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Capitolo 1

Introduzione al diritto privato

La funzione del diritto in generale. I profili tipici del diritto privato

Bisogna stabilire il ruolo del diritto privato nell’ordinamento giuridico. Il diritto guarda alle relazioni interindividuali nelle loro manifestazioni esteriori, non in quelle interiori. Il diritto valuta un fatto, un comportamento, e ne predispone determinate sanzioni se vengono trasgrediti precetti legali. Il diritto è valido per un determinato ordinamento, cui è relativo, perché ci sono più ordinamenti giuridici.

Diritto e giustizia non sono sinonimi. Esistono più ordinamenti giuridici, ciascuno con propri principi ispiratori. La funzione del diritto è stabilire le regole nei rapporti sociali per garantire l’equilibrio. Per Kant è il diritto che dà l’arbitrio minimo a ognuno per coesistere con quello degli altri. Le regole che pone il diritto per gli interessi degli individui sono sia patrimoniali che personali.

Nel diritto privato lo Stato è in posizione di parità nei confronti dei cittadini, uguali tra loro. Nel diritto pubblico lo Stato impone il suo potere sovrano. Lo Stato può talvolta agire come soggetto di diritto privato, ad esempio sul mercato, ma si troverà alla pari con tutti gli altri soggetti. Il diritto privato è generale, senza qualifiche specificanti. Ma nella realtà moderna privato e pubblico tendono a sconfinare l’uno verso l’altro.

L’articolo 3 della costituzione dice che: “Lo Stato cerca di eliminare gli ostacoli che impediscono l’eguaglianza di fatto, politica, economica e sociale. In economia vige il principio della libera concorrenza, che il diritto tutela come “trasparenza”, e i soggetti possono fare scelte senza essere influenzati; però in concorrenza economica esistono anche qui regole di mercato. Il diritto nasce anche dalla consuetudine.

Il diritto deve essere stabile e certo, per non essere inefficiente, anche se la realtà sociale. Il legislatore deve adeguare le formule giuridiche all’evoluzione culturale, economica e sociale. Ogni legge è superata dai progressi della vita, e più veloce cambiano la scienza, l’economia e la società, più brevi sono le norme giuridiche. Bisogna che il diritto si adegui a queste evoluzioni senza però perdere i caratteri di certezza e stabilità.

Ci sono fattori nuovi oggi (es. fecondazione artificiale) che prima non trovavano giurisdizione, ma il giudice, anche per questi casi, deve fare giustizia o per analogia ma non per equità. Il giudice applica le norme esistenti adattate alle nuove manifestazioni della vita. Il giudice prende in considerazione sia i modelli storici che quelli attuali. Il fine di tutto questo è che il vecchio e il nuovo vadano d’accordo.

I caratteri classici del diritto privato, es. soggetto di diritto, persona giuridica, proprietà, contratto, responsabilità, impresa non sono immutabili nella loro struttura. Adeguare il diritto privato, vuole dire in concreto interpretarlo. Interpretare la norma vuol dire non solo dal punto di vista letterale, ma guardare alle circostanze di quel momento. Certo il giudice non può ignorare il diritto positivo, cioè le regole scritte, può solo attenuarlo.

Il principio di autonomia e i suoi limiti. L’autonomia contrattuale

Autonomia: potere dei soggetti di soddisfare i propri interessi. È un’autonomia però sempre nel rispetto del lecito e degli altri soggetti, perché l’autonomia che cerca il dialogo collo Stato è tutelata, quella assoluta no. Quindi l’autonomia dei privati deve sottostare alle regole dello Stato, se no non è tutelata e non si può far valere verso i terzi. Lo Stato non crea i rapporti ma pone le condizioni di rilevanza.

Per ottenere l’autonomia bisogna scegliere i fini e i mezzi:

  • Fini: devono essere leciti in quel contesto sociale. Esempi di contratto lecito: eredità dei beni. Esempi di contratto illecito: pagamento di organi, pagare un giornalista, patto successorio (quest’ultimo ammesso in altri sistemi es. Svizzera).
  • Mezzi: costituiscono i limiti esterni; es. in Italia non è ammesso il patto successorio: c’è l’eredità ma si ha tramite testamento e non contratto.

I limiti interni dell’autonomia sono invece il modo in cui il privato deve agire per ottenere una tutela; es. per vendere una casa ci vuole l’atto scritto, quindi non si guarda la liceità ma una modalità, questo è un limite interno. Dunque l’autonomia è condizionata nei fini e nei mezzi. Le tecniche dell’autonomia devono essere comunicate agli altri. L’autonomia non è quindi illimitata. L’autonomia rientra nei limiti dei mezzi e dei fini.

Esempio Art.1322cc: i contratti dei privati possono essere:

  • Tipici, cioè rispettanti i limiti imposti dalla legge.
  • Atipici, cioè non disciplinati dalla legge, ma solo per interessi meritevoli.

Quindi da una parte la legge individua quei contratti “nominati”, consolidati nel paese, “formalizzati” dal legislatore; ma prevede contratti atipici che non erano stati disciplinati dalla legge perché a quel tempo non “avvertiti”. Il principio di autonomia “assorbe” l’evoluzione della realtà. L’art.1322cc. ammette che le norme sono superate da esigenze storiche, e ammette e vuole evitare che diventino mere enunciazioni, perché applicare un principio garantisce certezza ma anche inadeguatezza.

Cosa accadrebbe se si usassero solo gli schemi del Codice civile? La paralisi. Ecco perché ci vogliono le innovazioni. L’“atipico” è lo strumento di raccordo tra il vecchio e il nuovo, il “tipico” è il modello, e l’atipico sarà il tipico del domani. Nel diritto penale, invece vige la tipicità per cui ogni cittadino sa di prima quali comportamenti sono vietati e quali no. Se tutti osservano il diritto, questo non è necessario, ma se nessuno l’osserva questo declina. Il diritto deve dunque essere parzialmente osservato.

L’autonomia che garantisce lo Stato è inserita nel contesto in cui essa opera, comunque quando l’Art.1322 parla di interessi meritevoli non intende solo quelli dell’epoca: poiché “vecchio” e “nuovo” devono coesistere, è necessario però che le novità introdotte siano sottoposte a un vaglio prima di essere introdotte a un vaglio prima di essere introdotte nel diritto. La certezza del diritto garantisce che i limiti non vengono aggirati.

Comunque anche l’atipicità richiede requisiti e oneri da parte dell’ordinamento giuridico. La “meritevolezza” di cui parla l’Art.1322 dipende dal contesto storico nel quale si erige il rapporto: in un contratto, quindi, si valuteranno valori e principi di quell’ordinamento. “Meritevolezza” vuol dire anche rispettare gli artt.41 e 42 della costituzione che tutelano il diritto di iniziativa economica e la proprietà.

Il termine “meritevolezza” ha 2 significati:

  • Utilità
  • Liceità

Anche l’Art.1343 parla di meritevolezza, ma esso vi associa il concetto di buon costume. Altre concezioni guardano alla meritevolezza secondo gli interessi da perseguire. In generale si può dire che hanno più ragione quelli del buon costume, perché la meritevolezza non deve minacciare l’integrità del diritto positivizzato.

Spesso poi le illiceità si ritrovano proprio nei contratti tipici, perché strumentalizzati. Esempi di illiceità: art.1500cc. sul patto di riscatto: se il venditore non paga tutto il suo debito, la proprietà del bene passa all’acquirente. Essa è sia non lecita sia non meritevole, perché in contrasto con l’art.2744cc. sui patti commissari, e il debitore è svilito e prevaricato. Diciamo che si guarda prima se la norma è lecita e solo dopo se è utile: ma comunque entrambi i controlli devono essere effettuati.

Poi c’è l’art.1933cc. sul debito di gioco: qui non interessa se il gioco sia lecito o meno, perché non è produttivo per la società, quindi è non meritevole, ma ciò non toglie, che al di fuori dell’ordinamento statuale, il debito sia da pagare (art.2034c.c. sull’ “obbligazione naturale”). I contratti tipici hanno una propria disciplina legale, per quelli atipici si guarda le norme generali, o per analogia. Solo in campi particolari bisogna usare per forza la tipicità; es. art.2249 sulla società.

Un esempio sono i rapporti familiari (per proteggere i più deboli); lo stesso vale per i “diritti reali” che sono un numero chiuso. Infine, sono vietati i patti successori: cioè si può fare il testamento dei propri beni, ma non un contratto, perché poi il testatario non potrebbe modificarlo se non facendone un altro. In altri paesi si fa.

Capitolo 2

Il soggetto di diritto

Soggettività e personalità giuridica

Ogni relazione giuridica implica un soggetto. Ma chi è il soggetto di diritto? Egli non è un’identità assoluta e ontologica ma relativa ai valori del sistema di rapporto giuridico. Soggetti umani e soggetti di diritto non sempre coincidono. Il soggetto di diritto è categoria creata dal diritto rilevante per l’ordinamento giuridico. Esso comprende le persone fisiche e le persone giuridiche, “organizzazioni” non esistenti nel mondo naturale.

Sono 3 le caratteristiche del soggetto di diritto:

  • A potenzialità (statico): titolare situazioni giuridiche e destinatario di diritti e obblighi.
  • B potere svolgere e rimanere titolare della propria attività anche nel caso dell’incapace d’agire.
  • C essere rilevante per il diritto.

La persona fisica ha capacità giuridica che è attribuita a tutti sin dalla nascita, tranne le discriminazioni in passato, ora si perde solo per morte → Art.3 Costituzione sull’eguaglianza. La persona giuridica è un insieme di persone con soggettività autonoma indipendente con obblighi e diritti. Gli enti devono essere riconosciuti dall’autorità amministrativa e iscritti in particolari registri, perché è lo Stato che attribuisce personalità.

Le associazioni non riconosciute, non hanno qualifica perché non interessate o non rilevanti, e un tempo esse venivano considerate solo per le persone fisiche. Nel Codice del ’42 erano creditori, debitori, proprietari di beni mobili, poi con l’art.2659 anche proprietari di beni immobili. Oggi, pur mancando di personalità queste associazioni hanno un’autonoma soggettività, hanno diritti e obblighi, qualche limite (600 e 786) testamenti e donazioni.

Questo perché non hanno autonoma patrimoniale imperfetta e non vengono scisse del tutto responsabilità singole e collettive. Infatti se il “fondo comune” è dell’associazione generale l’art.38 codice civile dice che rispondono anche dei patrimoni personali.

La soggettività proviene dalla pubblica amministrazione, l’autonomia patrimoniale è garantita ma la soggettività giuridica proviene solo dallo Stato, e quella non ce l’hanno. Quindi sono 3:

  • Persone fisiche
  • Persone giuridiche
  • Entità soggettive senza personalità

Paradossalmente inoltre le associazioni senza personalità giuridica godono di più vantaggi, perché es. art.17. Codice civile la persona giuridica non può acquistare beni immobili o donazioni e eredità senza autorizzazione governativa. Esse sono portatrici di più interessi, anche se sono in atto riforme.

Capacità giuridica e capacità di agire

Capacità giuridica: essere titolare di un rapporto giuridico, condizione statica e astratta. Titolare di situazioni può essere anche sostituito da altri es. “incapaci”

Capacità di agire: gestione diretta della propria attività giuridica, nozione legale attribuita a 18 anni. Ma poi può darsi che il soggetto sia maturo prima e dopo i 18 anni, cioè non coincidono capacità d’agire e capacità di intendere e di volere. La distinzione tra capacità giuridica e di agire vale principalmente per gli atti di natura patrimoniale. Secondo l’art.2 l’incapacità di agire non vale per le questioni personali del soggetto.

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975, il minore è incapace solo per gli atti patrimoniali, ma può curare i propri interessi culturali, sociali, religiosi, almeno che i genitori dimostrino che non è maturo. Gli atti personalissimi poi può farli solo il diretto interessato, anche se minore, e se per assurdo non potesse farlo sarebbe non solo incapace di agire, ma anche incapace giuridicamente.

Per cui si parla di incapacità giuridica speciale, solo per gli atti personalissimi, cioè essere titolare di situazioni giuridiche anche se poi non può farli davvero.

Capitolo 3

Proprietà e possesso

Il diritto di proprietà. Varietà di statuti proprietari

Il diritto di proprietà ha assunto il modello del diritto soggettivo, che è il potere attribuito per il soddisfacimento di un proprio interesse. La proprietà privata fu introdotta con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, votata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948, cui l’art.17 sulla “proprietà personale o in comune con gli altri”.

Oggi l’art.832cc. Ammette la superiorità della proprietà senza indicarne condizioni, scopi o confini. I limiti e gli obblighi sono nella seconda parte dell’articolo, che fa si che la norma si adegui ai mutamenti temporali, perché il fine deve essere “la funzione sociale” espressa dall’art.42 del 1948. Ma la proprietà non è solo una funzione sociale, è essenzialmente un diritto, un potere riconosciuto su una cosa.

I limiti sono necessari come gli obblighi perché non sia illimitata, per trovare un punto di equilibrio tra individuo e collettività. Da un lato, se non ci sono norme speciali, la proprietà è illimitata, dall’altro si vede come il proprietario può fare quel che vuole purché non sia espressamente vietato. Non occorrono cioè norme specifiche su cosa il proprietario può fare.

Poi il concetto di proprietà espresso dall’art.832cc. Divide la proprietà per certe categorie di beni. Ci sono vari “statuti” proprietari, perché non tutti i beni vengono apprezzati allo stesso modo. Ma non se ne occupa l’art.832cc., che espone un concetto indipendente dalla natura dei beni. Certo, i beni sono di diverso valore, ma si tratta di settori specifici.

Le norme di legge ordinarie che impongono limiti alla proprietà, è una norma di attuazione del diritto stesso, se no la pienezza dell’art.832cc. Sarebbe superata. “Pienezza” si intende il massimo che la legge può concedere (in determinate circostanze). È la stessa natura del bene, che restringe o allarga il concetto di pienezza.

È l’art.810cc. che esprime il concetto di “bene giuridico”, a distinguere le varie classificazioni nella realtà (abitazione, lavoro, traffico, igiene, estetica, ambiente, ecc…). Il diritto di proprietà su un bene comporta anche un obbligo; es. art.44 Cost. sui "vincoli sulla proprietà terriera privata, perché sia sfruttata al meglio".

Ci sono sanzioni e addirittura l’espropriazione, se il proprietario abbandona il posto (Art.42 cost. e 838 Codice civile). Oggi sono più importanti privati (distanza tra le costruzioni, rapporti di vicinato). L’Art.845cc. parla di “regole particolari per la proprietà fondiaria stabilite da norma speciali”. Pienezza dunque relativa alla natura del bene e alla sua funzione sociale; es. lo Stato e la P.A. possono porre dei vincoli per interesse pubblico.

Caratteri e disposizioni diverse invece per la comproprietà delle associazioni non riconosciute, società di persone e persone giuridiche. Qui, per la comproprietà dei beni, si guarda lo scopo.

Il possesso. Il rapporto fra “fatto” e “diritto”

È l’art.1140cc. che definisce il possesso, concentrandosi sull’“attività reale su una cosa”, cioè la condotta del proprietario su un diritto reale minore, o di un proprietario dunque o un diritti reali minore, o di un proprietario dunque o un titolare di diritti reali di godimento su cosa altrui. Non c’è il minimo elemento di presenza di un titolo giuridico, in questa definizione.

Il possesso cioè non è un diritto astratto, conta la condotta effettiva del possessore indifferentemente se c’è un titolo o no. Esso non è né lecito né illecito, si impone come agire oggettivo. È tutelato come se fosse un diritto giuridico. È nella proprietà, invece, che si valorizza il titolo, e qui invece la condotta al contrario non conta.

Il possesso, comunque, indica necessariamente il comportamento di un diritto reale, sia esso di proprietà o di godimento su cosa altrui. Conta il comportamento, e nemmeno il tempo (1 anno o 1 giorno), e vale anche se il bene è di altri. Inoltre si deve vedere ai terzi che si sta “possedendo”, non contano cioè le convenzioni interiori del soggetto, ma la sua condotta soggettiva. Il titolo non centra.

La detenzione, invece guarda il contratto, il titolo (es. il detentore può dare una casa in locazione), il possesso guarda all’attività fuori dal contesto regolante. Infine, secondo l’art.1144cc. non si può parlare di possesso nei confronti di un’attività di un soggetto che saltuariamente e occasionalmente venga a godere di un bene.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Scienze giuridiche Prof.
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