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VICENDE DELL’IPOTECA

La pubblicità ipotecaria si attua mediante 4 atti:

• costituzione ed iscrizione = atto con cui l’ipoteca prende vita; si

esegue nell’ufficio dei registri immobiliari del luogo in cui si trova

l’immobile (art. 2827 c.c.); conserva il suo effetto per 20 anni;

N.B. = l’iscrizione del credito fa collocare nello stesso grado del

credito principale i seguenti crediti accessori:

le spese dell’atto di costituzione d’ipoteca, quelle

» d’iscrizione e rinnovazione;

le spese ordinarie occorrenti per l’intervento nel processo

» di esecuzione;

gli interessi, purché ne sia enunciata la misura;

»

• annotazione = serve a rendere pubblico il trasferimento

dell’ipoteca a favore di un’altra persona; si esegue in margine

all’iscrizione; ha valore costitutivo: finché non viene eseguita, la

trasmissione (o il vincolo dell’ipoteca) non ha effetto;

• rinnovazione = serve per evitare che si verifichi l’estinzione

dell’ipoteca; deve essere eseguita prima del decorso dei 20 anni;

se al tempo della rinnovazione gli immobili ipotecati risultano dai

registri delle trascrizioni passati agli eredi del debitore o ai suoi

aventi causa, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti

degli eredi o aventi causa, scrivendo una nota contente le

generalità di queste persone;

N.B. = l’ipoteca si può di nuovo iscrivere, purché il titolo

all’iscrizione conservi la sua efficacia; essa prende grado dalla

nuova iscrizione: se nel frattempo qualche creditore ha iscritto altra

ipoteca, verrà preferito a colui che non ha curato a tempo debito la

rinnovazione (art. 2848 c.c.);

• estinzione = cancellazione dal registro; ha luogo:

quando il credito è estinto;

» quando il creditore rinuncia all’ipoteca; la rinuncia deve

» essere messa per iscritto;

quando vi è la vendita forzata del bene ipotecato;

» quando avviene il perimento del bene ipotecato;

» quando non è stata effettuata la rinnovazione;

» su ordine del giudice; se la sentenza non è passata in

» giudicato, la cancellazione non può essere effettuata.

IL TERZO ACQUIRENTE DEL BENE IPOTECATO

Alla scadenza del credito, il creditore che si vede non pagato ha diritto di

promuovere la vendita forzata del bene anche in confronto del terzo acquirente.

La legge, senza sacrificare i diritti del creditore, consente al terzo acquirente di

evitare l’espropriazione:

• pagando i creditori ipotecari, liberando il bene dall’ipoteca (art.

2858 c.c.);

• effettuando il rilascio del bene ipotecato, ossia rinunciando alla

proprietà con una apposita dichiarazione resa presso la cancelleria

del tribunale, in modo che l'esecuzione non avvenga contro di lui

ma contro l'amministratore nominato dal tribunale (art. 2861 c.c.);

• liberando il bene dall’ipoteca con un’azione chiamata purgazione

dell’ipoteca: offre ai creditori una somma pari al prezzo di acquisto

del bene (pari al valore del bene se l’acquisto è avvenuta a titolo

gratuito); se nessun creditore si offre di acquistare per un prezzo

superiore di almeno un decimo, il bene è liberato dall’ipoteca

contro il pagamento della somma offerta dal terzo acquirente (art.

2889/2890 c.c.).

IL TERZO DATORE D’IPOTECA

Il terzo datore d’ipoteca è colui che ha deciso di costituire un’ipoteca su un suo

bene a garanzia di un debito altrui.

Il terzo datore d'ipoteca:

• non può imporre al creditore di far espropriare prima i beni del

debitore e poi il bene ipotecato;

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Publisher
A.A. 2013-2014
6 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Giuly_Reb di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Gardella Tedeschi Bianca.