DIRITTO DI FAMIGLIA
Origini e Nozioni
IL DIRITTO DI FAMIGLIA 1
Complesso di norme giuridiche che disciplinano le relazioni tra coniugi, conviventi ed eventuali
figli. Il matrimonio civile era l’unica forma di unione personale
IL CODICE NAPOLEONICO 1804
rilevante per lo Stato. Il marito ha il dovere di proteggere la moglie e la moglie di obbedire al
marito. La moglie è obbligata a vivere con il marito e a seguirlo ovunque egli creda opportuna
stabilire la sua residenza. Il marito è obbligato a tenere presso di sé la moglie e a somministrarle
tutto ciò che è necessario ai bisogni della vita in proporzione alle sue sostanze e al suo stato.
: La moglie non poteva stare in giudizio senza l’autorizzazione del
Autorizzazione maritale
marito; inoltre non poteva donare e acquistare né a titolo gratuito né a titolo oneroso. Era previsto
il divorzio che poteva essere chiesto dal marito per adulterio della moglie e dalla moglie per
adulterio del marito solo nel caso in cui il marito avesse portato l’amante nella casa famigliare;
inoltre era previsto il divorzio consensuale; si poteva ricorrere al divorzio in ipotesi di eccessi,
sevizie o ingiurie gravi di un coniuge verso l’altro e in caso di condanna a pena infamante. Il codice
disciplinava, inoltre, la separazione personale, alternativa al divorzio per chi avesse ostacoli di
origine religiosa. In materia di filiazione legittima vi era la presunzione di paternità, che poteva
essere vinta attraverso l’azione di disconoscenza della paternità. L’adozione aveva esclusivamente
la funzione di fornire un erede a chi non ne aveva; poteva adottare solo colui che avesse compiuto
50 anni e se l’adottato non aveva 25 anni era necessario il consenso dei genitori. Il padre esercitava
la potestà sui figli e poteva esercitare metodi di correzione molto incisivi. Potevano succedere solo i
figli legittimi. Il regime patrimoniale era quello della comunione.
Il marito aveva il dovere di proteggere la moglie, di tenerla
IL CODICE DELL’UNITA’ D’ITALIA
presso di sé e di somministrarle tutto il necessario per la vita in proporzione alle sue sostanze. La
moglie doveva contribuire solo nel caso in cui il marito non potesse badare al mantenimento della
famiglia. Vi era l’autorizzazione maritale. Non vi era il divorzio; era però ammessa la separazione
personale, fondata sul criterio della colpa. Vi era la presunzione di paternità. La potestà sui figli era
assegnata al padre e il contenuto della potestà era molto ampio; il padre aveva l’amministrazione e
l’usufrutto sui beni dei figli minori. Il regime patrimoniale era quello della separazione, ma era
consentito anche un accordo per la comunione. I beni dotali dovevano essere restituiti in caso di
scioglimento del matrimonio. In materia di successioni, ai figli naturali spettava la metà della quota
spettante ai figli legittimi e inoltre i figli naturali dovevano essere riconosciuti; per i figli non
riconoscibili era previsto un diritto agli alimenti.
abolizione dell’autorizzazione maritale. Introduzione del matrimonio
IL CODICE DEL 1942
concordatario che era celebrato dal ministro del culto cattolico ed è regolato integralmente dal
diritto canonico, ma acquista effetti civili a seguito della trascrizione dell’atto nei registri dello stato
civile. Il matrimonio è indissolubile. La moglie doveva seguire il marito, la sua condizione civile e
prendeva il cognome di lui. Nella separazione l’adulterio del marito veniva considerato come causa
di separazione solo se creava un grave danno alla moglie. Il coniuge colpevole della separazione
non aveva diritto agli alimenti. Il regime legale era quello della separazione. In materia di filiazione
vi era la presunzione di legittimità. I figli naturali avevano diritto alla metà della quota spettante ai 2
figli legittimi in materia successoria. L’adozione aveva l’esclusiva funzione di dare un erede a chi
non ne aveva. La potestà era esercitata dal padre. : La famiglia = società naturale fondata sul
LA COSTITUZIONE REPUBBLICANA art. 29 Cost.
matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
• : la legge assicura ai figli nati al di fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e
art. 30 Cost.
sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia. Il secondo comma stabilisce che
nei casi di incapacità dei genitori la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
• : prevede l’impegno dello Stato alla protezione della maternità, dell’infanzia e
art. 31 Cost.
della gioventù. – L. 19 marzo 1975, n° 151 La riforma fu preceduta da
RIFORMA DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
alcune leggi speciali che hanno anticipato la sua entrata in vigore (legge sull’adozione e legge sul
divorzio). Con la riforma del ’75:
1. è stata valorizzata la volontà dei coniugi all’atto della celebrazione del matrimonio;
2. sono stati attribuiti eguali poteri ai coniugi, anche con riferimento alla potestà
genitoriale;
3. la separazione personale è stata svincolata dal criterio della colpa e subordinata al
verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto;
4. la riforma ha introdotto la comunione dei beni e regolato l’impresa familiare;
5. è stata equiparata sostanzialmente la filiazione legittima e naturale anche in sede
successoria; è stato eliminato il divieto di riconoscimento ai figli adulterini;
6. sono state introdotte importanti innovazioni in materia di azioni di stato ( azione
di disconoscimento della paternità e azione di dichiarazione giudiziale della
paternità naturale). IL MATRIMONIO
La legge non enuncia una definizione di matrimonio, di cui fornisce un’analitica disciplina. Il
matrimonio- atto viene configurato come un negozio bilaterale, puro (cioè al quale non possono
essere apposti termini e condizioni) e solenne, che consiste nella manifestazione di volontà,
espressa con una certa forma e un determinato contesto da due soggetti di sesso diversi, diretta a
costituire tra loro un rapporto giuridico personale, qualificato dall’ordinamento come matrimonio.
si identifica nel fidanzamento ufficiale. Essa sussiste quando
LA PROMESSA DI MATRIMONIO
ricorra una dichiarazione espressa o tacita, normalmente resa pubblica nell’ambito della parentela,
delle amicizie e delle conoscenze, di volersi frequentare con l’intento serio di sposarsi. La promessa
non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che non si fosse convenuto per il caso di non
adempimento. Tuttavia produce alcuni effetti giuridici, quali la restituzione dei doni e il 3
risarcimento dei danni (artt. 90 e 91cc). – artt. 84-…-90cc sono i requisiti
LE CONDIZIONI PER CONTRARRE MATRIMONIO
indispensabili per una valida stipulazione del matrimonio; la loro mancanza è motivo di invalidità.
La dottrina distingue tre categorie di requisiti per contrarre matrimonio: 1) quelli necessari per
l’esistenza giuridica dell’atto; 2) quelli prescritti come condizione di validità del matrimonio
(impedimenti dirimenti); 3) quelli che ne condizionano la semplice regolarità (impedimenti
impedienti).
la previsione di un’età minima per contrarre matrimonio è volta a garantire l’idoneità fisica
ETA’
e psichica dei nubendi, ossia l’attitudine al rapporto sessuale e alla procreazione, nonché la
consapevolezza in merito agli obblighi matrimoniali e la capacità ad adempierli. L’età minima per
contrarre matrimonio è 18 anni, 16 anni se emancipati.
a norma dell’art. 85 cc, l’interdetto per infermità
L’INTERDIZIONE PER INFERMITA’ DI MENTE
di mente non può contrarre matrimonio. La ratio della norma risiede nell’esigenza di proteggere
l’incapace. l’art. 96 cc stabilisce che non può contrarre un matrimonio chi sia già
LIBERTA’ DI STATO
vincolato da un precedente matrimonio. impediscono legami matrimoniali in
LA PARENTELA, L’AFFINITA’, L’ADOZIONE, L’AFFILIAZIONE
base all’art. 87 cc. La parentela, anche naturale, in linea retta all’infinito e in linea collaterale di
secondo grado da luogo ad impedimenti non dispensabili (cioè non rimovibili dall’autorità
giudiziaria); la parentela di terzo grado in linea collaterale – zio/a e nipote – è invece dispensabile
(cioè può essere rimossa con autorizzazione giudiziale).
art. 88 cc: sancisce il divieto di celebrare il matrimonio tra persone delle quali una
IL DELITTO
sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.
art. 89 cc sancisce che la donna prima di contrarre
DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE
un nuovo matrimonio deve aspettare almeno 300 giorni dalla morte del precedente coniuge o dal
passaggio in giudicato della sentenza di divorzio o di cessazione degli effetti civili o di
annullamento del precedente matrimonio. Questo termine di collega alla presunzione di
concepimento in costanza di matrimonio. il matrimonio deve
LE FORMALITA’ PRELIMINARI DEL MATRIMONIO: PUBBLICAZIONE
essere di regola preceduto dalla pubblicazione, la cui mancanza non ne consente la celebrazione.
La pubblicazione ha il duplice scopo di rendere conoscibile ai terzi l’intenzione delle parti di
contrarre matrimonio per consentire la eventuale proposizione di opposizione e di avviare gli
accertamenti dell’ufficiale di stato civile sull’inesistenza di impedimenti al matrimonio.
ne sono legittimati i genitori, e in loro mancanza gli
LE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO
ascendenti e i collaterali entro il terzo grado; in caso di tutela o curatela sono legittimati anche il
tutore o il curatore. Se la causa di opposizione è costituita dal vincolo di un precedente
matrimonio, la legittimazione è riconosciuta anche al coniuge del subendo; se la causa è la
violazione del divieto di nuove nozze temporaneo, la legittimazione spetta ai parenti del 4
precedente marito, e in caso di divorzio, anche al precedente marito. Se l’opposizione è stata
proposta da chi non ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale può,
con proprio decreto, sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimessa
l’opposizione. il matrimonio ai sensi dell’art. 106 cc deve essere
LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
celebrato pubblicamente nella casa comunale. L’art. 110 cc prevede, tuttavia, che previo raddoppio
del numero dei testimoni, la celebrazione possa tenersi anche in luogo diverso quando uno degli
sposi, per infermità o per altri impedimenti, sia nell’impossibilità di presentarsi nella casa comunale.
Il matrimonio viene solitamente celebrato davanti all’ufficiale dello stato civile al quale gli sposi
hanno presentato la richiesta di pubblicazione. Immediatamente dopo la celebrazione l’ufficiale di
stato civile compila l’atto di matrimonio, nel quale devono essere riportate anche le eventuali
dichiarazioni delle parti circa il riconoscimento o la legittimazione di figli naturali, o relative alla
scelta della separazione dei beni. La funzione dell’atto del matrimonio è semplicemente quella di
costituire la prova privilegiata nella dimostrazione dello stato coniugale.
LE SINGOLE CAUSE DI INVALIDITA’ DEL MATRIMONIO possono essere:
I. invalidità derivanti da assenza delle condizioni per contrarre matrimonio;
II. invalidità derivanti da vizi del consenso;
III. simulazione;
IV. matrimonio putativo;
V. matrimonio dell’incapace naturale.
I. INVALIDITA’ DERIVANTI DA ASSENZA DELLE CONDIZIONI PER CONTRARRE MARIMONIO
il matrimonio celebrato in violazione dell’art. 86 cc può essere
a) :
LA MANCANZA DI LIBERTA’ DI STATO
impugnato dal coniuge, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da coloro che abbiano
un interesse legittimo e attuale. il matrimonio
b) I VINCOLI DI PARENTELA, AFFINITA’, ADOZIONE E L’IMPEDIMENTO PER DELITTO
contratto in violazione dell’art. 87 cc è invalido in quanto contrastante con il divieto di ordine
pubblico dell’incesto. Occorre distinguere a seconda che l’impedimento sia dispensabile o meno:
nel primo caso, l’azione non può essere proposta trascorso un anno dalla celebrazione del
matrimonio, con conseguente effetto sanante del decorso del tempo sul vizio dell’atto; nel secondo
caso, invece, l’invalidità è insanabile e la relativa azione imprescrittibile.
E’ nullo anche il matrimonio celebrato in violazione dell’art. 88 cc: si tratta di una nullità insanabile
ed imprescrittibile e la relativa azione può essere esercitata dai coniugi, dagli ascendenti prossimi,
dal pubblico ministero e da coloro che hanno un interesse legittimo e attuale.
il matrimonio contratto dal minore o dal sedicenne non autorizzato, può
c) IL DIFETTO DI ETA’
essere impugnato dai coniugi, da ciascuno dei genitori e dal pubblico ministero. 5
l’art. 119 cc prevede che il matrimonio di chi è stato
d ) IL MATRIMONIO DELL’INTERDETTO
interdetto per infermità di mente possa essere annullato a richiesta del tutore, del pubblico
ministero e di tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al momento del matrimonio era
già pronunciata sentenza di interdizione passata in giudicato, oppure se l’interdizione è stata
pronunciata posteriormente, ma l’infermità preesisteva al tempo del matrimonio.
l’art. 126 cc prevede che possa essere impugnato da
e) IL MATRIMONIO DELL’INCAPACE NATURALE
quello dei coniugi che prova di essere stato incapace di intendere e di volere, per qualunque causa
anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio. Se vi è stata coabitazione per un
anno dopo che il coniuge incapace abbia recuperato la pienezza delle sue facoltà mentali, l’azione
non può essere proposta. In mancanza di coabitazione, il termine di prescrizione è quello
decennale, decorrente dalla celebrazione.
II . LE INVALIDITA’ DERIVANTI DA VIZI DEL CONSENSO
si tratta di violenza morale. Dal punto di vista soggettivo, la minaccia deve
1. LA VIOLENZA
suscitare impressione su una persona normale e sensata; tale criterio astratto va contemperato dai
criteri dell’età, del sesso e della condizione della persona i quali influiscono sulla valutazione della
forza intimidatrice della minaccia. Legittimato all’azione è solo il coniuge il cui consenso è stato
estorto con violenza. L’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo
che sia cessata la violenza. In mancanza di coabitazione, il termine di prescrizione è quello
ordinario decennale.
è un vizio invalidante qualora sia di eccezionale gravità e derivi da cause esterne allo
2. IL TIMORE
sposo. E’ definito come l’impulso psicologico che la percezione di un pericolo esercita sulla
persona. con la riforma del 1975 accanto all’errore sull’identità della persona, si è introdotta la
3. L’ERRORE
figura dell’errore essenziale sulle qualità personali dell’altro coniuge. E’ essenziale che l’errore abbia
avuto efficienza determinante nel procedimento formativo della volontà, nel senso che lo stesso
non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute. L’errore deve
riguardare: 1) l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di un’anomalia o deviazione sessuale, tali
da impedire lo svolgimento della vita coniugale; 2) l’esistenza di una sentenza di condanna per
delitto non colposo alla reclusione non inferiore a 5 anni; 3) la dichiarazione di delinquenza
abituale o professionale; 4) la circostanza che l’altro coniuge sia stato condannato per delitti
concernenti la prostituzione a pena non inferiore a 2 anni; 5) lo stato di gravidanza causato da
persona diversa dal soggetto caduto in errore.
III . art. 123 cc. Ricorre quando gli sposi abbiano convenuto di non
LA SIMULAZIONE
adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti da esso discendenti. Presupposto fondamentale è
l’esplicita e antecedente pattuizione tra i nubendi preordinata ad escludere la società coniugale
una volta sposati; accordo dal quale emerga che i coniugi vogliano dar vita soltanto ad una
apparenza di matrimonio. Se i simulanti vogliono però non dare attuazione ad alcuni aspetti del
matrimonio non fondamentali non si è in presenza di simulazione. La legittimazione
all’impugnazione del matrimonio spetta a ciascuno dei coniugi. L’azione non può essere proposta 6
nel caso in cui i contraenti abbiano convissuto come coniugi successivamente alla celebrazione
delle nozze, oppure, se non vi sia stata convivenza, decorso un anno dalla celebrazione stessa.
IV . è quel matrimonio invalido celebrato in buona fede da
IL MATRIMONIO PUTATIVO
almeno uno dei coniugi che lo consideravano valido al momento della celebrazione. Pur essendo
nullo produce ugualmente effetti in favore dei coniugi, o di uno di essi, e dei figli; l’eccezione si
giustifica per tutelare il coniuge in buona fede e la prole. Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli
effetti del matrimonio valido si producono in favore dei coniugi fino alla sentenza che pronunzia
nullità, se però è solo una il coniuge in buona fede gli effetti sono validi solo per lui. Rispetto alla
prole gli effetti del matrimonio valido si producono senza limitazioni temporali sia per i figli nati
durante il matrimonio, sia per quelli nati prima e riconosciuti all’interno di esso, quindi prima della
sentenza di nullità. L’art. 129 cc stabilisce che quando le condizioni del matrimonio putativo si
verificano rispetto ad ambedue i coniugi, il giudice può disporre a carico di uno di essi e per
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto privato
-
Diritto privato
-
Diritto privato 2 - diritto di famiglia
-
Diritto privato - diritto di famiglia