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Diritto privato

Capitolo I

Cosa è il diritto privato

Il diritto esprime un sistema e un’organizzazione della collettività; si caratterizza essenzialmente per una sua funzione ordinante: pone dei principi e fissa delle regole. In caso di violazione dei precedenti attua rimedi e sanzioni. Ha dunque come referente fondamentale l’azione umana in un determinato contesto sociale. La funzione del diritto è quella di stabilire limiti e regole dell’azione dei soggetti nei rapporti sociali, in un ambito determinato, al fine di promuovere l’equilibrato sviluppo o l’equa composizione. L’aggettivo privato indica la pertinenza ai rapporti intersoggettivi, alle vicende dei gruppi o dei singoli in contrapposizione con il diritto pubblico, che riguarda lo Stato e l’esercizio delle potestà sovrane. Lo Stato però talvolta può essere considerato soggetto privato per esempio quando agisce nel mercato come contraente. La differenza tra diritto privato e pubblico è che il privato ricerca la parità dei soggetti, il pubblico sottolinea i poteri dello stato e delle potestà sovrane.

L'interpretazione delle norme

È compito del giudice individuare, enucleare, interpretare e applicare le norme esistenti alla luce di determinate manifestazioni della vita. L’interpretazione è lo strumento con cui il giurista può rendere vivente il diritto positivo: ha una funzione ricognitiva ed evolutiva del sistema, attribuendo alle norme originarie un significato nuovo, anche diverso dal tradizionale, restando compatibilità con il testo della norma e con il sistema. L’interpretazione è definita autentica quando è compiuta dall’autore della norma, il quale chiarisce e individua il significato da attribuire a quella norma sin dalla sua origine, con efficacia retroattiva quindi. I criteri interpretativi sono: letterali, logici, funzionali, teleologici. Essi sono diretti a far emergere lo scopo, la funzione e la ragione della norma. Si attua quindi un procedimento analogico, cioè il giurista colma una lacuna della legge nell’ipotesi in cui questa non contempli i casi che si verificano.

Principio di autonomia

Indica il potere dei soggetti di programmare e regolare direttamente i propri interessi. L’autonomia privata mira al dialogo con lo Stato per ottenere riconoscimento e tutela, ma potrebbe esplicarsi nella forma di autodeterminazione assoluta, diventando diritto dei privati. L’autonomia si pone una scelta dei fini e una scelta dei mezzi per attuare gli stessi. Si possono distinguere due tipi di limiti: interni ed esterni. I limiti esterni sono:

  • Limiti della liceità: riguardanti lo scopo. Quest’ultimo deve essere lecito. Perciò l’autonomia opera nel quadro dei riferimenti vigenti di una società.
  • Limiti nella scelta dei mezzi: occorre scegliere lo strumento più adatto e lecito per il raggiungimento dei fini.

I limiti interni si definiscono oneri perché esigono il rispetto di determinate modalità a garanzia e tutela dell’ordinamento giuridico. Se queste modalità di azione non sono soddisfatte, il contratto non sarà valido per una carenza strutturale.

Autonomia contrattuale

L’articolo 1322 c.c. riconosce il potere di autoregolamentazione contrattuale dei privati, cioè essi possono determinare il contenuto di un contratto tipico (previsto dalla legge) o concludere contratti atipici (non disciplinati espressamente dalla legge) purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela. L’applicazione del principio tipico da un lato favorisce una certa sicurezza e linearità del diritto, ma dall’altro rende rigidi e inadeguati i modelli di riferimento. Il diritto privato è dominato dall’atipicità, cioè i privati hanno la possibilità di ricorrere a nuove formule per soddisfare gli interessi. Quindi il tipico fa da modello e l’atipico è l’evoluzione, e l’atipico di oggi tende a diventare il tipico di domani. Atipicità è espressione di autonomia dunque, e trova il suo limite nell’accertamento della meritevolezza del rapporto instaurato. E soltanto dopo aver accertato questa conformità del contratto atipico, esso potrà ricevere garanzia e tutela giuridica. Il giudizio, il controllo si articola in: verifica della liceità del rapporto e rilevanza, utilità del rapporto. Una volta accertata la qualità dell’accordo i contratti atipici avranno la stessa validità di quelli tipici. In alcuni settori però l’ordinamento giuridico impone il carattere della tipicità come in campo successorio o familiare. I diritti reali hanno il carattere dell’atipicità.

Fonti del diritto

Si distinguono in fonti di produzione e di cognizione. Le fonti di produzione si dividono in:

  • Fonti atto: coincidono con il diritto scritto
  • Fonti fatto: riferimento al diritto non scritto (consuetudini)

Altri tipi di distinzioni sono:

  • Fonti formali: si individua la denominazione ufficiale dell’atto ed il suo procedimento di formazione
  • Fonti sostanziali

La legge ha due caratteristiche:

  • Generalità: la norma si rivolge indeterminata alla collettività
  • Astrattezza: la norma è diretta a regolare innumerevoli fattispecie concrete.

Tra le leggi ordinarie dello Stato è importante il Codice Civile, contenente una sistemata ed organica strutturazione di disposizioni dirette a disciplinare ad ampio spettro i rapporti tra i privati, regolando le persone e la capacità, i beni ecc.. Esistono anche fonti normative che hanno pari valore di una legge, sono attribuiti al Governo mentre la legge è attribuita al Parlamento. Sono:

  • Decreti legislativi: atto che si emette sulla base di una legge delega precedente per definire gli ambiti, la materia e i criteri generali
  • Decreti legge: strumento normativo con validità provvisoria e cronologicamente limitata per 60 gg dalla sua adozione, dopodiché perde la sua validità.

Con la riserva di legge si individuano alcune materie sottratte alla competenza di una fonte diversa da quella legislativa. Può essere:

  • Assoluta: materia che deve essere regolamentata con un atto avente valore formale di legge
  • Relativa: materia che viene affidata alla legge.

Irretroattività della legge: la legge dispone solo per gli avventi futuri, non ha effetto retroattivo.

Altri tipi di fonti

  • Fonti di produzione: tutte le disposizioni normative
  • Fonti sulla produzione: regole che disciplinano il procedimento di formazione delle fonti di produzione.

Gerarchia delle fonti

  1. Fonti costituzionali: costituzione, leggi costituzionali
  2. Fonti comunitarie e trattati internazionali
  3. Fonti di primo livello: leggi dello Stato, delle regioni, decreti legislativi e decreti legge, referendum abrogativo
  4. Fonti secondarie: regolamenti generali
  5. Fonti di terzo livello: consuetudini (statuti, regolamenti condominiali)

Diritto comunitario: regola trattati e convenzioni.

Legislazione regionale

Per la quale si è invertito il rapporto tra competenza statuale e regionale con una diversa distribuzione di poteri così allo Stato spetta soltanto la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni spetta la potestà legislativa.

Autorità indipendenti

Controllano e disciplinano specifiche materie.

Fonti del diritto privato

La fonte principale è il codice civile entrato in vigore nel 1942, diversamente da quello del 1865, valorizza il contratto e l’impresa, nonché la proprietà assume un ruolo strumentale rispetto alle dinamiche circolatorie dei beni e a quelle imprenditoriali e del lavoro. Il codice racchiude il diritto in un insieme coordinato ed armonico di regole destinate a disciplinare ogni rapporto giuridico nell’ambito della convivenza sociale e rilevante per il diritto, capace di recuperare alla sua disciplina tutti i casi del reale e dell’esperienza, dell’analogia (ricorso ai principi generali dell’ordinamento). Il sistema del c.c. del ’42 ha subito una modifica dall’introduzione della Costituzione, specialmente sulle tematiche della persona e della solidarietà, sul tema del danno biologico e morale, sulla famiglia e le successioni ecc. Nei primi anni ’70 iniziò a crearsi una legislazione speciale, complementare al codice civile, per soddisfare esigenze e interessi diversi da quelli trattati dal c.c. Il c.c. quindi tende a perdere la sua centralità “a causa” della Costituzione e delle leggi speciali.

  • Common law: la legge assume valore vincolante per l’interprete.
  • Civil law: la giurisprudenza può “formare” il sistema.

Tra le fonti del diritto privato c’è anche la legge di riforma del diritto internazionale privato, cioè quel complesso di norme che ciascuno Stato adotta per disciplinare quei rapporti tra privati che presentino uno o più elementi di estraneità a condizione che questi diventino rilevanti nell’individuazione della regola da applicare.

Fatti giuridici

Verifica di determinati accadimenti che rappresentano il dato rilevante e fondamentale per produrre effetti giuridici, cioè modificazioni che possono verificarsi nell’ordinamento giuridico. Il compito è di decodificare i fatti giuridici quindi è essenziale la constatazione dell’incidenza e del ruolo del fatto sugli interessi umani. Secondo la concezione normativa, solo se un fatto è astrattamente previsto da una norma, ad esso segue un determinato effetto. Si parla di fattispecie astratta quando un atto si verifica e fattispecie concreta quando si manifesta. Dalla loro coincidenza si determina l’applicazione della regola giuridica. Quindi i fatti giuridici sono accadimenti al cui verificarsi la legge collega la nascita, la modificazione e l’estinzione di un rapporto giuridico. Il fatto pone il problema della sua specifica rilevanza.

Attività giuridica

L’attività dei soggetti è l’insieme dei comportamenti rivolti a programmare, regolare e attuare gli interessi della propria sfera nei diversi ambiti che la compongono e nei quali si articola. Essa, diversamente dal fatto, è di per sé valutabile in termini di rilevanza giuridica, già prima dell’approdo all’effetto programmato. Nel linguaggio tradizionale emerge un costante riferimento agli atti giuridici. Questi si distinguono in ragione della rilevanza che assume la volontà e il suo orientamento o meno alle specifiche conseguenze che possono derivare dall’atto compiuto. La distinzione è fondata sull’intento dell’autore dell’atto:

  • Volontà di porlo in essere: si parla di atto giuridico in senso stretto
  • Volontà degli effetti: si parla di atto negozio.

Altri criteri di analisi dell’atto sono fondati sul contenuto dispositivo e sulla funzione dell’atto, se ordinante e regolatrice o invece non innovativa o non costitutiva, ma puramente esecutiva o ricognitiva. L’attività giuridica è lo svolgersi di questa analisi. Il contratto è il fondamentale atto di autonomia. Si distinguono contratti ad effetti:

  • Reali o traslativi: comportano il trasferimenti di un diritto reale su cosa altrui
  • Obbligatori: comporta la costituzione, modificazione o estinzione di diritti di credito e di obbligazioni.

Per definizione, il contratto è fonte di obbligazioni perciò ci possono essere contratti con soli effetti obbligatori, ma non con soli effetti reali.

Capitolo III

Il rapporto giuridico

Costituisce la trama della società civile. È la relazione intersoggettiva. Il riferimento al soggetto ne individua il ruolo e la posizione (o situazione). Queste si dividono in:

  • Situazioni attive: favorevoli, il soggetto ha un potere (diritto soggettivo), cioè potere di pretendere un comportamento altrui per soddisfare un proprio interesse. Le facoltà sono componenti interne del diritto soggettivo. Può essere acquisito:
    • A titolo derivato: trasmesso da un precedente titolare. Si distingue la successione per atto tra viti e la successione a causa di morte. Il soggetto che trasferisce il diritto è detto dante causa, colui che lo acquisisce avente causa.
    • A titolo originario: vicenda non traslativa, diritto che sorge per la prima volta.
  • Situazioni passive: sfavorevoli, il soggetto ha un dovere (obbligo), cioè tenere un certo comportamento.

Situazioni soggettive

  • Diritti potestativi: diritti esercitati da un soggetto producendo effetti nella sfera giuridica di un altro soggetto
  • Interesse legittimo: potere che ha un soggetto per tutelare un proprio interesse collegato con un interesse generale o collettivo
  • Aspettativa: situazione provvisoria e strumentale, tutelata in vista dell’eventuale acquisto di un diritto
  • Soggezione: correlata ad un diritto potestativo
  • Onere: necessità di compiere un determinato atto per tutelare il proprio interesse o per acquisire un determinato diritto
  • Potestà: potere e dovere da esercitare nell’interesse e a protezione di altri soggetti (es. genitori).

La titolarità è il legame tra il soggetto e le situazioni che gli vengono imputate. Il titolo individua la specifica situazione soggettiva e la disciplina.

I soggetti

I soggetti di diritto sono entità fisiche, ma anche esseri idonei ad avere un rapporto, per esempio un ente. Alla persona fisica si collegano nozioni di:

  • Capacità giuridica: idoneità o attitudine ad essere titolare di poteri, di diritti, di obblighi, di effetti giuridici e di situazioni giuridiche in genere, evidenziandosi nei caratteri della potenzialità. Nessuno può essere privato della capacità giuridica. Si acquista al momento della nascita e si conserva fino alla morte.
  • Capacità di agire: il soggetto può acquisire determinati diritti solo al compimento del 18° anno di età, e sono diritti non esercitabili da altri in via sostitutiva o di rappresentanza. Quindi la capacità di agire indica l’attitudine del soggetto ad esercitare diritti e doveri e ad assumere obblighi giuridici. È una nozione astratta, per la quale si da per assunto che l’individuo abbia raggiunto la maturità psico-fisica e quindi capacità di intendere e di volere.
  • Capacità naturale: quando il soggetto non è in grado di intendere e di volere, si dice incapace naturale. In questo caso gli atti compiuti da questo soggetto sono annullabili. L’accertamento dell’incapacità è affidato al giudice. L’azione di annullamento si prescrive in 5 anni dal giorno in cui è stato compiuto. Ci sono 3 situazioni di incapacità:
    • Interdetto: soggetto con abituale infermità mentale, incapace di provvedere ai propri interessi. L’interdizione ha bisogno di un accertamento giudiziario. È richiesta la presenza di un tutore, che lo sostituisce. (da non confondere con interdizione legale: condanna penale)
    • Inabilitato: soggetto non tanto grave da dar luogo ad interdizione. È richiesta la presenza di un curatore, che assiste l’inabilitato.
    • Amministratore di sostegno: figura che assiste ad un soggetto con menomazione fisica o psichica con impossibilità di provvedere ai propri interessi. È scelto dal giudice tutelare, in base all’incapacità del soggetto, stabilisce la durata dell’incarico, detta le regole sulle condizioni di vita del beneficiario e sulle modalità con cui l’amministratore sarà chiamato a rendere conto della sua attività.

Minorenne: i minori sono sottoposti alla responsabilità genitoriale. Ove i genitori manchino o non possano esercitare la responsabilità sui minori, si apre la tutela sugli stessi con la nomina di un tutore che amministra i beni del minore. Responsabilità genitoriale = potestà genitoriale. Questa cessa con il raggiungimento della maggiore età del figlio. I genitori si sostituiscono ai figli minori nel compimento di tutti gli atti relativi alla gestione del loro patrimonio. La responsabilità genitoriale di entrambi non cessa in caso di separazione. Il minore, sposandosi, acquista lo stato di emancipato, in questo caso ha la capacità di compiere atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli di straordinaria amministrazione occorre un curatore.

Persone giuridiche

(enti) sono caratterizzate dall’autonomia patrimoniale perfetta, in virtù della quale ogni soggetto di diritto risponde direttamente ed autonomamente dei debiti che assume con il proprio patrimonio. L’autonomia patrimoniale imperfetta invece tratta di quegli enti che non sono dotati della personalità giuridica (associazioni e comitati non riconosciuti). Per acquistare la personalità giuridica è necessaria l’iscrizione al Registro delle Imprese, per le società di capitali; per gli altri enti privati occorre l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche. Tra queste ultime ci sono le associazioni e le fondazioni riconosciute. Quelle pubbliche sono: lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici. Si dividono in:

  • Associazione: è un ente senza finalità di lucro. Insieme di persone unite per il perseguimento di uno scopo comune. L’amministrazione e le regole delle associazioni non riconosciute sono definito nell’atto costitutivo e nello statuto, che devono contenere: denominazione dell’ente, lo scopo sociale, il patrimonio, la sede, le norme sull’ordinamento e sull’amministrazione, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni per l’ammissione degli associati. Inoltre nell’atto costitutivo devono comparire: l’assemblea e gli amministratori. L’assemblea degli associati è l’organo sovrano dell’associazione, un organo collegiale con funzione deliberante chiamato a decidere secondo il principio maggioritario.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Lucy95- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Alcaro Francesco.
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