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Ipoteca

L'ipoteca è il diritto reale di garanzia che attribuisce al titolare il potere di far espropriare la cosa su cui tale diritto è costituito e di soddisfare il proprio credito con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione [art. 2808 codice civile].

Oggetto dell'ipoteca

Ha per oggetto:

  • Beni immobili
  • Diritti reali immobiliari
  • Beni mobili registrati
  • Rendite dello stato

L'ipoteca presenta in comune con il pegno il carattere della specialità, in quanto non può non cadere su beni determinati, e quello dell'indivisibilità, poiché grava per intero su tutti i beni vincolati.

Costituzione

Ma carattere precipuo dell'ipoteca è la pubblicità. L'ipoteca è soggetta ad un regime di pubblicità di carattere costitutivo, il diritto di ipoteca viene posto in essere dall'iscrizione nei pubblici registri immobiliari. La pubblicità è essenziale non solo rispetto ai terzi, ma anche tra le parti.

Tipi di ipoteca

Ipoteca legale

Può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi previsti dalla legge. Hanno diritto ad essa:

  • L'alienante di un bene immobile o di un bene mobile registrato che non sia stato pagato dall'acquirente
  • Ciascun coerede sugli immobili dell'eredità, a garanzia del pagamento del conguaglio in danaro spettantegli
  • Lo Stato sui beni dell'imputato o della persona civilmente responsabile del reato, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del rimborso delle spese processuali e delle spese di mantenimento del condannato in carcere

Ipoteca giudiziale

Si basa:

  • Su una sentenza che rechi condanna al pagamento di una somma di danaro o all'adempimento di un'altra obbligazione o al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente
  • Su un decreto ingiuntivo reso esecutivo
  • Su altri provvedimenti giudiziali cui la legge abbia attribuito tale effetto (sentenza di separazione personale fra coniugi, decreto di omologazione della separazione consensuale)

Ipoteca volontaria

Si basa:

  • Su un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall'altra
  • Su un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca

Non è ammessa la costituzione in forza di testamento (2821). Il contratto o l'atto unilaterale devono avere la forma scritta a pena di nullità (art. 2821). È necessario che la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca sia autenticata o accertata giudizialmente (2835).

Poteri del creditore

L'ipoteca, in quanto causa di prelazione, attribuisce al creditore il diritto di soddisfarsi in via preferenziale sul bene ipotecato.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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