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RAPPRESENTANZA:

È l'istituto per cui ad un soggetto (il rappresentante) è attribuito (dalla legge o dall'interessato) un apposito potere, di sostituirsi ad un altro soggetto (il rappresentato) nel compimento di attività giuridica per conto di quest'ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica. Vi sono 2 tipi di Rappresentanza:

  1. Volontaria: quando una persona conferisce a un'altra, mediante un atto unilaterale, detto procura (dichiarazione di volontà dell'interessato), il potere di rappresentarla, ossia di agire in sua vece.
  2. Legale: quando la legge stessa indica che una persona è chiamata ad agire in nome di un'altra (es. genitori rispetto ai minori, Tutore, Curatore).

In entrambi i casi il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato (se il rappresentante dichiara di comprare il rappresentato compra). Perché ciò accada sono però necessarie

modo, il contratto sarà nullo e il rappresentante sarà responsabile dei danni causati al rappresentato. In conclusione, il rappresentante deve agire nel rispetto delle condizioni sopra elencate per concludere validamente un contratto in nome e per conto del rappresentato.caso si parla di falso rappresentante, e il contratto concluso risulterà invalido. La persona però, in nome della quale il falso rappresentante ha agito, o gli eredi, possono ratificare il contratto. Il danno risarcibile è il cosiddetto interesse contrattuale negativo, ossia quello che il terzo contraente può ottenere dal falso rappresentante e consiste nel danno subito dalla contrattazione. Il rappresentato può sempre revocare la procura o modificarla, però con l'obbligo di far conoscere con mezzi idonei ai terzi, altrimenti il contratto concluso dall'ex rappresentante è efficace nei suoi confronti. Il parametro di diligenza del mandatario deve essere quello del buon padre di famiglia. L'agire nell'interesse del rappresentante può portare ad un conflitto d'interessi tra il rappresentante e il rappresentato. Il rappresentante è tenuto a esercitare il suo potere nell'interesse del rappresentato, ma

ha la possibilità diperseguire altresì un interesse proprio, ove questo non sia in conflitto con quello delrappresentato. Se il contratto concluso dal rappresentante è in conflittod’interessi con il rappresentato può essere annullato, su domanda dirappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Ipotesi tipica di contratto concluso in conflitto d’interessi è quella di contratto che ilrappresentante conclude con se stesso (es. ha una procura x vendere e giovandosi diquesta vende a se stesso). Anche in questo caso il contratto è annullabile, sempre sudomanda del rappresentato.

Estinzione della procura:

  • Morte, interdizione sia del rappresentato che del rappresentante.
  • Fallimento del rappresentato
  • Scadenza del termine della procura
  • Rinuncia del rappresentante
  • Mandato con e mandato senza rappresentanza

Definizione di contratto di mandato:

È il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o

più atti giuridici perconto dell’altra. (Però non siamo in presenza di altri contratti es. di lavoro). Il mandato può essere:

  • Con rappresentanza: se al mandatario è stato conferito il potere di agire nel nome del mandante.
  • Senza rappresentanza: se il mandatario agisce in proprio nome, acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, salvo l’obbligo di trasferire il diritto al mandante.

È un contratto consensuale e normalmente oneroso, ossia normalmente il mandatario agisce contro corrispettivo di un compenso.

Invalidità NEGOZIO GIURIDICO

Nozione e distinzioni

Si ha invalidità del negozio giuridico quando questo è affetto da vizi più o meno gravi. Appunto a seconda della gravità di questi vizi, si parla: per quelli più gravi di nullità e per quelli meno gravi di annullabilità.

L'invalidità, nelle sue due forme, può essere totale e parziale.

seconda che investa l'intero negozio giuridico o soltanto una parte di esso. La nullità Il negozio giuridico è nullo se: - Manca di uno o più elementi essenziali, volontà, oggetto, causa, forma, - oppure se è contrario a norme imperative (ossia inderogabili), all'ordine pubblico o al buon costume. - Negozio illecito. La nullità presenta i seguenti caratteri: - è insanabile, ossia l'atto dev'essere rifatto, non potendosi convalidare quello nullo; - è assoluta, nel senso che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, anche dal giudice d'ufficio, ossia senza che nessuno gliene faccia richiesta; - è imprescrittibile, nel senso che può essere fatta valere in qualsiasi momento, senza, cioè, che il decorso del tempo sanifichi il vizio. L'annullabilità Il negozio giuridico è annullabile se: - È stato posto in essere da persona incapace (si pensi a un inabilitato non-

assistito dal curatore) oSe la volontà è affetta da taluno di questi vizi (cosiddetti vizi della- volontà): errore, violenza e dolo.

TIPOLOGIE E STRUTTURE CONTRATTUALI

CONTRATTI TIPICI: sono i contratti basati su figure contrattuali tipiche. Es.: Vendita, Mandato, Transazione, ecc. tipologie di contratti che hanno una disciplina particolare. la legge consente di realizzare contratti che non siano tipici se l’ordinamento

CONTRATTI ATIPICI: riconosce gli interessi che le parti vogliono realizzare meritevoli di tutela. In genere i contratti atipici risultano da una combinazione di elementi tratti da figure tipiche. Ai contratti atipici si applica per analogia la disciplina che si applica ai contratti tipici.

Altre caratteristiche di struttura possono influire sui contratti tipici e atipici in modo da influenzarne profondamente la disciplina…

CONTRATTI A TITOLO ONEROSO: al sacrificio patrimoniale di ciascuna parte corrisponde un vantaggio corrispondente. assoggetta

L'obbligato a una minore responsabilità contrattuale.

CONTRATTI A TITOLO GRATUITO: L'ordinamento tutela gli interessi del soggetto che compie l'attribuzione gratuita.

CONTRATTI REALI: non si perfezionano con il semplice consenso perché richiedono anche la consegna della cosa. Es. mutuo.

CONTRATTI AD EFFETTI REALI: sono quelli che costituiscono o trasferiscono un diritto reale. Es. la compravendita. Sono quelli dove solo una parte si obbliga in favore dell'altra a eseguire una prestazione.

CONTRATTI UNILATERALI: L'esecuzione della prestazione si protrae nel tempo, in genere per soddisfare un interesse del creditore che si estende anche nel tempo. Es. locazione, comodato, deposito, assicurazione. Recesso o risoluzione non rendono inutili prestazioni precedentemente eseguite.

IL CONTRATTI A PRESTAZIONI CORRISPETTIVE: i contratti a prestazioni corrispettive sono sempre contratti a titolo oneroso.

In questa tipologia di contratti la prestazione di una parte è corrispettiva aquella della controparte.Es. compravendita, permuta, locazione, deposito remunerato, ecc. e possono essere commutativi oaleatori.ne. Che sono tutti i contratti di scambio che non implicano l'assunzione di unCONTRATTI COMMUTATIVI:rischio. l'esistenza, l'estensione o il valore diCONTRATTI ALEATORI: invece implicano un rischio perchéalmeno una delle prestazioni corrispettive dipende da eventi incerti (sottoponendo dunque le parti alrischio di una perdita preventivamente accettato). Il contratto può essere aleatorio per sua natura (es.assicurazione) o per volontà delle parti (es. vendita di cosa futura).Contratto.Il contratto è l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare od estinguere un rapporto giuridicopatrimoniale. È la massima espressione dell'autonomia privata, del potere, cioè, che hanno isoggetti di dettare

Una regola ai propri interessi. La conseguenza, sul piano giuridico, di tale caratteristica è la c.d. relatività del contratto, vale a dire il contratto produce effetto solo tra le parti. Elementi essenziali del contratto sono:

  1. l'accordo;
  2. la causa;
  3. l'oggetto;
  4. la forma, quando è richiesta dalla legge a pena di nullità.

Lo schema più diffuso di conclusione proposta e dell'accettazione del contratto è quello della in tal modo il contratto si conclude quando l'accettazione giunge a conoscenza del proponente. Altro schema è quando, su richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l'esecuzione; si tratta, quindi, di uno schema caratterizzato dal fatto che l'accettazione avviene mediante un contegno concludente. Tra le classificazioni

Più importanti dei contratti, bisogna ricordare quella relativa al momento di conclusione del contratto: sono consensuali quei contratti per il cui perfezionamento è sufficiente il solo consenso, reali quei contratti che richiedono, oltre al consenso, anche la consegna della cosa (ad es. il mutuo, il contratto di deposito, il contratto di comodato). I contratti possono, sempre sulla base del mero consenso, avere efficacia modificativa o estintiva di un precedente rapporto.

Gli effetti del contratto fra le parti

Il contratto ha forza di legge fra le parti; non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il mutuo consenso è il nuovo e rinnovato consenso delle parti di sciogliersi dal vincolo negoziale.

Il contratto, inoltre, può consentire ad una delle parti o ad entrambe la facoltà di recedere in modo unilaterale (uno o ad entrambi i soggetti di liberarsi unilateralmente).

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
32 pagine
6 download
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Thebox882 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Fondrieschi Alba.