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Unisu - Facoltà di giurisprudenza - Diritto privato

Il diritto e l'ordinamento giuridico

Nozioni introduttive

Ogni aggregazione umana necessita di un complesso di regole che disciplinano i rapporti tra i soggetti. Servono quindi anche un insieme di organi per la conservazione, applicazione e rispetto delle regole. La regola, socialmente garantita nella vita di relazione, è denominata:

  • Norma giuridica = costituisce il diritto in senso oggettivo, ossia la norma agendi formulata con caratteri di generalità, astrattezza e coercibilità e che disciplina le relazioni in un gruppo organizzato.
  • Dal diritto oggettivo discende il diritto in senso soggettivo, ossia la facùltas agendi, il potere attribuito al soggetto di agire per il soddisfacimento dei propri interessi. Il diritto soggettivo è la posizione di vantaggio tutelata dalla norma giuridica, quindi potere riconosciuto e garantito da diritto oggettivo.

In un’accezione più generale, diritto indica la scienza giuridica che studia le norme.

Partizioni del diritto: diritto privato e diritto pubblico

Il diritto oggettivo è distinto in:

  • Diritto privato = parte del diritto che disciplina i rapporti tra soggetti privati, o tra soggetti privati e soggetti pubblici quando questi agiscono iure privatorum (piano di perfetta parità quando usando strumenti di diritto privato, senza fare ricorso ai loro poteri pubblici). Il diritto privato si suddivide in:
    • Diritto civile = disciplina i rapporti giuridici patrimoniali (contratti, testamenti) e familiari (matrimoni).
    • Diritto commerciale = disciplina le attività economiche (es. l’impresa, le società, e relative vicende).
    • Diritto del lavoro = disciplina i rapporti di lavoro (es. il contratto di lavoro subordinato).
  • Diritto pubblico = parte del diritto che disciplina i rapporti tra lo Stato (o gli enti pubblici) e i soggetti, privati o pubblici, quando lo Stato (o i soggetti pubblici) agiscono iure imperii, cioè su un piano non paritario, per cui l’ente pubblico è in una posizione di supremazia o autorità e costringe l’altro a subire le sue decisioni, utilizzando poteri o potestà pubbliche per la tutela di un interesse pubblico. In base alle materie regolate, il diritto pubblico si suddivide in:
    • Diritto costituzionale = regola la struttura e l’organizzazione dei poteri dello Stato.
    • Diritto amministrativo = disciplina l’attività della Pubblica amministrazione, cioè delle strutture del potere esecutivo e degli enti pubblici.
    • Diritto penale = disciplina la potestà punitiva dello Stato.
    • Diritto tributario = disciplina la potestà tributaria dello Stato.
    • Diritto processuale = disciplina i procedimenti giuridici.
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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

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