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Distinzione tra atti legislativi, atti delegati e atti di esecuzione

Altra distinzione che può essere fatta è tra:

  • atti legislativi (tutti quelli adottati mediante procedura legislativa);
  • atti delegati (di portata generale che un atto legislativo può delegare la Commissione ad adottare per integrare o modificare propri elementi non essenziali);
  • atti di esecuzione (previsti da un atto legislativo quando la necessità di condizioni esecutive uniformi suggerisce che non siano gli stati ad adottare tutte le misure necessarie per l'attuazione degli atti dell'Unione, ma sia la Commissione).

Esistono anche fonti non scritte, cioè i principi generali del diritto dell'Unione europea, fra i quali emergono i diritti fondamentali garantiti dalla Cedu. Si possono anche concludere accordi internazionali con paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Ai fini della formazione degli atti giuridici, il Tfue prevede:

A. Una vera e propria procedura legislativa ordinaria, che si fonda sulla competenza

  1. Legislativa paritaria di Parlamento e Consiglio, sempre su proposta della Commissione, descritta dall'art. 294 Tfue, prevede il seguente iter:
  2. Presentazione da parte della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di una proposta
  3. Prima lettura da parte del Parlamento
  4. Prima lettura da parte del Consiglio, con approvazione dello stesso testo trasmesso dal Parlamento e adozione dell'atto. Oppure approvazione con emendamenti e trasmissione al Parlamento. Tutto ciò deve essere motivato, e la Commissione deve illustrare la sua posizione al Parlamento
  5. Seconda lettura da parte del Parlamento, entro tre mesi: se il testo del Consiglio viene approvato, l'atto è adottato. Se il Parlamento respinge, l'iter si interrompe. Se il Parlamento approva emendamenti a maggioranza dei componenti, il testo torna al Consiglio, e la Commissione deve illustrare la sua posizione.
  6. Seconda lettura da parte del Consiglio, entro tre mesi: se gli
emendamenti vengono approvati a maggioranza qualificata, il testo è adottato. Se non sono approvati, si convoca un comitato di conciliazione• È un comitato paritetico Consiglio-Parlamento, ai cui lavori partecipa la Commissione con compiti di mediazione. Deve raggiungere un accordo su un progetto comune entro sei settimane, altrimenti l'atto non è adottato vii. Il progetto comune passa a una terza lettura da parte del Parlamento e del Consiglio, i quali hanno poi altre sei settimane per pronunciarsi sul testo dell'accordo senza ulteriori modifiche. Se non ci sono decisioni, l'atto non è adottatoB. Alcune procedure legislative speciali, che attribuiscono a seconda dei casi una certa prevalenza al Parlamento o al Consiglio. Sono procedure indicate via via nei trattati. Nella maggioranza dei casi esse prevedono che l'atto sia adottato dal Consiglio previa consultazione oppure previa approvazione del Parlamento europeo. Il Tue consenteal Consiglio europeo di disporre che, là dove i trattati prevedono l'unanimità del Consiglio, questo possa invece decidere a maggioranza qualificata. Può anche disporre che, per l'adozione di atti legislativi, invece di una procedura speciale si applichi quella ordinaria. In entrambi i casi, tutto ciò è possibile solo alla condizione che, entro sei mesi, un qualsiasi parlamento nazionale non notifichi la sua opposizione. Gli atti legislativi sono firmati dal Presidente del Parlamento europeo e dal Presidente del Consiglio. Sono poi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data stabilità dall'atto stesso, o il ventesimo giorno dalla pubblicazione.

L'Italia è parte, con un ruolo che è stato sempre propulsivo, dell'ordinamento dell'Unione europea: come tale ha assunto una serie di obblighi, impegnandosi ad adottare "ogni misura di carattere generale e

particolare” per assicurarne l’esecuzione. Gli obblighi di cui sopra sono specificati nei trattati tante volte richiamati, sottoscritti e ratificati dall’Italia secondo il procedimento dell’art. 80 della Costituzione, cioè con la forma giuridica della legge ordinaria.

I trattati e la giurisprudenza della Corte di giustizia stabiliscono che non solo lo Stato, ma tutte le persone fisiche e giuridiche sono dirette destinatarie del diritto dell’Unione, che determina nei loro confronti situazioni giuridiche di vantaggio (diritti) e di svantaggio (doveri). Negli ambiti riguardo ai quali lo Stato ha rinunciato alle sue competenze a favore di quelle dell’Unione, la disciplina dell’Unione prevale sul diritto interno.

Ma quale natura si deve attribuire all’ordinamento dell’Unione europea? I trattati sono atti di diritto internazionale di durata illimitata. Il Trattato costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto, e come

Tale essa tende a interpretarlo. I trattati danno vita a un complesso diritto derivato, perciò l'ordinamento dell'Unione possiede autonomi meccanismi per la produzione di norme, queste hanno come destinatari tutti i soggetti degli stati membri. Esiste una cittadinanza europea, che ha contenuto relativamente limitato e integrativo. Si sta lentamente sviluppando un sistema partitico europeo, disciplinato da norme dell'Unione relative allo statuto e al finanziamento, che hanno il preciso fine di far diventare le elezioni al Parlamento europeo una competizione fra partiti europei e non nazionali. Gli organi legislativi dell'Unione, da una parte rappresentano i governi degli stati, dall'altra i cittadini e i popoli dell'Unione. Vi sono organi che hanno l'obbligo giuridico di agire nel solo interesse dell'unione. Importanti ambiti decisionali sono tuttora soggetti a decisioni prese all'unanimità, ma tutto il resto è soggetto.

A decisioni prese a maggioranza qualificata, che è calcolata non solo sulla base del numero degli stati, ma anche sulla base del numero di cittadini che rappresentano (doppia maggioranza). L'Unione gode di autonomia finanziaria, cioè il suo bilancio è finanziato integralmente tramite risorse proprie. È prevista la possibilità della sospensione dei diritti di uno stato membro in caso di violazione dei valori fondamentali dell'Unione. È aperta l'adesione di altri stati europei, purché rispettosi dei suoi stessi valori, ed è regolato anche il recesso. Sin dai primi anni di vita delle Comunità europee si era parlato di esse come comunità sovranazionali, in una dimensione del diritto pubblico a cavallo fra diritto interno e internazionale. Di fronte alla grande evoluzione dell'integrazione europea, si è parlato di ordinamento pre-federativo, con riferimento al suo carattere di ordinamento in trasformazione.

Più di recente si è parlato di federazione di stati nazione, con cui si tenta di conciliare sia gli sviluppi in senso federale sia la difesa delle identità nazionali. In ogni caso, l'Unione governa l'insieme di un territorio che non è suo, non ha una competenza delle competenze (principio di attribuzione), non è dotata di alcun apparato in grado di esercitare un potere coercitivo sugli stati e anzi per l'esercizio del suo potere esecutivo deve passare per il tramite necessario dell'apparato e delle autorità degli stati. L'insieme dei suoi cittadini non può considerarsi un unico popolo, quindi si mette in dubbio che l'Unione costituisca già oggi una vera e propria comunità politica. In effetti, il tribunale costituzionale della Germania ha sottolineato che gli stati restano i padroni dei trattati. La crisi finanziaria dell'eurozona ha coinvolto a partire dal 2010 quegli stati che avevano il

debito più elevato in rapporto al prodotto interno lordo e con il tasso di crescita più basso. Essa è scoppiata a causa della situazione della Grecia che, per debolezza economica e finanza pubblica fuori controllo, è parsa sull'orlo di dichiarare fallimento default, rischiando di travolgere le banche creditrici che avevano fino ad allora finanziata. Dopo lunghe esitazioni ed incertezze che hanno aggravato la situazione sui mercati, gli stati della zona hanno dovuto ricorrere a sempre più massicci interventi di sostegno. Prima si sono allestiti strumenti finanziari temporanei volti a dar respiro finanziario ai paesi in difficoltà (fondo europeo di stabilità finanziaria). Successivamente si è faticosamente concordata l'istituzione di uno strumento permanente, attraverso una mini-riforma del Trattato sul funzionamento dell'Unione, affiancata alla firma di un trattato ad hoc sottoscritto dai soli

statidell’eurozona (il Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, Esm). L’Esm può concedere prestiti e anche acquistare titoli di debito pubblico, ma solo a condizioni severe. Le risorse del fondo derivano in parte da capitale sottoscritto dagli stessi stati dell’eurozona, in parte da obbligazioni emesse sul mercato. Inoltre, l’esigenza di rafforzare l’Unione economica e monetaria ha portato all’adozione di un nuovo patto, il cosiddetto “fiscal compact”, per obbligare gli stati a perseguire l’equilibrio di bilancio, impegnandoli a introdurre tale vincolo nel proprio ordinamento interno. Va aggiunto che viene realizzandosi anche l’unione bancaria, il cui scopo è di salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro e di tutta l’UE e di ridurre le turbolenze provocate da eventuali fallimenti di banche. Dal 2014 è operativo il “meccanismo di vigilanza unico (Mvu) e dal

2016 il“meccanismo di risoluzione unico” (Mru) per fronteggiare situazioni di dissesto attraverso un fondofinanziato dal settore bancario. Alle difficoltà generali del sistema finanziario si aggiungevano nel2015 la crisi dei rifugiati determinata dall’afflusso di persone in fuga dal loro paese. Questa vicendaha messo a dura prova l’UE che era già fiaccata per le vicende precedenti. Italia e Grecia da un latoe Ungheria dall’altro hanno avuto le maggiori difficoltà in questo senso, non riuscendo ad accoglierei grandi flussi migratori nel loro territorio. L’Unione ha aumentato i fondi per le operazioni dipattugliamento, elaborato piani per combattere il traffico di migranti, ecc. Diversi stati hanno peròrifiutato di dare seguito all’obbligo di ricollocazione dei profughi, mentre altri hanno reintrodotto icontrolli alle frontiere per scoraggiarne l’arrivo. Infine, l’Unione ha avviato una collaborazione conla

sono divise sulla questione migratoria. Alcuni paesi, come l'Italia e la Grecia, si trovano ad affrontare un flusso costante di migranti provenienti principalmente dalla Libia e dalla Turchia. Questi paesi chiedono un maggiore sostegno e solidarietà da parte degli altri membri dell'Unione Europea, ma molti paesi si rifiutano di accogliere quote obbligatorie di migranti. La situazione è complicata anche dal fatto che molti migranti cercano di raggiungere l'Europa attraverso pericolosi viaggi via mare, mettendo a rischio la propria vita. Le organizzazioni umanitarie e i governi stanno cercando di affrontare questa crisi umanitaria, ma le soluzioni a lungo termine sembrano ancora lontane. Inoltre, l'Europa sta affrontando anche una crescente minaccia terroristica. Gli attacchi terroristici che hanno colpito diverse città europee negli ultimi anni hanno alimentato la paura e la diffidenza nei confronti dei migranti e dei rifugiati. Alcuni paesi hanno adottato politiche più restrittive sull'immigrazione e hanno aumentato i controlli alle frontiere per proteggere la sicurezza dei propri cittadini. In conclusione, la questione migratoria in Europa è complessa e controversa. Mentre alcuni paesi cercano di gestire il flusso di migranti in modo umanitario, altri si concentrano sulla sicurezza e sulla protezione dei propri confini. La ricerca di una soluzione equa ed efficace sembra ancora essere un obiettivo lontano.
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
60 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher olgunea1996 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto delle istituzioni pubbliche e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Politecnica delle Marche - Ancona o del prof Trucchia Laura.