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Istituzioni di diritto privato

Diritto soggettivo

È la facoltà attribuita a una persona di godere di un bene, di un valore o di esigere una prestazione da una terza persona, quindi di intervenire, di fare applicare una norma nei suoi confronti.

L’atto e il fatto giuridico

L'atto è un tipo di fatto giuridico. Il fatto è, appunto, un fatto ossia un avvenimento, una situazione prevista da una norma. L'atto è, appunto, un atto ossia un comportamento che produce effetti giuridici, poiché seguito di umana voluta. L'atto giuridico appartiene alla categoria dei fatti giuridici, è un tipo di fatto giuridico.

Il fatto giuridico è il fatto che avviene nel mondo naturale o nella realtà sociale, quando produce conseguenze rilevanti per il diritto (dunque una situazione prevista da una norma).

La capacità giuridica, la capacità di agire, gli incapaci

1. La capacità giuridica

La capacità giuridica significa che ogni soggetto (= individuo, persona) è titolare di (= ha) diritti ed obblighi giuridici. (Obblighi = doveri). La capacità giuridica si acquista dal momento della nascita e si perde con la morte. Anche se è vero che tutti hanno la capacità giuridica, non è detto che la capacità giuridica sia la stessa, cioè uguale per tutti.

2. La capacità di agire

La capacità di agire è la capacità di un soggetto di compiere personalmente un'attività giuridica (= atti regolati da norme dello Stato come comprare o vendere una casa o un terreno). Un bambino e un adulto possiedono entrambi la capacità giuridica, ma solo l'adulto ha la capacità di agire; solo l’adulto può, ad esempio, comperare e vendere una casa, un bambino non può. Un bambino però può essere proprietario di una casa perché la riceve in eredità o perché i suoi genitori la acquistano a nome suo, ma non può acquistarla lui.

3. I presupposti della capacità di agire

La capacità di agire si basa su tre presupposti:

  • La capacità di intendere
  • La capacità di volere
  • L'età

4. I soggetti incapaci

Alcuni soggetti (minorenne, malato di mente ecc.) si trovano in uno stato di incapacità più o meno grave per il quale o non sono in grado di compiere nessun atto giuridico valido (incapacità assoluta) o possono provvedere solo in parte ai propri interessi compiendo soltanto alcuni atti (incapacità relativa). Gli incapaci hanno bisogno di essere tutelati (= difesi, protetti) e, affinché nessuno approfitti della loro debolezza per trarne un vantaggio, l'ordinamento giuridico, per proteggerli, prevede un rappresentante che compia gli atti per loro oppure qualcuno che li assista nel compierli. L’incapacità può essere assoluta o relativa.

5. Gli incapaci assoluti

Gli incapaci assoluti non possono compiere nessun atto giuridico valido e hanno bisogno di un tutore che li rappresenti e agisca in loro nome e per loro conto. Sono incapaci assoluti:

  • Il minore di età
  • L'interdetto giudiziale
  • L'interdetto legale

Il minore di età. Qualunque ragazzo di età inferiore a diciotto anni (cioè minore di età) è assolutamente incapace di agire, perciò i suoi atti sono compiuti dai genitori o, in mancanza di essi, da un tutore. L'interdetto giudiziale è una persona maggiorenne che si trova in una situazione di abituale infermità mentale, che lo rende incapace di compiere atti giuridici e di tutelare (= difendere) i propri interessi. Per garantire a questo individuo una protezione adeguata, il giudice, con una sentenza di interdizione, lo dichiara incapace e nomina un tutore. L'interdetto legale è una persona che ha commesso un reato abbastanza grave per il quale viene condannato a una pena superiore a cinque anni. L'interdetto legale non può compiere atti di natura patrimoniale, cioè che riguardano il patrimonio, per i quali viene sostituito da un tutore, mentre può compiere determinati atti personali (contrarre matrimonio, riconoscere i figli naturali, fare testamento).

6. Gli incapaci relativi

Sono soggetti parzialmente incapaci, cioè che hanno infermità (= malattie mentali) non gravi oppure che temporaneamente non sono completamente in sé come i drogati o gli alcolizzati. Possono compiere soltanto determinati atti (atti di ordinaria amministrazione) mentre per altri (atti di straordinaria amministrazione) sono assistiti da un curatore.

Persona giuridica

In diritto con persona giuridica, s'intende un complesso organizzato di persone e di beni al quale l'ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica facendone così un soggetto di diritto, ed è diversa dalla persona fisica, in quanto quest’ultima è un soggetto singolo. In generale la capacità giuridica riconosciuta alla persona giuridica (personalità giuridica) è meno estesa di quella riconosciuta all'essere umano in quanto soggetto di diritto, ossia alla persona fisica, poiché la persona giuridica non può essere parte di quei rapporti giuridici che, per loro natura, possono intercorrere solo tra persone fisiche (l'esempio tipico è rappresentato dai rapporti familiari).

La persona giuridica è costituita da:

  • Un elemento materiale (o substrato sostanziale) che può a sua volta consistere in un insieme di individui (nelle corporazioni) o un patrimonio (nelle fondazioni) ordinati a uno scopo
  • Un elemento formale, il riconoscimento

Questo può essere attribuito dall'ordinamento:

  • Con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti
  • Con una norma posta appositamente per una determinata persona giuridica
  • Con un apposito provvedimento, posto in essere per una determinata persona giuridica

Mentre le persone fisiche o giuridiche riunite in una corporazione (gli associati) sono un elemento costitutivo della stessa, il fondatore, ossia la persona fisica o giuridica che destina un patrimonio a uno scopo, creando così una fondazione, rimane estraneo a quest'ultima. Si suole dire che le corporazioni sono organizzazioni di persone, mentre le fondazioni sono organizzazioni di beni. In realtà è difficile immaginare una corporazione che possa raggiungere i suoi scopi senza avvalersi di un patrimonio, così come una fondazione che non si avvalga di persone: tutti gli enti, in quanto organizzazioni, sono complessi di persone e beni, la differenza sta nel fatto che per l'ordinamento nelle corporazioni è essenziale la presenza dalle persone (gli associati) mentre nelle fondazioni è essenziale la presenza di un patrimonio; questo a prescindere dalla constatazione che, nella pratica, il rilievo di tali componenti può essere diverso (si pensi a una società per azioni, persona giuridica di tipo corporativo nella quale, tuttavia, la componente patrimoniale finisce di solito per avere un rilievo ben maggiore di quella personale).

Associazione

Definizione di associazione

Istituzione attraverso le quali vengono perseguiti scopi superindividuali. L’istituzione prende vita da un atto di autonomia contrattuale, il contratto di associazione; il rapporto che vincola tra loro gli associati è un rapporto contrattuale:

  • Contratto plurilaterale con comunione di scopo
  • Contratto di organizzazione (prestazioni destinate ad una attività)

Lo scopo comune può essere di natura ideale o di natura non economica: scopi di carattere culturale, assistenziale, sportivo, ricreativo per es. partiti politici, sindacati. È un’organizzazione collettiva a struttura aperta, in quanto le nuove adesioni sono possibili senza che ciò implichi una modificazione di contratto.

Associazione riconosciuta e associazione non riconosciuta come persona giuridica

La prima:

  • Soggetto di diritto a sé stante, distinto dalle persone dei membri
  • Hanno un patrimonio che appartiene all’associazione e non ai singoli associati, sul quale possono agire i creditori dell’associazione, e non i creditori dei suoi membri.
  • Possono acquistare beni mobili e immobili, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito.
  • Delle obbligazioni risponde solo l’associazione con il suo patrimonio
  • Il patrimonio è riconosciuto
  • È sottoposta a controlli da parte dell’autorità governativa (o regionale):
  • In sede di riconoscimento: esaminazione dei fini dell’ente e i mezzi patrimoniali per provvedervi oltre che la conformità della legge all’atto costitutivo e dello statuto.
  • In occasioni di modificazione dell’atto costitutivo o dello statuto.
  • Sono soggette a registrazione in un apposito registro delle persone giuridiche, tenuto presso le prefetture o presso le regioni (registrazione dati).

La seconda:

  • Soggetto di diritto (spetta anche senza il riconoscimento)
  • Hanno un fondo comune, ma la condizione giuridica di questo corrisponde alla condizione giuridica che è propria del patrimonio dell’associazioni riconosciute (i singoli associati non possono chiedere la divisione di fondo comune, ne pretenderne la quota in caso di recesso).
  • Possono acquistare beni come le associazioni riconosciute però non a titolo gratuito
  • Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione rispondono sia i membri che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, sia il fondo comune.

Responsabilità degli associati; sono gli amministratori che rispondono delle obbligazioni se il fondo comune non basta. La consistenza del fondo comune è vaga, ciò determina la responsabilità dei singoli come garanzia per i terzi. Non sono sottoposte ad alcun controllo pubblico.

Il contratto di associazione e le sue vicende

L’atto costitutivo dell’associazione è un contratto di natura consensuale, per cui si perfeziona per effetto dell’accordo intercorso tra le parti. È richiesta la forma scritta a pena di nullità. Il contratto di associazione si scompone in 2 documenti: atto costitutivo e statuto che devono indicare: lo scopo, le condizioni per l’ammissione degli associati, le regole sull’ordinamento interno (contributi..). L’estinzione si compie per le clausole previste dall’atto costitutivo (scadenza), deliberazione dell’assemblea, raggiungimento dello scopo o impossibilità a conseguirlo, il venire a mancare di tutti gli associati -> Fase successiva: devoluzione dei beni cioè il trasferimento ad un nuovo soggetto (altri enti con scopi analoghi) dell’eventuale residuo netto del patrimonio.

Gli organi dell’associazione

Assemblea: composta dagli associati. Competenze -> modificazione dell’atto costitutivo e dello statuto, nomina e revoca amministratori, approvazione bilancio annuale, scioglimento anticipato associazione.

Organo amministrativo: organo esecutivo degli amministratori. Competenza esclusiva per ciò che attiene alle decisioni operative relative all’esecuzione dei singoli atti.

Organo di controllo (collegio dei probiviri): controlla l’attività degli amministratori e assicura l’effettiva destinazione del patrimonio al perseguimento dello scopo voluto.

Libertà dell’associazione e libertà nell’associazione

Art 18 Costituzione. Libertà di aderire o meno alle associazioni, fermo restando i divieti in ordine alle associazioni vietate dal codice penale: segrete, militari con scopi politici.

Fondazioni e comitati

Definizione di fondazioni

Ente dotato di personalità giuridica, che dispone di un proprio patrimonio per il conseguimento di scopo non lucrativo, rivolto a favore di terzi. Mentre nelle associazioni prevale l’elemento personale, qui prevale quello patrimoniale.

Atto di fondazione

Atto unilaterale del fondatore produttivo di effetti giuridici in virtù della sola dichiarazione di volontà del fondatore. Contenuto dell’atto:

  • Atto di disposizione patrimoniale -> tramite il quale il privato si spoglia in modo definitivo e irrevocabile, della proprietà di beni che destina a scopo di pubblica utilità.
  • Atto di organizzazione -> predeterminazione della struttura organizzativa che dovrà provvedere alla realizzazione dello scopo. Qualora lo scopo fosse raggiunto o divenisse impossibile, la fondazione si può estinguere o modificare lo scopo comune.

Il fondatore non partecipa all’esecuzione dell’atto di fondazione e non concorre nell’amministrazione dei beni di cui si spoglia. L’esecuzione dell’atto di amministrazione è invece affidata agli amministratori, vincolati al perseguimento dello scopo (nel quale sia riconoscibile una pubblica utilità). Le fondazioni devono essere riconosciute con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

I comitati

Più persone che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati si fanno promotori di una pubblica sottoscrizione raccogliendo i fondi per realizzare lo scopo (comitati di soccorso, beneficienza..).

Fasi:

  • I promotori annunciano al pubblico lo scopo e lo invitano a versare denaro
  • I fondi formati dalle offerte (oblazioni) vengono destinati allo scopo

Solo se i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo annunciato, o questo non sia più attuabile può essere modificata la destinazione, ma solo per provvedimento dell’autorità governativa. Se i promotori chiedono il riconoscimento della personalità giuridica allora siamo in presenza di una comune fondazione, diversa solo per il modo con cui si è formato il patrimonio.

I beni

Secondo l'articolo 810 del Codice civile italiano, "sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti". Si può quindi affermare che è bene in senso giuridico qualsiasi entità materiale o immateriale giuridicamente rilevante e giuridicamente tutelata.

Concetto di beni

Per avere rilevanza giuridica i beni devono essere:

  • Utili, cioè idonei a soddisfare un bisogno e capaci di arrecare utilità all'uomo
  • Accessibili, cioè suscettibili di appropriazione da parte dell'uomo con i normali mezzi a disposizione
  • Limitati, cioè disponibili in natura in quantità limitata rispetto ai bisogni dell'uomo

Ci sono cose che la natura offre in quantità, se non illimitata, certamente superiore ai bisogni dell'uomo (la luce del sole, l'aria, l'acqua del mare), le res communes omnium: sono cose che appartengono a tutti o, ciò che è lo stesso, a nessuno, dal momento che nessuno ha interesse a stabilire con esse un rapporto di appartenenza, che ne riservi a sé l'uso con esclusione dell'uso degli altri.

Sono beni, per il codice civile italiano, soltanto le cose che possono formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.). La nozione giuridica di bene è, in questo modo, resa interdipendente con il concetto di proprietà: sono beni le cose che l'uomo ha interesse a fare proprie, a fare oggetto di un proprio diritto, che escluda gli altri dalla loro utilizzazione. La norma esclude anche che siano beni le cose che la legge vieti possano formare oggetto di diritti: le cose in relazione alle quali è legislativamente valutato come non degno di tutela l'interesse a stabilire un rapporto di appartenenza (come, ad esempio, le parti del corpo umano o le specie vegetali protette).

Classificazioni

La nozione di bene in senso giuridico può essere distinta in differenti categorie:

Beni immobili e beni mobili

Una prima distinzione (rappresentante la Summa Divisio) va posta tra beni mobili e beni immobili:

  • Beni immobili sono il suolo e tutte le cose incorporate ad esso che se spostate modificherebbero la propria natura o utilità
  • Beni mobili sono tutti gli altri beni

In una posizione intermedia tra mobili ed immobili si trovano i beni mobili iscritti in pubblici registri. La loro legge di circolazione presenta forti analogie con quella degli immobili (sono ad esempio capaci di ipoteca), ma per ciò che non dispongano le norme che li riguardano, essi sono sottoposti alle norme proprie dei beni mobili (art. 815 c.c.). Rientrano in questa categoria autoveicoli, navi, aeromobili.

Beni materiali e beni immateriali

La seconda distinzione riguarda i beni in senso materiale e beni in senso immateriale.

  • Sono beni materiali le cose esistenti nel mondo fisico e suscettibili di percezione con sensi o strumenti materiali (es. un animale, un'automobile)
  • Sono beni immateriali quei beni che non hanno materialità corporea e non sono quindi percepibili dai sensi umani, sono beni immateriali ad esempio le invenzioni e le opere dell'ingegno, gli strumenti finanziari, i diritti che possono essere oggetto di negoziazione

Beni fungibili e beni infungibili

La terza distinzione si rapporta a valutazioni economico-sociali, spesso contrastanti con i criteri delle scienze fisiche o naturali.

  • Sono beni fungibili quei beni che possono essere sostituiti indifferentemente con un altro, per qualità e quantità, in quanto non interessa avere proprio quel bene specifico (es. se acquisto un libro intitolato "Le meraviglie del mondo" non mi interessa averne uno in particolare, ma interessa che sia il libro che ho scelto e che rispecchi la quantità e la qualità che ho richiesto)
  • Sono beni infungibili quei beni unici fra quelli del suo genere per una caratteristica particolare e che non consente di averne altri simili (es. un quadro di Picasso, l'originale è unico)

Diritti reali

Sono diritti soggettivi assoluti, che assicurano al titolare un potere immediato e assoluto sulla cosa. Le caratteristiche dei diritti reali sono quindi:

  • La tipicità: sono diritti reali solo quelli considerati tali dalla legge, i privati non possono costituire diritti reali nuovi.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Thebox882 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Fondrieschi Alba.
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