L’OBBLIGAZIONE IN GENERALE
L’attività economica che è diretta a soddisfare i bisogni umani, richiede la disponibilità di beni e di
attività o servizi da parte di altre persone.
Per esempio, chi abita in un appartamento acquista la facoltà di godimento e di disposizione ma può
anche aver bisogno di altre persone come, ad esempio, di un artigiano per delle piccole riparazioni,
ecc..
L’ordinamento giuridico, accanto ai diritti sulle cose (diritti reali), riconosce anche diritti nei
confronti di altre persone (diritti di credito o di obbligazioni), che presentano le seguenti
caratteristiche: comportamento di un’altra persona,
o hanno come oggetto il vale a dire una prestazione
personale, e richiedendo la sua cooperazione (che può essere spontanea o anche, se
necessario, forzata), mentre i diritti reali hanno come oggetto direttamente una cosa e
richiedono solamente che tutte le altre persone si astengono al compiere qualsiasi atto che
possa impedire od ostacolare il libero esercizio del diritto da parte del loro titolare;
o sono diritti relativi o personali, perché sono opponibili nei confronti di una o più persone
determinate o determinabili, mentre i diritti reali sono assoluti, perché sono opponibili nei
confronti di tutti i consociati, che non devono intromettersi nel rapporto esclusivo tra il
titolare della proprietà o del diritto e la cosa che ne costituisce l’oggetto;
o di solito sono assistiti da una difesa relativa perché, in caso di contestazione o
nei confronti dell’obbligato,
inadempimento, possono essere fatti valere in giudizio soltanto
mentre i diritti reali sono assistiti da una difesa assoluta, nei confronti di qualunque terzo:
così, per esempio, se noleggio un automobile d il custode del garage mi impedisce di
suoi confronti ma devo rivolgermi all’impresa di
ritirarla, non posso agire direttamente nei
noleggio perché mi garantisca l’effettivo esercizio del diritto che mi ha concesso.
IL RAPPORTO GIURIDICO OBBLIGATORIO
I diritti di credito vengono chiamati anche diritti di obbligazione.
L’obbligazione è un rapporto giuridico per effetto del quale una parte (debitore) è obbliga a tenere
a favore dell’altra
un determinato comportamento (prestazione) (creditore).
Gli elementi di un rapporto obbligatorio sono:
o soggetto passivo, che ha l’obbligo
o il debitore, di tenere un determinato comportamento
per soddisfare l’interesse di un’altra persona;
o soggetto attivo, che ha il diritto di pretendere che un’altra persona tenga un
o il creditore,
dato comportamento per soddisfare un suo interesse;
o la prestazione, che è il comportamento passivo (consistente nel dare o fare qualcosa: per
esempio consegnare una cosa oppure eseguire un’opera o un servizio) o negatoria
(consistente nel non fare qualcosa: per esempio astenersi dallo svolgere un’attività
concorrente) che il debitore deve tenere nei confronti del creditore.
Per poter formare l’oggetto dell’obbligazione la prestazione deve essere possibile, in senso
(ossia non contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon
giuridico e materiale, lecita
costume) e determinata o determinabile in base a elementi oggettivi.
Per esempio, è giuridicamente impossibile l’obbligazione con la quale una persona si impegna a
vendere il proprio nome, mentre è materialmente impossibile l’obbligazione di costruire un edificio
un’ore: sono illecite le obbligazioni con le quali una persona si impegna a rubare (contrarietà a
in
norme imperative), a non votare alle elezioni (contrarietà all’ordine pubblico) oppure a prostituirsi
(contrarietà al buon costume); è indeterminata l’obbligazione con la quale una persona si impegna a
vendere un “terreno”, mentre è determinabile la vendita di azioni al prezzo corrispondente alla
quotazione borsistica del giorno successivo.
Inoltre, la prestazione deve essere suscettibile di valutazione economica (art. 1174), cioè deve avere
un carattere patrimoniale e deve essere qualificabile in una somma di denaro.
Altra cosa è l’interesse del creditore, che la prestazione del debitore è diretta a soddisfare: tale
interesse non deve essere necessariamente patrimoniale, ma può avere anche una natura diversa
(culturale, religiosa, affettiva e così via).
Per esempio, una persona può acquistare un libro per aggiornarsi professionalmente o per leggere
un romanzo durante il tempo libero oppure può assumere una collaboratrice per gestire un negozio
di vendita o per assistere una persona anziana.
La legge prevede l’obbligo a carico di entrambe le parti, di comportarsi secondo le regole della
correttezza (art. 1175): il debitore e il creditore perciò devono tenere un comportamento che
consenta all’altra parte di ottenere la massima soddisfazione possibile e di subire il minore sacrificio
possibile.
LE FONTI DELLE OBBLIGAZIONI
Sono fonti delle obbligazioni gli atti e i fatti giuridici che producono il sorgere di rapporti
obbligatori.
Le fonti delle obbligazioni che possono essere volontarie o non volontarie, comprendono (art.
1173):
o il contratto;
Il contratto è la più importante fonte volontaria.
Per esempio dal contratto di compravendita deriva, tra l’altro, l’obbligo del venditore di consegnare
la cosa venduta e quello del compratore di pagare il prezzo convenuto.
o il fatto illecito;
Il fatto illecito è qualsiasi atto doloso (cioè intenzionale) o colposo (cioè soltanto negligente o
imprudente) che causa un danno ingiusto ad altre persone e obbligo al risarcimento dei danni (art.
2043).
A differenza del contratto costituisce una fonte non volontaria di obbligazioni, che sorgono per il
solo fatto del compimento di un atto illecito. i danni se in un incidente, dovuto all’eccessiva
Per esempio, una persona è obbligata a risarcire
velocità, danneggia un’altra vettura o causa delle lesioni personali a un passante.
idoneo a produrre delle obbligazioni dall’ordinamento
o qualunque altro atto o fatto ritenuto
giuridico.
Si tratta di una categoria generica che comprende sia fonti volontarie (come la promessa al
pubblico, con la quale una persona prometta una prestazione a favore di chi si trovi in una
determinata situazione o compia una determinata azione, art. 1989) sia fonti non volontarie (come
l’obbligo di continuare la gestione di affare altrui, art. 2028).
La figura più importante di fonte delle obbligazioni diversa dal contratto e dall’atto illecito è
costituita dai titoli di credito (art. 1992 ss.) che sono documenti che incorporano il diritto di ottenere
una determinata prestazione e costituiscono delle promesse unilaterali (ossia provenienti da una sola
parte).
Per esempio, una cambiale contiene l’obbligazione di una persona di pagare, a una data scadenza,
una determinata somma di denaro,
LE OBBLIGAZIONI NATURALI
Le obbligazioni naturali non sono veri e propri obblighi giuridici ma solamente doveri di carattere
morale o sociale.
Per esempio, i debiti derivanti da un gioco o da una scommessa (art. 1933).
un’obbligazione naturale,
Se il debitore non adempie il creditore non può agire in giudizio per
ottenere l’adempimento: se però adempie l’obbligazione, ed è
spontaneamente capace di agire, il
debitore non può pretendere la restituzione di quanto ha pagato (art. 2034 comma 1).
LA CLASSIFICAZIONE DELLE OBBLIGAZIONE
Le obbligazioni parziarie e solidali
Un’obbligazione richiede la presenza almeno di due parti (il creditore e il debitore), ma può
riguardare anche più creditori o più debitori oppure, insieme, più creditori e più debitori.
L’obbligazione può essere parziaria o solidale.
In un’obbligazione parziaria ciascun creditore o ciascun debitore ha il diritto di pretendere o
l’obbligo di eseguire la prestazione soltanto per la sua parte.
Per esempio, se A e B sono creditori in parti uguali di 100 nei confronti di C, ciascuno di loro potrà
pretendere solamente 50 dal comune debitore; se invece A e B sono debitori in parti uguali di 100
nei confronti di C, ciascuno di loro sarà obbligato solamente per 50 verso il creditore.
Il un’obbligazione solidale ciascun creditore o ciascun debitore ha il diritto di pretendere o
l’obbligo di eseguire l’intera prestazione.
Per esempio, se A e B sono creditori solidali di 100 nei confronti di C, uno qualsiasi di loro potrà
pretendere l’intera (100) dal comune debitore; se invece A e B sono debitori solidali di 100 nei
confronti di C, questi potrà pretendere l’intera prestazione (100) indifferentemente da uno qualsiasi
di loro.
La solidarietà può essere attiva quando vi sono più creditori o passiva quando vi sono più debitori.
semplifica l’esecuzione della prestazione perché
La solidarietà attiva non è necessario che tutti i
creditori richiedano il pagamento al debitore e il debitore che paga l’intero debito a uno dei
confronti dell’altro o degli altri creditori:
creditori è liberato anche nei per esempio una figura di
solidarietà attiva ricorre nel caso di una cassetta di sicurezza intestata a più persone presso una
banca in quanto, se non è disposto diversamente, ciascun intestatario può pretendere di aprirla
singolarmente (art. 1840 comma 1). Non si presume è stabilita dal titolo.
semplifica l’esecuzione della prestazione:
Anche la solidarietà passiva il creditore non deve
richiedere il pagamento a tutti i debitori, ma può pretendere il pagamento dal quello o quelli più
solvibili, e il debitore in solido che adempie l’intera prestazione a favore del creditore libera anche
l’altro o gli altri debitori. Si presume.
Se dalla legge o dai titoli non risulta diversamente, si applica una presunzione relativa di solidarietà
un’obbligazione si
passiva: quando vi sono più debitori presume solidale (art. 1294) e questo fatto
presenta un vantaggio per il creditore sia per le modalità di riscossione (che sono più agevoli) sia
per i rischi economici ai quali si espone (che sono minori).
Un’obbligazione è solidale solamente nei rapporti esterni tra il creditore e i debitori.
Se infatti uno dei debitori paga l’intero debito, egli libera anche gli altri debitori nei confronti del
creditore, ma poi può esercitare l’azione di regresso nei loro confronti per ottenere il rimborso della
loro parte (art. 1299 comma 1).
tra i debitori in solido, invece, l’obbligazione è parziaria (dato che ciascun
Nei rapporti interni
debitore è obbligato solamente per la sua parte) e, se non è disposto diversamente, le parti dei
debitori si presumono uguali (art. 1298).
Se uno dei debitori è insolvente, la sua parte viene ripartita proporzionalmente tra tutti gli altri
debitori, compreso anche il debitore che ha effettuato il pagamento (art. 1299 comma 2).
Per esempio, se A e B e C sono debitori in solido e in parti uguali di 60 nei confronti di D, dopo
aver pagato integralmente il debito B potrà rivolgersi nei confronti di A e di C per ottenere da
ciascuno da loro parte (20). Se però A non è in grado di pagare, la perdita si ripartirà tra gli altri
debitori e B potrà pretendere 30 da C (infatti, in questo modo, B e C pagheranno il debito in parti
uguali).
Le obbligazioni divisibili e indivisibili
Un’obbligazione è divisibile quando ha come oggetto una cosa o una prestazione suscettibile
giuridicamente di essere divisa in più parti.
Per esempio, è divisibile l’obbligazione di pagare una somma di denaro o di consegnare un
determinato quantitativo di una merce, mentre non è divisibile l’obbligazione di consegnare una
cosa certa e determinata (un’automobile).
La divisibilità costituisce un concetto giuridico-economico, più che fisico, in quanto richiede che
non venga modificato in modo rilevante il valore o la destinazione economica dell’oggetto della
prestazione.
Per esempio, l’obbligazione di fabbricare un armadio ha un oggetto che è divisibile materialmente
(l’armadio è formato da più elementi diversi), ma che non può essere diviso giuridicamente (il
falegname non può adempiere l’obbligazione consegnando separatamente al cliente le ante, lo
specchio, i cassetti, ecc..).
Un’obbligazione divisibile può dare luogo a più atti separati di adempimento parziale: pertanto se
vi sono più creditori o più debitori, e l’obbligazione non è solidale, ciascun creditore ha il diritto di
pretendere o ciascun debitore ha l’obbligo di adempiere soltanto la sua parte (art. 1314).
Un’obbligazione è indivisibile quando ha come oggetto una cosa io una prestazione che non è
suscettibile giuridicamente di essere divisa in più parti.
L’indivisibilità di un’obbligazione può dipendere dalla natura della prestazione che formano
l’oggetto oppure dalla volontà delle parti.
Per esempio, è sempre indivisibile l’obbligazione che ha per oggetto la consegna di un cucciolo
mentre può esserlo o può anche non esserlo, a seconda delle volontà delle parti quella che ha per
oggetto la consegno di un impianto stereofonico (anziché di singoli elementi) o di una collezione di
monete (anziché di singoli pezzi).
Alle obbligazioni indivisibili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le
obbligazioni solidali (art. 1317) e di conseguenza ciascun creditore o ciascun debitore ha il diritto
di pretendere o l’obbligo di eseguire l’intera prestazione.
Le obbligazioni semplici e complesse
Un’obbligazione è semplice quando ha per oggetto una sola prestazione.
Per esempio, un cliente si obbliga a pagare una somma per il noleggio di una bicicletta, ecc..
Una figura particolare di obbligazione semplice è l’obbligazione facoltativa.
Un’obbligazione è facoltativa quando il debitore può eseguire una prestazione diversa da quella
dovuta. (art. 1556) una parte, che ha ricevuto dall’altra una o più
Per esempio, nel contratto in conto-vendita liberarsi dell’obbligazione restituendo nel
cose mobili e si è obbligata a pagarne il prezzo, può
termine stabilito le cose che ha ricevuto (cosiddetta “resa” della merce: si pensi alle copie invendute
di giornali e riviste).
Si tratta di un’obbligazione semplice che contiene un’unica prestazione, ma attribuisce al debitore la
un’altra
facoltà di liberarsi compiendo prestazione considerata equivalente a quella dovuta.
Nell’obbligazione facoltativa, quando la prestazione principale diviene impossibile per una causa
non imputabile al debitore, l’obbligazione si estingue e il debitore non deve eseguire la prescrizione
sostitutiva, anche se è ancora giuridicamente possibile, ma può eseguirla se vi ha interesse (per
esempio perché vuole conservare il diritto alla controprestazione dell’altra parte).
Un’obbligazione è complessa quando ha per oggetto due o più prestazioni.
Le obbligazioni complesse a loro volto possono essere cumulative o alternative.
Un’obbligazione è cumulativa quando il debitore è obbligato a eseguire tutte le prestazioni che vi
sono contenute.
esempio, il proprietario di una villa si obbliga a fornire l’alloggio al custode e a corrispondergli
Per
una retribuzione perioda.
Un’obbligazione è alternativa quando il debitore si libera eseguendo una delle prestazioni che vi
sono previste (art. 1285).
esempio, un concessionario si impegna a consegnare un’autovettura grigia o metallizzata
Per
oppure un’agenzia immobiliare, prima della consegna dell’appartamento, si impegna a effettuarne
la pulizia o a imbiancarlo.
Nelle obbligazioni alternative è necessario scegliere la prestazione che il debitore deve eseguire: di
della prestazione, per effetto della quale l’obbligazione diviene semplice (cosiddetta
regola la scelta
concentrazione dell’obbligazione), spetta al debitore, ma le parti o la legge possono attribuirla al
creditore o a un terzo (art. 1286). Può accadere, però, che una o più delle prestazioni alternative
divenga impossibile per una causa non imputabile al debitore o al creditore e in questo caso:
se l’impossibilità si verifica la scelta, l’obbligazione
o prima che sia stata effettuata si
considera semplice e il debitore è tenuto ad adempiere la prestazione che è ancora possibile;
se l’impossibilità si verifica che è stata effettuata la scelta, l’obbligazione si
o dopo estingue e
a eseguire l’altra o le altre prestazioni (artt. 1288, 1289).
il debitore non è più tenuto
Le obbligazioni specifiche e generiche
Le obbligazioni specifiche riguardano una o più cose determinate nella loro individualità.
antico, il noleggio di un’autovettura
Per esempio, la vendita di un quadro di Ricasso o di un mobile
usata, la locazione di un appartamento e così via.
Le obbligazioni generiche hanno come oggetto una data quantità di cose fungibili, individuate
unicamente per la loro appartenenza a un determinato genere.
il pagamento di una somma di denaro, la vendita di un’auto nuova, la consegna di un
Per esempio,
certo numero di bottiglie di acqua minerale e così via.
Nelle obbligazioni generiche, in applicazione al principio di correttezza, il debitore deve fornire al
creditore beni di qualità non inferiore alla media (art. 1178).
L’ADEMPIMENTO E L’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE
L’ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE
L’adempimento o pagamento di un’obbligazi
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