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23 MODIFICAZIONI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO
Il rapporto obbligatorio può modificarsi in alcuni suoi elementi, ad nel titolo, nell’oggetto o nei
soggetti. Ci sono modificazioni nel titolo quando si cambia il rapporto tra i soggetti(ad es invece di
darti 100 a titolo di risarcimento, te li do a titolo di mutuo- novazione oggettiva); ci sono anche
modificazioni nell’oggetto e anche qui ciò può avvenire x novazione, x surrogazione o x transazione,
ecc. Infine veniamo alle modificazioni nei soggetti dell’obbl., ossia quando pur rimanendo immutati
titolo e oggetto, cambiano invece il creditore o il debitore: ciò può avvenire x successione a titolo
universale(mortis causa), ma anche x successione a titolo particolare(cioè un atto tra vivi come la
cessione credito, surrogazione, ecc…..ora approfondiremo).
MODIFICAZIONI DEL RAPPORTO NEL LATO ATTIVO avvengono quando cambia il creditore. Il
mutamento del soggetto attivo avviene senza bisogno della volontà del lato passivo, cioè del debitore,
mentre nel caso contrario(quando cambia il debitore) sarà necessario il consenso del creditore.
Successioni nel credito si hanno per sucessione a titolo universale(mortis causa) o x successione a
titolo particolare(cioè x cessione del credito o per surrogazione).
La cessione del credito è il contratto con cui il creditore( detto cedente) trasferisce a titolo gratuito o
oneroso il proprio credito ad un altro soggetto (detto cessionario), purché il credito non sia
strettamente personale(es diritto agli alimenti) o il suo trasferimento vietato dalla legge. La cessione
del credito è un contratto tra cedente e cessionario, mentre il debitore non può opporsi alla cessione.
Con la cessione del credito si realizza una successione a titolo particolare del credito, poiché il nuovo
creditore si sostituisce a quello originario. La cessione è efficace nei confronti del debitore quando
questo la accetta o quando gli viene notificata dal cessionario(xk non si può opporre alla cessione). Se
non gli viene notificata o non l’accetta e paga il vecchio creditore, egli è libero dall’obbl. se ha agito in buona fede, viceversa dovrà pagare
cmq anche il nuovo creditore.
Se la cessione è a titolo oneroso il creditore cedente deve garantire l'esistenza e la validità del diritto di
credito(ma non l’adempimento del debitore); se la cessione è a titolo gratuito il creditore cedente
risponderà al cessionario solo per evizione. La cessione è pro solvendo se il cedente garantisce al
cessionario l’adempimento del debitore ceduto, viceversa la cessione è pro soluto.
La cessione inoltre può essere venditionis causa(se ha ad oggetto la vendita di un altro bene), donandi
causa(donazione) e solvendi causa(cessione in luogo dell’adempimento).
Se il cedente disonestamente cede il proprio credito a più concessionari, sarà realmente nuovo
creditore non chi ha acquisito x primo il credito, ma chi x primo ha notificato al debitore la cessione
del credito. Gli altri concessionari, invece, potranno chiedere il risarcimento dei danni al cedente disonesto. Con la cessione del
credito si instaurano rapporti tra cedente e cessionario, e tra cessionario e debitore ceduto
Poiché l’obbl. rimane sempre uguale, cambiando solo la persona del creditore, il debitore ceduto potrà
opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al vecchio creditore.
Un contratto che può rientrare nello schema della cessione del credito è il factoring, cioè il contratto
con cui un imprenditore cede ad un altro imprenditore( il cd factor) crediti pecuniari presenti e futuri,
Riassunto Diritto Privato Pag. 35
dietro un corrispettivo in denaro o in servizi, dal quale vanno detratti i diritti di commissione, le spese
di riscossione, i rischi di insolvenza e cosi via. Di solito c’è garanzia di buon fine, cioè l’imprenditore
garantisce la solvibilità del debitore; se non la garantisce, il rischio ricade sul factor. Questo è un
contratto molto vantaggioso per gli imprenditori che hanno molti crediti in quanto, cedendo in blocco
parte di questi, ottengono subito una certa liquidità; il factor(che è un’impresa) avrà poi l’obbligo di
contabilizzare, gestire e riscuotere tali crediti. Il factoring ha tanto una funzione di finanziamento
quanto di gestione dei crediti.
Se la successione nel credito a titolo particolare non deriva da atto di disposizione( cioè da cessione
del credito), ma da pagamento, si ha surrogazione. La surrogazione è una forma di successione a
titolo particolare nel diritto del creditore che sorge in seguito all’adempimento(solitamente trattasi di
pagamento) di un terzo; tale adempimento deve essere accompagnato dalla volontà del creditore
originario, del debitore o della legge. Il terzo dopo l’adempimento subentra nei diritti del creditore
originario verso il debitore, cioè diventa lui il nuovo creditore.
Bisogna però fare una premessa: il pagamento di x sé estingue l’obbligazione; infatti l’art 1180 cc dice
che l’obbligazione può essere adempiuta anche da un terzo, e il creditore non può rifiutare tale
adempimento se non ha legittimi motivi o se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.
Quindi se un terzo si presenta presso il creditore x il pagamento, l’obbligazione si estingue ipso iure.
Quando il pagamento non estingue l’obbl. si ha surrogazione, che è espressamente prevista dalla legge
solo in tre casi: 1 surroga x volontà del creditore ( si ha quando, al momento del pagamento del terzo, il
creditore, indipendentemente dalla volontà del debitore, surroga il terzo, che lo ha richiesto, nel suo
diritto di credito. La surroga va fatta in modo espresso e contemporaneo al pagamento, cioè al rilascio
della quietanza); 2 surroga x volontà del debitore (si ha quando il debitore, per pagare il debito, prende
a mutuo una somma di denaro, surrogando il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il
consenso di questo. Requisiti necessari x tale surroga sono che mutuo e quietanza devono avere data
certa e che nel mutuo sia indicata specificamente la destinazione della somma presa); 3 surroga x
volontà di legge ( sono quei casi limitati in cui la legge autorizza il terzo che paga a surrogarsi nei
diritti del creditore, senza la volontà delle parti del rapporto obbligatorio. Ad es quando il fideiussore
paga il debito garantito e diventa a sua volta creditore, ecc.). Differenze con la cessione nel credito: nella cessione del
credito la successione nel credito avviene x contratto, nella surrogazione col pagamento; inoltre nella surrogazione si paga il credito
prima di trasferirlo, mentre nella cessione si trasferisce solo. Inoltre i casi di surrogazione sono previsti dalla legge, la cessione del
credito è lasciata alla volontà delle parti.
SUCCESSIONE DEL RAPPORTO NEL LATO PASSIVO in un rapporto obbligatorio ci può essere non solo
successione nel credito( ossia la sostituzione del creditore), ma anche successione nel debito( ossia la
sostituzione del debitore). Per la successione nel debito è necessario il consenso del creditore.
Successione nel debito a titolo particolare si ha per: delegazione, espromissione, accollo.
Si ha delegazione quando il debitore(delegante) ordina ad un terzo(delegato) di assumersi il debito
nei confronti del creditore(delegatario). E’ definito come un unico negozio trilaterale. Il rapporto tra
vecchio e nuovo debitore è il cd rapporto di provvista(che è il rapporto che giustifica xk il terzo si
assuma un debito altrui, magari xk è a sua volta debitore del delegante), mentre quella tra vecchio
debitore e il creditore è il cd rapporto di valuta. Quando nella delegazione si fa espressamente
riferimento a questi rapporti essa è detta titolata, viceversa è detta pura o astratta.
Dopo che il delegante ordina al delegato di assumersi il debito verso il delegatario, sta a quest’ultimo
decidere se accettare o no. Se accetta, ci sono due ipotesi: il nuovo debitore si aggiunge al vecchio, ma
l’adempimento andrà chiesto dal creditore prima al delegato(questa è la cd delegazione cumulativa); il
creditore accetta e dichiarare espressamente di liberare dall’obbligazione il delegante, che graverà
solo sul delegato(e qui la delegazione è privativa se c’è solo successione nello stesso rapporto, mentre
la delegazione è novativa se tra delegato e delegatario sorge un nuovo rapporto, mentre il vecchio si
estingue). Se il creditore invece non accetta la delegazione non produrrà alcun effetto.
L’espromissione è un contratto fra il creditore(espromissario) ed un terzo(espromittente) con cui il
terzo, di sua iniziativa, si assume il debito del debitore(espromesso); non è necessaria la volontà del
debitore. L'espromissione si distingue dalla delegazione proprio perché il terzo agisce "senza
delegazione del debitore" . Ovviamente anche qui occorre il consenso del creditore(essendo appunto
un contratto col terzo). Vi sono tre tipi di espromissione: cumulativa(quando il terzo si obbliga in
solido insieme al vecchio debitore, ossia ci saranno due debitori), privativa(quando il terzo diviene
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unico debitore liberando l'espromesso, ma succede nello stesso rapporto obbligatorio),
novativa(quando il terzo diviene unico debitore e si estingue la precedente obbligazione).
La distinzione è importante xk nell’espromissione privativa il nuovo debitore può opporre al creditore
anche le eccezioni del vecchio debitore (salvo alcune eccezioni personali,…), mentre con
l’espromissione novativa il nuovo debitore potrà opporre al creditore solo le eccezioni scaturenti dal
nuovo rapporto.
L’accollo è il contratto tra il debitore(accollato) e un terzo(accollante), con cui il terzo si accolla il
debito nei confronti del creditore(accollatario). A tale accordo non partecipa il creditore, ma
nonostante ciò l’accollo ha efficacia nei suoi confronti, essendo un contratto a favore del terzo(che
prevede ciò nella sua disciplina- il terzo sarebbe il creditore). Il creditore però può anche aderire al
contratto, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. Se il creditore aderisce, ciò determina la
liberazione del debitore originario, se il contratto di accollo la prevedeva(cd accollo privativo); se il
contratto di accollo invece non prevedeva la liberazione del debitore originario, egli non è liberato
dall’obbl., ma diventa obbligato in solido con l’accollante(accollo cumulativo), a meno che il creditore
decida di liberarlo con dichiarazione espressa. Se invece il creditore non aderisce al contratto, l’accollo
avrà solo efficacia interna, nel senso che il creditore s