Introduzione allo studio del diritto privato
Diritto privato e ripartizioni fondamentali
Il diritto privato è quella branca del diritto che riguarda il complesso di norme che regolano i rapporti giuridici tra i consociati. Disciplina i rapporti tra i soggetti privati, o tra soggetti privati e soggetti pubblici (che agiscono però come se fossero soggetti privati) che si trovano in condizioni paritarie. Si divide in diritto civile, commerciale, del lavoro. Contiene norme derogabili (le norme dispositive) e inderogabili (le norme imperative). Fonte del diritto privato è il Codice Civile.
Il diritto pubblico è quella branca del diritto che riguarda il complesso di norme che regolano l'organizzazione dello Stato, delle istituzioni e degli enti pubblici e i rapporti Stato-cittadini. Disciplina i rapporti tra Stato e soggetti privati o pubblici che si trovano in condizioni non paritarie (perché uno dei soggetti è in condizioni di supremazia o autorità sull'altro). Si divide in diritto amministrativo, penale, costituzionale parlamentare.
Ripartizioni del diritto
Diritto oggettivo: insieme delle regole (normae agendi) che disciplinano la condotta degli individui, quindi per diritto oggettivo s'intende il diritto tutto; si divide in diritto pubblico e privato; coincide con il concetto di ordinamento giuridico.
Diritto soggettivo: il potere di agire (facultas agendi) riconosciuto a un soggetto di diritto per la soddisfazione dei propri interessi. È una situazione giuridica soggettiva attiva. I diritti soggettivi si dividono in diritti soggettivi assoluti (che il titolare può far valere verso tutti, es. diritti personalità, reali) e diritti soggettivi relativi (che il titolare può far valere solo verso determinati soggetti, es. il diritto di credito).
Ordinamento giuridico
Con tale termine si indica sia la comunità organizzata all'interno di un territorio che tende a raggiungere scopi che interessano tutta la collettività (cioè lo Stato), sia l'insieme delle norme giuridiche che disciplinano i rapporti tra i membri di una collettività (cioè l'ordinamento statale o il diritto oggettivo o positivo). Ci sono vari tipi di ordinamenti: originario (quando la sua sovranità non deriva da nessun ordinamento) o derivato (nel caso contrario), internazionale, generale (che persegue il bene comune - Stato) o particolare (persegue un interesse specifico - un'impresa).
Diritto positivo e diritto naturale
Il diritto positivo è il diritto vigente in un determinato ambito politico-territoriale, posto dal legislatore di quello Stato. Il diritto naturale è il complesso di principi universali che hanno il loro fondamento nella natura e nell'uomo. Il diritto positivo è considerato la traduzione in norme dei principi universali del diritto naturale.
Fonti del diritto
Le fonti del diritto sono i fatti e gli atti attraverso cui vengono emanate, modificate o abrogate le norme giuridiche. Si dividono in fonti di cognizione e fonti di produzione. Le fonti di cognizione sono gli atti che contengono e divulgano le norme giuridiche (es. gazzetta ufficiale, costituzione, codici), le fonti di produzione sono gli atti e i fatti che sono abilitati dall'ordinamento a creare le norme giuridiche.
Si dividono a loro volta in fonti-atto (atti giuridici volontari imputabili a determinati soggetti ed implicano l'esercizio di un potere ad essi attribuito – atti normativi (gli atti giuridici che costituiscono, modificano o estinguono una norma giuridica) sono fonti-atto la costituzione, le leggi costituzionali, della repubblica, regionali, decreti legge,...) e fonti-fatto (fatti giuridici non riconducibili alla volontà dei soggetti ma accettati nella loro oggettività – usi, consuetudini).
Gerarchia delle fonti di produzione
Le fonti di produzione hanno una gerarchia, che serve a regolare la pluralità delle fonti e a risolvere i conflitti che sorgono tra norme poste da fonti di diverso grado:
- Costituzione e leggi costituzionali, che sono fonti superprimarie.
- Trattati internazionali e atti normativi comunitari (es. regolamenti UE - recepiti dall'ordinamento italiano con una legge comunitaria annuale).
- Leggi ordinarie, decreti legge e leggi regionali, che sono fonti primarie.
- Regolamenti governativi e ministeriali.
- Consuetudini (regole non scritte che i cittadini seguono nel convincimento della loro giuridica doverosità).
I regolamenti sono atti del potere esecutivo che disciplinano una determinata materia e il suo funzionamento. I codici sono testi che regolano la totalità di un vasto campo dell'attività giuridica, mentre i testi unici sono raccolte di leggi che servono a farle meglio comprendere e applicare. Entrambe sono fonti normative.
Il Codice Civile Italiano è, insieme alla Costituzione, una delle fonti del diritto civile (essendo una raccolta di norme) ed è entrato in vigore nel 1942. Il primo codice italiano risale al 1865, basato sul codice di Napoleone. Questo fu sostituito dall'attuale codice civile, entrato in vigore nel '42, che risente molto anche dell'influenza del codice civile tedesco. Tale codice è stato ampiamente riformato e limato degli anni, sia per il cambiare dei costumi che per purificarlo dall'ideologia fascista. Il cc è norma generale, cioè le sue norme si applicano quando non vi sono altre norme speciali che regolano quella materia (ad es. il cc si occupa dei contratti, ma per quanto riguarda i contratti tra professionisti e consumatori si guarda prima il codice del consumo). Scopo del cc è regolare gli aspetti della vita civile e si pone come fonte di principi generali (riforme più importanti: diritto di famiglia 75', codice consumatori 2005). È strutturato in 6 libri (a loro volta divisi in Titoli, Capi, sezioni) e contiene sia la disciplina del diritto civile sia la disciplina del diritto commerciale, caso unico al mondo.
La legge è un atto normativo di norme giuridiche primarie, cioè che stabiliscono principi o regole che devono essere rispettate (il concetto di legge materialmente coincide con il concetto di atto normativo). La legge è una fonte del diritto. Fonti indirette del diritto sono la giurisprudenza, la dottrina, l'equità. Per giurisprudenza si intende oltre alla scienza del diritto, il complesso delle sentenze dei giudici e dei criteri seguiti dagli stessi per l'applicazione delle norme. In Italia la sentenza del giudice ha valore solo per quel caso, quindi non è tenuto a seguire precedenti interpretazioni. La dottrina è l'insieme del sapere degli studiosi del diritto ed ha solo un valore scientifico. L'equità è un criterio di giudizio talvolta ammesso dalla legge che permette al giudice di applicare con criterio di umanità e uguaglianza le disposizioni astratte e generali della legge. Può essere fonte del diritto quando è richiamata dalla legge. Le circolari ministeriali vincolano i dipendenti dell'amministrazione statale.
Il diritto internazionale è quella branca del diritto che regola la vita della comunità internazionale ed è una delle fonti del diritto. A sua volta si divide in diritto internazionale pubblico (che regola i rapporti tra i vari Stati e gli enti governativi, e non riguarda i soggetti di diritto privato) e in diritto internazionale privato (l'insieme di norme che mirano a risolvere i conflitti tra diverse legislazioni, stabilendo quali regole vadano applicate in relazione ai casi che presentano elementi di estraneità rispetto a un ordinamento statale).
Il diritto comunitario è l'insieme delle norme su cui è basata l'organizzazione dell'UE. Fonti del diritto comunitario sono i trattati istitutivi dell'UE (trattati Roma, Parigi, Maastricht, Amsterdam, ...). I principi fondamentali su cui è basato il dc sono: libera circolazione di merci, capitali, servizi, persone. Ha carattere di sovranazionalità (ossia tutti gli ordinamenti giuridici dei paesi dell'UE sono vincolati ad esso).
Norme giuridiche
Le norme giuridiche sono le regole su cui è basata l'organizzazione di una collettività ed il loro complesso costituisce il diritto o ordinamento giuridico. La norma non va confusa con la legge; la legge è un atto, la norma la conseguenza di un atto (perché è posta in essere da un atto).
Caratteristiche delle norme giuridiche
Le norme giuridiche presentano le seguenti caratteristiche:
- Intersubiettività o alterità: creano e regolano le relazioni tra gli uomini.
- Statualità: derivano dallo Stato che le crea e le riconosce.
- Obbligatorietà: se ne assicura il rispetto anche mediante il ricorso alla forza.
- Generalità: sono rivolte alla comunità nella sua generalità.
- Astrattezza: contengono una situazione tipo.
- Irretroattività: hanno valore solo per l'avvenire.
Classificazione delle norme giuridiche
In base al contenuto si distinguono in:
- Norme precettive: contengono un comando (es. diritto alimenti).
- Norme proibitive: contengono un divieto.
- Norme permissive: concedono delle facoltà ai soggetti.
In base al comando, le norme precettive a loro volta si dividono in:
- Norme imperative: la cui applicazione è imposta dall'ordinamento e la loro violazione comporta la nullità dell'atto.
- Norme relative: l'applicazione può essere evitata dalla volontà dei soggetti, cioè sono derogabili dai soggetti.
A loro volta le norme relative si dividono in norme dispositive (che regolano un rapporto, ma consentono alle parti di regolarlo anche diversamente - es. obbligazioni pecuniarie) e norme suppletive (che regolano un rapporto solo nell'ipotesi di inerzia delle parti).
Le norme sono obbligatorie, e se non le si rispetta si incorre nella sanzione. La sanzione è la reazione che l'ordinamento minaccia a chi viola le norme giuridiche. Sanzioni intermedie sono il risarcimento e la riparazione (volte ad ottenere soltanto l'equivalente di ciò che si sarebbe ottenuto rispettando la norma), sanzioni estreme, invece, sono l'esecuzione (con cui si indica sia l'esecuzione forzata sia la nullità dell'atto che ha violato le norme - mira a ottenere il risultato che si ottiene con l'obbedienza spontanea) e la pena (che infligge al violatore un male non in rapporto diretto con la violazione compiuta).
In base alla sanzione poi distinguiamo:
- Norme primarie: pongono la regola.
- Norme secondarie: stabiliscono la sanzione.
- Norme perfette: contengono un'idonea sanzione, cioè nullità o pena.
- Norme imperfette: non hanno sanzione, es. rispettare i genitori.
Efficacia della norma
Nel tempo: la norma giuridica dopo la promulgazione diventa efficace (cioè obbligatoria) ed entra in vigore dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale e il decorso di un certo periodo di tempo (di solito 15 giorni, detto vacatio legis). L'abrogazione di una norma (cioè la cessazione della sua efficacia) può avvenire per dichiarazione espressa del legislatore, per dichiarazione tacita (per incompatibilità con una nuova norma), per referendum abrogativo, per sentenza di incostituzionalità della Corte Costituzionale.
Nello spazio: il legislatore ha posto norme di diritto internazionale privato per risolvere i conflitti tra diverse legislazioni e stabilire quale leggi vadano applicate in relazione alle fattispecie che presentano elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento.
Interpretazione e applicazione delle norme giuridiche
Interpretazione della norma giuridica consiste nella ricerca del significato della norma. Può essere:
- Autentica: quando il legislatore emana una legge per chiarire il significato di una norma preesistente.
- Dottrinale: fatta dagli studiosi del diritto.
- Giudiziale: fatta dai giudici in relazione ai singoli casi concreti.
L'interpretazione letterale ricerca il significato letterale del testo della norma, l'interpretazione logica ricerca il contenuto della norma, ossia l'intenzione del legislatore (per ricercare l'intenzione del legislatore si usa o il criterio storico, ossia si vede il contesto storico in cui è stata emanata la legge - interpretazione storica -, o la si interpreta in riferimento al contesto normativo in cui si trova - interpretazione sistematica). In base ai risultati, l'interpretazione sarà dichiarativa (quando interpretazione letterale e logica coincidono - molto raramente), estensiva (quando la norma si applica a un ambito più vasto di quello che si evince dall'interpretazione letterale) o restrittiva (nel caso contrario).
L'analogia è un procedimento logico a cui si ricorre per risolvere quei casi che non sono regolati da alcuna norma giuridica (cd lacune ordinamento). Si ha analogia legis quando il caso è regolato utilizzando la disciplina giuridica di una materia simile a quella che non è regolata dalla norma; si ha analogia iuris quando il giudice, non essendoci le condizioni per applicare l'analogia legis, fa ricorso ai principi generali dell'ordinamento giuridico. In base all'art. 14 delle preleggi l'analogia non può essere applicata per le leggi penali e per le leggi eccezionali, poiché non si può essere incriminati per un fatto che non costituisce reato.
Diritto soggettivo
Il rapporto giuridico è la relazione tra due o più soggetti regolata dal diritto. In ogni rapporto giuridico si possono individuare: i soggetti, un contenuto, un oggetto. I soggetti del rapporto giuridico sono le parti, cioè i centri d'imputazione d'interesse. Il contenuto del rapporto giuridico è il complesso delle situazioni giuridiche soggettive nelle quali il rapporto stesso si articola. Oggetto del rapporto giuridico è un bene, su cui cade un interesse tutelato dall'ordinamento (l'interesse è la tensione che spinge l'uomo verso un bene).
Il rapporto giuridico sorge al verificarsi di determinate fattispecie (o fatti giuridici), a cui la norma collega determinati effetti giuridici (cioè la nascita, modificazione o estinzione di un rapporto giuridico). Abbiamo già detto che il contenuto dei rapporti giuridici sono le situazioni giuridiche soggettive. Per situazione giuridica soggettiva s'intende la posizione giuridicamente rilevante di un soggetto di diritto nei confronti dell'altro. I rapporti giuridici e le situazioni giuridiche soggettive sorgono al verificarsi di determinate fattispecie. Le situazioni giuridiche soggettive sono attribuite ai soggetti dal diritto oggettivo (o ordinamento giuridico).
Le situazioni giuridiche soggettive possono essere distinte in attive e passive a seconda che comportino un vantaggio o uno svantaggio per il loro titolare. Tra le situazioni soggettive attive abbiamo: diritto soggettivo, potere o capacità (possibilità attribuita a un soggetto di costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico attraverso un atto giuridico) l'aspettativa (che è la situazione in cui si trova il soggetto a favore del quale matura un diritto soggettivo), le potestà (sono dei poteri attribuiti a un soggetto per realizzare interessi altrui - es. potestà parentale), diritto potestativo (che è il potere di modificare unilateralmente la situazione giuridica di un altro soggetto in posizione di soggezione rispetto al primo - es. diritto di accettare un'eredità), gli interessi diffusi (gli interessi della comunità tutelati dall'ordinamento), gli interessi collettivi (interessi di una vasta comunità di soggetti), gli interessi legittimi (è la situazione giuridica soggettiva della quale è titolare un soggetto privato nei confronti della pubblica amministrazione, che esercita un potere autoritativo attribuito le dalla legge, e consiste nella pretesa che tale potere sia esercitato in conformità alla legge).
Tra le situazioni soggettive passive abbiamo: il dovere giuridico (ossia tenere il comportamento imposto dalla norma - è collegato ad un diritto assoluto), l'obbligo giuridico (ossia tenere il comportamento imposto dalla norma tale da realizzare l'interesse altrui - è collegato ad un diritto relativo), il dovere di astensione (ossia rispettare una situazione di supremazia altrui), l'onere (ossia tenere un determinato comportamento nel proprio interesse per ottenere o conservare un effetto giuridico favorevole), la soggezione (ossia sottoposizione di un soggetto alle conseguenze dell'altrui diritto potestativo - es. soggezione del minorenne verso i genitori).
Quindi nel rapporto giuridico soggetto attivo è colui a cui l'ordinamento attribuisce il potere o il diritto soggettivo (è cioè il titolare di situazioni soggettive attive), soggetto passivo è colui che ha a carico l'obbligo o il dovere (è cioè il titolare di situazioni soggettive passive). I terzi sono i soggetti che non fanno parte del rapporto giuridico e di regola non ne subiscono gli effetti.
Mezzi per la tutela dei diritti
In seguito ad una lesione un soggetto non può provvedere direttamente al rispetto del proprio diritto, esso ha solo il potere di chiedere l’intervento dello Stato, cioè ha potere d’azione; è proprio con l’azione che un soggetto porta in giudizio un altro soggetto, facendo iniziare quindi un processo. Lo Stato, cioè tra attore e convenuto si instaura un rapporto processuale, interviene proprio perché ha l’obbligo di tutelare il cittadino, e interviene mediante il processo, che è lo strumento con cui assicura al cittadino tutto ciò che il suo diritto gli riconosce. Per proporre una domanda in giudizio è necessario avervi interesse, ed occorre anche un presupposto, la cosiddetta legittimazione processuale attiva, cioè che ci sia una relazione soggettiva tra l’interesse e il diritto che si fa valere in causa, così come deve esserci una relazione soggettiva tra il convenuto e la lesione del diritto che ha commesso, la cosiddetta legittimazione passiva. Il convenuto si difende per mezzo...
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