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Il godimento e l'amministrazione dei beni
ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è esclusivo titolare. L'art. 219 cc stabilisce che il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene. I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi. Oggetto del fondo, ai sensi dell'art. 167 cc, possono essere sia beni immobili, sia mobili iscritti ad un pubblico registro, sia titoli di credito. L'art. 2647 cc prevede la trascrizione del fondo che abbia ad oggetto beni immobili, mentre l'art. 69 lett. b) del d.p.r. n°396/2000 ne impone l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Il fondo patrimoniale dà luogo ad un patrimonio separato la cui destinazione
è quella di far fronte ai bisogni della famiglia. Da un lato quindi il proprietario del fondo deve utilizzarlo per il raggiungimento di tali finalità, dall’altro non è aggredibile per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei a tali bisogni. Il fondo patrimoniale, che è compatibile sia con il regime di separazione che di comunione legale dei beni, costituisce dunque uno strumento per adempiere all’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 cc. è regolata dall’art. 171 cc, secondo il quale ne può costituire causa LA CESSAZIONE DEL FONDO: l’annullamento, lo scioglimento, o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In presenza di figli minori, nonostante il verificarsi di una causa di scioglimento, il fondo perdura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tal caso il giudice può, oltre che dettare norme per l’amministrazione del fondo,
cc prevede che il familiare possa partecipare alla gestione dell'impresa, sia dal punto di vista amministrativo che gestionale. Questo significa che il familiare può prendere decisioni riguardanti l'attività dell'impresa, come ad esempio la gestione dei dipendenti, l'acquisto di beni o la stipula di contratti. Inoltre, l'art. 230 bis cc prevede anche la possibilità per il familiare di ricevere una quota di beni del fondo. Questo significa che il familiare può ottenere una parte dei beni dell'impresa, sia in godimento che in proprietà. La quota di beni che spetta al familiare dipende dalla quantità e qualità del lavoro svolto e può includere anche gli utili e gli incrementi dell'impresa. È importante sottolineare che la disciplina dell'impresa familiare ha una natura residuale, il che significa che si applica solo in mancanza di altre disposizioni contrattuali o testamentarie. Pertanto, se esistono accordi o disposizioni diverse riguardanti l'impresa familiare, queste avranno la precedenza sulla disciplina prevista dall'art. 230 bis cc.prevede l'adozione a maggioranza delle decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa. L'istituto dell'impresa familiare
LA STRUTURA E IL FONDAMENTO DELL'IMPRESA FAMILIARE
non configura un fenomeno di gestione collettiva dell'impresa, bensì un'ipotesi di collaborazione all'interno di essa. La norma di cui all'art. 230 bis cc si preoccupa unicamente di disciplinare il rapporto che si instaura tra due soggetti (il familiare e l'imprenditore) per effetto dello svolgimento di una prestazione di lavoro, senza con ciò interferire sulla imputazione dell'attività d'impresa. La titolarità dell'impresa rimane di pertinenza dell'imprenditore originario. È questi il soggetto che agisce sul piano dei rapporti esterni, assumendo il rischio inerente
all'esercizio dell'impresa. Il lavoro effettuato all'interno delle caratteristiche della prestazione di lavoro dell'impresa può consistere in qualunque attività che possa formare oggetto di un rapporto di lavoro subordinato ovvero di un rapporto di lavoro autonomo. Elemento essenziale ai fini dell'applicabilità della tutela offerta dall'art. 230 bis cc è la continuità, da parte del familiare, dell'attività prestata. Continuità significa regolarità e costanza nel tempo, senza tuttavia che ciò implichi necessariamente un impegno a tempo pieno. Possono partecipare all'impresa familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. In conformità alla affermata natura individuale dell'impresa familiare è l'imprenditore il c.d. titolare dell'impresa, il soggetto nei cui confronti deve sussistere il vincolo di coniugio, diLa parentela, ovvero l'affinità, dà al partecipante all'impresa familiare alcuni diritti patrimoniali. In primo luogo, ha il diritto al mantenimento, che dipende dalla situazione economica della famiglia. Inoltre, al familiare è riconosciuto il diritto di partecipare agli utili dell'impresa familiare e ai beni acquistati con essi, così come agli incrementi dell'azienda, inclusi quelli relativi all'avviamento. Un ulteriore strumento di tutela per la posizione lavorativa del familiare partecipante è il diritto di prelazione, riconosciuto al quinto comma in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda.
L'articolo 230 bis del codice civile accorda ai familiari partecipanti un ruolo di rilievo. Come già evidenziato, ciò si traduce nel potere di prendere decisioni a maggioranza riguardo all'impiego degli utili e degli incrementi, nonché alle questioni relative alla gestione straordinaria, agli...
indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa. 14La gestione ordinaria che è quella che in modo più immediato si riflette sull'andamento dell'impresa, rimane affidata alla esclusiva competenza dell'imprenditore.le cause di estinzione del rapporto di impresa familiareL'ESTINZIONE DEL RAPPORTO possono distinguersi a seconda che incidano sulla posizione di tutti i partecipanti o del singolo familiare.La decisione di cessare l'attività d'impresa o di trasferire l'azienda, così come il verificarsi del fallimento o della morte dell'imprenditore, determinano l'estinzione del rapporto con riguardo a tutti i familiari.Le cause di estinzione del rapporto che riguardano la persona del singolo partecipante:la sopravvenuta incapacità di prestare la propria attività di lavoro, a causa dell'età, di malattia o di infortunio;il decesso del familiare;il recesso del familiare che decide di
far cessare la propria collaborazione, e lo può fare in qualsiasi momento. L'imprenditore può estinguere il rapporto per giusta causa, altrimenti è tenuto a pagare una somma al familiare come risarcimento del danno.
L'art. 230 bis cc prevede che in seguito alla cessazione per qualsiasi causa vi debba essere una liquidazione in danaro.
LA CRISI CONIUGALE presuppone l'accordo dei coniugi di vivere separati e sulla LA SEPARAZIONE CONSENSUALE regolamentazione dei rapporti reciproci e quelli con i figli.
L'art. 158 comma 1 cc stabilisce che la separazione per solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del tribunale: il giudice infatti esercita un controllo di legalità sugli accordi dei coniugi e ha il potere di rifiutare l'omologazione quando le decisioni in ordine all'affidamento dei figli siano in contrasto con l'interesse di costoro.
L'omologazione potrà essere negata anche quando le decisioni
relative ai coniugi siano lesive di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, quali il buon costume o l'ordine pubblico, ovvero contrastino con norme inderogabili. La dottrina individua nell'accordo di separazione un contenuto necessario ed uno eventuale, ricomprendendo del primo la decisione di vivere separati e le pattuizioni che riguardano il mantenimento del coniuge e quello dei figli, e nel secondo determinazioni di contenuto assai vario. Recentemente si è ammessa una piena autonomia dei coniugi nella stipulazione di accordi non sottoposti ad omologazione che per certi versi prevarrebbero addirittura su quelli omologati. Oggi la separazione giudiziale può essere richiesta quando si verifichino, anche indipendentemente dalla volontà di uno dei coniugi, fatti tali da rendere intollerabile una prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio.all'educazione della prole. È consentita la domanda anche da parte dello stesso coniuge che abbia posto in essere i fatti causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza o che abbiano recato grave pregiudizio all'educazione della prole. L'art. 151 comma 2 cc nel pronunciare la separazione il giudice LA PRONUNCIA DI ADDEBITO: dichiara, dove ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei due coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio. LA VIOLAZIONE DEI DOVERI MATRIMONIALI: il dovere di fedeltà: oltre all'esclusività sessuale, si è arricchito di significato, ricomprendendo un impegno di devozione fisica e spirituale; la violazione del dovere di assistenza morale e materiale e del dovere di collaborazione; la violazione del dovere di coabitazione si ha quando non sussista la giusta causa di abbandono. ALTRE FATTISPECIE DIINTERRUZIONE DELLA CONVIVENZA produce effetti assai limitati, costituisce una situazione
- LA SEPARAZIONE DI FATTO: produttiva di effetti particolari regolati da singole norme di legge. La separazione di fatto è un impedimento all'adozione speciale. Nel caso in cui sia iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 rientra tra i casi per i quali uno dei coniugi può chiedere lo scioglimento del matrimonio. Stabilisce l'art. 126 cc che quando è proposta domanda di
- LA SEPARAZIONE TEMPORANEA: nullità del matrimonio il tribunale può su istanza di uno dei coniugi ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio, anche d'ufficio se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti.
LO SCIOGLIMENTO E LA CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO
a) determina la sola attenuazione del vincolo coniugale, identifica una situazione SEPARAZIONE: di crisi familiare che può alternativamente sfociare nella ripresa della
convivenza o nel suo definitivo venir m