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23 MODIFICAZIONI DEL RAPPORTO OBBLIGATORIO

Il rapporto obbligatorio può modificarsi in alcuni suoi elementi, ad nel titolo, nell’oggetto o nei

soggetti. Ci sono modificazioni nel titolo quando si cambia il rapporto tra i soggetti(ad es invece di

darti 100 a titolo di risarcimento, te li do a titolo di mutuo- novazione oggettiva); ci sono anche

modificazioni nell’oggetto e anche qui ciò può avvenire x novazione, x surrogazione o x transazione,

ecc. Infine veniamo alle modificazioni nei soggetti dell’obbl., ossia quando pur rimanendo immutati

titolo e oggetto, cambiano invece il creditore o il debitore: ciò può avvenire x successione a titolo

universale(mortis causa), ma anche x successione a titolo particolare(cioè un atto tra vivi come la

cessione credito, surrogazione, ecc…..ora approfondiremo).

MODIFICAZIONI DEL RAPPORTO NEL LATO ATTIVO avvengono quando cambia il creditore. Il

mutamento del soggetto attivo avviene senza bisogno della volontà del lato passivo, cioè del debitore,

mentre nel caso contrario(quando cambia il debitore) sarà necessario il consenso del creditore.

Successioni nel credito si hanno per sucessione a titolo universale(mortis causa) o x successione a

titolo particolare(cioè x cessione del credito o per surrogazione).

La cessione del credito è il contratto con cui il creditore( detto cedente) trasferisce a titolo gratuito o

oneroso il proprio credito ad un altro soggetto (detto cessionario), purché il credito non sia

strettamente personale(es diritto agli alimenti) o il suo trasferimento vietato dalla legge. La cessione

del credito è un contratto tra cedente e cessionario, mentre il debitore non può opporsi alla cessione.

Con la cessione del credito si realizza una successione a titolo particolare del credito, poiché il nuovo

creditore si sostituisce a quello originario. La cessione è efficace nei confronti del debitore quando

questo la accetta o quando gli viene notificata dal cessionario(xk non si può opporre alla cessione). Se

non gli viene notificata o non l’accetta e paga il vecchio creditore, egli è libero dall’obbl. se ha agito in buona fede, viceversa dovrà pagare

cmq anche il nuovo creditore.

Se la cessione è a titolo oneroso il creditore cedente deve garantire l'esistenza e la validità del diritto di

credito(ma non l’adempimento del debitore); se la cessione è a titolo gratuito il creditore cedente

risponderà al cessionario solo per evizione. La cessione è pro solvendo se il cedente garantisce al

cessionario l’adempimento del debitore ceduto, viceversa la cessione è pro soluto.

La cessione inoltre può essere venditionis causa(se ha ad oggetto la vendita di un altro bene), donandi

causa(donazione) e solvendi causa(cessione in luogo dell’adempimento).

Se il cedente disonestamente cede il proprio credito a più concessionari, sarà realmente nuovo

creditore non chi ha acquisito x primo il credito, ma chi x primo ha notificato al debitore la cessione

del credito. Gli altri concessionari, invece, potranno chiedere il risarcimento dei danni al cedente disonesto. Con la cessione del

credito si instaurano rapporti tra cedente e cessionario, e tra cessionario e debitore ceduto

Poiché l’obbl. rimane sempre uguale, cambiando solo la persona del creditore, il debitore ceduto potrà

opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al vecchio creditore.

Un contratto che può rientrare nello schema della cessione del credito è il factoring, cioè il contratto

con cui un imprenditore cede ad un altro imprenditore( il cd factor) crediti pecuniari presenti e futuri,

Riassunto Diritto Privato Pag. 35

dietro un corrispettivo in denaro o in servizi, dal quale vanno detratti i diritti di commissione, le spese

di riscossione, i rischi di insolvenza e cosi via. Di solito c’è garanzia di buon fine, cioè l’imprenditore

garantisce la solvibilità del debitore; se non la garantisce, il rischio ricade sul factor. Questo è un

contratto molto vantaggioso per gli imprenditori che hanno molti crediti in quanto, cedendo in blocco

parte di questi, ottengono subito una certa liquidità; il factor(che è un’impresa) avrà poi l’obbligo di

contabilizzare, gestire e riscuotere tali crediti. Il factoring ha tanto una funzione di finanziamento

quanto di gestione dei crediti.

Se la successione nel credito a titolo particolare non deriva da atto di disposizione( cioè da cessione

del credito), ma da pagamento, si ha surrogazione. La surrogazione è una forma di successione a

titolo particolare nel diritto del creditore che sorge in seguito all’adempimento(solitamente trattasi di

pagamento) di un terzo; tale adempimento deve essere accompagnato dalla volontà del creditore

originario, del debitore o della legge. Il terzo dopo l’adempimento subentra nei diritti del creditore

originario verso il debitore, cioè diventa lui il nuovo creditore.

Bisogna però fare una premessa: il pagamento di x sé estingue l’obbligazione; infatti l’art 1180 cc dice

che l’obbligazione può essere adempiuta anche da un terzo, e il creditore non può rifiutare tale

adempimento se non ha legittimi motivi o se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione.

Quindi se un terzo si presenta presso il creditore x il pagamento, l’obbligazione si estingue ipso iure.

Quando il pagamento non estingue l’obbl. si ha surrogazione, che è espressamente prevista dalla legge

solo in tre casi: 1 surroga x volontà del creditore ( si ha quando, al momento del pagamento del terzo, il

creditore, indipendentemente dalla volontà del debitore, surroga il terzo, che lo ha richiesto, nel suo

diritto di credito. La surroga va fatta in modo espresso e contemporaneo al pagamento, cioè al rilascio

della quietanza); 2 surroga x volontà del debitore (si ha quando il debitore, per pagare il debito, prende

a mutuo una somma di denaro, surrogando il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il

consenso di questo. Requisiti necessari x tale surroga sono che mutuo e quietanza devono avere data

certa e che nel mutuo sia indicata specificamente la destinazione della somma presa); 3 surroga x

volontà di legge ( sono quei casi limitati in cui la legge autorizza il terzo che paga a surrogarsi nei

diritti del creditore, senza la volontà delle parti del rapporto obbligatorio. Ad es quando il fideiussore

paga il debito garantito e diventa a sua volta creditore, ecc.). Differenze con la cessione nel credito: nella cessione del

credito la successione nel credito avviene x contratto, nella surrogazione col pagamento; inoltre nella surrogazione si paga il credito

prima di trasferirlo, mentre nella cessione si trasferisce solo. Inoltre i casi di surrogazione sono previsti dalla legge, la cessione del

credito è lasciata alla volontà delle parti.

SUCCESSIONE DEL RAPPORTO NEL LATO PASSIVO in un rapporto obbligatorio ci può essere non solo

successione nel credito( ossia la sostituzione del creditore), ma anche successione nel debito( ossia la

sostituzione del debitore). Per la successione nel debito è necessario il consenso del creditore.

Successione nel debito a titolo particolare si ha per: delegazione, espromissione, accollo.

Si ha delegazione quando il debitore(delegante) ordina ad un terzo(delegato) di assumersi il debito

nei confronti del creditore(delegatario). E’ definito come un unico negozio trilaterale. Il rapporto tra

vecchio e nuovo debitore è il cd rapporto di provvista(che è il rapporto che giustifica xk il terzo si

assuma un debito altrui, magari xk è a sua volta debitore del delegante), mentre quella tra vecchio

debitore e il creditore è il cd rapporto di valuta. Quando nella delegazione si fa espressamente

riferimento a questi rapporti essa è detta titolata, viceversa è detta pura o astratta.

Dopo che il delegante ordina al delegato di assumersi il debito verso il delegatario, sta a quest’ultimo

decidere se accettare o no. Se accetta, ci sono due ipotesi: il nuovo debitore si aggiunge al vecchio, ma

l’adempimento andrà chiesto dal creditore prima al delegato(questa è la cd delegazione cumulativa); il

creditore accetta e dichiarare espressamente di liberare dall’obbligazione il delegante, che graverà

solo sul delegato(e qui la delegazione è privativa se c’è solo successione nello stesso rapporto, mentre

la delegazione è novativa se tra delegato e delegatario sorge un nuovo rapporto, mentre il vecchio si

estingue). Se il creditore invece non accetta la delegazione non produrrà alcun effetto.

L’espromissione è un contratto fra il creditore(espromissario) ed un terzo(espromittente) con cui il

terzo, di sua iniziativa, si assume il debito del debitore(espromesso); non è necessaria la volontà del

debitore. L'espromissione si distingue dalla delegazione proprio perché il terzo agisce "senza

delegazione del debitore" . Ovviamente anche qui occorre il consenso del creditore(essendo appunto

un contratto col terzo). Vi sono tre tipi di espromissione: cumulativa(quando il terzo si obbliga in

solido insieme al vecchio debitore, ossia ci saranno due debitori), privativa(quando il terzo diviene

Riassunto Diritto Privato Pag. 36

unico debitore liberando l'espromesso, ma succede nello stesso rapporto obbligatorio),

novativa(quando il terzo diviene unico debitore e si estingue la precedente obbligazione).

La distinzione è importante xk nell’espromissione privativa il nuovo debitore può opporre al creditore

anche le eccezioni del vecchio debitore (salvo alcune eccezioni personali,…), mentre con

l’espromissione novativa il nuovo debitore potrà opporre al creditore solo le eccezioni scaturenti dal

nuovo rapporto.

L’accollo è il contratto tra il debitore(accollato) e un terzo(accollante), con cui il terzo si accolla il

debito nei confronti del creditore(accollatario). A tale accordo non partecipa il creditore, ma

nonostante ciò l’accollo ha efficacia nei suoi confronti, essendo un contratto a favore del terzo(che

prevede ciò nella sua disciplina- il terzo sarebbe il creditore). Il creditore però può anche aderire al

contratto, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore. Se il creditore aderisce, ciò determina la

liberazione del debitore originario, se il contratto di accollo la prevedeva(cd accollo privativo); se il

contratto di accollo invece non prevedeva la liberazione del debitore originario, egli non è liberato

dall’obbl., ma diventa obbligato in solido con l’accollante(accollo cumulativo), a meno che il creditore

decida di liberarlo con dichiarazione espressa. Se invece il creditore non aderisce al contratto, l’accollo

avrà solo efficacia interna, nel senso che il creditore s

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher supremeX di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto privato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Miletti Antonella.