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RAPPRESENTANZA E MANDATO
Di solito coincidono soggetto che agisce e soggetto titolare dell'interesse. Se così non fosse ci sono due diverse soluzioni:
- rappresentanza = non è un abuso, è il titolare che fa agire un altro "per nome e per conto suo" e tale investitura sarà dichiarata nel contratto.
- mandato = un soggetto si obbliga a stipulare un contratto con un altro senza dire che agisce in nome e per conto di un altro, poi in via interna ritrasferirà a questo ciò che ha stipulato per suo conto ma in nome proprio.
Il rappresentante è colui che agisce in nome e per conto di altri e gli effetti giuridici ricadono direttamente nella sfera del rappresentato. Se stipulo un contratto ma non dichiaro che lo faccio per conto di un altro, gli effetti giuridici ricadono su di me, poi, con un altro atto li riverserò sul terzo.
L'art. 1338 dice che nella rappresentanza gli atti del rappresentante hanno stesso valore ed
efficacia16di quelli del rappresentato. Quindi non è che l'atto sia imputato al rappresentante e le conseguenze al rappresentato, sia l'atto integrale che le conseguenze sono imputabile al rappresentato. L'atto di autorizzazione ad agire in nome e per conto del dominus si chiama procura. La procura non è un contratto, ma un atto unilaterale con cui il dominus investe il rappresentante del potere di agire e ne individua i limiti. La procura non richiede l'accettazione del procuratore: ma è un potere ed anche un dovere? Se non adempie l'obbligo, può essere citato dal dominus? Non è un dovere: non c'è obbligo tra rappresentato e rappresentante, ma una responsabilità (il procuratore sarà responsabile non per l'inadempimento dell'obbligo ma per la violazione dell'altrui affidamento, perché aveva creato un'aspettativa). La procura comunque non regola i rapporti interni tra
dominus erappresentante, ma solo il rapporto con i terzi. E’ il mandato che costituisce lo schema per lagestione degli affari altrui. Art.1703: definizione mandato, come impegno obbligatorio; art.1704rapporti con rappresentanza. Se al mandato viene aggiunta la procura si ha rappresentanza. Ilmandato regola solo i rapporti interni, la procura quelli con i terzi. Il mandatario acquista un bene,per nome suo e solo dopo lo trasferirà al mandante art.1706; nella procura agisce per nome e perconto del dominus, su cui ricadono direttamente gli effetti. I casi sono tre:
A. procura senza mandato: soggetto agisce in nome e per conto di altri, senza obbligo, effettidiretti sul domins;
B. mandato senza procura: soggetto agisce in mone proprio, con obbligo, o dopo ritrasferirà glieffetti sul dominus;
C. mandato più procura: soggetto agisce in nome e per conto del dominus, con obbligo, effettidiretti sul dominus.
L’ipotesi C è quella più sicura per il rappresentante,
nella B il mandatario potrebbe rifiutarsi di trasferire gli effetti, ma l'art.1706 poi glielo imporrà. L'art. 2932 dice che il contratto preliminare obbliga le parti a stabilire poi il contratto definitivo, altrimenti interverrà la legge a renderlo obbligatorio. Stessa tutela vale per il mandato, cioè la sentenza può dichiararlo concluso lo stesso (è il titolo che si sostituisce al contratto definitivo o al consenso del mandatario). C'è poi il caso in cui il rappresentante agisce senza potere o ecceda i limiti: da un lato il dominus non ha conseguenza, perché non lo aveva investito di poteri; d'altro va considerato il terzo che ha stipulato un contratto col "falso rappresentante": pur essendo in buona fede, ha stipulato un atto inefficace. Il dominus non è a conoscenza e non subisce conseguenze. La procura poteva essere scaduta o si può averne ecceduto i limiti, oppure è stata revocata.dominus non subisce conseguenze, anche se il contratto è a nome suo. Il terzo non può nemmeno pretendere che il falso rappresentante esegua il contratto perché lo ha fatto in nome del dominus. Semmai il terzo può chiedere il risarcimento dei danni al falso procuratore (art.1398) non si tratterà di un responsabilità contrattuale (mancato adempimento contratto), ma extra contrattuale per violazione della libertà contrattuale. L'art.1338cc parla di interesse negativo inteso come occasioni perdute, spese affrontate ecc... inoltre il terzo non deve essere solo in buona fede (ignora che il procuratore fosse falso), ma anche diligente (deve aver chiesto al procuratore chi fosse). Solo se ci sono queste due condizioni l'art.1338cc prevede risarcimento. L'art.1399, poi prevede la ratifica, quando il dominus, scoperto tutto, accetti quanto compiuto in suo nome senza procura: è una procura con efficacia retroattiva.
Perché conferita dopo mentre la procura normale è attribuita in via preventiva. Poi l'art.1396 prevede il principio di apparenza: se il dominus scopre il falso procuratore, ma non lo dice ai terzi, i terzi possono chiedere a lui l'adempimento degli obblighi del contratto: apparenza in quanto la legge considera esistente ciò che nella realtà non sussiste. Negli altri casi (quelli visti prima) non poteva valersi il principio di apparenza. Laddove la carenza è originaria, comporta solo il risarcimento del danno del falso procuratore, se invece il dominus era in mala fede il contratto è reso operativo dal codice. Il fine di tutto questo è quello di tutelare i terzi. Il principio di apparenza può essere fatto valere solo in specifiche situazioni. L'art.1189 prevede la figura del creditore apparente, colui che appariva al debitore legittimato a ricevere la prestazione: se il debitore salda, in buona fede, sarà liberato.
C'è infine l'erede apparente, che appare tale in base ad un testamento, poi revocato da un testamento successivo (quanti uno ne vuole, ma l'ultimo è vincolante).
VIZI DELLA VOLONTÀ
L'accordo deve formarsi liberamente, senza interferenze esterne, che vizierebbero l'atto e lo renderebbero annullabile. I vizi sono per errore, dolo e estorto con violenza.
a) l'errore
Qui l'accordo si è formato con la visione distorta di alcuni elementi, la rappresentazione non coincide con la realtà oggettiva. Va giudicato ciò che è stato e ciò che si sarebbe voluto. C'è l'effettiva volontà dell'uno e l'affidamento dell'altro alle validità del contratto in buona fede e diligente. L'errore deve essersi formato spontaneamente nella mente di uno, senza interventi esterni. Art.1429: non tutti gli errori danno luogo all'annullabilità: errore essenziale
se: 1) natura o oggetto contratto 2) qualità oggetto 3) natura o qualità di una persona determinante al consenso 4) se, errore di diritto, era l'unica ragione del contratto. Se non rientra in questi casi l'errore l'atto non è annullabile es. valore di un bene non genera errore rilevante, nemmeno se si era fatto il contratto solo sulla base di quello. E' prevista una misura media di diligenza e competenza dei contraenti: se si tutelasse anche l'imprudenza, si andrebbe contro il principio di libertà di contrarre (valutazioni soggettive di convenienza su cui l'ordinamento non interviene). L'art.1341 annulla l'atto per errore con diligenza. Se poi l'errore non fosse rilevabile valgono la buona fede e la diligenza e chi cade in errore si sacrifica.
b) violenza
Quella fisica implica totale mancanza di consenso quindi nullità (alzo il braccio di un altro ad un'asta). Quella morale è quando si stipula
un contratto sotto il timore di una minaccia, ed è annullabile. Per l'art.1435 la violenza morale ai danni della persona riguarda la sua integrità fisica, il mone o i beni. Il male deve essere ingiusto in sostanza e scopi. Esempio: minaccia far valere un diritto chiedendo fallimento debitore, diventa violenza se si vuole un vantaggio ingiusto. Esempio: compravendita. Così interviene l'ordinamento annullando l'atto (art.1438). Il male deve essere notevole, secondo criteri medi. Esempio: non vale "timore reverenziale", perché non c'è vera minaccia, è una sensazione interna. La violenza è negoziale: l'alternativa a non stipulare il contratto è la violenza. L'altro contraente non viene tutelato, vista la gravità dell'atto violento. Art.1434 è annullabile anche l'atto con violenza esercitata da un terzo a beneficio di un altro che pur non ne era a conoscenza. Nota: Il testo fornito è stato formattato utilizzando il tag HTML per evidenziare alcune parole o frasi.Il dolo si ha quando l'inganno di un contraente provochi l'errore dell'altro, cui è strappato il consenso (guidato male). È un vizio del volere e non solo una manifestazione psicologica. Non importa che il dolo sia essenziale, ma deve essere determinante al consenso per generare annullabilità. Se il dolo non è determinante per il consenso genera solo obbligo per il risarcimento, e non annullabilità. Il dolo deve essere "serio", es. non vale una pubblicità che esalta un prodotto, ed influenza una persona credulona. La pubblicità "dolus bonus" solo talvolta può diventare ingannevole, per questo la direttiva CEE 84/450 (d. lgs. 25/01/1992 n.74) ha previsto un'Autorità garante che la rende più utilizzabile (la pubblicità) a associazioni imprenditori e consumatori. Il dolo esercitato dal terzo è annullabile solo se il contraente sapeva che ne avrebbe esercitato vantaggio.
IL contraente, vittima dell'inganno, non potrà far valere il dolo del terzo ai fini dell'annullamento: egli potrà chiedere il risarcimento, ma il contratto sarà valido a meno di un errore essenziale del terzo riconoscibile dalla controparte: in questo caso sarà annullamento sulla base dell'errore, non del dolo.
INVALIDITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Es. io acquisto un quadro di famoso pittore poi scopro che è falso e lo contesto al venditore. Può darsi che io mi sia sbagliato sul valore del quadro; oppure il venditore si fosse sbagliato, oppure ancora il venditore mi ha consegnato falsamente un quadro famoso senza promettermi la qualità.
Se l'errore è l'autenticità è un vizio del consenso; se è inadempienza del venditore, per la qualità promessa, allora c'è la risoluzione del contratto. Se il rimedio sarà annullabilità, allora sarà
viziodel volere, se sarà l'inadempienza, il contratto sarà valido. Quindi sono diverse risoluzione edinvalidità. Se il difetto è nella fase della rappresentazione.