SEZIONE TERZA — CREDITO
CAPITOLO 16-L’OBBLIGAZIONE
IL RAPPORTO OBBLIGATORIO E LE SUE FONTI:
La parola obbligazione indica il rapporto tra un debitore e un creditore; il primo obbligato verso il secondo a dare o fare o non fare qualcosa: in sintesi, ad una prestazione suscettibile di valutazione economica. In sostanza qualsiasi relazione economico-giuridica che preveda obblighi tra le parti riveste i caratteri dell’obbligazione.
Come ogni rapporto giuridico, l’obbligazione nasce da un fatto o da un atto che ne è titolo o fonte.
L’art. 1173 indica le fonti dell’obbligazione, elenca il contratto(art.1321 ss.), il fatto illecito(art. 2043), e ogni altro fatto idoneo a produrre in conformità dell’ordinamento giuridico.
Una promessa o dichiarazione unilaterale è fonte di obbligazione solo nei casi espressamente previsti dalla legge: promessa al pubblico e ricognizione di debito, titoli di credito, la gestione d’affari il pagamento dell’indebito e l’arricchimento senza giusta causa (acrt. 2041 e ss.).
Alcune fonti delle obbligazioni nascono da provvedimenti del giudice come le sentenze di condanna. In ambito pubblico, poi, la legge coliega obblighi fiscali ad una quantità di altri "fatti": alla proprietà di determinati beni — come i beni immobili, i mobili registrati...
LA PRESTAZIONE:
È essenziale che la prestazione sia “suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore” (art. 1174).
L’obbligazione si caratterizza dunque per l’oggetto: è obbligazione quel rapporto nel quale una parte (il debitore) è tenuta ad una prestazione a carattere patrimoniale in vista della soddisfazione dell’interesse dell’altra parte.
Uno schema tradizionale di classificazione distingue, quanto al contesto della prestazione, obbligazioni di:
- Dare: quella in cui il debitore è tenuto alla consegna di una cosa specifica o di un certo numero o quantità di cose determinate solo nel genere (es. consegnare la cosa venduta all’acquirente). Il dare non va inteso solo in senso materiale, ma anche come trasferimento della proprietà. La prestazione non è la cosa, ma il dare la cosa: questo è l’oggetto dell’obbligazione.
- Fare: è quella in cui il debitore è tenuto a svolgere un’attività, il cui compimento soddisfa un interesse del creditore. Così è in gran parte dei contratti tipici (mandato, deposito, trasporto, nel contratto di lavoro di prestare la propria attività). La stessa obbligazione di dare una cosa specifica, comprende sempre un’obbligazione di fare, e cioè quella di custodire la cosa che dev’essere consegnata.
- Non fare: esse richiedono al debitore una omissione, cioè di astenersi da un’attività: si tratta insomma di un divieto.
SEZIONE TERZA - CREDITO
CAPITOLO 16 - L'OBBLIGAZIONE
IL RAPPORTO OBBLIGATORIO E LE SUE FONTI:
La parola obbligazione indica il rapporto tra un debitore e un creditore; il primo obbligato verso il secondo a dare o fare o non fare qualcosa: in sintesi, ad una prestazione suscettibile di valutazione economica. In sostanza qualsiasi relazione economico-giuridica che preveda obblighi tra le parti riveste i caratteri dell'obbligazione.
Come ogni rapporto giuridico, l'obbligazione nasce da un fatto o da un atto che ne è titolo o fonte.
L'art. 1173 indica le fonti dell'obbligazione, elenca il contratto(art.1321 ss.), il fatto illecito(art. 2043), e ogni altro fatto idoneo a produrre in conformità dell'ordinamento giuridico.
Una promessa o dichiarazione unilaterale è fonte di obbligazione solo nei casi espressamente previsti dalla legge: promessa al pubblico e ricognizione di debito, titoli di credito, la gestione d'affari il pagamento dell'indebito e l'arricchimento senza giusta causa (acrt. 2041 e ss.).
Alcune fonti delle obbligazioni nascono da provvedimenti del giudice come le sentenze di condanna. In ambito pubblico, poi, la legge collega obblighi fiscali ad una quantità di altri "fatti": alla proprietà di determinati beni - come i beni immobili, i mobili registrati...
LA PRESTAZIONE:
È essenziale che la prestazione sia "suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore" (art. 1174).
L'obbligazione si caratterizza dunque per l'oggetto: è obbligazione quel rapporto nel quale una parte (il debitore) è tenuta ad una prestazione a carattere patrimoniale in vista della soddisfazione dell'interesse dell'altra parte.
Uno schema tradizionale di classificazione distingue, quanto al contesto della prestazione, obbligazioni di:
- Dare: quella in cui il debitore è tenuto alla consegna di una cosa specifica o di un certo numero o quantità di cose determinate solo nel genere (es. consegnare la cosa venduta all'acquirente). Il dare non va inteso solo in senso materiale, ma anche come trasferimento della proprietà. La prestazione non è la cosa, ma il dare la cosa: questo è l'oggetto dell'obbligazione.
- Fare: è quella in cui il debitore è tenuto a svolgere un’attività, il cui compimento soddisfa un interesse del creditore. Così è in gran parte dei contratti tipici (mandato, deposito, trasporto, nel contratto di lavoro di prestare la propria attività). La stessa obbligazione di dare una cosa specifica, comprende sempre un’obbligazione di fare, e cioè quella di custodire la cosa che dev’esser consegnata.
- Non fare: esse richiedono al debitore una omissione, cioè di astenersi da un’attività: si tratta insomma di un divieto.
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La prestazione deve corrispondere a un interesse del creditore (art.1174). La norma sottolinea che il rapporto obbligatorio si regge su una relazione funzionale tra la prestazione e un interesse del creditore che la prestazione deve soddisfare. In certe obbligazioni l’interesse del debitore guarda ad un risultato, in certe altre invece a un diligente comportamento del debitore.
All’inverso ci saranno casi in cui il rapporto obbligatorio perde la sua ragione di essere perché viene meno l’interesse del creditore alla prestazione.
La prestazione dev’essere, come già detto, suscettibile di valutazione economica: dev’essere possibile determinarne un valore. Al comportamento del debitore (dare, fare, non fare) si potrà assegnare un valore perché si tratta di una prestazione comunemente apprezzata nei rapporti economici (che ha un mercato e un valore di mercato). Quel che conta è che il rapporto tra le parti sia caratterizzato da un indice di patrimonialità della prestazione. La patrimonialità della prestazione non implica la patrimonialità dell’interesse da soddisfare. La prestazione può corrispondere anche a un interesse non patrimoniale del creditore.
IL RAPPORTO TRA DEBITORE E CREDITORE:
Come vedremo il nostro sistema tende a favorire il creditore, perché è un sistema in cui il credito è di regola più sicuro. La norma fondamentale del rapporto tra debitore e creditore è quella dell’art.1175, il quale impone a entrambe le parti del rapporto obbligatorio un dovere di correttezza.
Il creditore deve comportarsi correttamente: ha un dovere di collaborazione con il debitore perché questi possa adempiere; e in caso di inadempimento, deve a sua volta usare un’ordinaria diligenza perché siano evitate o limitate le conseguenze danno se dell’inadempimento.
CORRETTEZZA E BUONA FEDE:
Tutti i rapporti che fanno sorgere obbligazioni sono governati dalla regola fondamentale del dovere di correttezza e di buona fede.
L’espressione “buona fede” serve a definire un dovere di comportamento: il dovere di comportarsi da persone oneste e leali, o, come più speditamente si può dire, il dovere di correttezza.
L’ide di buona fede ha infatti varie applicazioni e diversi significati. Sia nella disciplina delle obbligazioni, sia in quella del contratto e più ampiamente degli atti giuridici, altre norme fanno riferimento alla buona fede non per stabilire un dovere di comportamento (buona fede oggettiva) ma per indicare una situazione psicologica (buona fede soggettiva) che giustifica la protezione accordata all’interessi di una delle parti.
L’art. 1189 prevede il caso del pagamento ad un altro soggetto che appare legittimato (ma non lo è) a ricevere la pressione: il debitore è liberato se prova di essere stato in buona fede.
La buona fede soggettiva consiste dunque in una ignoranza, che deve però essere incolpevole, cioè non dipende da negligenza o leggerezza.
Regola comune ai casi in cui rileva la buona fede soggettiva è che essa si presume: è la controparte che deve provare la malafede. Fanno eccezione i casi in cui la legge impone espressamente l’onere di provare al buona fede ad soggetto che la vuole far valere.
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Diritto privato
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Riassunto esame diritto privato, prof. Cozzi, libro consigliato Manuale di Diritto Privato, Torrente
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Diritto privato
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