Diritto privato - il diritto di famiglia
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ESTRATTO DOCUMENTO
stabilisce l’art. 126 cc che quando è proposta domanda di
2. LA SEPARAZIONE TEMPORANEA:
nullità del matrimonio il tribunale può su istanza di uno dei coniugi ordinare la loro separazione
temporanea durante il giudizio, anche d’ufficio se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o
interdetti.
LO SCIOGLIMENTO E LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
a) determina la sola attenuazione del vincolo coniugale, identifica una situazione
SEPARAZIONE:
di crisi familiare che può alternativamente sfociare nella ripresa della convivenza o nel suo
definitivo venir meno. 16
b) consacrando l’irreversibile frattura del consorzio familiare, comporta lo
IL DIVORZIO:
scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili e la perdita dello status di
coniuge.
L’art. 149 cc stabilisce che lo scioglimento del matrimonio può avvenire per morte di uno dei
coniugi e negli altri casi previsti dalla legge.
Secondo il disposto degli artt. 1 e 2 della legge n° 898/1970 il giudice pronuncia lo scioglimento
del matrimonio civile ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario quando
accerta che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o
ricostituita per l’esistenza di una delle cause previste nell’art. 3.
LE CAUSE DI DIVORZIO costituisce senz’altro la causa statisticamente più frequente di
LA SEPARAZIONE LEGALE
scioglimento del matrimonio. Il divorzio può essere domandato da uno dei due coniugi
quando sia stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, la separazione giudiziale,
ovvero sia stata omologata la separazione consensuale. Affinché sia pronunciata la sentenza
di divorzio è inoltre necessario che la separazione si sia protratta ininterrottamente da
almeno un triennio. L’art. 3 comma 1 l. n° 898/1970 raggruppa una serie di
LE CAUSE DI NATURA PENALE.
ipotesi che, in ragione della condanna di uno dei coniugi in sede penale, legittimano la
domanda di divorzio dell’altro. Condizione comune alle diverse ipotesi è che la condanna
sia avvenuta dopo la celebrazione del matrimonio e che la sentenza sia passata in giudicato
prima della proposizione della domanda di divorzio. Sono dunque cause di scioglimento
del matrimonio le condanne:
all’ergastolo ovvero ad una pena superiore a quindici anni;
a qualsiasi pena detentiva per il delitto di: incesto, violenza carnale, atti di libidine,
ratto a fine di libidine;
a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a
danno del coniuge o di un figlio;
a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne per i delitti di: lesione personale,
violazione degli obblighi di assistenza familiare, maltrattamenti in famiglia o verso i
fanciulli e circonvenzione di persone incapaci, in danno del coniuge o di un figlio. La
ANNULLAMENTO, DIVORZIO O NUOVO MATRIMONIO CELEBRATO ALL’ASTERO.
circostanza in cui uno straniero ottenga all’estero sentenza di annullamento o scioglimento
del matrimonio o contragga un nuovo matrimonio, legittima il coniuge italiano a proporre
domanda di divorzio. una ulteriore causa di scioglimento o cessazione degli
MATRIMONIO NON CONSUMATO:
effetti civili del matrimonio è l’inconsumazione. è un’ulteriore causa di divorzio.
LA RETTIFICAZIONE DELL’ATTRIBUZIONE DI SESSO
LA DISCIPLINA PROCESSUALE presenta una struttura
1. IL DIVORZIO CONTENZIOSO SU DOMANDA UNILATERALE:
processuale sostanzialmente analoga a quella della separazione giudiziale. 17
si svolge con il rito camerale, caratterizzato dalla
2. IL DIVORZIO A DOMANDA CONGIUNTA:
presentazione di una domanda di divorzio nelle forme di un ricorso congiunto dei coniugi in cui
essi indicano le condizioni tra loro pattuite al fine di regolamentare i rapporti con i figli, nonché i
loro rapporti patrimoniali. Il tribunale, dopo avere sentito i coniugi, verificata l’esistenza dei
presupposti di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide con
sentenza. GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE E
DEL DIVORZIO NEI RIGUARDI DEI CONIUGI
la legge, nel disciplinare gli effetti della
GLI EFFETTI PERSONALI DELLA SEPARAZIONE
separazione giudiziale tra i coniugi, si riferisce esclusivamente ai rapporti patrimoniali, ed in
particolare al mantenimento ed alla somministrazione degli alimenti, mentre nulla dice circa i
rapporti personali, effettuato quanto disposto dall’art. 156 bis cc circa l’uso del cognome maritale.
A seguito della separazione, restano sospesi tra i coniugi, tutti i reciproci doveri derivanti dal
matrimonio, salvo l’obbligo di assistenza patrimoniale.
l’art. 156 cc dispone che il giudice stabilisce a vantaggio del
L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto
necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri. L’entità di tale
somministrazione è determinata in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato.
Nel valutare i bisogni del coniuge economicamente debole e il reddito di quello forte, occorre
considerare anche profili non economici, quali l’età, la salute e soprattutto la capacità di lavoro,
vale a dire l’attitudine del coniuge di provvedere al proprio mantenimento, svolgendo un lavoro
adeguato alle proprie capacità professionali.
Secondo la giurisprudenza eventuali elargizioni non meramente saltuarie, ma continuative e
protratte nel tempo, ricevute da parenti o dal convivente more uxorio, concorrendo a formare
reddito, debbano essere valutate ai fini della concreta determinazione dell’assegno di
mantenimento.
GLI STRUMENTI A GARANZIA DELL’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI CARATTERE
l’art. 156 cc dispone al comma quarto che il giudice che pronuncia la
PATRIMONIALE
separazione può anche imporre al coniuge obbligato a prestare idonea garanzia reale o personale
dell’adempimento dei suoi obblighi. La garanzia può naturalmente essere rappresentata da un
pegno o da un’ipoteca che siano adeguati, per il loro valore, all’ammontare degli obblighi, ma è
considerata ammissibile anche una cauzione o una fideiussione prestata da persona solvibile o da 18
una banca.
In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte
dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente
somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.
è l’accordo che interviene tra i coniugi diretto a far cessare o ad impedire
LA RICONCILIAZIONE
il sorgere dello stato di separazione. Gli effetti della separazione possono far essere cessati con
un’espressa dichiarazione dei coniugi, oppure con un comportamento non equivoco incompatibile
con lo stato di separazione. il principale effetto del divorzio è il riacquisto per
GLI EFFETTI PERSONALI DEL DIVORZIO
ciascun coniuge della libertà di stato. Nessun effetto invece produce il divorzio sulla cittadinanza
italiana acquisita a seguito del matrimonio da parte del coniuge straniero. La donna perde il diritto
all’uso del cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio, salvo che
non dimostri che il conservarlo corrisponda ad un apprezzabile interesse proprio o dei figli.
è la somministrazione periodica o una tantum di un assegno a favore
L’ASSEGNO DI DIVORZIO
del coniuge economicamente più debole. La legge indica una serie di criteri che il tribunale deve
considerare nell’erogazione dello stesso: le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il
contributo personale ed economico apportato da ciascuno di essi alla conduzione familiare e alla
formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune e del reddito di entrambi, elementi tutti
da valutarsi in rapporto alla durata del matrimonio.
Il presupposto fondamentale per l’erogazione dell’assegno è costituito dallo squilibrio reddituale
tra i coniugi, per effetto del quale uno di essi, privo di mezzi adeguati al proprio mantenimento si
trovi nell’impossibilità transitoria o permanente di procurarseli.
L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge beneficiario passa a nuove nozze.
la riforma del 1987 ha introdotto all’art. 5 comma 7
LE CARATTERISTICHE DELL’ASSEGNO
l’obbligo per il tribunale di disporre un criterio di adeguamento automatico dell’assegno, almeno
con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Adeguamento che tuttavia, in caso di palese
iniquità può essere escluso con decisione motivata.
Per quanto attiene alle modalità di liquidazione dell’assegno di divorzio vi è l’alternativa fra la
corresponsione periodica e la corresponsione in un’unica soluzione, che può avvenire si mediante il
pagamento di una somma di denaro, sia mediante il trasferimento di diritti reali su beni mobili e
immobili. la dottrina maggioritaria non
GLI ACCORDI TRA I CONIUGI IN VISTA DEL DIVORZIO
concorda con la giurisprudenza osserva che un eventuale accordo di carattere patrimoniale ha
solo lo scopo di abbreviare il procedimento anticipando un evento che, in presenza delle
condizioni legali, è comunque inevitabile, cosicché non è possibile parlare di commercio di status.
In relazione ai patti in vista dell’annullamento del matrimonio la Cassazione ha assunto una 19
posizione del tutto diversa ridendoli validi.
IL DIRITTO DEL CONIUGE DIVORZIATO AD UNA PERCENTUALE DELL’INDENNITA’ DI FINE
l’art. 12 bis attribuisce al coniuge titolare dell’assegno di divorzio che non sia
RAPPORTO
passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro
coniuge all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la
sentenza. Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell’indennità totale riferibile agli anno in
cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. in assenza di un coniuge superstite avente i
IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’
requisiti per la pensione di reversibilità, si prevede infatti che l’ex coniuge, se non passato a nuove
nozze, e solo in quanto titolare di un assegno di divorzio, abbia diritto alla pensione di reversibilità,
sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico non sia anteriore alla
sentenza. Qualora invece sussista un coniuge superstite la pensione di reversibilità e gli altri assegni
sono ripartiti fra coniuge superstite e coniuge divorziato titolare di un assegno, in base alla durata
dei rispettivi rapporti matrimoniali. la disciplina delle
LE GARANZIE IN ORDINE ALLA CORRESPONSIONE DELL’ASSEGNO
garanzie e degli strumenti di esecuzione coattiva degli obblighi patrimoniali stabiliti dal tribunale in
sede di divorzio è sostanzialmente analoga a quella prevista nella separazione. In particolare, all’art.
8 comma 1 si prevede la possibilità per il giudice di imporre all’obbligato di prestare l’idonea
garanzia reale o personale qualora sussista il pericolo che questi si sottragga all’adempimento
degli obblighi di cui agli artt. 5 e 6. La sentenza costituisce inoltre titolo per l’iscrizione dell’ipoteca
giudiziale ai sensi dell’art. 2818 cc. la pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del
LE CONSEGUENZE SUCCESORIE
matrimonio determinano il venir meno dello status di coniuge e conseguentemente la perdita dei
diritti successori ad esso inerenti. In caso di morte dell’ex coniuge, il tribunale, però, può
riconoscere all’altro, se titolare di un assegno di cui all’art. 5 e qualora versi in stato di bisogno e
non sia passato a nuove nozze, un assegno periodico a carico dell’eredità; detto assegno deve
essere determinato tenendo conto dell’importo di quelle somme, dell’entità del bisogno,
dell’eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della quantità degli
eredi e delle loro condizioni economiche. GLI EFFETTI DELLA SEPARAZIONE
E DEL DIVORZIO NEI RIGUARDI DEI FIGLI
Mentre gli effetti della separazione e del divorzio fin ora esaminati sono nettamente diversificati,
con riferimento all’affidamento dei figli minori il legislatore detta una disciplina pressoché unitaria
dei provvedimenti che li riguardano. L’affidamento della prole nella separazione e nel divorzio è
disciplinato da due disposizioni: l’art. 155 cc e l’art. 6 l. n° 898/1970, come sostituito dalla l. n°
74/1987 che hanno la medesima ratio e tendenzialmente anche il medesimo contenuto. 20
il giudice della separazione, dichiarando a quale dei
I CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI
coniugi i figli siano affidati, stabilisce misura e modo in cui l’altro coniuge contribuisce al
mantenimento, istruzione ed educazione, nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei loro
confronti.
Risulta difficile indicare in concreto i quali siano i criteri in cui il giudice dovrà attenersi nel decidere
sull’affidamento. Nella prassi giudiziaria è stata quindi individuata una serie di criteri in negativo:
è irrilevante l’eventuale addebito della separazione a carico di uno dei coniugi;
non possono ravvisarsi elementi ostativi nell’affidamento nell’instaurata convivenza da parte
di uno dei genitori quando la prole sia stata ben accolta nella nuova famiglia;
l’infermità mentale a meno che non sia grave o legata ad alcolismo o tossicodipendenza o
da situazioni patologiche non proibisce l’affidamento;
sono irrilevanti le convinzioni religiose ai fini dell’affidamento.
il genitore cui siano affidati i figli, salvo
LA POSIZIONE DI UN CONIUGE NON AFFADATARIO
diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi; tuttavia le decisioni
di maggior interesse per i figli sono adottate congiuntamente da entrambi. In ogni caso il genitore
cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione, e
può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state prese decisioni pregiudizievoli al loro
interesse.
Il diritto di visita è la modalità con cui il genitore non affidatario esercita i suoi diritti e doveri nei
confronti dei figli. Le limitazioni apportate all’esercizio al diritto di visita del genitore risultano
spesso giustificata da gravi motivi, legati per lo più a pregressi comportamenti del genitore
pregiudizievoli al benessere psico-fisico del minore.
Per quanto attiene ai provvedimenti di natura patrimoniale, il giudice deve determinare il
contributo del genitore non affidatario alle spese di mantenimento, istruzione ed educazione della
prole. La capacità economica del genitore obbligato deve essere valutata con riferimento al suo
patrimonio complessivo.
Si tratta in genere di un assegno periodico che il coniuge obbligato è tenuto a corrispondere
direttamente all’affidatario.
L’obbligo di mantenimento non cessa quando il figlio abbia raggiunto la maggiore età, ma quando
egli si sia reso autonomo economicamente.
L’adempimento in un’unica soluzione dell’obbligo a favore del figlio è ammesso, ma non libera
definitivamente il genitore dall’obbligo poiché, se la somma viene mal amministrata e termina
prima del tempo, il genitore sarà nuovamente obbligato a contribuire al mantenimento.
in base all’art. 155 cc l’affidamento viene dichiarato
LE DIVERSE TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO
dal giudice a favore dell’uno dell’altro coniuge. Esistano vari tipi affidamento:
comporta che il minore venga affidato a periodi prefissati a
L’AFFIDAMENTO ALTERNATO
ciascun genitore, il quale in tale periodo esercita in via esclusiva e indipendente dall’altro la 21
potestà sui figli; che prevede la potestà esclusiva dell’affidatario e un
L’AFFIDAMENTO ORDINARIO
intervento del genitore non affidatario limitato alle sole decisioni di maggior interesse.
è la situazione in cui entrambi i genitori esercitano in
L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO
comune la potestà sui figli, i quali vengono educati e cresciuti sulla base di un unico e
concorde progetto, idoneo ad assicurare una maggiore responsabilizzazione dei genitori e
una presenza più incisiva nella vita del figlio; ha introdotto l'affidamento condiviso per
L’AFFIDAMENTO CONDIVISO La Legge n. 54/2006
i casi di separazione dei genitori. Le disposizioni legislative in materia di separazione dei genitori e
affidamento condiviso dei figli sono contenute nella Legge 8 febbraio 2006, n. 54, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale n.50 dell'1 marzo 2006. Precedentemente all'emanazione della Legge cit., in caso
di separazione dei coniugi, l'affidamento dei figli veniva disposto, di regola, a favore di uno o
dell'altro genitore, mentre l'affidamento condiviso rappresentava un'eccezione (art 155 cod. civ.).
La Legge n. 54/2006, invece, prevede espressamente che l'affidamento sia, di regola, disposto a
favore entrambi i genitori, mentre l'affidamento all'uno o all'altro genitore rappresenti
un'eccezione, attuata nei soli casi in cui l'affidamento condiviso sia pregiudizievole per i figli
(minori), contrastando con il loro interesse morale e materiale. Il principio cardine che ha portato
all'emanazione della Legge n. 54/2006 è sicuramente rappresentato dal diritto dei figli minori, in
caso di separazione dei genitori, di mantenere i rapporti con entrambi e con i rispettivi parenti.
L'attuale normativa, inoltre, dispone nuovi criteri per quantificare l'assegno di mantenimento, cui
sono tenuti entrambi i genitori, proporzionalmente ai loro redditi.
Ulteriore novità di rilievo è l'importanza che assume per
l'assegnazione della casa familiare
quanto riguarda la regolazione dei rapporti economici.
La Legge cit. prevede, altresì, che se il genitore cui viene affidata la casa familiare instaura una
convivenza stabile (cosiddetta more uxorio) il diritto all'assegnazione della casa stessa viene meno.
Nell'ottica della tutela dell'esclusivo interesse dei minori, l'attuale disciplina legislativa stabilisce che
se uno dei genitori, a seguito della separazione, effettua il cambio della residenza, l'altro ha motivo
di chiedere che gli accordi e i provvedimenti presi in sede di separazione vengano ridefiniti.
A seguito della Legge n. 54/2006, inoltre, il Giudice, in caso di assegno di mantenimento destinato
a figli maggiorenni, ma non ancora autosufficienti sotto il profilo economico, può obbligare il
genitore a versarlo direttamente al beneficiario.
Un'altra novità apportata dalla Legge cit. è rappresentata dalla possibilità di impugnare, mediante
reclamo alla Corte d'Appello, ogni provvedimento del Tribunale conseguente al fallimento del
tentativo di conciliazione.
Infine, sono da evidenziare le espresse previsioni sia delle modalità per la risoluzione di eventuali
contrasti tra i genitori e delle sanzioni che sono loro comminate in caso non adempiano a quanto
sono tenuti, sia della sanzione penale, già prevista dall'art. 12-sexies della Legge 1 dicembre 1970,
n. 898 (Legge Divorzio), come modificata ed integrata dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74, che viene 22
comminata nei casi di violazione degli obblighi di natura economica.
Per espressa disposizione legislativa (art. 4, 2° co., L. n. 54/2006), la nuova disciplina si applica
anche in caso di scioglimento, cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai
procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati. i coniugi hanno diritto di chiedere in ogni
LA REVISIONE SUCCESSIVA DEI PROVVEDIMENTI
tempo la revisione delle posizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio
della potestà su di essi e delle disposizioni relative alla misura e alle modalità del contributo. La
revisione presuppone un mutamento delle circostanze in base alle quali i provvedimenti sono stati
emessi. il potere del giudice di disporre l’assegnazione
L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
della casa familiare al coniuge affidatario è previsto dall’art. 155 cc comma 4 e dall’art. 6 comma 6
della l. n° 898/1970, disposizioni che non hanno un contenuto del tutto omogeneo.
si parla di famiglia ricomposta o riconosciuta con riferimento alla
LA FAMIGLIA RICOMPOSTA
convivenza di una coppia nella quale almeno uno dei partner sia divorziato e vi sia la presenza dei
figli dell’uno e/o dell’altro coniuge o partner. Si realizza così una complessa trama di rapporti molto
più articolata di quelli scaturenti dalla famiglia nucleare classica. Si realizza la coesistenza del
genitore biologico e di quello sociale, il che accentua i potenziali conflitti tra gli interessati.
Lo step-parent può, in basa ad una particolare forma di adozione, adottare il figlio del proprio
coniuge, ma è necessario il consenso del genitore biologico.
Attraverso gli accordi, gli interessati, con mera rilevanza interna possono stabilire obblighi di
mantenimento del figlio a carico dello step-parent oppure riconoscere la facoltà di esercitare poteri
educativi nei suoi riguardi.
Lo step- child non ha diritti successori nei confronti dello step- parent.
LA FAMIGLIA DI FATTO
La convivenza rimane in Italia ancora priva di disciplina giuridica organica. Un
more uxorio
riconoscimento indiretto alla famiglia di fatto viene disposto dall’art. 327 bis comma 2 cc, che
attribuisce l’esercizio della potestà sul figlio naturale ad entrambi i genitori che lo abbiano
riconosciuto, se conviventi.
In assenza di una disciplina legislativa, la stessa terminologia utilizzata nel corso del tempo per
indicare questa realtà si è modificata in sintonia con i mutamenti del costume e degli atteggiamenti 23
dei giuristi: da concubinato a convivenza more uxorio a famiglia di fatto. In termini negativi, ciò che
sicuramente distingue la famiglia di fatto dalla famiglia fondata sul matrimonio è la costituzione di
quest’ultima attraverso un atto formale, laddove la prima sorge spontaneamente in assenza di
qualsiasi formalizzazione pubblica. In termini positivi, invece, si valorizza l’affectio quale elemento
di caratterizzazione della convivenza. quelli che sono obblighi legali
I RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI TRA CONVIVENTI
per i coniugi, nella famiglia di fatto sono invece espressione dell’autonomia dei conviventi; peraltro
l’osservanza di regole analoghe a quelle in base alle quali l’art. 143 cc organizza l’insieme dei
rapporti coniugali, costituisce un vero e proprio indice oggettivo necessario per qualificare una
certa situazione come famiglia di fatto.
Il “dovere” relativo alla somministrazione delle prestazioni riconducibili all’assistenza materiale e dei
contributi necessari al soddisfacimento delle comuni esigenze di vita, oggi la giurisprudenza le
riconduce all’istituto dell’obbligazione naturale.
In ordine ai rapporti patrimoniali si esclude l’applicazione del regime di comunione legale dei beni.
Il convivente che lavora nell’impresa dell’altro non è tutelato dall’art. 230 bis.
è opinione ormai consolidata, tanto in dottrina quanto
LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
in giurisprudenza, che non vi sia alcun obbligo di risarcire il danno causato dalla rottura del
menage a carico del convivente che abbia unilateralmente deciso di porre termine alla relazione in
quanto convivenza more uxorio si caratterizza quale rapporto fondato sulla libertà e spontaneità
dei comportamenti.
Il convivente non ha diritto all’assegnazione della casa familiare e non ha neanche diritti successori
a meno che non vi sia un testamento.
Il partner ha diritto al risarcimento del danno morale per morte dell’altro convivente nella specie
avvenuta a seguito di un incidente stradale. nel caso
LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA E I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI I FIGLI
in cui la coppia convivente entra in crisi, la scelta per l’affidamento dei figli spetta al giudice in
conformità a quanto disposto nell’ultima parte del secondo comma dell’art. 317 bis cc. In
particolare al tribunale per minorenni spetterà ogni decisione circa la scelta del genitore affidatario
della prole, mentre il tribunale ordinario resta competente per ogni situazione concernente il
mantenimento dei figli. Nella prassi, l’intervento del giudice minorile non si limita all’attribuzione
della potestà; si registrano con sempre maggiore frequenza decisioni dirette a regolare, con
riguardo ai figli, le conseguenze della cessazione del rapporto di convivenza, analogamente per
quanto previsto per i casi di separazione e di divorzio. L’esigenza di tutelare l’interesse dei figli a
continuare a vivere nell’abitazione familiare anche dopo la rottura della convivenza dei genitori ha
giustificato l’assegnazione della casa familiare in favore del genitore affidatario, pur in assenza di
una specifica materia.
Si ritiene che il genitore naturale affidatario della prole possa giovarsi delle garanzie previste a
tutela dei crediti di mantenimento nell’ambito della separazione e del divorzio. 24
la dottrina ha individuato nel contratto uno strumento
I CONTRATTI DI CONVIVENZA
parzialmente idoneo a coniugare le esigenze di libertà ed autonomia che la convivenza esprime
con le istanze di tutela individuale di ciascuno dei conviventi. Si parla al riguardo di contratti di
convivenza, convenzione che i partners possono stipulare allo scopo di regolare gli aspetti
patrimoniali del loro rapporto. È necessaria la capacità di agire dei conviventi. Per quanto riguarda
il contenuto il contratto è nullo se contiene le pattuizioni relative agli aspetti personali, quali la
fedeltà, l’assistenza morale, la collaborazione e la coabitazione.
La pattuizione di prestazioni di carattere economico per il periodo successivo alla cessazione della
convivenza è ritenuta valida, quantomeno se il fine è quello di assistenza o di soccorso al
convivente in condizioni di maggiore difficoltà economica.
In relazione alla forma valgono i principi generali in materia di contratto.
Diverso è il problema della forma ai fini della prova: i contratti di convivenza richiedono che
l’accordo risulti da atto scritto. la materia risulta difficile e molto varia poiché cambia da stato a
LE COPPIE OMOSESSUALI
stato: in Danimarca la registrazione dell’unione produce i medesimi effetti giuridici del
matrimonio, salvo quanto previsto in materia di adozione e di potestà dei genitori; tale
modello è stato seguito in Norvegia, Svezia, Islanda, Olanda e Germania;
in Belgio, Catalogna e Francia le normative si basano sulla parificazione rispetto alle coppie
di conviventi;
in Olanda oggi è possibile che due persone dello stesso sesso contraggano matrimonio;
la giurisprudenza italiana in tema di coppie omosessuali è, allo stato, alquanto scarna. Ci
sono state alcune pronunce che hanno equiparato la convivenza tra due persone dello
stesso sesso alla convivenza more uxorio.
L’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI FILIAZIONE LEGITTIMA
figli legittimi sono quelli generati dai coniugi in circostanza di
LO STATO DI FIGLIO LEGITTIMO
matrimonio. I presupposti della legittimità della filiazione legittima sono i seguenti:
matrimonio dei genitori;
parto della moglie;
concepimento in costanza di matrimonio;
paternità del marito.
Mentre le prime due circostanze sono comprovabili dagli atti dello stato civile e dalla dichiarazione
resa avanti l’ufficiale di stato civile in sede di redazione dell’atto di nascita; la data del
concepimento e la paternità, di per sé incerte, vengono invece determinate attraverso le
presunzioni dettate agli artt. 231 e 232 cc: 25
il matrimonio può essere civile, ovvero religioso con effetti civili. Non è necessario che il
matrimonio sia valido, poiché all’art. 128 cc gli effetti del matrimonio valido si producono
anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo;
in ordine all’accertamento della maternità in primo luogo deve mettersi in risalto che non
necessariamente la donna che ha dato alla luce un figlio ne risulterà giuridicamente la
madre. Nell’atto di nascita sono individuati il luogo, il mese, il giorno e l’ora della nascita, le
generalità, la cittadinanza e la residenza dei genitori legittimi, nonché di quelli che
richiedono la dichiarazione di riconoscimento di filiazione naturale. Sono altresì indicati il
sesso del bambino e il nome che gli viene dato;
l’art. 231 cc stabilisce che il marito è padre del figlio concepito durante il matrimonio; si
tratta di una presunzione in forza della quale la paternità del figlio nato da donna coniugata
viene attribuita per legge, senza che sia necessaria alcuna dichiarazione da parte del marito,
né tanto meno una concreta ricerca dell’effettiva paternità.
Giusta quanto disposto all’art. 232 cc si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato
quando siano trascorsi centoottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non ne siano
ancora trascorsi trecento dall’annullamento, dallo scioglimento o dalla cessazione degli effetti civili
del matrimonio.
L’art. 233 cc prevede che il figlio nato prima che siano trascorsi centoottanta giorni dalla
celebrazione del matrimonio è reputato legittimo se uno dei coniugi o il figlio stesso non ne
disconoscono la paternità. l’art. 236 cc stabilisce che la filiazione legittima si
LA PROVA DELLA FILIAZIONE LEGITTIMA
prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. L’atto di nascita prova legalmente la
filiazione legittima e dunque fornisce la prova di tutti gli elementi che la costituiscono.
L’art. 237 cc dispone che il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso
vengono a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela tra una persona e la famiglia cui
pretende di appartenere. Le figure del possesso di stato e dell’atto di nascita differiscono dal punto
di vista strutturale, in quanto la prima si riassume in un’insieme di fatti che a loro volta devono
essere provati, mentre la seconda è prova documentale.
con l’espressione azione di stato si definisce l’azione con la
LE AZIONI DI STATO LEGITTIMO
quale si chiede al giudice una pronunzia sullo stato della persona.
Le azioni di stato legittimo disciplinate dalla legge sono:
l’azione di riconoscimento della paternità;
l’azione di contestazione della legittimità;
l’azione di reclamo della legittimità.
Dalle azioni di stato si distinguono le azioni di rettificazione degli atti dello stato civile, queste
ultime differenti dalle prime in quanto essenzialmente rivolte alla correzione di errori materiali e ad
integrare atti incompleti. è diretta a privare il figlio dello stato di legittimità
IL DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITA’
attribuitogli in forza degli artt. 231, 232, 233 cc. 26
Le azioni di disconoscimento della paternità sono due:
l’una disciplinata dall’art. 233 cc consente il disconoscimento del figlio nato prima che siano
trascorsi 180 giorni dalla celebrazione del matrimonio;
l’altra, di cui all’art. 235 cc si esercita nell’ipotesi di figlio concepito - in forza della
presunzione di legge -durante il matrimonio.
Sono legittimati ad agire oltre al marito anche la madre e il figlio. L’esercizio di tale azione è
subordinato a due presupposti:
la nascita del figlio
l’esistenza del titolo di stato di figlio legittimo.
L’art. 235 cc consente l’azione di disconoscimento nei seguenti casi:
se i coniugi non hanno coabitato nel periodo compreso tra il 300° e 180° giorno prima della
nascita;
se durante il tempo predetto il marito era affetto di impotenza anche solo di generare;
se nel detto periodo la moglie ha commesso adulterio o ha tenuto celata al marito la propria
gravidanza e la nascita. Questa ipotesi deve essere accompagnata da prove del DNA.
il termine di decadenza per esercitare l’azione di
LA DISCIPLINA DELL’AZIONE
disconoscimento della paternità è disciplinato dall’art. 244 cc:
la madre deve proporre l’azione entro sei mesi dalla nascita del figlio;
il marito può disconoscere il figlio nel termine di un anno, che decorre dal giorno della
nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui è nato il figlio, oppure il
giorno del suo ritorno nel luogo in cui è nato il figlio o in cui è la residenza familiare se egli al
tempo della nascita era lontano;
l’azione può essere promossa dal figlio entro un anno dal compimento della maggiore età o
dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il
disconoscimento.
La sentenza che accoglie l’azione travolge lo stato di legittimità del figlio con effetto retroattivo.
l’azione di contestazione di legittimità è diretta a far
LA CONTESTAZIONE DI LEGITTIMITA’
dichiarare l’inesistenza dello stato di legittimità dal soggetto contro cui è rivolta. Presuppone in
capo al figlio un titolo di stato di filiazione legittima o di un possesso di stato.
L’azione può essere esercitata attaccando uno dei seguenti presupposti di legittimità:
esistenza o validità del vincolo matrimoniale dei genitori;
effettività del parto della donna indicata come madre dall’atto di nascita;
corrispondenza tra l’identità del nato e quella risultante dall’atto di nascita;
concepimento in matrimonio.
art. 249 cc. I presupposti per il reclamo di legittimità sono:
RECLAMO DI LEGITTIMITA’
la mancanza dell’atto di nascita o del possesso di stato;
pur esistendo l’atto di nascita, che il figlio risulti come ignoto; 27
pur esistendo l’atto di nascita, che il figlio sia stato iscritto sotto falso nome per cui i
genitori non sono quelli indicati nell’atto. L’ACCERTAMENTO DELLO STATO
DI FILIAZIONE NATURALE
è un atto unilaterale, spontaneo e irrevocabile
IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE
del genitore – da effettuarsi nell’atto di nascita o nell’apposita dichiarazione posteriore alla nascita
o al concepimento nelle forme indicate dall’art. 254 cc in forza del quale un soggetto dichiara la
propria maternità o paternità nei confronti di una determinata persona.
comma 1 cc dispone che il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore
L’art. 258
da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge.
Secondo quanto disposto dall’art. è ammesso il riconoscimento del figlio adulterino.
250 cc
Il riconoscimento del figlio naturale può essere effettuato solo dal genitore, che deve avere la
capacità legale di agire. È ammesso il riconoscimento anche al minore emancipato.
La legge prevede espressamente che è impugnabile il riconoscimento fatto dall’interdetto
giudiziale mentre l’interdetto legale può procedere validamente al riconoscimento.
La legge richiede, quali condizioni di efficacia del riconoscimento rispettivamente l’assenso del
figlio ultrasedicenne, ovvero se infrasedicenne il consenso del genitore che prima lo ha
riconosciuto; solo per il minore di 16 anni non riconosciuto è possibile un riconoscimento
immediatamente efficace.
L’art. 250 comma 4 cc, sul presupposto che il riconoscimento deve rispondere all’interesse del
figlio, dispone che il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio infrasedicenne,
non possa essere rifiutato nell’ipotesi in cui sussista l’interesse del minore.
L’art. 251 cc stabilisce il divieto di riconoscimento di figli nati da persone tra le quali esiste un
vincolo di parentela, anche naturale in linea retta all’infinito, oppure in linea collaterale nel secondo
grado ovvero un vincolo di affinità in linea retta. Il divieto non opera nel caso in cui i genitori
all’epoca del concepimento, ignorando il vincolo tra essi intercorrente, fossero in buona fede;
ovvero allorquando sia stato dichiarato nullo il matrimonio dal quale deriva l’affinità. Quando uno
dei due genitori era in buona fede, il riconoscimento del figlio spetta solo a lui.
fissa il principio dell’inammissibilità di un riconoscimento in contrasto con lo stato di
L’art. 253 cc
figlio legittimo o legittimato in cui la persona si trova. 28
il primo comma dell’art. 254 cc dispone che il
LA FORMA DEL RICONOSCIMENTO
riconoscimento del figlio naturale è fatto nell’atto di nascita, oppure con apposita dichiarazione,
posteriore alla nascita o al concepimento, davanti all’ufficiale dello stato civile o davanti al giudice
tutelare o in un atto pubblico o in un testamento, qualunque sia la forma di questo.
L’atto di riconoscimento è pubblicato attraverso l’iscrizione nei registri dello stato civile
separatamente dalla dichiarazione di nascita. l’art. 263 cc stabilisce
L’IMPUGNATIVA DEL RICONOSCIMENTO PER DIFETTO DI VALIDITA’
che il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dell’autore del riconoscimento
da colui che è stato riconosciuto e da chiunque vi abbia interesse; l’azione è imprescrittibile. L’art.
264 cc disciplina l’impugnazione per ipotesi di minore età ed interdizione del figlio, stabilendo in
alcuni casi la nomina di un curatore speciale.
Il falso riconoscimento può essere effettuato in buona fede, ovvero in malafede; la consapevolezza
della non veridicità del riconoscimento non è di ostacolo all’ammissibilità dell’impugnazione, senza
limiti di tempo. art. 265 cc.
L’IMPUGANTIVA DEL RICONOSCIMENTO PER VIOLENZA E INCAPACITA’
L’impugnazione può essere domandata entro un anno dal giorno in cui la violenza è cessata,
mentre se autore del riconoscimento è un soggetto minore, entro un anno dal raggiungimento
della maggiore età. Si ritiene che la violenza sia causa di annullamento del riconoscimento anche
quando proviene da un terzo, mentre non rilevano né il timore reverenziale, né la minaccia di far
valere un diritto.
L’art. 266 cc dispone che il riconoscimento può essere impugnato dall’interdetto giudiziale, mentre
non è consentita l’impugnazione per incapacità naturale. art. 270 cc. Che l’azione per
LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA’ E MATERNITA’
ottenere la dichiarazione giudiziale sia promossa dal figlio, riguardo al quale è imprescrittibile, in
caso di morte prima dell’azione, questa può essere promossa dai discendenti legittimi, legittimati o
naturali riconosciuti, entro due anni dalla morte, mentre l’azione promossa dal figlio, se egli muore,
può essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
In ordine all’accertamento giudiziale della maternità naturale, la legge ribadisce che la maternità è
dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla
donna che si assume essere la madre.
Relativamente alla prova della paternità naturale, la legge, nel consentire all’attore di fornirla con
ogni mezzo, in primo luogo autorizza il giudice a considerarla raggiunta tutte le volte in cui si
verifichi una delle fattispecie previste dalla legge.
È ammessa la prova della comparazione del DNA che però non può essere imposta al presunto
genitore. 29
La sentenza che dichiara la filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento. Con la
sentenza stessa il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento,
l’istruzione, l’educazione e per la tutela degli interessi patrimoniali del figlio. Il genitore che abbia
provveduto da solo mantenimento del figlio minore riconosciuto ha diritto ad ottenere dall’altro il
rimborso di quanto sarebbe stato a carico di quest’ultimo, a partire dalla nascita.
la condizione del figlio non riconoscibile è regolata da
LA FILIAZIONE NON RICONOSCIBILE
combinato disposto degli artt. 278 279 cc.
La legge, attuando appieno la formula costituzionale, attribuisce anche ai figli non riconoscibili il
diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione, e, una volta raggiunta la maggiore età, agli
alimenti, ricorrendo allo stato di bisogno.
In sede successoria, ai figli privi di stato viene riconosciuto il trattamento enunciato nell’art. 580 cc
che stabilisce che ai figli naturali aventi diritto al mantenimento, all’istruzione e all’educazione
spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale
avrebbe diritto, se la filiazione fosse dichiarata o riconosciuta.
il codice civile prevede due diverse forme di
LA LEGITTIMAZIONE DEL FIGLIO NATURALE
legittimazione per susseguente matrimonio dei genitori del figlio naturale, o per provvedimento
dell’autorità giudiziaria. Il susseguente matrimonio dei genitori ha l’effetto di legittimare
automaticamente e indipendentemente dalla volontà dei coniugi i figli nati anteriormente ad esso.
La legittimazione per provvedimento del giudice è prevista per i casi in cui vi sia l’impossibilità
ovvero gravissimo ostacolo alla legittimazione per susseguente matrimonio.
Ai sensi dell’art. 284 cc la legittimazione può essere concessa con provvedimento del giudice se,
oltre a corrispondere all’interesse del figlio, concorrono altre condizioni indicate dalle norma.
IL RAPPORTO GENITORI-FIGLI
L’art. 30 Cost. stabilisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare la prole,
anche se nata fuori dal matrimonio: il dovere-diritto del genitore ad un rapporto col figlio - in cui si
compendia la triade mantenimento, istruzione, educazione – viene affermato incondizionatamente,
così come, al terzo comma, è riconosciuta ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e
sociale compatibile con i membri della famiglia legittima.
il diritto a crescere nella famiglia pone specifici
IL DIRITTO A CRESCERE NELLA FAMIGLIA
problemi con riferimento alla filiazione naturale, particolarmente nel caso in cui il figlio naturale sia
riconosciuto da un genitore unito in matrimonio. Al riguardo l’art. 252 comma 1 cc stabilisce che il
tribunale per minorenni, valutate le circostanze, decide in ordine all’affidamento del minore e
adotta ogni altro provvedimento per la tutela del suo interesse morale e materiale. 30
L’eliminazione del divieto di riconoscimento dei figli adulterini ha poi reso necessaria una
riconsiderazione della disciplina riguardante l’inserimento del naturale nella famiglia legittima del
genitore che l’ha riconosciuto; art. 252 cc. La norma distingue a seconda che il riconoscimento sia
avvenuto durante il matrimonio o prima di esso; se il figlio naturale è stato riconosciuto durante il
matrimonio il suo inserimento nell’ambito della famiglia legittima può essere autorizzato dal
tribunale per minorenni, a condizione che non sia contrario all’interesse del minore stesso, che sia
accertato il consenso del coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto i sedici anni e siano
conviventi, nonché dell’altro genitore che abbia effettuato il riconoscimento; se invece il figlio
naturale è stato riconosciuto prima del matrimonio, il suo inserimento nella famiglia legittima non
è soggetto ad autorizzazione giudiziale, ma subordinato al solo consenso del coniuge e a quello
dell’altro genitore.
L’art. 252 comma 2 e 4 cc richiede, sia per il figlio riconosciuto durante il matrimonio che per quello
riconosciuto anteriormente, il consenso dell’altro genitore all’inserimento della famiglia legittima; in
quest’ultimo caso il rifiuto non impedisce al tribunale di concedere l’autorizzazione ove esso risulti
contrario all’interesse del minore.
al nato da unione legittima viene imposto il cognome del marito, secondo una
IL COGNOME
norma consuetudinaria frutto della radicata tradizione sociale per cui la famiglia legittima deve
avere un unico cognome.
I criteri per determinare il cognome da attribuire al figlio naturale sono dettati all’art. 262 cc.
Qualora il riconoscimento avvenga in tempi diversi, la regola è quella della priorità di
riconoscimento successivo da parte del padre, di assumere il cognome paterno in aggiunta o in
sostituzione a quello materno. la perdita del cognome paterno non
AZIONE DI CONTESTAZIONE O DISCONOSCIMENTO
avviene in modo automatico, ma è condizionato da una scelta del figlio in tal senso., poiché il
cognome non è solo un simbolo di appartenenza, ma è anche un elemento che determina la
personalità dell’individuo. è quell’insieme di doveri-poteri finalizzato alla crescita spirituale e
LA POTESTA’ DEI GENITORI
fisica del figlio, da esercitarsi nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni.
Il legislatore assegna ai genitori il compito di seguire il figlio affinché egli dia forma alla propria
struttura personale, e non più quello di uniformarne la personalità ad astratti modelli
comportamentali, più o meno generalmente condivisi.
L’attuazione del principio paritario, relativamente alla potestà dei genitori, ha subito alcuni
temperamenti al fine di evitare il coinvolgimento dei minori nelle possibili crisi della vita coniugale.
In particolare viene attribuito al padre il potere di adottare provvedimenti urgenti ed indifferibili in
caso di incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, mentre è riconosciuto ad entrambi i
genitori la facoltà di adire disgiuntamente il giudice.
L’inizio della potestà si colloca in un momento precedente alla nascita, poiché i genitori hanno il 31
potere di rappresentare il nascituro, quello di accettare per lui eredità e donazioni. La fine della
potestà si ha con il raggiungimento della maggiore età o dell’emancipazione.
in base all’art. 30 Cost. è il primo obbligo dei genitori, deve
IL DOVERE DI MANTENIMENTO
essere commisurato ai redditi, alla consistenza del patrimonio ed alla idoneità lavorativa e
professionale dei genitori. L’obbligo in esame si differenzia da quello alimentare sotto vari aspetti:
la prestazione dovuta a titolo di mantenimento ha un contenuto più esteso non essendo
limitata al soddisfacimento dei bisogni elementari di vita, ma comprende anche ogni altra
spesa necessaria per arricchire la personalità del beneficiario;
il mantenimento non è subordinato allo stato di bisogno del beneficiario e discende
automaticamente dalla posizione del singolo all’interno della famiglia, a prescindere da
qualunque altro presupposto;
l’onerato per essere esonerato deve dimostrare, oltre alla mancanza di mezzi, anche
l’incolpevole impossibilità di procurarseli.
Il coniuge che abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, pure per la
quota facente carico all’altro coniuge, è legittimato ad agire iure proprio nei confronti di
quest’ultimo per il rimborso di detta quota anche per il periodo anteriore alla domanda.
In caso di inadempimento, potranno trovare applicazioni le limitazioni della potestà previste negli
artt. 330 e 333 cc e potrà anche giungersi alla dichiarazione dello stato di adattabilità se dovesse
configurarsi la condizione di abbandono del minore.
L’obbligo non viene meno con la maggiore età, ma perdura finché i figli non siano in grado di
inserirsi nel mondo del lavoro.
Nel caso in cui i genitori non siano in grado di mantenere i figli la legge stabilisce che gli
ascendenti legittimi e naturali in ordine di prossimità sono tenuti a fornire ai genitori i mezzi
necessari per l’adempimento dei loro doveri.
all’interno della famiglia i figli devono essere istruiti nelle forme e
IL DOVERE DI ISTRUZIONE
nei limiti connaturati alle possibilità dei genitori, e, nello stesso tempo, deve essere consentito loro
di esercitare il proprio diritto all’istruzione in una sede diversa da quella familiare. Per quanto
attiene ai genitori, occorre evidenziare come la responsabilità per l’istruzione dei figli fino a
quattordici anni venga sanzionata dall’art. 731 cp, che punisce chiunque, rivestito di autorità o
incaricato della vigilanza sopra un minore, ometta senza giusto motivo di impartigli o di farsi
impartire l’istruzione elementare (da estendersi anche a quella media alla luce dell’art. 34 Cost.).
l’art. 147 cc privilegia il soggetto nei cui confronti deve essere
IL DOVERE DI EDUCAZIONE
realizzata la funzione educativa, obbligando i genitori a tenere conto delle capacità,
dell’inclinazione e delle aspirazioni dei figli.
Nella Costituzione risulta che alla famiglia deve essere riconosciuta piena libertà nella scelta dei
criteri e dei mezzi educativi ritenuti più idonei. La libertà educativa incontra un primo limite nei
principi fondamentali dell’ordinamento risultanti dalle disposizioni costituzionali e dalla legislazione
penale, dalle quali si evince una sorta di minimo etico imprescindibile per una convivenza civile. 32
La giurisprudenza di merito ha da tempo riconosciuto un dovere dei genitori di rispettare le scelte
dei figli, soprattutto con riferimento allo studio, alla formazione professionale, all’impegno politico-
sociale, alla fede religiosa. L’art. 315 cc prevede che in capo al figlio ci sia il dovere
I DOVERI DEI FIGLI VERSO I GENITORI
di rispettare i genitori, sia quello di contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio
reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
l’art. 318 cc sancisce il dovere del figlio di non
L’ABBANDONO DELLA CASA FAMILIARE
abbandonare la casa dei genitori e riconoscere in capo a questi ultimi il potere di richiamarlo anche
ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare. Il genitore, dunque, potrà ricondurre all’abitazione
familiare il figlio allontanatosi anche ricorrendo alla coercizione fisica; conseguentemente, persino i
comportamenti che integrano i reati di cui all’art. 605 cp (sequestro di persona) e 610 cp (violenza
privata) dovrebbero in linea di principio ritenersi scriminati dall’esercizio di tale diritto.
l’art. 317 cc contiene due distinte norme: la prima
GLI IMPEDIMENTI DI UNO DEI GENITORI
prevede che in caso di impedimento di uno dei genitori, la potestà venga esercitata in modo
esclusivo dall’altro e in tale eventualità il trasferimento dell’esercizio esclusivo della potestà in capo
al coniuge non impedito avviene ipso iure, senza necessità di alcun provvedimento da parte del
giudice; la seconda si occupa invece di disciplinare l’esercizio della potestà qualora, a seguito della
separazione personale, dell’annullamento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
figlio sia stato affidato ad uno dei genitori. da combinato disposto degli
L’ESERCIZIO DELLA POTESTA’ NELLA FILIAZIONE NATURALE
artt. 317 bis e 261 cc è dato ricavare la disciplina della potestà nei casi di filiazione naturale.
L’esercizio del potere spetta al genitore che abbia effettuato il riconoscimento e nel caso in cui
entrambi i genitori abbiano proceduto al riconoscimento ad ambedue se conviventi o al solo
genitore con cui il figlio convive; infine, qualora manchi il presupposto della convivenza, la potestà
è esercitata da quello dei genitori che per primo abbia riconosciuto il figlio. Il giudice, nell’esclusivo
interesse del minore, può disporre diversamente e può anche nominare un tutore, escludendo
entrambi i genitori dall’esercizio della potestà.
Le disposizioni in materia di potestà non sono generalmente ritenute applicabili alla prole
irriconoscibile, ossia al figlio che abbia agito per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione.
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