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Il diritto di abitazione del coniuge superstite
Al coniuge sono riservati i diritti, secondo la disciplina dell'art. 540 c. 2 c.c., "di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni". Ex lege, tali diritti, che dalla dottrina maggioritaria sono considerati dei legati, vengono acquisiti dal coniuge in modo immediato e automatico con l'apertura della successione senza bisogno di alcun atto di accettazione, nel caso in cui siano presenti tutti i requisiti richiesti dal legislatore; la formulazione della norma ha però suscitato numerosi problemi interpretativi, soprattutto con riferimento al concetto di "casa adibita a residenza familiare".
La dottrina maggioritaria ha ritenuto che tale formula servisse ad individuare la casa in cui i coniugi avevano condotto la vita matrimoniale, e che conseguentemente la norma rispondesse principalmente ad...
esigenze etiche e sentimentali, con lo scopo di evitare al coniuge superstite dolorosi mutamenti di ambiente, permettendogli di continuare ad abitare nella casa e nel luogo in cui si era svolta la sua vita fino a quel momento. A questo punto si è posto un ulteriore problema, attinente all'attribuzione o meno del diritto di cuius al coniuge superstite che si fosse separato dal primo coniuge prima della sua morte, nel caso di separazione senza addebito. Dal momento che il legislatore non ha disciplinato in modo specifico questo punto, la dottrina ha risolto il problema facendo riferimento alla natura dell'interesse tutelato, che non essendo un interesse patrimoniale ma, come abbiamo visto, di carattere sentimentale volto ad evitare il rischio di un mutamento dell'ambiente di vita, dovrebbe essere attribuito al coniuge superstite solo in quanto consenta la continuazione di uno stato di fatto preesistente. Conseguentemente l'attribuzione del diritto di abitazione e di uso.deve essere esclusa sia nel caso in cui nessuno dei due coniugi viva più, all'apertura della successione, nella casa già comune, sia nel caso in cui la successione si apra in favore del coniuge che se ne fosse allontanato, lasciando a viverci l'altro ora defunto. Questo perché la residenza familiare è un concetto collegato all'obbligo di coabitazione, quindi una volta cessata la comunione di vita tra i coniugi in seguito alla separazione (presupposto che viene meno già nella prima fase del giudizio, quando i coniugi vengono autorizzati dal giudice a vivere separati. Infatti può bastare una separazione legale non ancora conclusasi con giudicato o una separazione consensuale ad impedire che tali diritti sorgano in capo al coniuge superstite), la casa perde la sua qualità.