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Diritto Privato - L'Obbligazione in senso giuridico Pag. 1
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SEZIONE TERZA — CREDITO

CAPITOLO 16-L'OBBLIGAZIONE

IL RAPPORTO OBBLIGATORIO E LE SUE FONTI:

La parola obbligazione indica il rapporto tra un debitore e un creditore; il primo obbligato verso il secondo a dare o fare o non fare qualcosa: in sintesi, ad una prestazione suscettibile di valutazione economica. In sostanza qualsiasi relazione economico-giuridica che preveda obblighi tra le parti riveste i caratteri dell’obbligazione.

Come ogni rapporto giuridico, l’obbligazione nasce da un fatto o da un atto che ne è titolo o fonte.

L’art. 1173 indica le fonti dell’obbligazione, elenca il contratto(art.1321 ss.), il fatto illecito(art. 2043), e ogni altro fatto idoneo a produrre in conformità dell’ordinamento giuridico.

Una promessa o dichiarazione unilaterale è fonte di obbligazione solo nei casi espressamente previsti dalla legge: promessa al pubblico e ricognizione di debito, titoli di credito, la gestione d’affari il pagamento dell’indebito e l’arricchimento senza giusta causa (acrti. 2041 e ss.).

Alcune fonti delle obbligazioni nascono da provvedimenti del giudice come le sentenze di condanna. In ambito pubblico, poi, la legge collega obblighi fiscali ad una quantità di altri “fatti”: alla proprietà di determinati beni — come i beni immobili, i mobili registrati…

LA PRESTAZIONE:

È essenziale che la prestazione sia “suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore” (art. 1174).

L’obbligazione si caratterizza dunque per l’oggetto: è obbligazione quel rapporto nel quale una parte (il debitore) è tenuta ad una prestazione a carattere patrimoniale in vista della soddisfazione dell’interesse dell’altra parte.

Uno schema tradizionale di classificazione distingue, quanto al contesto della prestazione, obbligazioni di:

  • Dare: quella in cui il debitore è tenuto alla consegna di una cosa specifica o di un certo numero o quantità di cose determinate solo nel genere (es. consegnare la cosa venduta all’acquirente). Il dare non va inteso solo in senso materiale, ma anche come trasferimento della proprietà. La prestazione non è la cosa, ma il dare la cosa: questo è l’oggetto dell’obbligazione.
  • Fare: è quella in cui il debitore è tenuto a svolgere un’attività, il cui compimento soddisfa un interesse del creditore. Così è in gran parte dei contratti tipici (mandato, deposito, trasporto, nel contratto di lavoro di prestare la propria attività). La stessa obbligazione di dare una cosa specifica, comprende sempre un’obbligazione di fare, e cioè quella di custodire la cosa che dev’essere consegnata.
  • Non fare: essa richiede al debitore una omissione, cioè di astenersi da un’attività: si tratta insomma di un divieto.

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Publisher
A.A. 2014-2015
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher birillo44 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mucciarelli Federico M..