a conseguire un certo risultato razionale. Se immaginiamo un sistema di regole coordinate, interamente razionale, dobbiamo pensare che, nel suo insieme, sia diretto a raggiungere degli scopi fondamentali che si specificano poi in obiettivi particolari. Dallo studio di tutte le regole espresse vanno ricavate delle grandi linee di tendenza, e formulare queste linee come regole di contenuto molto ampio: i principi. Il ricorso a principi serve a risolvere casi non previsti. Non va confuso all’applicazione di regole a contenuto molto ampio, che vengono chiamate clausole generali, come ad esempio quella che prescrive alle parti di un qualsiasi contratto di comportarsi “secondo buona fede”, cioè da persone oneste e leali.

Capitolo 3 – Il diritto privato e le sue fonti

Distinzione tra diritto privato e diritto pubblico – Si guardano gli interessi che sono regolati – Se come interessi “particolari” che riguardano cioè i singoli individui o invece come interessi generali, che toccano l’intera collettività.

Il diritto privato è il diritto degli interessi particolari, che sono trattati, di regola, come interessi disponibili: bisogni, esigenze, finalità, valori dei quali gli stessi interessati possono decidere, in certi limiti, se e come cercare la soddisfazione o accettare il sacrificio. (Esempio crediti e debiti tra due persone).

Il diritto pubblico è il campo degli interessi generali, che non sono disponibili da un singolo interessato né da un gruppo di interessati: essi riguardano infatti tutta la collettività e perciò la loro concreta realizzazione, ed il controllo sulla loro realizzazione, sono affidati alla pubblica autorità, anche se con differenti margini di discrezionalità nella scelta del miglior modo di intervento. (Es igiene pubblica).

Diversi interessi -> Diversi strumenti

Nel diritto privato un interesse è protetto da una norma, ovvero tramite strumenti che lasciano le parti in una posizione di reciproca eguaglianza: nessuno è soggetto all’autorità di un altro. Vi è la possibilità di singoli e gruppi di regolare da sé la soddisfazione dei proprio interessi; l’autonomia privata è il criterio distintivo di questo ramo del diritto, e il contratto il suo principale strumento. Viceversa i rapporti di diritto pubblico non sono relazioni paritarie, uno dei soggetti compare in posizione di supremazia in quanto investito dei poteri proprio dalla pubblica autorità. Tali poteri sono caratterizzati dal vincolo di realizzare interessi della collettività. Diritto privato contiene il diritto delle persone della famiglia, le successioni, la proprietà, il credito, il contratto, l’illecito civile, l’impresa, il lavoro ecc. Viceversa fan parte del diritto pubblico, gli obblighi dei cittadini verso lo stato, la prevenzione e repressione dei reati ecc.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Marcoiorio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Lapertosa Flavio.
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