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Estratto del documento

Il creditore apparente è il rappresentante del creditore autorizzato stesso da esso o

dalla legge o dal giudice.

L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del

creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la

prestazione.

Quietanza: dichiarazione scritta con cui il creditore attesta di aver ricevuto il

pagamento.

Il creditore è in mora quando rifiuta l’adempimento del debitore. Se il debitore non

esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non

prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da cause a lui non

imputabili.

Danno emergente: perdita subita dal patrimonio del creditore

Lucro cessante: mancata acquisizione di utilità economiche ulteriori che sarebbero

conseguite ad un esatto adempimento dell’obbligazione

La quantificazione del danno subito deve essere fornita dal danneggiato. Ci sono due

ipotesi nelle quali può esserci la riduzione del risarcimento:

- se il creditore ha “aiutato” a cagionare il danno

- quando si imputa al creditore la mancata osservanza dell’esecuzione della

prestazione

Ausiliari del debitore: sono coloro che agiscono su un incarico e il cui operato sia

assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo. Il debitore risponde del

comportamento di esso anche quando quest’ultimo abbia esorbitato dai compiti

assegnatigli.

Mora del debitore: è la più grave situazione giuridica nella quale viene a trovarsi il

debitore. La sua posizione si aggrava, possono maturare interessi moratori e se non

esegue la prestazione non viene liberato anche se la colpa non è sua.

Tramite la delegazione, espromissione, accollo si realizza la modificazione soggettiva,

dal lato passivo, del rapporto obbligatorio, ma resta integro nei suoi elementi

essenziali. Dal lato attivo invece, la modificazione si verifica con la cessione del credito

e con la surrogazione.

- Delegazione: un soggetto (delegante) ordina ad un altro soggetto (delegato) di

pagare il proprio creditore (delegatario). Il delegato non agisce in nome proprio, ma

deve rendere noto al creditore delegatario di agire per ordine del delegante.

Delegazione di debito: viene chiesto al delegato di obbligarsi a pagare i

 delegatario

Delegazione di pagamento: il delegato estingue direttamente l’obbligazione

 Delegazione attiva: delegante aggiunge a se un nuovo creditore, delegato a

 ricevere la prestazione. Si presuppone l’esistenza del rapporto di provvista (il

delegato è debitore del delegatario)

Delegazione passiva: il delegante è debitore del delegatario e conferisce

 l’incarico al delegato al fine di adempiere alla propria obbligazione. Si

presuppone l’esistenza del rapporto di valuta (il delegante è debitore del

delegatario).

- Espromissione: un terzo (espromittente) assume nei confronti del creditore

(espromissario) l’obbligazione del debitore. Anche qui c’è una duplicità di rapporti:

Di provvista: rapporto che l’espromittente ha nei confronti del debitore

 Di valuta: tra espromissario e debitore

La differenza tra espromissione e delegazione è che nella seconda il terzo assume

spontaneamente il debito altrui.

Espromissione cumulativa: fa sorgere una nuova obbligazione accanto alla

 prima

Espromissione privativa: successione del debito a titolo particolare, dal debitore

 all’espromittente

- Accollo: contratto tramite il quale il debitore e un terzo convengono che questi

assuma il debito per primo. L’accordo deve essere aderito dal creditore.

Accollo cumulativo: quando avviene senza liberazione del debitore

 Accollo privativo: c’è la liberazione del debitore

Si distingue dalla delegazione perché nell’accollo il terzo fa proprio il debito del

debitore, e dall’espromissione perché è un accordo tra creditore e terzo.

Estinzione dell’obbligazione: solitamente si ha con l’adempimento, ma ci sono altri

modi:

- novazione: sostituzione dell’obbligazione con una nuova avente un oggetto o un

titolo diverso. Può essere:

Oggettiva: si sostituisce l’oggetto dell’obbligazione

 Soggettiva: si sostituisce il debitore

- remissione del debito: il creditore rinuncia al suo diritto di credito, il debitore può

rifiutare

- compensazione: fra debitore e creditore ci sono più rapporti obbligatori che li

rendono reciprocamente creditore e debitore l’un dell’altro. Esistono tre forme:

Legale: con presupposti di legge

 Giudiziale: dichiarata dal giudice

 Volontaria: stabilita con un accordo tra di loro

- impossibilità sopravvenuta della prestazione: non si può eseguire per cause di forza

maggiore

- confusione: creditore e debitore fanno capo ad una medesima persona.

Promesse unilaterali: sono dichiarazioni di volontà produttive di effetti obbligatori

indipendentemente da una loro accettazione. Ci sono due tipi:

- promessa al pubblico: vincola il dichiarante non appena sia resa pubblica ed è

irrevocabile. L’oggetto può essere di tipo statico o dinamico

- promessa di pagamento e ricognizione di debito: manifestazione della volontà di

adempiere un’obbligazione e la dichiarazione di scienza di un debito pregresso.

Altri fatti o atti: gestione dei fatti altrui, pagamento dell’indebito, arricchimento senza

causa.

Capitolo VI

Titoli di credito: documento che attribuisce a possessore il diritto di pretendere quanto

in esso indicato. Caratteristiche:

- incorporazione del diritto nel titolo: basta la consegna del materiale del titolo sesso al

fine di garantire la trasmissione della titolarità del diritto in esso incorporato.

- qualificato: la legge prescrive determinate modalità per la sua circolazione

- letteralità: rileva solo ciò che risulta in esso

Emergono due rapporti:

- rapporto fondamentale: operazione che giustifica l’emissione del titolo di credito

- rapporto cartolare: c’è una promessa unilaterale

Esistono titoli casuali: indicano il rapporto fondamentale di derivazione. Si dividono in:

- titoli partecipativi: azioni di società

- titoli rappresentativi di merci

Altri tipi di titoli:

- titoli di credito al portatore: avviene una semplice consegna

- titoli di credito all’ordine: serie di girate (trasferimento del titolo)

- titolo di pegno: quando si costituisce una garanzia reale su un titolo

- titolo di credito nominativo: oltre ad una serie di girate, occorre l’annotazione

dell’acquirente sul registro dell’emittente

Alcuni titoli di credito: cambiale, assegno bancario, circolare, ricevute bancarie

Capitolo VII

Responsabilità patrimoniale: ciascun debitore risponde dell’adempimento delle

obbligazioni contratte con tutti i suoi beni presenti e futuri. Laddove più creditori siano

insoddisfatti per uno stesso debitore, possono concorrere paritariamente

all’escussione del patrimonio del debitore (par condicio creditorium).

Azione revocatoria: il creditore può valersi del patrimonio del debitore come garanzia,

in caso di inadempimento. Deve essere prescritta entro 5 anni dalla data dell’atto. Per

la sua attuazione ci sono presupposti:

- oggettivi: possono essere oggetto dell’azione solo atti di disposizione del debitore

che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore

- soggettivi: solo il creditore può esercitare l’azione

Azione surrogatoria: il creditore può sostituirsi al debitore entro certi limiti (i diritti e le

azioni che spettano al debitore devono avere contenuto patrimoniale) nel compimento

di determinati atti. Simile a questa figura è il sequestro conservativo.

Capitolo VIII

Il contratto: è lo strumento fondamentale previsto dal nostro ordinamento per la

mediazione e attuazione degli interessi e per la creazione di vincoli e rapporti

giuridicamente rilevanti. È la principale fonte di obbligazioni. È l’accordo di due o più

parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

Secondo il principio di autonomia contrattuale le parti possono liberamente

determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Possono anche

concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare

(contratti atipici), purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo

l’ordinamento giuridico. I terzi estranei al contratto possono essere tenuti al

risarcimento del danno, se con il loro fatto illecito intervengono a turbare o a

interrompere lo svolgimento di un determinato rapporto contrattuale.

Figura più generale del contratto è il negozio giuridico: è un atto di autonomia.

Manifestazione di volontà diretta a conseguire effetti giuridici riconosciuti

dall’ordinamento giuridico. È una categoria teorica.

Conclusione del contratto: l’accordo si considera raggiunto quando la proposta e

l’accettazione si incontrano. La proposta è l’atto di impulso e l’accettazione è l’atto di

adesione al contenuto della proposta. Il loro incontro da vita alla fattispecie

contrattuale. La proposta, per essere tale, deve contenere gli elementi necessari e

sufficienti per configurare il futuro contratto: completa, attuale e definitiva.

Caratteristica essenziale della proposta è la sua revocabilità, ma si può ricorrere

all’irrevocabilità (proposta con scadenza che non può essere cambiata) con il patto di

opzione. Il contratto a distanza si può considerare concluso quando colui che ha fatto

la proposta giunge a conoscenza dell’accettazione al suo indirizzo. Figure simili alla

proposta sono:

- offerta al pubblico: proposta diretta al pubblico (insieme di persone) nel quale sarà

individuato colui che concluderà il contratto

- invito ad offrire: atto rivolto al pubblico per stimolarne l’iniziativa della proposta di

stipulare un futuro contratto.

I requisiti del contratto sono:

- l’accordo tra le parti: per accordo si intende il consenso di due o più soggetti, che

convergono su una comune pattuizione, su un programma condiviso, finalizzato ad un

determinato assetto di interessi. Il consenso è l’elemento necessario e sufficiente per

la conclusione , quindi per l’individuazione del momento in cui esso è idoneo a

produrre la sua tipica efficacia.

- la causa: ragione che giustifica l’impegno assunto e lo spostamento patrimoniale tra

le sfere dei contraenti. Essa potrebbe riferirsi anche ad un fatto quale causa efficiente

di un determinato effetto. Per far si che il contratto meriti la forza di legge e la relativa

tutela, do

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A.A. 2017-2018
36 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lucy95- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Alcaro Francesco.