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Il creditore apparente è il rappresentante del creditore autorizzato stesso da esso o
dalla legge o dal giudice.
L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del
creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la
prestazione.
Quietanza: dichiarazione scritta con cui il creditore attesta di aver ricevuto il
pagamento.
Il creditore è in mora quando rifiuta l’adempimento del debitore. Se il debitore non
esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non
prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da cause a lui non
imputabili.
Danno emergente: perdita subita dal patrimonio del creditore
Lucro cessante: mancata acquisizione di utilità economiche ulteriori che sarebbero
conseguite ad un esatto adempimento dell’obbligazione
La quantificazione del danno subito deve essere fornita dal danneggiato. Ci sono due
ipotesi nelle quali può esserci la riduzione del risarcimento:
- se il creditore ha “aiutato” a cagionare il danno
- quando si imputa al creditore la mancata osservanza dell’esecuzione della
prestazione
Ausiliari del debitore: sono coloro che agiscono su un incarico e il cui operato sia
assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo. Il debitore risponde del
comportamento di esso anche quando quest’ultimo abbia esorbitato dai compiti
assegnatigli.
Mora del debitore: è la più grave situazione giuridica nella quale viene a trovarsi il
debitore. La sua posizione si aggrava, possono maturare interessi moratori e se non
esegue la prestazione non viene liberato anche se la colpa non è sua.
Tramite la delegazione, espromissione, accollo si realizza la modificazione soggettiva,
dal lato passivo, del rapporto obbligatorio, ma resta integro nei suoi elementi
essenziali. Dal lato attivo invece, la modificazione si verifica con la cessione del credito
e con la surrogazione.
- Delegazione: un soggetto (delegante) ordina ad un altro soggetto (delegato) di
pagare il proprio creditore (delegatario). Il delegato non agisce in nome proprio, ma
deve rendere noto al creditore delegatario di agire per ordine del delegante.
Delegazione di debito: viene chiesto al delegato di obbligarsi a pagare i
delegatario
Delegazione di pagamento: il delegato estingue direttamente l’obbligazione
Delegazione attiva: delegante aggiunge a se un nuovo creditore, delegato a
ricevere la prestazione. Si presuppone l’esistenza del rapporto di provvista (il
delegato è debitore del delegatario)
Delegazione passiva: il delegante è debitore del delegatario e conferisce
l’incarico al delegato al fine di adempiere alla propria obbligazione. Si
presuppone l’esistenza del rapporto di valuta (il delegante è debitore del
delegatario).
- Espromissione: un terzo (espromittente) assume nei confronti del creditore
(espromissario) l’obbligazione del debitore. Anche qui c’è una duplicità di rapporti:
Di provvista: rapporto che l’espromittente ha nei confronti del debitore
Di valuta: tra espromissario e debitore
La differenza tra espromissione e delegazione è che nella seconda il terzo assume
spontaneamente il debito altrui.
Espromissione cumulativa: fa sorgere una nuova obbligazione accanto alla
prima
Espromissione privativa: successione del debito a titolo particolare, dal debitore
all’espromittente
- Accollo: contratto tramite il quale il debitore e un terzo convengono che questi
assuma il debito per primo. L’accordo deve essere aderito dal creditore.
Accollo cumulativo: quando avviene senza liberazione del debitore
Accollo privativo: c’è la liberazione del debitore
Si distingue dalla delegazione perché nell’accollo il terzo fa proprio il debito del
debitore, e dall’espromissione perché è un accordo tra creditore e terzo.
Estinzione dell’obbligazione: solitamente si ha con l’adempimento, ma ci sono altri
modi:
- novazione: sostituzione dell’obbligazione con una nuova avente un oggetto o un
titolo diverso. Può essere:
Oggettiva: si sostituisce l’oggetto dell’obbligazione
Soggettiva: si sostituisce il debitore
- remissione del debito: il creditore rinuncia al suo diritto di credito, il debitore può
rifiutare
- compensazione: fra debitore e creditore ci sono più rapporti obbligatori che li
rendono reciprocamente creditore e debitore l’un dell’altro. Esistono tre forme:
Legale: con presupposti di legge
Giudiziale: dichiarata dal giudice
Volontaria: stabilita con un accordo tra di loro
- impossibilità sopravvenuta della prestazione: non si può eseguire per cause di forza
maggiore
- confusione: creditore e debitore fanno capo ad una medesima persona.
Promesse unilaterali: sono dichiarazioni di volontà produttive di effetti obbligatori
indipendentemente da una loro accettazione. Ci sono due tipi:
- promessa al pubblico: vincola il dichiarante non appena sia resa pubblica ed è
irrevocabile. L’oggetto può essere di tipo statico o dinamico
- promessa di pagamento e ricognizione di debito: manifestazione della volontà di
adempiere un’obbligazione e la dichiarazione di scienza di un debito pregresso.
Altri fatti o atti: gestione dei fatti altrui, pagamento dell’indebito, arricchimento senza
causa.
Capitolo VI
Titoli di credito: documento che attribuisce a possessore il diritto di pretendere quanto
in esso indicato. Caratteristiche:
- incorporazione del diritto nel titolo: basta la consegna del materiale del titolo sesso al
fine di garantire la trasmissione della titolarità del diritto in esso incorporato.
- qualificato: la legge prescrive determinate modalità per la sua circolazione
- letteralità: rileva solo ciò che risulta in esso
Emergono due rapporti:
- rapporto fondamentale: operazione che giustifica l’emissione del titolo di credito
- rapporto cartolare: c’è una promessa unilaterale
Esistono titoli casuali: indicano il rapporto fondamentale di derivazione. Si dividono in:
- titoli partecipativi: azioni di società
- titoli rappresentativi di merci
Altri tipi di titoli:
- titoli di credito al portatore: avviene una semplice consegna
- titoli di credito all’ordine: serie di girate (trasferimento del titolo)
- titolo di pegno: quando si costituisce una garanzia reale su un titolo
- titolo di credito nominativo: oltre ad una serie di girate, occorre l’annotazione
dell’acquirente sul registro dell’emittente
Alcuni titoli di credito: cambiale, assegno bancario, circolare, ricevute bancarie
Capitolo VII
Responsabilità patrimoniale: ciascun debitore risponde dell’adempimento delle
obbligazioni contratte con tutti i suoi beni presenti e futuri. Laddove più creditori siano
insoddisfatti per uno stesso debitore, possono concorrere paritariamente
all’escussione del patrimonio del debitore (par condicio creditorium).
Azione revocatoria: il creditore può valersi del patrimonio del debitore come garanzia,
in caso di inadempimento. Deve essere prescritta entro 5 anni dalla data dell’atto. Per
la sua attuazione ci sono presupposti:
- oggettivi: possono essere oggetto dell’azione solo atti di disposizione del debitore
che rechino pregiudizio alle ragioni del creditore
- soggettivi: solo il creditore può esercitare l’azione
Azione surrogatoria: il creditore può sostituirsi al debitore entro certi limiti (i diritti e le
azioni che spettano al debitore devono avere contenuto patrimoniale) nel compimento
di determinati atti. Simile a questa figura è il sequestro conservativo.
Capitolo VIII
Il contratto: è lo strumento fondamentale previsto dal nostro ordinamento per la
mediazione e attuazione degli interessi e per la creazione di vincoli e rapporti
giuridicamente rilevanti. È la principale fonte di obbligazioni. È l’accordo di due o più
parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Secondo il principio di autonomia contrattuale le parti possono liberamente
determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Possono anche
concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare
(contratti atipici), purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento giuridico. I terzi estranei al contratto possono essere tenuti al
risarcimento del danno, se con il loro fatto illecito intervengono a turbare o a
interrompere lo svolgimento di un determinato rapporto contrattuale.
Figura più generale del contratto è il negozio giuridico: è un atto di autonomia.
Manifestazione di volontà diretta a conseguire effetti giuridici riconosciuti
dall’ordinamento giuridico. È una categoria teorica.
Conclusione del contratto: l’accordo si considera raggiunto quando la proposta e
l’accettazione si incontrano. La proposta è l’atto di impulso e l’accettazione è l’atto di
adesione al contenuto della proposta. Il loro incontro da vita alla fattispecie
contrattuale. La proposta, per essere tale, deve contenere gli elementi necessari e
sufficienti per configurare il futuro contratto: completa, attuale e definitiva.
Caratteristica essenziale della proposta è la sua revocabilità, ma si può ricorrere
all’irrevocabilità (proposta con scadenza che non può essere cambiata) con il patto di
opzione. Il contratto a distanza si può considerare concluso quando colui che ha fatto
la proposta giunge a conoscenza dell’accettazione al suo indirizzo. Figure simili alla
proposta sono:
- offerta al pubblico: proposta diretta al pubblico (insieme di persone) nel quale sarà
individuato colui che concluderà il contratto
- invito ad offrire: atto rivolto al pubblico per stimolarne l’iniziativa della proposta di
stipulare un futuro contratto.
I requisiti del contratto sono:
- l’accordo tra le parti: per accordo si intende il consenso di due o più soggetti, che
convergono su una comune pattuizione, su un programma condiviso, finalizzato ad un
determinato assetto di interessi. Il consenso è l’elemento necessario e sufficiente per
la conclusione , quindi per l’individuazione del momento in cui esso è idoneo a
produrre la sua tipica efficacia.
- la causa: ragione che giustifica l’impegno assunto e lo spostamento patrimoniale tra
le sfere dei contraenti. Essa potrebbe riferirsi anche ad un fatto quale causa efficiente
di un determinato effetto. Per far si che il contratto meriti la forza di legge e la relativa
tutela, do