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Diritto privato - l'anatocismo Pag. 1
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La normativa sull'usura e le sentenze della Corte di Cassazione

Dopo la sentenza della Consulta, del 17 ottobre 2000, un secondo decreto fu approvato il 29 dicembre 2000, n. 394, a firma del Presidente del Consiglio Amato e della Repubblica, Ciampi, e convertito in legge 28 febbraio 2001, n. 24. Il decreto è l'"interpretazione autentica" della legge antiusura, la n. 108 del 1996. Venuta meno la norma transitoria, finalizzata ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina, paritetica, della materia, la Corte di Cassazione ha continuato, con una ulteriore serie di sentenze (tra le altre, si veda la sentenza 13 dicembre 2002, n. 17813), a ribadire il suo approccio più recente, peraltro estendendo i principi enunciati inizialmente con riferimento al conto corrente bancario anche ai contratti di mutuo. Infine, con sentenza n. 21095/2004 (Cass. Civ., SS.UU., 4 novembre 2004, n. 21095),

La suprema Corte ha confermato in modo netto il revirement del 1999, così consolidando il nuovo trend giurisprudenziale.

Anatocismo e usura sono illeciti radicalmente diversi dal punto di vista giuridico. L'usura è vietata dal codice penale, mentre l'anatocismo è solo un illecito amministrativo, privo di risvolti penali.

Anatocismo e usura sono entrambi modi diversi di ottenere una remunerazione fuori mercato dei capitali "prestati", una con l'applicazione diretta di interessi esorbitanti, e l'altro con l'applicazione di interessi minori su una base più larga pari al debito residuo e alle quote interessi già pagate.

L'anatocismo è vietato dal codice civile, mentre non riceve menzione in quello penale, per cui chi pratica anatocismo non è punibile col carcere.

Sistema sanzionatorio

Gli oneri per la pratica anatocistica sono molto contenuti. Si limitano al rimborso delle somme ingiustamente estorte.

con relativi interessi legali. Non esiste una modalità ufficiale di calcolo, ma la giurisprudenza maggioritaria si è orientata nel senso di applicare in luogo della capitalizzazione trimestrale la capitalizzazione semplice (che non prevede alcuna capitalizzazione) o, più raramente, la capitalizzazione annuale. Il tasso di interesse è quello legale se non vi è una valida pattuizione e se il contratto è stato stipulato prima del 1/1/1994, entrata in vigore del Testo Unico Bancario (D.Lgs. n. 385 del 1993); ovvero al tasso previsto dall'art. 117 TUB (rendimento medio dei BOT) applicato in senso favorevole al correntista. Affinché si possa parlare di valida pattuizione è opportuno che vi sia un accordo scritto sottoscritto da entrambe le parti. Non costituisce valida pattuizione la semplice comunicazione del tasso applicato.

Il giudice di merito può riconoscere il risarcimento del danno esistenziale e biologico. In base alla legge n.

281/98, chi non rispetta il provvedimento del Giudice deve pagare allo Stato una somma di denaro che verrà, per effetto della medesima disposizione di legge, destinata a iniziative a vantaggio dei consumatori.

Le sanzioni in caso di usura sono più incisive. Il diritto penale annovera l'usura come reato (art. 644 c.p.) e ciò comporta una maggiore reazione dell'ordinamento giudiziario rispetto ad un illecito civile. Il reato di usura prevede l'apertura di un'indagine penale, con intervento del Pubblico Ministero che ha particolari poteri di indagine e persecutori nei confronti di possibili usurai. Sul fronte civilistico le sanzioni conseguenti all'usura sono molto incisive e particolarmente penalizzanti per l'usuraio. L'Art. 1815 c.c prevede che in caso di usura, non siano dovuti interessi. Tale norma è stata modificata dalla legge 108/1996 che ha inasprito la sanzione. In precedenza il legislatore riconosceva comunque il tasso.

Legale sul capitale erogato dall'usuraio. Il sistema bancario non è immune dal reato di usura, ma anzi è prevista un'aggravante specifica nel caso in cui il reato sia commesso da un soggetto che esercita l'attività bancaria (Art. 644 c.p. n. 1).

Purtroppo si sono verificati molti casi di istituti di credito, banche e società finanziarie che sono state condannate dai tribunali per aver applicato interessi usurari (ex multis: Tribunale di Monza Sent. n. 1967 del 11-06-2007, Tribunale di Rho Sent. n. 76 del 28/02/2006, Tribunale di Rho Sent. n. 4 del 10/01/2006).

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher niobe di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Farina Vincenzo.