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VICENDE DELL’IPOTECA
La pubblicità ipotecaria si attua mediante 4 atti:
• costituzione ed iscrizione = atto con cui l’ipoteca prende vita; si
esegue nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova
l’immobile (art. 2827 c.c.); conserva il suo effetto per 20 anni;
N.B. = l’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado del
credito principale i seguenti crediti accessori:
le spese dell’atto di costituzione d’ipoteca, quelle
» d’iscrizione e rinnovazione;
le spese ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo
» di esecuzione;
gli interessi, purché ne sia enunciata la misura;
»
• annotazione = serve a rendere pubblico il trasferimento
dell’ipoteca a favore di un’altra persona; si esegue in margine
all’iscrizione; ha valore costitutivo: finché non viene eseguita, la
trasmissione (o il vincolo dell’ipoteca) non ha effetto;
• rinnovazione = serve per evitare che si verifichi l’estinzione
dell’ipoteca; deve essere eseguita prima del decorso dei 20 anni;
se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai
registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi
aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti
degli eredi o aventi causa, scrivendo una nota contente le
generalità di queste persone;
N.B. = l’ipoteca si può di nuovo iscrivere, purché il titolo
all’iscrizione conservi la sua efficacia; essa prende grado dalla
nuova iscrizione: se nel frattempo qualche creditore ha iscritto altra
ipoteca, verrà preferito a colui che non ha curato a tempo debito la
rinnovazione (art. 2848 c.c.);
• estinzione = cancellazione dal registro; ha luogo:
quando il credito è estinto;
» quando il creditore rinuncia all’ipoteca; la rinuncia deve
» essere messa per iscritto;
quando vi è la vendita forzata del bene ipotecato;
» quando avviene il perimento del bene ipotecato;
» quando non è stata effettuata la rinnovazione;
» su ordine del giudice; se la sentenza non è passata in
» giudicato, la cancellazione non può essere effettuata.
IL TERZO ACQUIRENTE DEL BENE IPOTECATO
Alla scadenza del credito, il creditore che si vede non pagato ha diritto di
promuovere la vendita forzata del bene anche in confronto del terzo acquirente.
La legge, senza sacrificare i diritti del creditore, consente al terzo acquirente di
evitare l’espropriazione:
• pagando i creditori ipotecari, liberando il bene dall’ipoteca (art.
2858 c.c.);
• effettuando il rilascio del bene ipotecato, ossia rinunciando alla
proprietà con una apposita dichiarazione resa presso la cancelleria
del tribunale, in modo che l'esecuzione non avvenga contro di lui
ma contro l'amministratore nominato dal tribunale (art. 2861 c.c.);
• liberando il bene dall’ipoteca con un’azione chiamata purgazione
dell’ipoteca: offre ai creditori una somma pari al prezzo di acquisto
del bene (pari al valore del bene se l’acquisto è avvenuta a titolo
gratuito); se nessun creditore si offre di acquistare per un prezzo
superiore di almeno un decimo, il bene è liberato dall’ipoteca
contro il pagamento della somma offerta dal terzo acquirente (art.
2889/2890 c.c.).
IL TERZO DATORE D’IPOTECA
Il terzo datore d’ipoteca è colui che ha deciso di costituire un’ipoteca su un suo
bene a garanzia di un debito altrui.
Il terzo datore d'ipoteca:
• non può imporre al creditore di far espropriare prima i beni del
debitore e poi il bene ipotecato;